AmbienteDiritto.it                                                                                     Copyright © Ambiente Diritto.it

Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

Consiglio di Stato, Sezione V - 19 febbraio 2003 - Sentenza n. 918

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente
 

decisione


Sul ricorso in appello n. 4834/2002 del 13/06/2002, proposto dalla DUE BI S.R.L. rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE LAVITOLA con domicilio eletto in Roma VIA COSTABELLA 23 presso GIUSEPPE LAVITOLA;
contro
- COMUNE DI ROMA, rappresentato e difeso dall’Avv. SEBASTIANO CAPOTORTO con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso l’AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA;
- RISORSE PER ROMA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. NICOLA CARNOVALE con domicilio eletto in Roma CORSO TRIESTE 67 presso NICOLA CARNOVALE;
- ATAC S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. LUCIANO CAPPELLA con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33 presso LUCIANO CAPPELLA;
e nei confronti di
PONTINIA 2000 S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO SANINO e MASSIMO RANIERI con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180 presso MARIO SANINO;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione II n.2723/2002 , resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO VENDITA IMMOBILE ATAC;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: COMUNE DI ROMA, RISORSE PER ROMA S.P.A., ATAC S.P.A. e PONTINIA 2000 S.R.L.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 17 Dicembre 2002, relatore il Consigliere Carlo Deodato ed uditi, altresì, gli avvocati Lavitola, Capotorto, Carnovale, Cappella, Sanino e Ranieri;
 

FATTO


Con la sentenza appellata, resa in forma semplificata, il T.A.R. del Lazio respingeva il ricorso proposto dalla Due Bi s.r.l. contro l’aggiudicazione alla controinteressata Pontinia 2000 s.r.l. dell’asta pubblica indetta dalla Risorse per Roma s.p.a. in data 25.5.2001 per la vendita di un immobile sito in Roma, Via Appia Nuova n.450, di proprietà dell’ATAC s.p.a..
Avverso tale decisione proponeva rituale appello la Due Bi s.r.l., lamentando la pronuncia della sentenza in forma semplificata, criticando la correttezza del giudizio, espresso dal T.A.R., in merito alla validità, sotto i diversi profili denunciati con il ricorso originario, dell’offerta presentata dalla Pontinia 2000 s.r.l. e domandando la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile alla controinteressata.
Resistevano al ricorso il Comune di Roma, la Risorse per Roma s.p.a., l’ATAC s.p.a. e al Pontinia 2000 s.r.l., contestando la fondatezza dell’appello ed invocandone la reiezione.
Con ordinanza n.2862, resa nella camera di consiglio del 9 luglio 2002, veniva sospesa l’esecuzione della sentenza appellata, in accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente.
Il ricorso veniva successivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002.
 

DIRITTO


1.- Le parti controvertono sulla legittimità dell’aggiudicazione alla Pontinia 2000 s.r.l., per il prezzo di L.11.200.000.000,- (superiore a quello, di L.8.011.000.000,-, offerto dalla Due Bi s.r.l., unica altra impresa partecipante), dell’asta pubblica, ad offerte segrete e con prezzo base di L.7.421.000.000,-, indetta dalla Risorse per Roma s.p.a. con bando di gara pubblicato sulla G.U. del 25.5.2001 per l’alienazione di un immobile, di proprietà dell’ATAC s.p.a., sito in Roma, Via Appia Nuova n.450.


La Due BI s.r.l. aveva, in particolare, impugnato l’aggiudicazione provvisoria dell’asta in favore della Pontinia 2000 s.r.l., assumendola illegittima per l’omessa esclusione dell’offerta presentata da quest’ultima, asseritamente doverosa per il denunciato contrasto (sotto diversi profili) con le regole di gara della relativa domanda di partecipazione, ed invocandone l’annullamento.


Il T.A.R. adìto giudicava, tuttavia, manifestamente infondato tale ricorso, ritenendo insussistenti tutti i vizi denunciati dalla società ricorrente e sancendo la legittimità dell’aggiudicazione della gara alla società controinteressata.


La Due BI s.r.l. impugna tale pronuncia reiettiva, criticandone, innanzitutto, l’adozione con le modalità semplificate previste dall’art.26 L. n.1034/71, come modificato dalla L. n.205/00, deducendo, comunque, l’erroneità delle valutazioni assunte a suo fondamento ed invocandone conclusivamente la riforma.


