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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 839

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
contro
l’Euro Immobiliare Tur Alb S.r.l., in persona dell’Amministratore unico Antonio Mazzotta, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella Spata con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Giustiniani n.18, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione I di Lecce, n.613 del 13 luglio 1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avvocato dello Stato Aiello e l’avv. Spata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO


1. La società Euro Immobiliare Tu. Alb. a r.l., proprietaria di un complesso di aree nel Comune di Melendugno, oggetto di un piano di lottizzazione perfezionato con delibera c.c. 3/3/93 n.24 e successiva convenzione 5/5/93, presentava all’approvazione dell’Amministrazione comunale i progetti esecutivi per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune e di una parte dei fabbricati previsti dal piano attuativo.


Tali progetti erano, poi, trasmessi alla Regione Puglia per il rilascio del nulla-osta previsto dall’art.7 della legge n.1497/1939, ma, non essendosi la Regione pronunciata nel termine di 60 giorni previsto dall’art.82, nono comma, del D.P.R. n.616/1977, la società chiedeva al Ministero per i Beni culturali ed ambientali di esercitare il potere sostitutivo previsto dal citato art.82.


Attesa l’inerzia del Ministero, la società revocava la richiesta di intervenuto sostitutivo e, con delibera regionale 22/11/1994 n.8166, otteneva l’assenso richiesto.


Con decreto 16 febbraio 1995, il Ministero annullava la delibera regionale.


La società impugnava il summenzionato decreto ministeriale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce, che, con sentenza 13 luglio 1996, n.613, accoglieva il ricorso, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di censura, relativo alla violazione dell’art.82, comma IX, del D.P.R. n.616/1997 (dalla data della comunicazione al Ministero dell’autorizzazione regionale alla data della notificazione dell’annullamento ministeriale era trascorso un tempo superiore a 60 giorni).


2. Con ricorso notificato il 14 luglio 1997, l’Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali ha appellato la summenzionata sentenza.


Resiste al ricorso la società appellata.


All’udienza del 29 ottobre 2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


3. Con l’unico motivo di censura, l’Amministrazione appellante sostiene che ha errato il giudice di prime cure nell’attribuire natura recettizia all’impugnato decreto ministeriale.


La doglianza è fondata.


Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione, da ultimo fatto proprio dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 22 luglio 1999, n.20), quello secondo cui il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’art.82, comma 9, del citato D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all’adozione del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. In particolare, il procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalla Regioni ai sensi dell’art.7 L. 29 giugno 1939 n.1497 si conclude o con l’inutile scadenza del termine all’uopo previsto ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento. Pertanto, è irrilevante che la successiva notifica dell’atto di annullamento al privato titolare dell’autorizzazione regionale avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (cfr., di recente, C.d.S., Sez.VI, 4 settembre 2001, n.4639 e 23 settembre 2002, n.4812).


Nel caso di specie, la delibera regionale n.8166 del 22 novembre 1994 è pervenuta alla Soprintendenza il successivo 19 dicembre e il provvedimento di annullamento è stato adottato il 16 febbraio 1995 (e comunicato alla società interessata il successivo 7 marzo), dunque entro il termine di sessanta giorni.


4. La fondatezza della suesposta censura impone di esaminare l’ulteriore doglianza, proposta in primo grado dalla società appellata e dichiarata assorbita dal T.A.R., con cui è stata dedotta la violazione sotto altro profilo dell’art.82, comma 9, del D.P.R. n.616/1977.


La censura è fondata.


Il Ministero ha annullato i nulla-osta rilasciati dalla Regione con la delibera n.8166/94 perché, conformemente ad un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato in data 22 giugno 1993, ha ritenuto che “con il verificarsi della duplice condizione del vano decorso del termine assegnato alla Regione per provvedere sull’istanza di autorizzazione ex art.7 L. n.1497/1939 e della successiva presentazione dell’istanza al Ministero, nasce il potere-dovere dello Stato di provvedere in via sostitutiva con effetto preclusivo dell’esercizio della medesima funzione da parte della Regione, non essendo ammissibile che sullo stesso oggetto provvedano in via concorrente due organi diversi”.


Come rettamente sostenuto dalla società appellata, per principio generale, l’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina di per sé l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è titolare, sicché la decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la Regione deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione a costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l’insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, non determina l’estinzione della competenza della Regione stessa (cfr. C.d.S., Sez.IV, 21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI, 10 agosto 1999, n.1025).


La fondatezza della doglianza in esame consente di dichiarare assorbita ogni altra censura.


5. In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata confermata, anche se con diversa motivazione.


Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Guido SALEMI Consigliere Est.



 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Il provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico - il termine perentorio di sessanta giorni - fase di comunicazione o notificazione - irrilevanza della notifica dell’atto di annullamento dopo la scadenza termine. Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione, da ultimo fatto proprio dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 22 luglio 1999, n.20), quello secondo cui il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’art.82, comma 9, del citato D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all’adozione del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. In particolare, il procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalla Regioni ai sensi dell’art.7 L. 29 giugno 1939 n.1497 si conclude o con l’inutile scadenza del termine all’uopo previsto ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento. Pertanto, è irrilevante che la successiva notifica dell’atto di annullamento al privato titolare dell’autorizzazione regionale avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (cfr., di recente, C.d.S., Sez.VI, 4 settembre 2001, n.4639 e 23 settembre 2002, n.4812). Nel caso di specie, la delibera regionale n.8166 del 22 novembre 1994 è pervenuta alla Soprintendenza il successivo 19 dicembre e il provvedimento di annullamento è stato adottato il 16 febbraio 1995 (e comunicato alla società interessata il successivo 7 marzo), dunque entro il termine di sessanta giorni. Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 839

2) L’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina di per sé l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è titolare - in zona soggetta a vincolo paesistico. L’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina di per sé l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è titolare, sicché la decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la Regione deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione a costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l’insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, non determina l’estinzione della competenza della Regione stessa (cfr. C.d.S., Sez.IV, 21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI, 10 agosto 1999, n.1025). Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 839
 

 

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