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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

Consiglio di Stato, Sezione V del 29 gennaio 2003, n. 462.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 2125/2002, proposto da Secciani Stefano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Brizzi Nicola, Pafundi Gabriele e Santarelli Stefano ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in Roma, Piazzale Clodio, n. 12,

CONTRO

il Comuna di Gaiole in Chianti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Comporti, con il quale è elettivamente domiciliato in Lungotevere Flaminio, n. 46,

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del T.A.R. della Toscana, III Sezione, del 4.12.2001, n. 1746;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 2.7.2002, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Sentiti gli avvocati Pafundi e Comporti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. Novilio Secciani impugnava il provvedimento del 9.2.199, n. 201, con il quale il funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gaiole in Chianti, acquisito il parere della C.E.C., espresso nella seduta del 26.1.1999, aveva respinto una sua domanda di concessione edilizia per l’ampliamento di un annesso agricolo di sua proprietà.

Il T.A.R. della Toscana, Sezione III, con la sentenza del 22.12.2000, n. 2681, annullava il diniego.

Il Sig. Stefano Secciani, procuratore speciale del Sig. Novilio Secciani, con atto notificato il 6.4.2001, costituiva in mora il Comune chiedendo l’adempimento della sentenza n. 2681 del 2000.

Il Comune di Gaiole in Chianti non adottava alcun provvedimento.

Il Sig. Stefano Secciani, pertanto, adiva nuovamente il T.A.R. chiedendo che venisse ordinato al Comune di eseguire la predetta sentenza rilasciando la richiesta concessione edilizia.

Il T.A.R. della Toscana, III Sezione, con la sentenza del 4.12.2001, n. 1746, dichiarava il ricorso inammissibile.

Il Sig. Stefano Secciani appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Il Comune di Gaiole in Chianti resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 2.7.2002 il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Con la sentenza del 22.12.2000, n. 2681, la II Sezione del T.A.R. della Toscana aveva accolto il ricorso proposto dal Sig. Novilio Secciani avverso il diniego oppostogli dal funzionario responsabile l’Ufficio Tecnico del Comune di Gaiole in Chianti con il provvedimento del 9.2.1999, n. 201, alla istanza del 26.10.1998 diretta ad ottenere la concessione edilizia, per l’ampliamento di un annesso agricolo di sua proprietà sito in località Tosa.

Il T.A.R. rilevava l’illegittimità dell’atto impugnato, la cui motivazione (“in quanto la soluzione proposta appare di notevole impatto ambientale”) non chiariva le effettive ragioni di ordine ambientale che non consentivano il rilascio della concessione edilizia (“l’amministrazione non ha assolto sufficientemente all’onere che essa ha di motivare sulla concreta incompatibilità dell’intervento con i valori tutelati e sulle ragioni per le quali l’opera edilizia non si adegua ad essi”).

Il Sig. Secciani, previa notifica di un atto di messa in mora, ha adito nuovamente il T.A.R. della Toscana, chiedendo che questo, in esecuzione della precedente pronuncia, ordinasse al Comune di Gaiole in Chianti il rilascio della concessione edilizia richiesta con l’istanza del 26.10.1998.

Il T.A.R., con la sentenza n. 1746 del 2001, oggetto del presente appello, ha dichiarato il nuovo ricorso del Sig. Secciani inammissibile per difetto d’interesse.

L’appello proposto dal Sig. Secciani è infondato.

Da respingere, innanzitutto, è la questione preliminare in rito posta dall’appellante.

Questi ha dedotto la tardività delle controdeduzioni del Comune in quanto la relativa memoria risulta depositata oltre il termine di venti giorni stabilito dal T.A.R., con la nota del 21.5.2001 di trasmissione allo stesso Comune di copia del ricorso per le eventuali osservazioni,ai sensi dell’art. 91 del R.D. 17.8.1907, n. 642.