Resistevano tutte le parti, pubbliche e private, appellate, difendendo il convincimento espresso dai primi giudici in merito alla regolarità dell’asta pubblica controversa e domandando il rigetto del ricorso.


2.- Come già rilevato, con il primo motivo si deduce l’errata applicazione dell’art.26 della L. 6 dicembre 1971 n.1034, così come novellato dall’art.9 I comma della L. 10 agosto 2000 n.205, sulla base del rilievo dell’insussistenza, nel caso di specie, del presupposto della manifesta infondatezza del ricorso, stabilito dalla disposizione citata quale condizione per la pronuncia della decisione in forma semplificata e ravvisato erroneamente dai primi giudici, secondo la prospettazione della ricorrente, in considerazione della complessità delle questioni dibattute.


La censura è palesemente infondata e, comunque, inammissibile per difetto di interesse.


La valutazione circa la manifesta infondatezza del ricorso risulta, infatti, rimessa dall’art.26 L. n.1034/71 all’apprezzamento discrezionale del Giudice che deve assumere la decisione, a differenza dell’accertamento, a contenuto vincolato, degli altri requisiti stabiliti dalla disposizione (quali, ad esempio, la completezza del contraddittorio) per la pronuncia di sentenza succintamente motivata, con la conseguenza che la verifica circa la sussistenza della prima condizione non appare censurabile in sede di appello e che la scelta di procedere con il rito abbreviato risulta criticabile con esclusivo riferimento alla violazione di regole processuali poste a presidio dei diritti di difesa.


Ne discende che la mera contestazione del giudizio sulla manifesta infondatezza non può trovare utile ingresso nel giudizio d’appello, stante l’insindacabilità della relativa valutazione e risultando, comunque, di per sé, inidonea a fondare una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata, e che il pacifico rispetto, nella fattispecie in esame, delle norme finalizzate a garantire l’integrità del contraddittorio e l’efficace esercizio dei diritti di difesa, unitamente alla palese completezza e puntualità della motivazione della decisione appellata, impediscono di ravvisare alcun interesse in capo alla società ricorrente a dolersi della scelta del rito, dalla quale non pare, peraltro, aver patito alcun apprezzabile pregiudizio.


3.- Con il secondo motivo viene criticata la decisione appellata nella parte in cui è stata ritenuta corretta l’ammissione all’asta dell’offerta economica della Pontinia 2000 s.r.l., ancorchè contenuta, in presunta violazione del disciplinare di gara, nella medesima busta contenente parte della documentazione ulteriore prescritta dal bando.


La Due BI s.r.l. aveva, in particolare, dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara alla società controinteressata per l’omessa esclusione della relativa offerta, ritenuta doverosa per la contrarietà di quest’ultima alla prescrizione del disciplinare che imponeva l’inserimento della busta contenente l’offerta economica “in apposito plico nel cui interno dovranno essere altresì inseriti…” altri documenti (tra i quali la domanda di partecipazione all’asta, la fideiussione bancaria ecc.) e che impediva, pertanto, asseritamente a pena di esclusione, l’inserimento nella busta contenente l’offerta economica degli altri documenti (attestanti i requisiti di ammissione alla gara) destinati ad essere separatamente inclusi nel plico.


Il T.A.R. adìto, pur riconoscendo la sussistenza della situazione di fatto da ultimo descritta, disattendeva la relativa doglianza sulla base del duplice rilievo della non riferibilità della sanzione dell’esclusione contenuta nel disciplinare all’irregolarità considerata e dell’inidoneità di quest’ultima ad inficiare la validità dell’aggiudicazione, in considerazione del carattere vincolante del metodo di aggiudicazione stabilito (prezzo più alto).


La società appellante critica la correttezza di entrambi gli argomenti utilizzati dai primi giudici per respingere la censura.


Le parti controvertono, dunque, innanzitutto in merito alla configurabilità della sanzione dell’esclusione per la violazione della regola di formazione dell’offerta inosservata dalla società aggiudicataria.


La questione si appalesa decisiva, posto che, secondo un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1997, n.763), la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (che non può, pertanto, essere in alcun modo disattesa) e che, quindi, qualora il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione (Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n.228), senza alcuna possibilità di valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è, invero, autovincolata al momento dell’adozione del bando.


