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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

Consiglio di Stato, Sezione V del 20 gennaio 2003, n. 168 .

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

sul ricorso in appello n.6960/1995, proposto da Coutenza Canali Cavour, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Compagno, L.P. Comoglio e L. Szego, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via Isonzo n.50;

contro

Comune di Santhià, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti P. Monti e N. Paoletti, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n.34.

per la riforma

della sentenza TAR Piemonte, sez. 2°, n.407 del del 27.9.1994, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Coutenza.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 25.6.2002, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

La Coutenza Canali Cavor, con l’appello in epigrafe, ha fatto presente che il sindaco del comune di Santhià con provvedimento del 2.9.1988, richiamata la relazione USL che riferiva della presenza di rifiuti (carcase di animali, legname, lattine e rifiuti domestici) sulla superficie delle acque scorrenti nel Canale Cavour in corrispondenza del sottopasso del torrente Elvo, le ordinava di provvedere all’immediata rimozione dei rifiuti ed al successivo smaltimento; che proposto ricorso avverso detto provvedinmento al TAR Piemonte, questi lo respingeva considerando che il corso d’acqua non sarebbe qualificabile come luogo pubblico e che inoltre il frontale della tomba-sifone non potrebbe costituire una riva, dovendosi intendere come tale solo la zona asciutta confinante con l canale.

Ha dedotto detta sentenza era erronea ed ingiusta:

-per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L.R. Piemonte n. 31/1982, in relazione agli artt. 5 e 8 stessa legge ed ai principi desumibili ex D.P.R. n.915/1982:

-in ogni caso, una volta escluso che l’acquedotto fosse luogo pubblico e che la tomba sifone costituisse riva, dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto che imponevano alla Coutenza l’obbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, non essendo la Coutenza proprietario del canale (demanio regionale) ma consegnatario e trattandosi di rifiuti da altri abbandonati.

Costituitosi in giudizio, il Comune ha rilevato che la Coutenza non contestava minimamente i presupposti di necessità ed urgenza dell’ordinanza ma solo si limitava ad escludere la propria legittimazione passiva; che la Coutenza, in quanto concessionaria dei canali per l’irrigazione delle pianure del vercellese e del veronese aveva l’obbligo della loro manutenzione, che perciò non poteva gravare sul Comune.

Con memoria conclusiva, la Coutenza ha insistito per l’accoglimento dell’appello, rilevando che la legge non obbligava il titolare del potere sul bene, in quanto tale, a curare la rimozione dei rifiuti, dovendo la responsabilità del proprietario ricollegarsi ad imputazione a titolo di dolo o per lo meno di colpa, il che non risultava nella specie.

Alla pubblica udienza del 25.6.2002, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Il TAR Piemonte, sez. 2°, con la sentenza n.407 del 27.9.1994, ha respinto il ricorso proposto dalla Coutenza Canali Cavour avverso l’ordinanza del Sindaco del comune di Santhià in data 2.9.1988, che le ordinava di provvedere all’immediata rimozione di quanto presente sulla superficie delle acque in località Canale Cavour-fraz. Vettignè- sottopasso Torrente Elvo (carcasse di animali, legname, lattine e rifiuti domestici) ed al successivo smaltimento, con l’avvertenza che in caso di inadempimento si sarebbe provveduto d’ufficio con addebito delle relative spese.

Avverso della sentenza ha proposto appello la Coutenza.

2.L’appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Va condivisa la doglianza secondo cui dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto che imponevano alla Coutenza l’obbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, trattandosi di rifiuti da altri abbandonati.

2.1. La controversia si innesta in un contenzioso risalente, per quanto risulta agli atti, all’ottobre 1987, data in cui il Comune di Santhià, a seguito dell’ultima piena del torrente Elvo, segnalava (al Ministero dei lavori pubblici, al Magistrato per il Po, all’ Ufficio operativo di Vercelli, al Prefetto di Vercelli, alla Coutenza Canali Cavour ed alla USL n.46) la presenza di diversi rifiuti e carogne di animali, per u’area di circa 500 mq, nel tratto antistante la tomba del Canale Cavour sotto il torrente Elvo, per i provvedimenti di competenza.

Di conseguenza con fonogramma del 31.10.1987, la Prefettura di Vercelli interessava del problema la Coutenza Canali Cavour, la quale a sua volta, pur dichiarandosi disponibile al recupero del materiale, invitava la Prefettura a sensibilizzare i vari Comuni attraversati dai canali (tra cui quello Cavour) ad una maggiore vigilanza onde evitare il ripetersi del fenomeno.

