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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

  

 

Consiglio Stato, Sezione VI, dell' 8 gennaio 2003, sentenza n. 24.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Alesi e Gennaro Contardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Pontelungo n.11;

contro

il Comune di Trento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. prof. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n.11;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, 14 dicembre 2001, n.713;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2002 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi, altresì, l’Avv. Contardi e l’Avv. Stella Richter;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, la Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha impugnato il provvedimento con il quale l’Assessore all’urbanistica del Comune di Trento ha annullato l’autorizzazione edilizia rilasciata alla società medesima per l’installazione di un’antenna per telecomunicazioni su un fabbricato sito in Trento, via del Commercio n.70, sul presupposto della mancata disponibilità dell’immobile ai fini dell’esecuzione delle opere.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso anzidetto veniva respinto, essendosi ritenuto che titolo valido per l’installazione dell’antenna (che interessava parti condominiali del fabbricato) fosse un’apposita delibera dell’assemblea dei condomini.

3. Con il presente atto di appello la società Ericsson reitera i motivi di gravame già prospettati in primo grado.

4. L’appello è infondato.

Ai sensi dell’art.88 L. Provinciale di Trento n.22/1991 – che ricalca sostanzialmente la disposizione di cui all’art.4 L. n.10/1977 – legittimati a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione sono “...i proprietari dell’immobile nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata...”.

Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, le opere oggetto dell’autorizzazione annullata erano state realizzate su aree non di proprietà esclusiva dell’Immobiliare Airone s.p.a. (con la quale l’Ericsson aveva stipulato un contratto di locazione novennale avente ad oggetto il locale ad uso deposito posto al secondo piano “scorporato dalla PM 18”, per l’installazione della stazione radio), ma di proprietà condominiale.

E’ stato infatti accertato dall’Autorizzazione comunale che le opere eseguite hanno riguardato non solo il locale anzidetto, di proprietà dell’Immobiliare Airone s.r.l. ma anche la “copertura comune”.

Ne consegue dunque che il mancato assenso dell’assemblea condominiale all’effettuazione dei lavori sulle parti comuni (come da comunicazione dell’Amministratore del condominio del Comune di Trento in data 30.8.1999) evidenziava l’assenza della disponibilità dell’immobile e giustificava pertanto l’annullamento dell’autorizzazione, rilasciata sull’erroneo presupposto che sussistesse un titolo valido a norma del citato art.88 L.P. n.22/1991.

E’ del tutto palese infatti che non può valere a surrogare il consenso espresso attraverso una formale delibera condominiale l’impegno assunto dall’Immobiliare Airone s.r.l. a consentire l’installazione dell’antenna sul lastrico solare, nella sua qualità di condomino maggioritario.

La circostanza che alla richiesta edilizia indirizzata al Comune sia stata allegata una scrittura privata autenticata da notaio (con la quale l’Immobiliare autorizzava l’Ericsson a realizzare la stazione radio), e cioè il tipo di documentazione prescritto dal citato art.88 L.P., appare del tutto ininfluente dal momento che l’Immobiliare Airone s.r.l. non poteva disporre in ordine all’uso delle parti condominiali, quantunque in possesso di una quota maggioritaria.

Occorre altresì rilevare che all’appellante non giova addurre la decisione con la quale il Tribunale civile di Trento ha rigettato la domanda proposta dal Condominio nei confronti dell’Ericsson, poiché oggetto del giudizio instaurato dinanzi a detto Tribunale, adito in sede possessoria, è stato l’accertamento della lesione del possesso dei condomini sul lastrico solare (derivante dall’avvenuta installazione dell’antenna), e non già l’accertamento dell’acquisita disponibilità giuridica del lastrico solare da parte dell’Ericsson; disponibilità che, per le considerazioni sopra esposta, deve essere esclusa.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Alessandro PAJNO Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

 


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

 

1) L’annullamento dell’autorizzazione edilizia rilasciata per l’installazione di un’antenna per telecomunicazioni su un fabbricato, sul presupposto della mancata disponibilità dell’immobile ai fini dell’esecuzione delle opere - ininfluenza del possesso di una quota maggioritaria - lesione del possesso dei condomini. Ai sensi dell’art.88 L. Provinciale di Trento n.22/1991 – che ricalca sostanzialmente la disposizione di cui all’art.4 L. n.10/1977 – legittimati a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione sono “...i proprietari dell’immobile nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata...”. La circostanza che alla richiesta edilizia indirizzata al Comune sia stata allegata una scrittura privata autenticata da notaio (con la quale l’Immobiliare autorizzava l’Ericsson a realizzare la stazione radio), e cioè il tipo di documentazione prescritto dal citato art.88 L.P., appare del tutto ininfluente dal momento che l’Immobiliare Airone s.r.l. non poteva disporre in ordine all’uso delle parti condominiali, quantunque in possesso di una quota maggioritaria. Occorre altresì rilevare che all’appellante non giova addurre la decisione con la quale il Tribunale civile di Trento ha rigettato la domanda proposta dal Condominio nei confronti dell’Ericsson, poiché oggetto del giudizio instaurato dinanzi a detto Tribunale, adito in sede possessoria, è stato l’accertamento della lesione del possesso dei condomini sul lastrico solare (derivante dall’avvenuta installazione dell’antenna), e non già l’accertamento dell’acquisita disponibilità giuridica del lastrico solare da parte dell’Ericsson; disponibilità che, per le considerazioni sopra esposta, deve essere esclusa. Consiglio di Stato Sezione VI, 8 gennaio 2003 sentenza n. 24

 

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