Perché tali principi possano applicarsi risulta, tuttavia, necessario che la previsione dell’esclusione sia univocamente riferita alla violazione della prescrizione considerata e che, viceversa, quando l’inosservanza di una regola di gara sia sprovvista di sanzione o quando quest’ultima non si riveli chiaramente riferibile a quella, deve escludersi qualsiasi obbligo, discendente dal bando, di esclusione dell’offerta irregolare e la disamina della legittimità della gara andrà condotta in coerenza con l’esegesi, secondo il c.d. criterio teleologico, della clausola violata ed in contestuale attuazione del diverso principio del favor partecipationis.


Tanto premesso, occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, non pare ravvisabile il carattere della puntuale riferibilità della sanzione dell’esclusione alla violazione considerata.


Posto, infatti, che l’esegesi della portata delle clausole che comminano l’esclusione dev’essere condotta secondo un criterio rigoroso, che impone, cioè, di circoscrivere gli effetti della sanzione entro l’ambito oggettivo espressamente definito dalla stessa previsione e che impedisce, al contempo, ogni lettura che estenda l’efficacia della stessa oltre i limiti di riferimento chiaramente ricavabili dall’esame del dato testuale, si deve rilevare che la dizione “le suddette modalità vanno osservate a pena di esclusione dalla gara stessa” (contenuta alla fine di pag.5 del disciplinare di gara) non può ritenersi riconducibile, per la sua genericità e per la mancanza di ogni riferimento puntuale a singole prescrizioni, a tutte le regole dell’asta (e, cioè, anche a quelle stabilite circa due pagine prima nel disciplinare), ma deve essere intesa, in coerenza con il suo significato letterale che indica le modalità “sopra dette”, come riferita alle sole prescrizioni, relative alla presentazione dell’offerta, fissate appena prima nel regolamento di gara.


Né vale, di contro, obiettare che le modalità relative alla presentazione delle offerte risultano assistite da un’autonoma e specifica sanzione, sia in quanto non tutte tali regole appaiono soggette alla distinta previsione di invalidità sia, e soprattutto, in quanto gli argomenti sopra addotti a sostegno dell’esegesi del disciplinare che esclude il riferimento della clausola che commina l’esclusione anche alle regole di composizione della domanda di partecipazione all’asta risultano, comunque, preminenti su quelli ricavabili da una formulazione confusa, imprecisa e contraddittoria del regolamento di gara (che, anzi, ne impone una lettura che riduca il pregiudizio dell’interesse pubblico alla massima partecipazione, che restituisca certezza alla selezione e che garantisca al contempo l’affidamento dei concorrenti).


Ne consegue che le prescrizioni relative alla composizione ed alla compilazione dell’offerta devono ritenersi sprovviste di specifica sanzione (non potendo riferirsi a quelle la clausola appena esaminata) e che non può, quindi, ravvisarsi alcun vincolo d’azione per l’Amministrazione in merito all’esclusione dell’offerta della Pontinia 2000 s.r.l., a causa dell’irregolare inserimento nella medesima busta dell’offerta economica e di altri documenti.


La società appellante sostiene, tuttavia, che, quand’anche si dovesse escludere la sussistenza di una specifica sanzione, l’offerta della Pontinia 2000 s.r.l. avrebbe, comunque, dovuto essere esclusa in esito ad una lettura sostanziale della prescrizione violata, ad un’indagine delle finalità dalla stessa perseguite e ad una sua coerente applicazione.


Anche tale argomento risulta infondato e va, pertanto, disatteso.


Com’è noto, risulta ormai acquisito in giurisprudenza il principio per cui le cause di esclusione, ancorchè non espressamente previste nel bando, possono essere ricavate in via interpretativa e suppletiva in base al c.d. criterio teleologico, finalizzato all’individuazione dell’interesse dell’Amministrazione sotteso alla regola di gara considerata, alla sua osservanza e, quindi, all’esclusione dell’impresa inadempiente ed alla conseguente tutela della par condicio; temperato, tuttavia, dall’avvertenza che la ratio dell’esclusione deve emergere con assoluta chiarezza, dovendosi altrimenti preferire, in coerenza con il principio del favor partecipationis, un’esegesi della prescrizione che garantisca il maggior accesso alla gara, in virtù di una più ampia e, per l’Amministrazione, più favorevole concorrenzialità (C.d.S., Sez. IV, 3 maggio 1999, n.768).