Rileva la Sezione che, a parte ogni altra considerazione, nella specie, il Comune di Gaiole in Chianti non si è limitato a far pervenire le proprie osservazioni sul ricorso, ma si è costituito in giudizio di tal che la tempestività dell’attività processuale dell’ente intimato va valutata alla stregua degli ordinari termini processuali previsti per il deposito di memorie, atti e documenti nel giudizio davanti al T.A.R.

Sotto tale profilo, risultando fissata per il 18.10.2001 la Camera di Consiglio stabilita per l’esame del ricorso il deposito della memoria avvenuto il 15.6.2001 è sicuramente tempestivo.

Nel merito, la pronuncia appellata si rivela corretta.

Prima della Camera di consiglio del 18.10.2001, il Comune di Gaiole in Chianti ha adottato un nuovo provvedimento di diniego della concessione edilizia richiesta dal Sig. Secciani, questa volta debitamente motivato.

La C.E.C., infatti, nella seduta del 13.2.2001, ha espresso un nuovo avviso nei seguenti termini: “si conferma il parere precedentemente espresso specificando che il progetto, prevedendo un rilevante aumento di altezza e modificazioni delle caratteristiche dell’antica capanna, la quale costituisce un tipo tradizionale delle costruzioni agricole del Chianti, comporterebbe un grave snaturamento ambientale ostacolando un idoneo inserimento dell’immobile nella bellezza paesaggistica tutelata”.

Secondo quanto riferisce il Comune nella memoria del 18.6.2002, il progetto prevedeva che l’edificio, costituito da un solo piano e dal tetto ad un’unica falda (secondo una configurazione tipica delle costruzioni rurali del Chianti), venisse trasformato con la realizzazione di un tetto a due falde, per poter realizzare, prolungando il soppalco esistente, un secondo piano.

Il parere negativo della C.E.C. è stato trasmesso dal funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune all’interessato (e all’autore del progetto) con la nota del 9.3.2001.

Il Comune, pertanto, ha integralmente ed esattamente ottemperato all’obbligo derivatogli dalla pronuncia del T.A.R., che imponeva solo di motivare il provvedimento di diniego, chiarendo i motivi della rilevata incompatibilità sotto il profilo ambientale del progettato ampliamento dell’edificio, e non certamente di rilasciare la concessione edilizia. Il nuovo atto di diniego adottato dal Comune, infatti, è congruamente motivato, per relationem, con rinvio al nuovo parere dalla C.E.C. (trasmesso all’interessato), ampiamente argomentato sulle ragioni ostative di carattere ambientale al rilascio di un provvedimento favorevole.

Il nuovo provvedimento di diniego della concessione edilizia è stato adottato dal Comune prima che il Sig. Secciani producesse il ricorso per ottemperanza. Questo, di conseguenza, correttamente è stato dichiarato inammissibile dal T.A.R. con la sentenza appellata.

L’appello, in conclusione, va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 2.7.2002, con l'intervento dei signori:

Claudio Varrone Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere estensore

Marzio Branca Consigliere

 

L'ESTENSORE                             L PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO

f.to Claudio Marchitiello                  f.to Claudio Varrone                           f.to Luciana Franchini

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 gennaio 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

 

 

 

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) E’ legittimo il diniego di concessione edilizia motivato per relationem - parere negativo della C.E.C - ragioni ostative di carattere ambientale. Il parere negativo della C.E.C., al quale il comune si conformava, è stato trasmesso dal funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune all’interessato (e all’autore del progetto). Il Comune, pertanto, ha integralmente ed esattamente ottemperato all’obbligo derivatogli dalla pronuncia del T.A.R., che imponeva solo di motivare il provvedimento di diniego, chiarendo i motivi della rilevata incompatibilità sotto il profilo ambientale del progettato ampliamento dell’edificio, e non certamente di rilasciare la concessione edilizia. Il nuovo atto di diniego adottato dal Comune, infatti, è congruamente motivato, per relationem, con rinvio al nuovo parere dalla C.E.C. (trasmesso all’interessato), ampiamente argomentato sulle ragioni ostative di carattere ambientale al rilascio di un provvedimento favorevole. Consiglio di Stato, Sez. V - 29 gennaio 2003 - Sentenza n. 462

 

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