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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
- la Associazione Italiana Approdi Turistici dell'Adriatico in persona del suo Presidente p.t.,
- la S.r.l. Marina del Cavallino, in persona del suo Amministratore unico:
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Forza e Vania Romano, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale Mazzini n.6,
nonché contro
- la U.C.I.N.A. Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Giovanni Candido Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma piazza Mazzini n.27;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III
ter, 19 febbraio 2001, n.1265;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 il Consigliere Lanfranco Balucani e uditi, altresì, l'Avv. dello Stato Aiello, l'avv. Romano e l'avv. Acquarone per delega dell'avv. Gerbi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO


Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Lazio la Associazione Italiana Approdi Turistici dell'Adriatico, unitamente ad una società del settore della nautica da diporto, ha impugnato il D.M. 30 luglio 1998, n.343 con il quale il Ministero dei trasporti e della Navigazione, in sede di rideterminazione dei <<canoni per concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto>>, ha previsto all'art.5, 2° comma, che acquistino immediatamente la qualificazione demaniale marittima (con conseguente assoggettamento al pagamento del canone) i "canali di comunicazione con il mare", gli "specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione" e le "relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorità concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio".


Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso avendo ritenuto che la norma regolamentare impugnata fosse inficiata da eccesso di delega in relazione all'art.10, comma 4°, L. N. 449 del 1997, che aveva conferito al Ministero dei trasporti il potere di determinare i canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo.


Avverso la suddetta pronuncia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (succeduto al Ministero dei Trasporti) ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) inammissibilità del ricorso di primo grado per "difetto di legittimazione" nell'assunto che la disposizione impugnata non è idonea a produrre alcuna lesione in quanto meramente ricognitiva dei principi in tema di demanio marittimo desumibili dall'art.822 Cod. civ. e dall'art.28 Cod Nav.;
2) "carenza di interesse processuale" nella considerazione che dal ricorso di primo grado non può derivare alcun beneficio alla parte ricorrente, restando in ogni caso ferme le disposizioni normative di cui agli artt. 822 Cod: civ. e art.28 Cod. Nav..
3) erroneità della sentenza gravata, non ravvisandosi nella norma regolarmente in contestazione alcun vizio di eccesso di delega.


DIRITTO


Con la sentenza appellata è stato ritenuto viziato di eccesso di delega il regolamento adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreto 30 luglio 1998, n.343 (recante norme sulla determinazione dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo) nella parte in cui (art.5, 2° comma) ha stabilito che determinate <<opere>> realizzate nelle zone di mare <<assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell'art.28 del codice della navigazione>>.


Al riguardo il giudice di prime cure ha ritenuto che al Ministero fosse stato attribuito, in virtù delle legge delega (art.10, 4° comma, L. n.449/1997), solo il potere di determinazione dei canoni di concessione e non anche quello di introdurre un regime automatico di demalianizzazione in relazione alle opere sopraindicate.


I motivi di gravame che avverso la anzidetta pronuncia sono stati prospettati dall'appellante Ministero sono privi di fondamento.


Alla base di tutti i motivi dedotti sta il convincimento che la norma regolarmente impugnata avrebbe carattere ricognitivo, e dunque non innovativo, rispetto alle disposizioni normative sulla demanialità marittima contenute nell'art.822 del Codice civile nell'art.28 Codice della navigazione.


In sostanza la tesi dell'Amministrazione appellante muove dal presupposto che le opere indicate all'art5, 2° comma, del D.M. n.343/1998, vale a dire i "canali di comunicazione con il mare" e gli "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." dovrebbero già considerarsi, alla stregua della normativa vigente, ed essenzialmente del Codice della Navigazione, quali elementi del demanio marittimo.


Siffatta prospettazione non può essere condivisa, Le opere anzidette infatti – che si identificano in pratica nelle darsene costruite "a secco" su aree private, e nei canali di comunicazione con il mare realizzati in funzione delle stesse darsene – non possono essere ricomprese in alcuna delle categorie dei beni del demanio marittimo naturale, così come elencate nell'art.28 Cod. Nav. (oltre che nell'art.822, I° comma, prima parte, Cod. Civ.), e neppure tra i beni del demanio marittimo artificiale di cui al successivo art. 29 Cod. Nav.


Diversamente da quanto assume la Amministrazione appellante, le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo" ai sensi dell'art.29.


Sul punto la difesa dell'Amministrazione ha sostenuto che le darsene <<una volta realizzato un porto divengono beni demaniali marittimi nella misura in cui siano ricompresi nell'ambito portuale>>: ciò in quanto, anche se originariamente di appartenenza privata, acquistano la demanialità ove rientrino nel "normotipo" (costituito dal bene demaniale "porto").


Sennonché la nozione di porto cui fa riferimento l'art. 28 Cod. Nav. presuppone una realtà che deve esistere naturalmente, e come tale assolvere alla funzione sua propria, anche senza opere di adattamento o perfezionamento, intendendosi con tale nozione il tratto di mare i chiuso che per la sua particolare natura fisica è atto al rifugio, all'ancoraggio ed all'attracco delle imbarcazioni provenienti dall'alto mare.