Così definiti i limiti ed i caratteri dell’indagine ermeneutica presidiata dal c.d. criterio teleologico, occorre rilevare che, nel caso di specie, non è dato ricavare alcun apprezzabile interesse dell’Amministrazione all’esclusione del concorrente che ha composto irregolarmente l’offerta mediante l’inserimento nella medesima busta (anziché in buste separate) dell’offerta economica e di altri documenti richiesti dal disciplinare.
Avuto, infatti, riguardo al carattere rigido del metodo di aggiudicazione della gara (al prezzo più alto) ed all’assenza di qualsivoglia discrezionalità nella verifica dei requisiti di partecipazione e nell’individuazione dell’offerta migliore, si deve concludere nel senso che, non solo l’irregolarità considerata si appalesa irrilevante per l’Amministrazione, che ha, invero, definito l’asta senza che la composizione del plico in questione ne abbia alterato il trasparente ed imparziale svolgimento, ma l’interesse di quest’ultima (all’aggiudicazione del bene al miglior offerente) verrebbe gravemente pregiudicato dall’esclusione della Pontinia 2000 s.r.l., che comporterebbe l’assegnazione dell’immobile per un prezzo di oltre tre miliardi di lire inferiore a quello offerto dalla società che dovrebbe essere esclusa.


Come si vede, anche in applicazione del criterio teleologico si deve riconoscere la regolarità della gara in questione, tenuto conto dell’insussistenza di alcun significativo interesse pubblico all’esclusione di un’offerta formata come quella presentata dalla società aggiudicataria.


Nè tale conclusione risulta inficiata o smentita dal rilievo, formulato dalla ricorrente, della necessità della separatezza dell’offerta economica dalla documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla gara, a garanzia dell’interesse alla preliminare verifica delle condizioni di ammissione all’asta rispetto alla conoscenza del prezzo offerto.


Sostiene, in proposito, l’appellante, richiamando, a tal fine, un recente precedente della Sezione, che la segretezza dell’offerta economica realizza l’esigenza essenziale di evitare la conoscenza del prezzo prima della decisione sull’ammissione all’asta e che, pertanto, la violazione di quella regola determina l’alterazione dell’amministrazione imparziale della procedura ed implica la necessaria esclusione della domanda di partecipazione in tal modo viziata.


L’assunto è infondato.


Se, infatti, l’esigenza della segretezza dell’offerta economica e della sua materiale separatezza risulta senz’altro ravvisabile e definibile come essenziale nelle gare che impongono una valutazione complessa, e non strettamente vincolata, dei requisiti di ammissione (come nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione n.1972 del 10.4.2002), là dove, cioè, la conoscenza contestuale del prezzo offerto e degli altri documenti di gara può concretamente pregiudicare l’imparzialità della gestione della procedura, non altrettanto può dirsi per le ipotesi, quale quella in esame, nelle quali non esiste alcuna discrezionalità nella valutazione dei requisiti soggettivi di partecipazione all’asta e lo svolgimento dell’asta è connotato da regole così semplici e rigide da impedire qualsiasi lesione dell’interesse pubblico alla par condicio dei concorrenti e ad un ordinato svolgimento dell’asta, sicchè, anche sotto il profilo da ultimo considerato, l’ammissione all’incanto dell’offerta della Pontinia 2000 s.r.l. deve ritenersi immune dal vizio nella specie denunciato.


4.- Con il terzo motivo viene riproposta la censura relativa alla presunta violazione da parte della società aggiudicataria della regola di gara che imponeva la controfirma dei lembi delle buste (quelle presentate dalla Pontinia 2000 s.r.l. erano siglate solo sul lembo superiore), disattesa dal T.A.R. sulla base del rilievo della necessità della controfirma sul solo lembo della busta chiuso da chi la utilizza e non anche su quelli preincollati.


Anche tale motivo risulta palesemente infondato.


Va, innanzitutto, rilevato che la previsione del disciplinare in esame non prescriveva in maniera espressa la necessità di controfirmare la busta lungo tutti i lembi, come si ricava dall’esame testuale dell’espressione, di per sé neutra, “lungo i lembi”, e che, in mancanza di tale esplicita disposizione, la clausola, siccome ambigua, va senz’altro intesa, in conformità ad un univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C. d S., Sez. V, 12 giugno 2002, n.3269), nel senso che la controfirma va apposta sul solo lembo aperto della busta stessa, e cioè su quello superiore, e non anche su quelli già chiusi dal produttore, in considerazione della sufficienza di tali modalità di firma della busta a garantire la verifica della sua integrità.


