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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 839
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
contro
l’Euro Immobiliare Tur Alb S.r.l., in persona dell’Amministratore unico Antonio
Mazzotta, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella Spata con la quale è
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giustiniani n.18, presso lo studio
dell’avv. Giovanni Pellegrino;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione I di
Lecce, n.613 del 13 luglio 1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 relatore il Consigliere Guido Salemi.
Uditi l’avvocato dello Stato Aiello e l’avv. Spata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società Euro Immobiliare Tu. Alb. a r.l., proprietaria di un complesso di
aree nel Comune di Melendugno, oggetto di un piano di lottizzazione perfezionato
con delibera c.c. 3/3/93 n.24 e successiva convenzione 5/5/93, presentava
all’approvazione dell’Amministrazione comunale i progetti esecutivi per la
realizzazione delle attrezzature di interesse comune e di una parte dei
fabbricati previsti dal piano attuativo.
Tali progetti erano, poi, trasmessi alla Regione Puglia per il rilascio del
nulla-osta previsto dall’art.7 della legge n.1497/1939, ma, non essendosi la
Regione pronunciata nel termine di 60 giorni previsto dall’art.82, nono comma,
del D.P.R. n.616/1977, la società chiedeva al Ministero per i Beni culturali ed
ambientali di esercitare il potere sostitutivo previsto dal citato art.82.
Attesa l’inerzia del Ministero, la società revocava la richiesta di intervenuto
sostitutivo e, con delibera regionale 22/11/1994 n.8166, otteneva l’assenso
richiesto.
Con decreto 16 febbraio 1995, il Ministero annullava la delibera regionale.
La società impugnava il summenzionato decreto ministeriale davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce, che, con sentenza 13
luglio 1996, n.613, accoglieva il ricorso, ritenendo fondato ed assorbente il
primo motivo di censura, relativo alla violazione dell’art.82, comma IX, del
D.P.R. n.616/1997 (dalla data della comunicazione al Ministero
dell’autorizzazione regionale alla data della notificazione dell’annullamento
ministeriale era trascorso un tempo superiore a 60 giorni).
2. Con ricorso notificato il 14 luglio 1997, l’Amministrazione dei Beni
culturali ed ambientali ha appellato la summenzionata sentenza.
Resiste al ricorso la società appellata.
All’udienza del 29 ottobre 2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con l’unico motivo di censura, l’Amministrazione appellante sostiene che ha
errato il giudice di prime cure nell’attribuire natura recettizia all’impugnato
decreto ministeriale.
La doglianza è fondata.
Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione, da ultimo fatto proprio
dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 22 luglio 1999, n.20),
quello secondo cui il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’art.82,
comma 9, del citato D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all’adozione del
provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche alla
successiva fase di comunicazione o notificazione. In particolare, il
procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla
la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalla Regioni ai
sensi dell’art.7 L. 29 giugno 1939 n.1497 si conclude o con l’inutile scadenza
del termine all’uopo previsto ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del
decreto di annullamento. Pertanto, è irrilevante che la successiva notifica
dell’atto di annullamento al privato titolare dell’autorizzazione regionale
avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente del tutto
esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al
controllo ministeriale (cfr., di recente, C.d.S., Sez.VI, 4 settembre 2001, n.4639
e 23 settembre 2002, n.4812).
Nel caso di specie, la delibera regionale n.8166 del 22 novembre 1994 è
pervenuta alla Soprintendenza il successivo 19 dicembre e il provvedimento di
annullamento è stato adottato il 16 febbraio 1995 (e comunicato alla società
interessata il successivo 7 marzo), dunque entro il termine di sessanta giorni.
4. La fondatezza della suesposta censura impone di esaminare l’ulteriore
doglianza, proposta in primo grado dalla società appellata e dichiarata
assorbita dal T.A.R., con cui è stata dedotta la violazione sotto altro profilo
dell’art.82, comma 9, del D.P.R. n.616/1977.
La censura è fondata.
Il Ministero ha annullato i nulla-osta rilasciati dalla Regione con la delibera
n.8166/94 perché, conformemente ad un parere reso dall’Avvocatura generale dello
Stato in data 22 giugno 1993, ha ritenuto che “con il verificarsi della duplice
condizione del vano decorso del termine assegnato alla Regione per provvedere
sull’istanza di autorizzazione ex art.7 L. n.1497/1939 e della successiva
presentazione dell’istanza al Ministero, nasce il potere-dovere dello Stato di
provvedere in via sostitutiva con effetto preclusivo dell’esercizio della
medesima funzione da parte della Regione, non essendo ammissibile che sullo
stesso oggetto provvedano in via concorrente due organi diversi”.
Come rettamente sostenuto dalla società appellata, per principio generale,
l’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina
di per sé l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è
titolare, sicché la decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la
Regione deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione a costruzione
edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l’insorgenza
della competenza sostitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, non
determina l’estinzione della competenza della Regione stessa (cfr. C.d.S.,
Sez.IV, 21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI, 10 agosto 1999, n.1025).
La fondatezza della doglianza in esame consente di dichiarare assorbita ogni
altra censura.
5. In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere
respinto e la sentenza appellata confermata, anche se con diversa motivazione.
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per
compensarli tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Guido SALEMI Consigliere Est.
1) Il
provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico - il termine perentorio
di sessanta giorni - fase di comunicazione o notificazione - irrilevanza della
notifica dell’atto di annullamento dopo la scadenza termine. Costituisce
orientamento consolidato di questa Sezione, da ultimo fatto proprio
dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 22 luglio 1999, n.20),
quello secondo cui il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’art.82,
comma 9, del citato D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all’adozione del
provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche alla
successiva fase di comunicazione o notificazione. In particolare, il
procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla
la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalla Regioni ai
sensi dell’art.7 L. 29 giugno 1939 n.1497 si conclude o con l’inutile scadenza
del termine all’uopo previsto ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del
decreto di annullamento. Pertanto, è irrilevante che la successiva notifica
dell’atto di annullamento al privato titolare dell’autorizzazione regionale
avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente del tutto
esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al
controllo ministeriale (cfr., di recente, C.d.S., Sez.VI, 4 settembre 2001, n.4639
e 23 settembre 2002, n.4812). Nel caso di specie, la delibera regionale n.8166
del 22 novembre 1994 è pervenuta alla Soprintendenza il successivo 19 dicembre e
il provvedimento di annullamento è stato adottato il 16 febbraio 1995 (e
comunicato alla società interessata il successivo 7 marzo), dunque entro il
termine di sessanta giorni. Consiglio di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003
- Sentenza n. 839
2)
L’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina
di per sé l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è
titolare - in zona soggetta a vincolo paesistico. L’insorgere della
competenza sostituiva di un’autorità superiore non determina di per sé
l’estinzione della competenza dell’organo che ordinariamente ne è titolare,
sicché la decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la Regione
deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione a costruzione edilizia in
zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l’insorgenza della
competenza sostitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, non
determina l’estinzione della competenza della Regione stessa (cfr. C.d.S.,
Sez.IV, 21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI, 10 agosto 1999, n.1025). Consiglio
di Stato Sezione VI, - 17 febbraio 2003 - Sentenza n. 839
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