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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato Sezione V, del 22 maggio 2003 sentenza n. 2780.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


decisione


sul ricorso n. 3576/2000 proposto da Marina Mignola, rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio COLELLA, elettivamente domiciliata in Roma, L.go della Gancia n. 1 presso l’Avv. E. CIARDIELLO;
CONTRO
la Provincia di Avellino, non costituita in giudizio.
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla decisione della Sezione n. 595/1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la decisione interlocutoria n. 1090/2001;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del 27 novembre 2001, il Consigliere Marco Lipari;
Nessuno è comparso per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con decisione n. 595/1996, passata in giudicato, la Sezione, riformando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, 11 giugno 1992, n. 200, ha accolto il ricorso proposto dalla Signora Marina Mignola e dalla Signora Agata De Feo, stabilendo che “spettano alle appellanti, fin dalla data d’instaurazione del rapporto risultante dalle deliberazioni d’incarico della giunta provinciale, le eventuali differenze tra quanto percepito ed il trattamento retributivo sopra specificato (adunanza plenaria, 8 aprile 1995, n. 7); con esclusione della ricostruzione di carriera”.
La ricorrente espone che con deliberazione n. 414/1997 la Giunta Provinciale ha liquidato una differenza lorda di lire 3.820.354 e, successivamente, con mandato del 27 giugno 1997, ha corrisposto la somma netta di lire 1.800.000.
L’interessata deduce che il credito complessivo, comprensivo di interessi, ammonta a lire 30.488.000 e, pertanto, chiede l’esecuzione del giudicato.


DIRITTO


1 L’istruttoria espletata ha permesso di definire, con precisione, l’entità del credito vantato dalla ricorrente.


2 Pertanto, alla ricorrente vanno riconosciute le somme derivanti dall’applicazione dei seguenti criteri, detratte le somme già corrisposte dall’amministrazione.


a) Alle differenze retributive lorde di lire 4.689.637, indicate dall’amministrazione, va aggiunto il rateo della 13^ mensilità riguardante il 1982, rapportato all’attività lavorativa svolta nel corso di tale anno, determinata in lire 398.678.


b) Sulla complessiva somma spettante alla ricorrente vanno operate le dovute trattenute fiscali e previdenziali.


c) Sulle somme così determinate vanno calcolati, separatamente sulla sorte capitale al valore nominale, gli interessi semplici e la rivalutazione monetaria Infatti, gli interessi legali per ritardato pagamento dei crediti di lavoro vanno computati sul capitale netto rivalutato e depurato delle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale al lordo delle ritenute di legge (C. Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C. Stato, sez. VI, 05-03-1997, n. 361).


d) Al fine di evitare ingiustificate forme di duplicazione degli elementi di calcolo del credito retributivo, gli interessi legali che il giudice deve determinare ai sensi dell'art. 429, 3º comma, c.p.c. si computano sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione sulle somme via via rivalutate, a nulla rilevando l'assimilabilità dei detti crediti ai crediti di valore, sotto il profilo della valutabilità poiché, indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell'equivalente monetario, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione non è deducibile un principio di rivalutazione degli interessi neppure in riferimento ai debiti di valore (C. Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C. Stato, sez. V, 13-06-1998, n. 829).


e) I pagamenti effettuati dall’amministrazione vanno imputati, prioritariamente, agli interessi ed alla rivalutazione e, successivamente, alla sorte capitale.


3 L’amministrazione provvederà a liquidare il credito spettante alla ricorrente nel termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.


4 In caso di persistente inadempimento, provvederà in via sostitutiva, sulla base di semplice richiesta formulata dalla parte interessata, l’assessore regionale al bilancio od altro organo da questi delegato.


5 Le spese possono essere compensate.


PER QUESTI MOTIVI


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso, nei sensi indicati in motivazione, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2001, con l'intervento dei signori:

ALFONSO QUARANTA - Presidente
CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
ALDO FERA - Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore


 

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO                       IL DIRIGENTE
F.to Marco Lipari                  F.to Alfonso Quaranta              F.to Franca Provenziani             F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Interessi legali per ritardato pagamento dei crediti di lavoro - modalità  di computato. Gli interessi legali per ritardato pagamento dei crediti di lavoro vanno computati sul capitale netto rivalutato e depurato delle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale al lordo delle ritenute di legge (C. Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C. Stato, sez. VI, 05-03-1997, n. 361). Sulle somme così determinate vanno calcolati, separatamente sulla sorte capitale al valore nominale, gli interessi semplici e la rivalutazione monetaria. Consiglio di Stato sez. V del 22.05.2003 sentenza n. 2780

 

2) Elementi di calcolo del credito retributivo - la rivalutazione monetaria nelle due ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell'equivalente monetari. Al fine di evitare ingiustificate forme di duplicazione degli elementi di calcolo del credito retributivo, gli interessi legali che il giudice deve determinare ai sensi dell'art. 429, 3º comma, c.p.c. si computano sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione sulle somme via via rivalutate, a nulla rilevando l'assimilabilità dei detti crediti ai crediti di valore, sotto il profilo della valutabilità poiché, indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell'equivalente monetario, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione non è deducibile un principio di rivalutazione degli interessi neppure in riferimento ai debiti di valore (C. Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C. Stato, sez. V, 13-06-1998, n. 829). I pagamenti effettuati dall’amministrazione vanno imputati, prioritariamente, agli interessi ed alla rivalutazione e, successivamente, alla sorte capitale. Consiglio di Stato sez. V del 22.05.2003 sentenza n. 2780

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