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 Massime della sentenza

  

 

Cassazione penale, SEZIONE III, 5 febbraio 2003 (Ud.19 dicembre 2002), n. 5441.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Cassazione penale, SEZIONE III, 5 febbraio 2003 (Ud. 19 dicembre 2002), n. 5441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - 1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - 2. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - 3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere -  4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da <G. M.> n. Prato l'8-7-1936 <N. A.> n. Montepulciano il 4-8-1933
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12-3-2001
Visti, gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr: Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv. Attilio Maugeri
Udito il difensore Avv: Giovanni Paolo Voena


Fatto Diritto


Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12 marzo 2001, condannava <G. M.> e <N. A.> alla pena di tre milioni di ammenda ciascuno per il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto generale, oltre al risarcimento dei danni a favore della Provincia di Firenze, costituitasi parte civile, liquidati in via equitativa in un milione di lire.


Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione.


Il <G.> sostiene in primo luogo la nullità del procedimento per omessa notifica dell'ordinanza che disponeva il rinvio dell'udienza per suo legittimo impedimento a comparire.


Nel merito entrambi gli imputati negano che sia stato esercitata la caccia e contestano la legittimità della costituzione della parte civile.


I ricorsi sono infondati.


Preliminarmente la Corte osserva che non sussiste la dedotta nullità processuale per omessa notifica all'imputato (formalmente dichiarato contumace, e rappresentato dal difensore di fiducia) del rinvio ad udienza fissa, ove sia stato accolta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso imputato.


Costituisce principio generale di economia processuale che il rinvio ad udienza fissa, se è presente il difensore di fiducia, non implica la necessità di un avviso della nuova udienza all'imputato in precedenza dichiarato contumace, come si desume dagli artt. 148, comma 5, 477 comma 2, 488 comma 2 e 420 quater, 2 comma c.p.p., proprio perché l'imputato quando si procede in contumacia è rappresentato dal suo difensore (Cass. Sez. III, 8544 del 30-7-1992; rv. 191523; Cass. Sez. III, sent. 3980, del 574-1994, rv. 197593; Cass. Sez. VI, sent. 5502 del 4-6-1996, rv. 204988).


Nel caso in esame l'imputato era stato già dichiarato contumace alla 1 udienza del 19-5-1999 e tale dichiarazione di contumacia non era stata revocata nelle udienze successive del 19-1-2000 e del 19-2-2001 nelle quali il difensore addusse l'impedimento a comparire del suo assistito ed il rinvio ad udienza fissa ottenne il suo scopo di garantire la continuità del processo con la piena assistenza della difesa.


Ne merito la sentenza del Tribunale di Firenze ha ravvisato correttamente il reato di esercizio illegittimo della caccia, tenendo conto di tutte le circostanze di tempo e luogo, nonché dei mezzi utilizzati (fucili da caccia, fuoristrada nell'area interessata, sparo, effettivo ritrovamento di un'istrice morta, di specie protetta).


Trattasi di un apprezzamento di merito ben motivato, come tale incensurabile in Cassazione, perché aderente agli indirizzi molto chiari più volte enunciati da questa Corte (cass. Sez. III, 23-7-1994, N. 8322, Scilironi; Cass. Sez. III, 24-9-1999, n. 1930 Gasperi; Cass. Sez. III, 15-1-1999, n. 452, Giovagnoli).


Nel caso di caccia chiusa ex art. 18 l. 157-92 l'esercizio della caccia integra il reato ex art. 30 lett. a) stessa legge (cass. Sez. III, 5-4-1993, 3157, Batia e Cass. Sez. III, 15-4-1998, n. 4454, imp. Perfetto).


Non sussiste alcun vizio di motivazione, perché i reati contestati agli imputati (art. 30 lett. a art. 30 letta h) possono concorrere tra loro e possono trovare la base di prova in testimonianza e riscontri obiettivi (istrice, di specie protetta, uccisa e trovata sul posto), come è avvenuto nel caso in esame alla luce della dettagliata disposizione del teste, agente del Corpo Provinciale di Polizia.


Anche la doglianza relativa alla pretesa illegittimità della costituzione di parte civile della Provincia di Firenze va respinta, perché l'atto di costituzione è stato sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente locale, cioè dal Presidente della Provincia. Non era necessario un avallo della giunta Provinciale, che, comunque, intervenne, come risulta dagli estremi della menzione del numero e della data (n. 2 del 5-1-2001) della delibera della stessa giunta, per sua natura pubblica e come tale di facile conoscibilità e accessibilità (Cass. Sez. Unite 21 giugno 2000, Primavera).


Nel merito la condanna al risarcimento dei danni ambientali (nei quali vanno ricompresi quelli alla specie di fauna protetta) a favore dell'Ente Pubblico, Provincia di Firenze, ha una chiara base legale non solo nell'art. 18 legge 349-86 - come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria - ma anche nella legge 3 agosto 1999 n. 265.


