Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cassazione penale, SEZIONE III, 5
febbraio 2003 (Ud. 19 dicembre 2002), n. 5441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente
- 1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - 2. Dott. CARLO GRILLO -
Consigliere - 3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - 4. Dott.
FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da <G. M.> n. Prato l'8-7-1936 <N. A.> n. Montepulciano il
4-8-1933
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12-3-2001
Visti, gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr: Amedeo
Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio Albano che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv. Attilio Maugeri
Udito il difensore Avv: Giovanni Paolo Voena
Fatto Diritto
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12 marzo 2001, condannava <G. M.> e
<N. A.> alla pena di tre milioni di ammenda ciascuno per il reato di esercizio
della caccia in periodo di divieto generale, oltre al risarcimento dei danni a
favore della Provincia di Firenze, costituitasi parte civile, liquidati in via
equitativa in un milione di lire.
Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, deducendo violazione
di legge ed erronea motivazione.
Il <G.> sostiene in primo luogo la nullità del procedimento per omessa notifica
dell'ordinanza che disponeva il rinvio dell'udienza per suo legittimo
impedimento a comparire.
Nel merito entrambi gli imputati negano che sia stato esercitata la caccia e
contestano la legittimità della costituzione della parte civile.
I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente la Corte osserva che non sussiste la dedotta nullità processuale
per omessa notifica all'imputato (formalmente dichiarato contumace, e
rappresentato dal difensore di fiducia) del rinvio ad udienza fissa, ove sia
stato accolta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso
imputato.
Costituisce principio generale di economia processuale che il rinvio ad udienza
fissa, se è presente il difensore di fiducia, non implica la necessità di un
avviso della nuova udienza all'imputato in precedenza dichiarato contumace, come
si desume dagli artt. 148, comma 5, 477 comma 2, 488 comma 2 e 420 quater, 2
comma c.p.p., proprio perché l'imputato quando si procede in contumacia è
rappresentato dal suo difensore (Cass. Sez. III, 8544 del 30-7-1992; rv. 191523;
Cass. Sez. III, sent. 3980, del 574-1994, rv. 197593; Cass. Sez. VI, sent. 5502
del 4-6-1996, rv. 204988).
Nel caso in esame l'imputato era stato già dichiarato contumace alla 1 udienza
del 19-5-1999 e tale dichiarazione di contumacia non era stata revocata nelle
udienze successive del 19-1-2000 e del 19-2-2001 nelle quali il difensore
addusse l'impedimento a comparire del suo assistito ed il rinvio ad udienza
fissa ottenne il suo scopo di garantire la continuità del processo con la piena
assistenza della difesa.
Ne merito la sentenza del Tribunale di Firenze ha ravvisato correttamente il
reato di esercizio illegittimo della caccia, tenendo conto di tutte le
circostanze di tempo e luogo, nonché dei mezzi utilizzati (fucili da caccia,
fuoristrada nell'area interessata, sparo, effettivo ritrovamento di un'istrice
morta, di specie protetta).
Trattasi di un apprezzamento di merito ben motivato, come tale incensurabile in
Cassazione, perché aderente agli indirizzi molto chiari più volte enunciati da
questa Corte (cass. Sez. III, 23-7-1994, N. 8322, Scilironi; Cass. Sez. III,
24-9-1999, n. 1930 Gasperi; Cass. Sez. III, 15-1-1999, n. 452, Giovagnoli).
Nel caso di caccia chiusa ex art. 18 l. 157-92 l'esercizio della caccia integra
il reato ex art. 30 lett. a) stessa legge (cass. Sez. III, 5-4-1993, 3157, Batia
e Cass. Sez. III, 15-4-1998, n. 4454, imp. Perfetto).
Non sussiste alcun vizio di motivazione, perché i reati contestati agli imputati
(art. 30 lett. a art. 30 letta h) possono concorrere tra loro e possono trovare
la base di prova in testimonianza e riscontri obiettivi (istrice, di specie
protetta, uccisa e trovata sul posto), come è avvenuto nel caso in esame alla
luce della dettagliata disposizione del teste, agente del Corpo Provinciale di
Polizia.
Anche la doglianza relativa alla pretesa illegittimità della costituzione di
parte civile della Provincia di Firenze va respinta, perché l'atto di
costituzione è stato sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente locale,
cioè dal Presidente della Provincia. Non era necessario un avallo della giunta
Provinciale, che, comunque, intervenne, come risulta dagli estremi della
menzione del numero e della data (n. 2 del 5-1-2001) della delibera della stessa
giunta, per sua natura pubblica e come tale di facile conoscibilità e
accessibilità (Cass. Sez. Unite 21 giugno 2000, Primavera).
Nel merito la condanna al risarcimento dei danni ambientali (nei quali vanno
ricompresi quelli alla specie di fauna protetta) a favore dell'Ente Pubblico,
Provincia di Firenze, ha una chiara base legale non solo nell'art. 18 legge
349-86 - come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria - ma
anche nella legge 3 agosto 1999 n. 265.
