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 Massime della sentenza

  

 

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Ord. 17 aprile 2003, Sentenza n. 6221

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Ord. 17 aprile 2003, Sentenza n. 6221

 

Omissis


Svolgimento del processo


Giorgio Finozzi, con atto di citazione notificato il 28 luglio 2000, convenne innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero per i beni e le attività culturali, la  Provincia di Vicenza ed il Pontificio Istituto per le Missioni estere, chiedendo che egli, per effetto dell’atto pubblico di compravendita concluso in data 13  novembre 1999 con l’istituto convenuto, fosse dichiarato proprietario del complesso immobiliare denominato “Villa Zabec”, in relazione al quale il Ministero  suddetto aveva esercitato il diritto di prelazione a favore della Provincia di Vicenza ai sensi dell’articolo 61 decreto legislativo 490/99.


Chiese, in via subordinata, che all’accertamento del suo diritto di proprietà si pervenisse in conseguenza dell’invalidità ed inefficacia del decreto del 28 gennaio 2000, col quale dal ministero era stato esercitato il diritto di prelazione e che le amministrazioni convenute fossero, comunque, condannato a risarcirgli i danni cagionatigli con la ritardata consegna del complesso immobiliare.


A fondamento della domanda l’attore addusse che: a) era illegittimo il decreto in data 29 gennaio 2000, col quale la Soprintendenza di Verona aveva esteso a tutto il parco, alla chiesetta ed all’antica peschiera il vincolo già imposto alla villa, sia perché non comunicato ai destinatari del provvedimento sia perché adottato all’evidente fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione sull’intero complesso, come compravenduto dai privati: b) la Provincia di Vicenza aveva tardivamente richiesto al Ministero di esercitare il diritto di prelazione; c) il decreto col quale la prelazione era stata esercitata a favore della Provincia di Verona era viziato dalla mancata notificazione all’alienante ed all’acquirente entro due mesi dalla denuncia dell’alienazione, poiché la notificazione era stata eseguita a mezzo del messo della Provincia di Vicenza, privo del relativo potere; d) la deliberazione del Consiglio provinciale con la quale la Provincia di Vicenza aveva espresso la volontà di esercitare la prelazione viziata sia perché l’argomento non era indicato nell’o.d.g. della seduta, sia perché priva del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, sia perché il bilancio di previsione del 2000 era stato approvato oltre il termine di legge.


Nel corso del giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e la Provincia di Vicenza, condividendo tale eccezione, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.


Degli intimati, mentre il Finozzi resiste con controricorso, il ministero ed il Pime – Pontificio Istituto per le Missioni Estere - non hanno svolto attività difensive.


Il P.m. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.


V’è memoria difensiva per la ricorrente.


Ritiene questa Suprema Corte che correttamente sia stato adito il giudice ordinario.


Costituisce in giurisprudenza ius receptum il principio secondo cui il diritto di prelazione a favore dello Stato, previsto dall’articolo 31 legge 1089/39, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico, è espressione di un potere statale di supremazia per il conseguimento dell’interesse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di determinati beni e si esercita mediante l’emanazione di un provvedimento amministrativo, avente natura e finalità ablatorie, e la comunicazione, nel termine di due mesi dalla denuntiatio, fissato a pena di decadenza dell’articolo 32, comma 1, legge citata, del provvedimento stesso all’interessato. Tale comunicazione assume, pertanto, essa stessa valore di elemento costituito della fattispecie ablatoria, non già di mero strumento conoscitivo dell’avvenuto esercizio della prelazione (cfr., Cassazione 8079/92; 1950/96). Da tale principio deriva, in conformità a quanto comunemente si ritiene in tema di procedimenti ablatori, che, ove si deduca la carenza, in capo alla pubblica amministrazione, del diritto di prelazione ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà sul bene senza l’esercizio del diritto di prelazione nel termine per esso stabilito, il che equivale alla deduzione della carenza di potere ablatorio dopo la scadenza dello stesso termine, la relativa controversia spetterà alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la tutela del diritto soggettivo di proprietà del privato (cfr. la giurisprudenza citata).


Nel caso in esame non può, pertanto, dubitarsi della competenza giurisdizionale del giudice ordinario con riferimento alla parte della causa petendi che fa leva sull’illegittimità dell’estensione del vincolo di cui all’articolo 2 legge 1089/39 della villa all’intero parco, alla chiesetta ed all’antica peschiera nonché sulla scadenza del termine, asseritamene perentorio, della richiesta di esercizio della prelazione avanzata dalla Provincia di Vicenza. Tali vizi, se sussistenti, secondo la prospettazione attorea, evidenzierebbero la carenza del diritto di prelazione su alcuni beni o su tutti i beni per i quali il diritto in concreto è stato esercitato.


Ad analoga conclusione è agevole pervenire con riferimento alla dedotta mancanza, nel termine fissato dall’articolo 32, comma 1, legge 1089/39, di una valida comunicazione del provvedimento di esercizio della prelazione, quella eseguita essendo stata operata mediante notificazione a mezzo di messo dipendente dalla provincia, privo, ad avviso dell’attore, del relativo potere.


Poiché, secondo tale prospettazione, il relativo vizio determinerebbe la mancanza, nel termine fissato dalla legge della legge comunicazione del
provvedimento, che, come si è premesso, è uno degli elementi costitutivi del procedimento ablatorio, devesi ritenere, indipendentemente da ogni valutazione della fondatezza nel merito dell’assunto sul quale la deduzione si fonda, che sotto il profilo in esame con la domanda si prospetti la carenza dell’esercizio del potere acquisitivo spettante alla pubblica amministrazione.


Quanto, infine, ai vizi di legittimità che a vario titolo inficerebbero la deliberazione del Consiglio provinciale, con la quale veniva espressa la volontà di esercitare la prelazione, si osserva che la pretesa illegittimità di tale atto presupposto, da accertarsi incidenter tantum dal giudice ordinario, si rifletterebbe, secondo la prospettazione attorea, sulla legittimità dello stesso atto di esercizio del diritto di prelazione, concorrendo a determinare, in definitiva, l’illegittimità dei beni e, quindi, la lesione di un diritto soggettivo al di fuori di un legittimo esercizio del relativo potere.


Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.


P.Q.M.


La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Beni culturali e ambientali – Alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico - Interesse pubblico - Prelazione a favore dello Stato - Termine - Scadenza - Tutela del diritto soggettivo di proprietà del privato - Giurisdizione del giudice ordinario. Il principio secondo cui il diritto di prelazione a favore dello Stato, previsto dall’articolo 31 legge 1089/39, costituisce in giurisprudenza ius receptum, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico, è espressione di un potere statale di supremazia per il conseguimento dell’interesse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di determinati beni e si esercita mediante l’emanazione di un provvedimento amministrativo, avente natura e finalità ablatorie, e la comunicazione, nel termine di due mesi dalla denuntiatio, fissato a pena di decadenza dell’articolo 32, comma 1, legge citata, del provvedimento stesso all’interessato. Tale comunicazione assume, pertanto, essa stessa valore di elemento costituito della fattispecie ablatoria, non già di mero strumento conoscitivo dell’avvenuto esercizio della prelazione (cfr., Cassazione 8079/92; 1950/96). Da tale principio deriva, in conformità a quanto comunemente si ritiene in tema di procedimenti ablatori, che, ove si deduca la carenza, in capo alla pubblica amministrazione, del diritto di prelazione ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà sul bene senza l’esercizio del diritto di prelazione nel termine per esso stabilito, il che equivale alla deduzione della carenza di potere ablatorio dopo la scadenza dello stesso termine, la relativa controversia spetterà alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la tutela del diritto soggettivo di proprietà del privato. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Ord. 17 aprile 2003, Sentenza n. 6221

 

 

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