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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso n. 3576/2000 proposto da Marina Mignola, rappresentata e
difesa dall’Avv. Eugenio COLELLA, elettivamente domiciliata in Roma, L.go della
Gancia n. 1 presso l’Avv. E. CIARDIELLO;
CONTRO
la Provincia di Avellino, non costituita in giudizio.
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla decisione della Sezione n. 595/1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la decisione interlocutoria n. 1090/2001;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del 27 novembre 2001, il Consigliere Marco
Lipari;
Nessuno è comparso per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con decisione n. 595/1996, passata in giudicato, la Sezione, riformando la
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata
di Salerno, 11 giugno 1992, n. 200, ha accolto il ricorso proposto dalla Signora
Marina Mignola e dalla Signora Agata De Feo, stabilendo che “spettano alle
appellanti, fin dalla data d’instaurazione del rapporto risultante dalle
deliberazioni d’incarico della giunta provinciale, le eventuali differenze tra
quanto percepito ed il trattamento retributivo sopra specificato (adunanza
plenaria, 8 aprile 1995, n. 7); con esclusione della ricostruzione di carriera”.
La ricorrente espone che con deliberazione n. 414/1997 la Giunta Provinciale ha
liquidato una differenza lorda di lire 3.820.354 e, successivamente, con mandato
del 27 giugno 1997, ha corrisposto la somma netta di lire 1.800.000.
L’interessata deduce che il credito complessivo, comprensivo di interessi,
ammonta a lire 30.488.000 e, pertanto, chiede l’esecuzione del giudicato.
DIRITTO
1 L’istruttoria espletata ha permesso di definire, con precisione, l’entità del
credito vantato dalla ricorrente.
2 Pertanto, alla ricorrente vanno riconosciute le somme derivanti
dall’applicazione dei seguenti criteri, detratte le somme già corrisposte
dall’amministrazione.
a) Alle differenze retributive lorde di lire 4.689.637, indicate
dall’amministrazione, va aggiunto il rateo della 13^ mensilità riguardante il
1982, rapportato all’attività lavorativa svolta nel corso di tale anno,
determinata in lire 398.678.
b) Sulla complessiva somma spettante alla ricorrente vanno operate le dovute
trattenute fiscali e previdenziali.
c) Sulle somme così determinate vanno calcolati, separatamente sulla sorte
capitale al valore nominale, gli interessi semplici e la rivalutazione monetaria
Infatti, gli interessi legali per ritardato pagamento dei crediti di lavoro
vanno computati sul capitale netto rivalutato e depurato delle ritenute
previdenziali e fiscali, e non sul capitale al lordo delle ritenute di legge (C.
Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C. Stato, sez. VI, 05-03-1997, n. 361).
d) Al fine di evitare ingiustificate forme di duplicazione degli elementi di
calcolo del credito retributivo, gli interessi legali che il giudice deve
determinare ai sensi dell'art. 429, 3º comma, c.p.c. si computano sull'importo
originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione sulle
somme via via rivalutate, a nulla rilevando l'assimilabilità dei detti crediti
ai crediti di valore, sotto il profilo della valutabilità poiché,
indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due
ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell'equivalente
monetario, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione
non è deducibile un principio di rivalutazione degli interessi neppure in
riferimento ai debiti di valore (C. Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C.
Stato, sez. V, 13-06-1998, n. 829).
e) I pagamenti effettuati dall’amministrazione vanno imputati, prioritariamente,
agli interessi ed alla rivalutazione e, successivamente, alla sorte capitale.
3 L’amministrazione provvederà a liquidare il credito spettante alla ricorrente
nel termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione o notificazione della
presente sentenza.
4 In caso di persistente inadempimento, provvederà in via sostitutiva, sulla
base di semplice richiesta formulata dalla parte interessata, l’assessore
regionale al bilancio od altro organo da questi delegato.
5 Le spese possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il
ricorso, nei sensi indicati in motivazione, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2001, con
l'intervento dei signori:
ALFONSO QUARANTA - Presidente
CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
ALDO FERA - Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Marco Lipari
F.to Alfonso Quaranta
F.to Franca Provenziani
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Interessi legali per ritardato pagamento dei crediti di lavoro - modalità di computato. Gli interessi legali per ritardato pagamento dei crediti di lavoro vanno computati sul capitale netto rivalutato e depurato delle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale al lordo delle ritenute di legge (C. Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C. Stato, sez. VI, 05-03-1997, n. 361). Sulle somme così determinate vanno calcolati, separatamente sulla sorte capitale al valore nominale, gli interessi semplici e la rivalutazione monetaria. Consiglio di Stato sez. V del 22.05.2003 sentenza n. 2780
2) Elementi di calcolo del credito retributivo - la rivalutazione monetaria nelle due ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell'equivalente monetari. Al fine di evitare ingiustificate forme di duplicazione degli elementi di calcolo del credito retributivo, gli interessi legali che il giudice deve determinare ai sensi dell'art. 429, 3º comma, c.p.c. si computano sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione sulle somme via via rivalutate, a nulla rilevando l'assimilabilità dei detti crediti ai crediti di valore, sotto il profilo della valutabilità poiché, indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell'equivalente monetario, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione non è deducibile un principio di rivalutazione degli interessi neppure in riferimento ai debiti di valore (C. Stato, ad. plen., 30-03-1999, n. 3; C. Stato, sez. V, 13-06-1998, n. 829). I pagamenti effettuati dall’amministrazione vanno imputati, prioritariamente, agli interessi ed alla rivalutazione e, successivamente, alla sorte capitale. Consiglio di Stato sez. V del 22.05.2003 sentenza n. 2780
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