Questa legge ha modificato per un verso la legge 142 del 1990 sulle autonomie
locali e per l'altro la stessa legge citata 349-86, (che parlava di risarcimento
solo a favore dello Stato), nel senso di precisare che ciascuno elettore può far
valere in giudizio le azioni ed ricorsi che spettano al Comune (ivi compresi
quelli ambientali, data la portata generale del principio) e che le associazioni
di protezione dell'ambiente possono proporre le azioni ed ricorsi che spettano
ai Comuni ed alle Province, in caso di loro inerzia, ed il risarcimento compete
a favore dell'ente pubblico, mentre privati ed associazioni non hanno diritto ad
alcun risarcimento in proprio, ma solo al rimborso delle spese processuali
sostenute.
Nel caso in esame il risarcimento a favore della Provincia ha, dunque, una base
legale certa (in coerenza con i principi sopra indicati, la Corte di Cassazione
Sez. III, 3-12-2002, Veronese, ha escluso, il risarcimento a favore del WWF,
riconoscendo soltanto la legittimità della costituzione ed il diritto al
rimborso delle sole spese processuali per l'opera promozionale espletata
nell'interesse generale). La prescrizione non opera in forza della sospensione
per rinvii del dibattimento (Cass. S.U. 1021-02, imp. Cremonese) ex art. 15
legge 8 agosto 1995 n. 332.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di
parte civile, che liquida in complessive Euro 1.500,00, comprensivi di diritti
ed onorari, più IVA e C.A..
Così deciso in Roma il 19-12-2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 FEB. 2003.
1) Caccia – Esercizio illegittimo della caccia - Specie protetta (istrice) - Concorso di reati - Art. 18 l. n. 157/92 - Art. 30 lett. a) l. n. 157/92. Nel caso di caccia chiusa ex art. 18 l. 157-92 l'esercizio della caccia integra il reato ex art. 30 lett. a) stessa legge (cass. Sez. III, 5-4-1993, 3157, Batia e Cass. Sez. III, 15-4-1998, n. 4454, imp. Perfetto). I reati contestati agli imputati (art. 30 lett. a art. 30 letta h) possono concorrere tra loro e possono trovare la base di prova in testimonianza e riscontri obiettivi (istrice, di specie protetta, uccisa e trovata sul posto), come è avvenuto nel caso in esame alla luce della dettagliata disposizione del teste, agente del Corpo Provinciale di Polizia. Fattispecie, configurabilità del reato di esercizio illegittimo della caccia, tenendo conto di tutte le circostanze di tempo e luogo, nonché dei mezzi utilizzati (fucili da caccia, fuoristrada nell'area interessata, sparo, effettivo ritrovamento di un'istrice morta, di specie protetta). Trattasi di un apprezzamento di merito ben motivato, come tale incensurabile in Cassazione, perché aderente agli indirizzi molto chiari più volte enunciati da questa Corte (cass. Sez. III, 23-7-1994, N. 8322, Scilironi; Cass. Sez. III, 24-9-1999, n. 1930 Gasperi; Cass. Sez. III, 15-1-1999, n. 452, Giovagnoli). Pres. TORIELLO - Est. POSTIGLIONE – P.M. ALBANO - Ric. G. M. e N. A. - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 5 febbraio 2003 (Ud. 19 dicembre 2002), n. 5441
2) Caccia – Esercizio illegittimo della caccia - Condanna al risarcimento dei danni ambientali a favore dell'Ente Pubblico – Sussistenza – l. 1999 n. 265 – l. 349/86 - Associazioni - risarcimento dei danni ambientali (WWF) – Non sussiste – Legittimità della costituzione e rimborso delle sole spese processuali – Sussiste. La condanna al risarcimento dei danni ambientali (per esercizio di caccia in periodo chiuso e a specie di fauna protetta - istrice) a favore dell'Ente Pubblico, Provincia di Firenze, ha una chiara base legale non solo nell'art. 18 legge 349/86 - come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria - ma anche nella legge 3 agosto 1999 n. 265. Questa legge ha modificato per un verso la legge 142 del 1990 sulle autonomie locali e per l'altro la stessa legge citata 349/86, (che parlava di risarcimento solo a favore dello Stato), nel senso di precisare che ciascuno elettore può far valere in giudizio le azioni ed ricorsi che spettano al Comune (ivi compresi quelli ambientali, data la portata generale del principio) e che le associazioni di protezione dell'ambiente possono proporre le azioni ed ricorsi che spettano ai Comuni ed alle Province, in caso di loro inerzia, ed il risarcimento compete a favore dell'ente pubblico, mentre privati ed associazioni non hanno diritto ad alcun risarcimento in proprio, ma solo al rimborso delle spese processuali sostenute. In specie è stato escluso, il risarcimento a favore del WWF, riconoscendo soltanto la legittimità della costituzione ed il diritto al rimborso delle sole spese processuali per l'opera promozionale espletata nell'interesse generale, Corte di Cassazione Sez. III, 3-12-2002, Veronese). Pres. TORIELLO - Est. POSTIGLIONE – P.M. ALBANO - Ric. G. M. e N. A. - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 5 febbraio 2003 (Ud. 19 dicembre 2002), n. 5441
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza