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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Consiglio di Stato, Sezione V del 14 febbraio 2003, sentenza n. 802
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9315 del 1998 proposto da AGIP Petroli s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Viale e Domenico Arlini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma , via G. Nicotera n. 29
c o n t r o
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Barbicinti dell’Avvocatura comunale
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, 24.7.1998 n. 1234.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2002, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La società appellante, proprietaria in Roma di un’area sita in Corso Francia n. 212, sulla quale insiste un edificio, realizzato solo in parte (rispetto al progetto originario), attualmente destinato a stazione di servizio per l’erogazione di carburanti, con istanza del 21.1.1993 ha chiesto al Comune di Roma il riesame del progetto di sopraelevazione per la realizzazione di ulteriori quattro piani e del piano attico con destinazione residenziale, già assentito con licenza edilizia n. 981 del 29.4.1966, ma non portato a compimento.
Con disposizione dirigenziale n. 122 del 27.2.1995 il dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata, visto il parere contrario della Commissione edilizia, ha negato la concessione essendo le opere progettate in contrasto con l’art. 7 delle n.t.a. del p.r.g..
La società Agip ha impugnato il provvedimento suddetto dinanzi al Tar Lazio, chiedendone l’annullamento per violazione degli artt. 4 della L. 28.1.1977 n. 10; 17, primo comma, della L. 17.8.1942 n. 1150; 7 delle n.t.a. del p.r.g. e per eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare, supponendo che il preteso contrasto con l’art. 7 delle n.t.a. fosse riferito alla previsione che “nella zona D il p.r.g.. si attua mediante piani particolareggiati o altri strumenti attuativi”, ha dedotto:
1.- che per l’area interessata dall’intervento edificatorio, era stato, a suo tempo, adottato il piano particolareggiato, che, anche dopo il decorso del termine decennale per la sua attuazione, conserva efficacia precettiva quanto agli allineamenti ed alle prescrizioni di zona;
2.- che il progetto edilizio interessa un lotto intercluso, e che, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se fosse effettivamente necessaria la pianificazione di dettaglio;
3.- che non si è tenuto conto della positiva valutazione del Comune in ordine alla precedente istanza di sopraelevazione.
L’amministrazione intimata ha depositato documenti e con i suoi scritti difensivi ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Il Tar ha respinto il ricorso, in quanto ha ritenuto che, secondo la ratio dell’art. 7, tesa a bilanciare ogni nuovo intervento costruttivo con il carico urbanistico già esistente nella zona, non ancora dotata di tutte le urbanizzazioni, per la realizzazione di nuovi edifici mancassero i presupposti per il rilascio della concessione edilizia (area libera da edificazioni).
Con il presente appello la società Agip chiede l’annullamento della sentenza e ripropone per l’accoglimento del ricorso di primo grado i motivi già dedotti nell’atto introduttivo.
L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha, con successiva memoria, ribadito le proprie tesi difensive, sottolineando, con riferimento alla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, come, per la zona di cui trattasi, non sia possibile prescindere dalla previa approvazione di uno strumento attuativo, stante l’accertata grave carenza di infrastrutture che non consentono un’ulteriore edificazione.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
L’amministrazione appellata ha negato alla soc. Agip la concessione edilizia per la sopraelevazione - su un preesistente manufatto composto dal piano terreno destinato a stazione di servizio - di altri quattro piani e del piano attico, “per contrasto con l’art. 7 delle n.t.a. del p.r.g.” e “visto il parere contrario della commissione edilizia”, espresso “alla luce del rapporto d’ufficio del 13.1.1994”. In detto rapporto del servizio tecnico della XV Ripartizione (doc. 6 nel fasc. della parte resistente) era stato precisato che “attualmente le norme consentono, per gli edifici esistenti, in assenza di p.p., solamente interventi di cui all’art. 4 parag. 6 e 7 (restauro, manutenzione ecc.)”.
Tale essendo la generica motivazione del provvedimento impugnato e degli atti istruttori che lo hanno preceduto, e non potendosi tenere conto delle successive precisazioni contenute negli scritti difensivi dell’amministrazione - che, comunque, ha in generale riferito della carenza nella zona delle necessarie opere di urbanizzazione e della avvertita necessità di reperire aree per verde e servizi - bisogna convenire con la società appellante che, nella specie, trattandosi di un lotto intercluso, è, comunque, mancata qualsiasi valutazione in ordine alla effettiva esigenza di un piano esecutivo.
In proposito la giurisprudenza ha, infatti, ripetutamente affermato, ribadendo i principi espressi dall’Ad.pl. n. 12 del 6.10.1992, che l'esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato), quale presupposto per il rilascio della concessione di costruzione si pone allorché si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e che, pertanto, è illegittimo il diniego di concessione edilizia, fondato sulla carenza di un piano di lottizzazione (anche se richiesto dal piano regolatore) quando l'area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale del comprensorio, e cioè, quando non sia adeguatamente ponderato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona interessata, né siano in modo congruo evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione.
Per le considerazioni che precedono si appalesa fondato, ed assorbente di ogni altra censura, il motivo di gravame (n. 2 in fatto) con il quale l’appellante ha denunciato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto l’originario ricorso ed annullato il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’originario ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2002, con l'intervento dei Signori:
Corrado ALLEGRETTA Presidente
Paolo BUONVINO Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Carlo DEODATO Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE
F.to Nicolina Pullano F.to Corrado Allegretta F.to Luciana Franchini F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14 febbraio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) L'esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato), quale presupposto per il rilascio della concessione di costruzione - è illegittimo il diniego di concessione edilizia, fondato sulla carenza di un piano di lottizzazione (anche se richiesto dal piano regolatore) quando l'area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale del comprensorio. La giurisprudenza ha, ripetutamente affermato, ribadendo i principi espressi dall’Ad.pl. n. 12 del 6.10.1992, che l'esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato), quale presupposto per il rilascio della concessione di costruzione si pone allorché si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e che, pertanto, è illegittimo il diniego di concessione edilizia, fondato sulla carenza di un piano di lottizzazione (anche se richiesto dal piano regolatore) quando l'area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale del comprensorio, e cioè, quando non sia adeguatamente ponderato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona interessata, né siano in modo congruo evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione. Consiglio di Stato, Sezione V - 14/02/2003 - Sentenza n. 802
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