AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

  Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 Massime della sentenza

 

 

Corte di Cassazione Penale Sez. III, 6 novembre 2003, Sentenza n. 42377

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 6 novembre 2003, Sentenza n. 42377

Pres. Papadia - Est. Lombardi - P.M. Danesi (Diff.) - Ric. P.M. in proc. Sfrappini

 

(Omissis).    

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha assolto Sfrappini Maria Lidia dal reato di cui all'ad. 51, comma 1, del D.L.vo n. 22/ 97 perché il fatto, diversamente qualificato quale violazione di cui all'ad. 50 del medesimo D.L.vo, non è previsto dalla legge come reato.

L'ipotesi criminosa formulata nel capo di imputazione era stata contestata all'imputata per avere, quale legale rappresentante della Ditta Prefabbricati Lapredil di Borgiani CA. & C. snc, effettuato lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in polistirolo, mediante deposito nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La sentenza, pur avendo ravvisato la illiceità del fatto ascritto alla Sfrappini, ha affermato che lo stesso integra l'ipotesi di abbandono di rifiuti di cui all'ad. 50 del D.L.vo n. 22/97, punito con sanzione amministrativa, quale conseguenza dell'accertamento che l'abbandono di rifiuti di cui alla contestazione ha avuto natura occasionale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione.

Con un unico motivo di impugnazione la pubblica accusa ricorrente osserva che il giudice di merito, dopo aver escluso che il fatto ascritto alla Sfrappini integri la fattispecie dello smaltimento di rifiuti contestato nel capo di imputazione, lo ha erroneamente ricondotto all'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'ad. 50, comma 1, del D.L.vo n. 22/97.

Si deduce, in contrario, che la violazione amministrativa di cui alla disposizione citata può essere commessa solo dai privati, mentre nella diversa ipotesi, in cui l'abbandono incontrollato dei rifiuti sia commesso da titolari di imprese o da responsabili di enti, il fatto integra la fattispecie criminosa di cui al secondo comma dell'ad. 51 del D.L.vo n. 22/ 97, la cui applicabilità è espressamente fatta salva dall'ad. 50 del medesimo decreto legislativo.

Il ricorso è fondato. L'abbandono incontrollato di rifiuti, anche se occasionale, da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti integra la fattispecie criminosa di cui all'ad. 51, secondo comma, del D.L.vo n. 22/97 la cui applicabilità, come rilevato dalla pubblica accusa ricorrente, è espressamente fatta salva dall'ad. 50, primo comma, del medesimo decreto legislativo.

Infatti l'elemento distintivo tra l'illecito amministrativo e la fattispecie contravvenzionale previsti dalle disposizioni citate è sostanzialmente costituito dalla qualità del soggetto cui il fatto viene ascritto, quale conseguenza evidente della previsione dei più rigorosi obblighi imposti dall'art. 10, secondo comma, del D.L.vo n. 22/97 a carico dei produttori di rifiuti speciali, da identificarsi con gli esercenti un'attività imprenditoriale, per la quale è connaturale la produzione di rifiuti.

Nel resto vi è sostanziale identità di previsione nella descrizione del fatto illecito contenuto in entrambe le disposizioni normative, di talché la occasionalità o non abitualità del fatto commesso dal titolare di impresa o dal responsabile di ente non si palesa quale elemento qualificante della ritenuta - nella impugnata sentenza - deroga all'applicabilità della disposizione incriminatrice di cui all'ad. 51, secondo comma del citato D.L.vo n. 22/97.

Orbene, il giudice di merito avendo sostanzialmente ravvisato in punto di fatto la irregolarità della operazione di abbandono di sacchi e scatoloni contenenti polistirolo nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte dell'impresa, della quale è legale rappresentante l'imputata, in considerazione della natura e del quantitativo dei predetti materiali, ha erroneamente inquadrato tale condotta, in considerazione della sua occasionalità, nella fattispecie di cui all'art. 50, primo comma, del D.L.vo n. 22/97, costituente illecito amministrativo, anziché in quella penalmente rilevante di cui all'art. 51, secondo comma, del medesimo testo normativo.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio alla competente Code di appello di Ancona, che si adeguerà al principio di diritto enunciato. 

 (Omissis).

M A S S I M E

Sentenza per esteso

Rifiuti - Smaltimento di rifiuti - Abbandono - Deposito incontrollato di rifiuti - Commesso da titolari di imprese o di enti - Reato di cui all'art. 51, comma 2, D. L.gs. n. 22/ 1997 - Configurabilità. In tema di gestione dei rifiuti, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ove effettuato dai titolari di imprese o da responsabili di enti configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, stante la previsione di salvezza delle disposizioni di cui al citato art. 51 contenuta nell'art. 50 dello stesso decreto, che in via generale punisce con sanzione amministrativa l'abbandono di rifiuti. Pres. Papadia - Est. Lombardi - P.M. Danesi (Diff.) - Ric. P.M. in proc. Sfrappini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 6 novembre 2003, (Ud. 19 settembre 2003) (RV. 226585), Sentenza n. 42377

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza