Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Civile
Sez. Un. Ord. 17 aprile 2003, Sentenza n. 6221
Omissis
Svolgimento del processo
Giorgio Finozzi, con atto di citazione notificato il 28 luglio 2000,
convenne innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero per i beni e le attività
culturali, la Provincia di Vicenza ed il Pontificio Istituto per le
Missioni estere, chiedendo che egli, per effetto dell’atto pubblico di
compravendita concluso in data 13 novembre 1999 con l’istituto convenuto,
fosse dichiarato proprietario del complesso immobiliare denominato “Villa Zabec”,
in relazione al quale il Ministero suddetto aveva esercitato il diritto di
prelazione a favore della Provincia di Vicenza ai sensi dell’articolo 61 decreto
legislativo 490/99.
Chiese, in via subordinata, che all’accertamento del suo diritto di proprietà si
pervenisse in conseguenza dell’invalidità ed inefficacia del decreto del 28
gennaio 2000, col quale dal ministero era stato esercitato il diritto di
prelazione e che le amministrazioni convenute fossero, comunque, condannato a
risarcirgli i danni cagionatigli con la ritardata consegna del complesso
immobiliare.
A fondamento della domanda l’attore addusse che: a) era illegittimo il decreto
in data 29 gennaio 2000, col quale la Soprintendenza di Verona aveva esteso a
tutto il parco, alla chiesetta ed all’antica peschiera il vincolo già imposto
alla villa, sia perché non comunicato ai destinatari del provvedimento sia
perché adottato all’evidente fine di consentire l’esercizio del diritto di
prelazione sull’intero complesso, come compravenduto dai privati: b) la
Provincia di Vicenza aveva tardivamente richiesto al Ministero di esercitare il
diritto di prelazione; c) il decreto col quale la prelazione era stata
esercitata a favore della Provincia di Verona era viziato dalla mancata
notificazione all’alienante ed all’acquirente entro due mesi dalla denuncia
dell’alienazione, poiché la notificazione era stata eseguita a mezzo del messo
della Provincia di Vicenza, privo del relativo potere; d) la deliberazione del
Consiglio provinciale con la quale la Provincia di Vicenza aveva espresso la
volontà di esercitare la prelazione viziata sia perché l’argomento non era
indicato nell’o.d.g. della seduta, sia perché priva del parere di regolarità
tecnica del responsabile del servizio e del parere di regolarità contabile del
responsabile di ragioneria, sia perché il bilancio di previsione del 2000 era
stato approvato oltre il termine di legge.
Nel corso del giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice
amministrativo e la Provincia di Vicenza, condividendo tale eccezione, ha
proposto regolamento preventivo di giurisdizione.
Degli intimati, mentre il Finozzi resiste con controricorso, il ministero ed il
Pime – Pontificio Istituto per le Missioni Estere - non hanno svolto attività
difensive.
Il P.m. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice
ordinario.
V’è memoria difensiva per la ricorrente.
Ritiene questa Suprema Corte che correttamente sia stato adito il giudice
ordinario.
Costituisce in giurisprudenza ius receptum il principio secondo cui il diritto
di prelazione a favore dello Stato, previsto dall’articolo 31 legge 1089/39,
nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico, è
espressione di un potere statale di supremazia per il conseguimento
dell’interesse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di
determinati beni e si esercita mediante l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, avente natura e finalità ablatorie, e la comunicazione, nel
termine di due mesi dalla denuntiatio, fissato a pena di decadenza dell’articolo
32, comma 1, legge citata, del provvedimento stesso all’interessato. Tale
comunicazione assume, pertanto, essa stessa valore di elemento costituito della
fattispecie ablatoria, non già di mero strumento conoscitivo dell’avvenuto
esercizio della prelazione (cfr., Cassazione 8079/92; 1950/96). Da tale
principio deriva, in conformità a quanto comunemente si ritiene in tema di
procedimenti ablatori, che, ove si deduca la carenza, in capo alla pubblica
amministrazione, del diritto di prelazione ovvero l’acquisizione del diritto di
proprietà sul bene senza l’esercizio del diritto di prelazione nel termine per
esso stabilito, il che equivale alla deduzione della carenza di potere ablatorio
dopo la scadenza dello stesso termine, la relativa controversia spetterà alla
giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la tutela del diritto
soggettivo di proprietà del privato (cfr. la giurisprudenza citata).
Nel caso in esame non può, pertanto, dubitarsi della competenza giurisdizionale
del giudice ordinario con riferimento alla parte della causa petendi che fa leva
sull’illegittimità dell’estensione del vincolo di cui all’articolo 2 legge
1089/39 della villa all’intero parco, alla chiesetta ed all’antica peschiera
nonché sulla scadenza del termine, asseritamene perentorio, della richiesta di
esercizio della prelazione avanzata dalla Provincia di Vicenza. Tali vizi, se
sussistenti, secondo la prospettazione attorea, evidenzierebbero la carenza del
diritto di prelazione su alcuni beni o su tutti i beni per i quali il diritto in
concreto è stato esercitato.
Ad analoga conclusione è agevole pervenire con riferimento alla dedotta
mancanza, nel termine fissato dall’articolo 32, comma 1, legge 1089/39, di una
valida comunicazione del provvedimento di esercizio della prelazione, quella
eseguita essendo stata operata mediante notificazione a mezzo di messo
dipendente dalla provincia, privo, ad avviso dell’attore, del relativo potere.
Poiché, secondo tale prospettazione, il relativo vizio determinerebbe la
mancanza, nel termine fissato dalla legge della legge comunicazione del
provvedimento, che, come si è premesso, è uno degli elementi costitutivi del
procedimento ablatorio, devesi ritenere, indipendentemente da ogni valutazione
della fondatezza nel merito dell’assunto sul quale la deduzione si fonda, che
sotto il profilo in esame con la domanda si prospetti la carenza dell’esercizio
del potere acquisitivo spettante alla pubblica amministrazione.
Quanto, infine, ai vizi di legittimità che a vario titolo inficerebbero la
deliberazione del Consiglio provinciale, con la quale veniva espressa la volontà
di esercitare la prelazione, si osserva che la pretesa illegittimità di tale
atto presupposto, da accertarsi incidenter tantum dal giudice ordinario, si
rifletterebbe, secondo la prospettazione attorea, sulla legittimità dello stesso
atto di esercizio del diritto di prelazione, concorrendo a determinare, in
definitiva, l’illegittimità dei beni e, quindi, la lesione di un diritto
soggettivo al di fuori di un legittimo esercizio del relativo potere.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
compensa integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.
1) Beni culturali e ambientali – Alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico - Interesse pubblico - Prelazione a favore dello Stato - Termine - Scadenza - Tutela del diritto soggettivo di proprietà del privato - Giurisdizione del giudice ordinario. Il principio secondo cui il diritto di prelazione a favore dello Stato, previsto dall’articolo 31 legge 1089/39, costituisce in giurisprudenza ius receptum, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico, è espressione di un potere statale di supremazia per il conseguimento dell’interesse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di determinati beni e si esercita mediante l’emanazione di un provvedimento amministrativo, avente natura e finalità ablatorie, e la comunicazione, nel termine di due mesi dalla denuntiatio, fissato a pena di decadenza dell’articolo 32, comma 1, legge citata, del provvedimento stesso all’interessato. Tale comunicazione assume, pertanto, essa stessa valore di elemento costituito della fattispecie ablatoria, non già di mero strumento conoscitivo dell’avvenuto esercizio della prelazione (cfr., Cassazione 8079/92; 1950/96). Da tale principio deriva, in conformità a quanto comunemente si ritiene in tema di procedimenti ablatori, che, ove si deduca la carenza, in capo alla pubblica amministrazione, del diritto di prelazione ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà sul bene senza l’esercizio del diritto di prelazione nel termine per esso stabilito, il che equivale alla deduzione della carenza di potere ablatorio dopo la scadenza dello stesso termine, la relativa controversia spetterà alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la tutela del diritto soggettivo di proprietà del privato. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Ord. 17 aprile 2003, Sentenza n. 6221
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