La Prefettura, con nota del 3.12.1987, invitava perciò i vari Sindaci interessati (tra cui quello di Santhià) ad una maggiore vigilanza al riguardo.

La Coutenza Canali Cavour, con nota del 25.8.1988, segnalava al Comune di Santhià ed alla Prefettura di Vercelli il ripetersi dell’inconveniente di accumulo del materiale nella medesima località, invitando in particolare il Comune ad assumere i provvedimenti di competenza.

2.2.In una situazione del genere, il Comune non poteva ritenere tenuto ad eliminare l’inconveniente la Coutenza Canale, per il solo fatto che questa aveva la gestione del Canale stesso, senza alcun riferimento al disciplinare che regolava tale gestione o ad eventuali responsabilità in merito, anche per mancanza della dovuta vigilanza.

Al riguardo il Collegio non ha motivi per discostarsi dal principio secondo cui l’ordine sindacale d’urgenza per motivi d’igiene, sanitari ed ambientali di smaltimento dei rifiuti va impartito in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia abbandonati in aree pubbliche o private (anche non aperte al pubblico) o in acque pubbliche o private (V. art.9 D.P.R. 10.9.1982 n.915 e su di esso la decisione di questa Sezione n. 1464 del 1à.12.1997) e non al proprietario dell’area in quanto tale (o al titolare della disponibilità del bene), salvo che non sia configurabile una compartecipazione del proprietario anche soltanto colposa di mancata vigilanza. Detto principio è stato confermato dall’art. 14 del decreto legislativo 5.2.1997 n.22 (successivo alla vicenda in esame), il quale appunto ha previsto il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti, con l’obbligo a carico di colui che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi, con la responsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa.

Né può costituire adeguata motivazione il generico rilievo accennato nelle premesse del provvedimento impugnato secondo cui nella specie sarebbe inapplicabile la L. R. Piemonte 2.11.1982 n. 32, per essere i rifiuti ed i detriti presenti sulla superficie dell’acqua e non sulla riva del canale, atteso che comunque dovevano precisarsi le ragioni in base alle quali l’incombente doveva essere posto a carico ed a spese della Coutenza.

3.Per quanto considerato, assorbite le altre censure, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, va accolto il ricorso originario nei limiti indicati.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

Accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie il ricorso originario con conseguente annullamento del provvedimento comunale del 2.9.1988, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2002 con l’intervento dei Signori:

Pres. Alfonso Quaranta

Cons. Paolo Buonvino

Cons. Aldo Fera

Cons. Francesco D'Ottavi

Cons. Aniello Cerreto Est.

 

L'ESTENSORE                   IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO

f.to Aniello Cerreto               f.to Alfonso Quaranta                f.to Francesco Cutrupi

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20 gennaio 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

 

 

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) L’ordine sindacale d’urgenza per motivi d’igiene, sanitari ed ambientali di smaltimento dei rifiuti va impartito in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia abbandonati in aree pubbliche o private (anche non aperte al pubblico) o in acque pubbliche o private e non al proprietario dell’area - la compartecipazione del proprietario anche soltanto colposa di mancata vigilanza - necessità della motivazione del provvedimento. Rimane valido il principio secondo cui l’ordine sindacale d’urgenza per motivi d’igiene, sanitari ed ambientali di smaltimento dei rifiuti va impartito in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia abbandonati in aree pubbliche o private (anche non aperte al pubblico) o in acque pubbliche o private (V. art.9 D.P.R. 10.9.1982 n.915 e su di esso la decisione di questa Sezione n. 1464 del 1à.12.1997) e non al proprietario dell’area in quanto tale (o al titolare della disponibilità del bene), salvo che non sia configurabile una compartecipazione del proprietario anche soltanto colposa di mancata vigilanza. Detto principio è stato confermato dall’art. 14 del decreto legislativo 5.2.1997 n.22 (successivo alla vicenda in esame), il quale appunto ha previsto il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti, con l’obbligo a carico di colui che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi, con la responsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa. Né può costituire adeguata motivazione il generico rilievo accennato nelle premesse del provvedimento impugnato secondo cui nella specie sarebbe inapplicabile la L. R. Piemonte 2.11.1982 n. 32, per essere i rifiuti ed i detriti presenti sulla superficie dell’acqua e non sulla riva del canale, atteso che comunque dovevano precisarsi le ragioni in base alle quali l’incombente doveva essere posto a carico ed a spese della Coutenza. Consiglio di Stato, Sezione V del 20 gennaio 2003, n. 168

 

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