AmbienteDiritto.it                                                                               

Legislazione  Giurisprudenza                                               Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


      Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

 

 

Corte di Cassazione Penale Sez. III, 11 dicembre 2003, 

Sentenza n. 47432

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. III,11 dicembre 2003, Sentenza n. 47432

Pres. ed est. Rizzo - P.M. Iacoviello (Conf.) - Ric. Bellesini ed altri

 

(Omissis).    

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 23.05.2003 la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna alla pena dell'arresto inflitta nel giudizio di primo grado a Bellesini Bruna, Giacometti Andrea, Giacometti Aurelio, Giacometti Mauro, Giacometti Roberto, legali rappresentanti dalla s.n.c. Giacometti Roberto e figli, e a Guadagnino Bruno quali colpevoli, quali titolari di imprese edili produttrici di rifiuti, effettuato senza la prescritta autorizzazione plurime attività di trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi (laterizi, intonaci e conglomerati cementizi provenienti da demolizione) presso la cava di proprietà della s.a.s. Prati.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando, i primi cinque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità basata sul rilievo che essi avevano concorso nel reato soltanto perché ricoprivano la funzione di legali rappresentanti della società in nome collettivo "Giacometti Roberto e figli".

La contestazione dei verbalizzanti di avere notato uno dei Giacometti (non identificato) intento a scaricare materiale nella cava e l'intestazione dell'autocarro avevano portato alla denuncia di tutti i soci che erano stati ingiustamente ed apoditticamente in luogo del vero responsabile, di cui non erano state accertate le generalità.

Guadagnini Bruno eccepiva la nullità della sentenza di appello perché il decreto di citazione che disponeva il giudizio non gli era stato notificato presso il domicilio eletto.

Denunciava, poi, violazione dell'art. 57, comma 5, del d. lgs. n. 22/1997, norma transitoria, secondo cui l'utilizzo degli inerti era escluso dal regime dei rifiuti fino al 30 giugno 1999, nonché violazione della legge n. 178/2002 che dà interpretazione autentica della definizione di rifiuto, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se "l'utilizzo dei materiali di cui al capo d'imputazione costituiva ancora, oppure no, la qualifica di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione

Chiedevano l'annullamento della sentenza.

11 primo motivo dedotto dal ricorrente Guadagnini è fondato poiché lo stesso non è stato ritualmente citato per il giudizio di appello.

lì decreto di citazione andava notificato al domicilio eletto presso il difensore, mentre è stato notificato presso l'abitazione dell'imputato nelle mani del suocero.

Poiché l'omessa notificazione del decreto di citazione all'imputato presso il domicilio eletto comporta una nullità assoluta e poiché è irrilevante che la notifica sia stata eseguita, non a mani proprie, presso il domicilio reale e di abitazione del predetto (Cass. Sez. VI n. 1167/1997, lannotti RV. 208114), la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti.

Il ricorso degli altri imputati non è puntuale poiché la sentenza impugnata ha correttamente affermato la loro responsabilità, non già per l'attività di trasporto dei materiali inerti, ma per quella di smaltimento, essendo stato accertato che un autocarro intestato alla società in n.c., di cui sono soci, ha effettuato uno scarico di materiali provenienti da demolizione di edifici presso la cava della s.a.s. Prati.

Puntualizzato che, ai sensi dell'art. 2297 c.c., qualora la società in nome collettivo non sia stata iscritta nel registro delle imprese, la rappresentanza legale e l'amministrazione della società sono attribuite a tutti i soci, la circostanza che i legali rappresentanti dell'azienda non si siano occupati della gestione della stessa non determina esonero da responsabilità ma costituisce omissione censurabile sotto il profilo della responsabilità per colpa.

Ciò anche alla luce della nuova normativa introdotta con il d.lgs. n. 22 del 1997 la quale con riguardo al profilo soggettivo fa riferimento a "chiunque" si renda responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata rivestendo un ruolo, nell'azienda, sicché la responsabilità non attiene al profilo della consapevolezza e volontarietà del comportamento (dolo) ma a quei comportamenti che positivamente si richiedono a soggetti preposti alla gestione di un'azienda, anche di modeste dimensioni, che violano il dovere di diligenza ove non adottino tutte le misure necessarie per evitare l'illegale smaltimento dei rifiuti.

Anche gli altri motivi non sono puntuali poiché, nel caso in esame, non possono trovare applicazione né la richiamata norma transitoria, né la novella legislativa interpretativa della nozione di rifiuto.

Premesso che, in sede di merito, è stato accertato l'avvenuto scarico di materiali provenienti da demolizione (laterizi, intonaci e conglomerati cementizi) presso una cava e che l'impianto di frantumazione ivi presente aveva iI solo scopo di ridurre, attraverso tale operazione, lo spazio d'ingombro dei materiali, correttamente è stato ritenuta la condotta di smaltimento desumibile dal fato che i produttori oggettivamente si sono disfatti dei materiali, sicché non ricorre, come sostenuto in ricorso, l'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) della legge citata con l'eccezione, ad essa collegata, prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

Essendo stata esclusa l'ipotesi di riutilizzo dei materiali, non può trovare applicazione la norma transitoria di cui all'art. 57 d. lgs.n. 22/1997, che riguarda le attività escluse dal regime di rifiuti, ivi compreso "l'utilizzo" dei materiali individuati nell'allegato 1 al decreto del ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 tra cui, peraltro non rientrano gli inerti provenienti da demolizione di edifici.
lì reato non è prescritto perché al termine massimo di anni 4 mesi 6 vanno aggiunti mesi 1 e giorni 8 per sospensione del termine dal 17.05.2002 al 25.06.2002, essendo stata l'udienza rinviata ad istanza dei difensori.

Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese di procedimento.

(Omissis).

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Responsabilità titolare di azienda - Fondamento - Individuazione - Doveri di diligenza - Fattispecie: trasporto e smaltimento di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni - D. L.vo n. 22/1997.  In tema di rifiuti, la responsabilità per la attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni). Pres. ed est. Rizzo - P.M. lacoviello (Con f.) - Ric. Bellesini ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 dicembre 2003, (Ud. 5 novembre 2003) (Rv. 226868), Sentenza n. 47432

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza