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 Massime della sentenza

 

 

Corte Costituzionale anno 2003 Ordinanza 5 giugno 2003 n. 200

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

ANNO 2003 ORDINANZA N.200

composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 (rectius: art. 10, comma 5) della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2002 dal Tribunale di Siena, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice relatore Valerio Onida.


Ritenuto che

 

con ordinanza del 12 febbraio 2002, pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 2002, il Tribunale di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 (rectius: art. 10, comma 5) della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);


-che la legge regionale Toscana n. 54 del 2000 è stata promulgata in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, regolamento che determina i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, emanato a sua volta in attuazione della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

 

che, dopo aver ricordato che il decreto ministeriale in questione delegava alle Regioni la disciplina sulla installazione e sulla modifica degli impianti di radiocomunicazione, sulle attività di controllo e vigilanza, sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività di risanamento (artt. 4 e 5), il remittente ritiene -che la legge regionale contenente la norma impugnata abbia natura formale di legge, ma natura sostanziale di regolamento, sia in base alla fonte delegante, sia in base al delimitato oggetto della delega: di qui il dubbio che la Regione Toscana abbia, con l’art. 10, comma 5, "travalicato i limiti del proprio potere normativo, stabilendo sanzioni proprie per il superamento dei limiti di cui al d.m. n. 381 del 1998";


che, ad avviso del remittente, "il potere legislativo regionale discende direttamente dalla formulazione, all'epoca vigente, degli artt. 117 e 118 Cost.", ai cui sensi "le Regioni a statuto ordinario possono emanare leggi relativamente a materie predeterminate": ma fra queste non rientrerebbero "né la tutela della salute né la disciplina delle emissioni radiofoniche";


-che, in punto di rilevanza, il giudice a quo premette di essere stato investito di un ricorso in opposizione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso la irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di emissione di campi elettromagnetici, e che in tale giudizio è stata eccepita, tra l’altro, la carenza di potere della Regione Toscana nel fissare sanzioni per la violazione anzidetta, in difformità dalla normativa statale antecedente; e che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale inciderebbe nel giudizio a quo, in quanto la sanzione è stata irrogata in base alla denunciata legge regionale;


-che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, e precisando, in una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che l’inammissibilità della questione discenderebbe dal fatto che il remittente non ha motivato in ordine all’incidenza, sui termini del dubbio di costituzionalità, dell’intervenuto mutamento, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dei parametri costituzionali evocati; e, quanto al merito, che, anche nella vigenza del precedente Titolo V, nella materia concernente la tutela della salute le Regioni a statuto ordinario erano, contrariamente a quanto sostenuto dal remittente, titolari di potestà legislativa concorrente, e che nella specie la legittimazione delle Regioni a stabilire le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di cui al decreto ministeriale n. 381 del 1998 derivava dal fatto che quest’ultimo decreto aveva delegato alle Regioni la disciplina delle attività di controllo e di vigilanza sul rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità in esso fissati.


Considerato che


1. - l’ordinanza di rimessione muove da una carente valutazione del quadro normativo e costituzionale, non tenendo conto delle funzioni trasferite o delegate alle Regioni – anteriormente alle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – in materia di tutela dell’ambiente e della salute (in particolare con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112); tanto che questa Corte, in quel contesto, non ha mancato di riconoscere una competenza regionale, costituzionalmente garantita, in materia di protezione ambientale e di tutela dagli inquinamenti, per il collegamento funzionale che la salvaguardia dell’ambiente ha con le materie che, nella elencazione dell’originario art. 117 della Costituzione, più direttamente riguardavano il territorio ed implicavano la preservazione della salubrità delle condizioni del suolo, dell’aria e dell’acqua a fronte dell’inquinamento (sentenze n. 382 del 1999, n. 54 e n. 507 del 2000);

2. - il giudice remittente non motiva in ordine all’incidenza, nel giudizio a quo, del nuovo quadro sanzionatorio approntato dalla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui (in via transitoria) al decreto ministeriale n. 381 del 1998 (artt. 15 e 16);

3. - Infine, nonostante, anteriormente alla pronuncia di rimessione, sia entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha sostituito l’intero testo degli artt. 117 e 118 della Costituzione, il Tribunale continua ad invocare questi parametri nel vecchio testo, senza motivare se il loro mutamento incida sui termini della questione sollevata;

4. - la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione - Legge Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, art. 10, comma 5 - artt. 117 e 118 cost. - manifesta inammissiblità della questione di legittimità costituzionale - competenze delle regioni in materia di tutela dell’ambiente e della salute - legge costituzionale n. 3 del 1998. E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione muove da una carente valutazione del quadro normativo e costituzionale, non tenendo conto delle funzioni trasferite o delegate alle Regioni – anteriormente alle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – in materia di tutela dell’ambiente e della salute (in particolare con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112); tanto che questa Corte, in quel contesto, non ha mancato di riconoscere una competenza regionale, costituzionalmente garantita, in materia di protezione ambientale e di tutela dagli inquinamenti, per il collegamento funzionale che la salvaguardia dell’ambiente ha con le materie che, nella elencazione dell’originario art. 117 della Costituzione, più direttamente riguardavano il territorio ed implicavano la preservazione della salubrità delle condizioni del suolo, dell’aria e dell’acqua a fronte dell’inquinamento (sentenze n. 382 del 1999, n. 54 e n. 507 del 2000); il giudice remittente non motiva in ordine all’incidenza, nel giudizio a quo, del nuovo quadro sanzionatorio approntato dalla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui (in via transitoria) al decreto ministeriale n. 381 del 1998 (artt. 15 e 16); infine, anteriormente alla pronuncia di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha sostituito l’intero testo degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Corte Costituzionale, del 5 giugno 2003 Ordinanza n. 200

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