Questa legge ha modificato per un verso la legge 142 del 1990 sulle autonomie locali e per l'altro la stessa legge citata 349-86, (che parlava di risarcimento solo a favore dello Stato), nel senso di precisare che ciascuno elettore può far valere in giudizio le azioni ed ricorsi che spettano al Comune (ivi compresi quelli ambientali, data la portata generale del principio) e che le associazioni di protezione dell'ambiente possono proporre le azioni ed ricorsi che spettano ai Comuni ed alle Province, in caso di loro inerzia, ed il risarcimento compete a favore dell'ente pubblico, mentre privati ed associazioni non hanno diritto ad alcun risarcimento in proprio, ma solo al rimborso delle spese processuali sostenute.


Nel caso in esame il risarcimento a favore della Provincia ha, dunque, una base legale certa (in coerenza con i principi sopra indicati, la Corte di Cassazione Sez. III, 3-12-2002, Veronese, ha escluso, il risarcimento a favore del WWF, riconoscendo soltanto la legittimità della costituzione ed il diritto al rimborso delle sole spese processuali per l'opera promozionale espletata nell'interesse generale). La prescrizione non opera in forza della sospensione per rinvii del dibattimento (Cass. S.U. 1021-02, imp. Cremonese) ex art. 15 legge 8 agosto 1995 n. 332.


P.Q.M.


La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di parte civile, che liquida in complessive Euro 1.500,00, comprensivi di diritti ed onorari, più IVA e C.A..


Così deciso in Roma il 19-12-2002.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 FEB. 2003.


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Caccia – Esercizio illegittimo della caccia - Specie protetta (istrice) - Concorso di reati - Art. 18 l. n. 157/92 - Art. 30 lett. a) l. n. 157/92. Nel caso di caccia chiusa ex art. 18 l. 157-92 l'esercizio della caccia integra il reato ex art. 30 lett. a) stessa legge (cass. Sez. III, 5-4-1993, 3157, Batia e Cass. Sez. III, 15-4-1998, n. 4454, imp. Perfetto). I reati contestati agli imputati (art. 30 lett. a art. 30 letta h) possono concorrere tra loro e possono trovare la base di prova in testimonianza e riscontri obiettivi (istrice, di specie protetta, uccisa e trovata sul posto), come è avvenuto nel caso in esame alla luce della dettagliata disposizione del teste, agente del Corpo Provinciale di Polizia. Fattispecie, configurabilità del reato di esercizio illegittimo della caccia, tenendo conto di tutte le circostanze di tempo e luogo, nonché dei mezzi utilizzati (fucili da caccia, fuoristrada nell'area interessata, sparo, effettivo ritrovamento di un'istrice morta, di specie protetta). Trattasi di un apprezzamento di merito ben motivato, come tale incensurabile in Cassazione, perché aderente agli indirizzi molto chiari più volte enunciati da questa Corte (cass. Sez. III, 23-7-1994, N. 8322, Scilironi; Cass. Sez. III, 24-9-1999, n. 1930 Gasperi; Cass. Sez. III, 15-1-1999, n. 452, Giovagnoli). Pres. TORIELLO - Est. POSTIGLIONE – P.M. ALBANO - Ric. G. M. e N. A. - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 5 febbraio 2003 (Ud. 19 dicembre 2002), n. 5441

 

2) Caccia – Esercizio illegittimo della caccia - Condanna al risarcimento dei danni ambientali a favore dell'Ente Pubblico – Sussistenza – l. 1999 n. 265 – l. 349/86 - Associazioni - risarcimento dei danni ambientali (WWF) – Non sussiste – Legittimità della costituzione e rimborso delle sole spese processuali – Sussiste. La condanna al risarcimento dei danni ambientali (per esercizio di caccia in periodo chiuso e a specie di fauna protetta - istrice) a favore dell'Ente Pubblico, Provincia di Firenze, ha una chiara base legale non solo nell'art. 18 legge 349/86 - come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria - ma anche nella legge 3 agosto 1999 n. 265. Questa legge ha modificato per un verso la legge 142 del 1990 sulle autonomie locali e per l'altro la stessa legge citata 349/86, (che parlava di risarcimento solo a favore dello Stato), nel senso di precisare che ciascuno elettore può far valere in giudizio le azioni ed ricorsi che spettano al Comune (ivi compresi quelli ambientali, data la portata generale del principio) e che le associazioni di protezione dell'ambiente possono proporre le azioni ed ricorsi che spettano ai Comuni ed alle Province, in caso di loro inerzia, ed il risarcimento compete a favore dell'ente pubblico, mentre privati ed associazioni non hanno diritto ad alcun risarcimento in proprio, ma solo al rimborso delle spese processuali sostenute. In specie è stato escluso, il risarcimento a favore del WWF, riconoscendo soltanto la legittimità della costituzione ed il diritto al rimborso delle sole spese processuali per l'opera promozionale espletata nell'interesse generale, Corte di Cassazione Sez. III, 3-12-2002, Veronese). Pres. TORIELLO - Est. POSTIGLIONE – P.M. ALBANO - Ric. G. M. e N. A. - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 5 febbraio 2003 (Ud. 19 dicembre 2002), n. 5441

 

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