In questo contesto è evidente che la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale. La demanialità non deriva infatti dall'aver realizzato un bacino mediante lo scavo artificiale del terreno e dalla conseguente utilizzazione dello specchio d'acqua per le necessità dei natanti, ma solo dalla particolare natura fisica di tale specchio d'acqua, e cioè dal fatto che esso costituisce un tratto di mare chiuso.


Per altro verso, nemmeno è possibile ricomprendere le darsene nel demanio marittimo artificiale, a norma dell'art.29 Cod. Nav., dal momento che, "le costruzioni e le altre opere" realizzate "entro i limiti del demanio marittimo" entrano a far parte di detto demanio solo in ragione della loro appartenenza allo Stato.


Ugualmente non possono annoverarsi tra i beni del demanio marittimo, secando il vigente Codice della Navigazione, i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") costruiti in funzione della darsena: e ciò per la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art.28, lett. c) Cod. Nav., sono definiti come demaniali i soli canali "utilizzabili ad uso pubblico marittimo", mentre il canale che colleghi al mare una darsena, ove questa sia privata, non assolve certamente ad un uso pubblico.


Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi del carattere meramente ricognitivo del D.M. 30 luglio 1998, n.343 non può essere accettata, dovendosi al contrario ritenere che esso abbia innovato alla vigente normativa in tema di acquisto della demanialità marittima.


I motivi di gravame dedotti dalla Amministrazione appellante sono pertanto privi di pregio e l'appello in esame deve essere respinto.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, nella Camera di Consiglio del 20/10/2002 con l'intervento dei
Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.


 

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) La nozione di: porto, di demanialità e di demanio marittimo artificiale - la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale - i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") - la demanialità connessa all’utilizzabilità ad uso pubblico marittimo - Codice della Navigazione. La nozione di porto cui fa riferimento l'art. 28 Cod. Nav. presuppone una realtà che deve esistere naturalmente, e come tale assolvere alla funzione sua propria, anche senza opere di adattamento o perfezionamento, intendendosi con tale nozione il tratto di mare i chiuso che per la sua particolare natura fisica è atto al rifugio, all'ancoraggio ed all'attracco delle imbarcazioni provenienti dall'alto mare. In questo contesto è evidente che la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale. La demanialità non deriva infatti dall'aver realizzato un bacino mediante lo scavo artificiale del terreno e dalla conseguente utilizzazione dello specchio d'acqua per le necessità dei natanti, ma solo dalla particolare natura fisica di tale specchio d'acqua, e cioè dal fatto che esso costituisce un tratto di mare chiuso. Per altro verso, nemmeno è possibile ricomprendere le darsene nel demanio marittimo artificiale, a norma dell'art.29 Cod. Nav., dal momento che, "le costruzioni e le altre opere" realizzate "entro i limiti del demanio marittimo" entrano a far parte di detto demanio solo in ragione della loro appartenenza allo Stato. Ugualmente non possono annoverarsi tra i beni del demanio marittimo, secondo il vigente Codice della Navigazione, i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") costruiti in funzione della darsena: e ciò per la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art.28, lett. c) Cod. Nav., sono definiti come demaniali i soli canali "utilizzabili ad uso pubblico marittimo", mentre il canale che colleghi al mare una darsena, ove questa sia privata, non assolve certamente ad un uso pubblico. Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi del carattere meramente ricognitivo del D.M. 30 luglio 1998, n.343 non può essere accettata, dovendosi al contrario ritenere che esso abbia innovato alla vigente normativa in tema di acquisto della demanialità marittima. Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601

 

2) Disposizioni normative sulla demanialità marittima contenute nell'art.822 del Codice civile nell'art.28 Codice della navigazione - le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo". Le opere di "canali di comunicazione con il mare" e "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." che si identificano in pratica nelle darsene costruite "a secco" su aree private, e nei canali di comunicazione con il mare realizzati in funzione delle stesse darsene – non possono essere ricomprese in alcuna delle categorie dei beni del demanio marittimo naturale, così come elencate nell'art.28 Cod. Nav. (oltre che nell'art.822, I° comma, prima parte, Cod. Civ.), e neppure tra i beni del demanio marittimo artificiale di cui al successivo art. 29 Cod. Nav. Diversamente da quanto assume la Amministrazione appellante, le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo" ai sensi dell'art.29. Sul punto la difesa dell'Amministrazione ha sostenuto che le darsene <<una volta realizzato un porto divengono beni demaniali marittimi nella misura in cui siano ricompresi nell'ambito portuale>>: ciò in quanto, anche se originariamente di appartenenza privata, acquistano la demanialità ove rientrino nel "normotipo" (costituito dal bene demaniale "porto"). Siffatta prospettazione non può essere condivisa, in sostanza la tesi dell'Amministrazione appellante muove dal presupposto che le opere indicate all'art5, 2° comma, del D.M. n.343/1998, vale a dire i "canali di comunicazione con il mare" e gli "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." dovrebbero già considerarsi, alla stregua della normativa vigente, ed essenzialmente del Codice della Navigazione, quali elementi del demanio marittimo. Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601

 

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