Ne consegue che deve escludersi la stessa sussistenza della denunciata violazione delle prescrizione, per come appena interpretata, relativa alla controfirma delle buste contenenti l’offerta e la domanda di partecipazione.


Quand’anche, tuttavia, dovesse intendersi la clausola in esame come diretta ad imporre l’obbligo di controfirmare la busta in tutti i lembi si perverrebbe alle medesime conclusioni, sia in quanto, per le medesime ragioni già esposte al punto n.3, la previsione violata risulta priva di alcuna sanzione sia in quanto, in mancanza di alcuna specifica contestazione circa l’integrità delle buste contenenti l’offerta della Pontinia 2000 s.r.l., l’inosservanza della regola considerata si rivela del tutto innocua ed inidonea a pregiudicare la correttezza della gara, non risultando in alcun modo pregiudicato l’interesse all’agevole riscontro della genuinità e della paternità della domanda di partecipazione e della documentazione a quella allegata.


5.- Con l’ultima censura si critica la decisione appellata nella parte in cui è stata negata la sussistenza del vizio relativo alla pretesa invalidità dell’offerta aggiudicataria per l’omessa produzione della documentazione attestante il possesso da parte del soggetto sottoscrittore della domanda di partecipazione, e cioè la Sig.ra Barbara Mezzaroma, dei poteri rappresentativi della società per conto della quale era stata presentata l’offerta.


Anche tale doglianza è infondata e va disattesa.


E’ sufficiente, al riguardo, osservare, per respingere il motivo di ricorso in esame, che risulta documentalmente provata la sussistenza in capo alla Sig.ra Mezzaroma, al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’asta, dei poteri di rappresentanza della Pontinia 2000 s.r.l., in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10.7.2001 con la quale veniva espressamente attribuito alla suddetta persona, in conformità a specifica previsione statutaria, il potere di presentare l’offerta in nome e per conto della società, e che la circostanza dell’omesso deposito di tale atto (peraltro successivamente prodotto all’Amministrazione) unitamente all’offerta risulta del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ammissione alla gara della concorrente citata, in considerazione della mancanza di qualsivoglia previsione del disciplinare che imponesse la documentazione del possesso dei poteri rappresentativi delle società (se non nel diverso caso della presentazione della domanda da parte di un soggetto estraneo alla stessa) e della pacifica sussistenza di quelli in capo al sottoscrittore, nella specie, della domanda di partecipazione.


6.- Alle considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello e la conferma della decisione appellata.


Le difficoltà interpretative sottese alla questione principalmente controversa giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 Dicembre 2002 con l’intervento dei Sigg.ri:
Agostino Elefante Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Carlo Deodato Consigliere Estensore



L'ESTENSORE                       IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO                         IL DIRIGENTE
F.to Carlo Deodato                  F.to Agostino Elefante                    F.to Antonietta Fancello              F.to Antonio Natale


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19 febbraio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Le cause di esclusione non espressamente previste nel bando ricavate in via interpretativa e suppletiva in base al c.d. criterio teleologico - l’esclusione dell’impresa inadempiente - tutela della par condicio. Risulta ormai acquisito in giurisprudenza il principio per cui le cause di esclusione, ancorchè non espressamente previste nel bando, possono essere ricavate in via interpretativa e suppletiva in base al c.d. criterio teleologico, finalizzato all’individuazione dell’interesse dell’Amministrazione sotteso alla regola di gara considerata, alla sua osservanza e, quindi, all’esclusione dell’impresa inadempiente ed alla conseguente tutela della par condicio; temperato, tuttavia, dall’avvertenza che la ratio dell’esclusione deve emergere con assoluta chiarezza, dovendosi altrimenti preferire, in coerenza con il principio del favor partecipationis, un’esegesi della prescrizione che garantisca il maggior accesso alla gara, in virtù di una più ampia e, per l’Amministrazione, più favorevole concorrenzialità (C.d.S., Sez. IV, 3 maggio 1999, n.768). Consiglio di Stato Sezione V, - 19.02. 2003 - Sentenza n. 918

 

2) La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara - limiti di discrezionalità - l’esclusione obbligatoria - rilevanza dell’inadempimento - lex specialis - il c.d. criterio teleologico - il principio del favor partecipationis. La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara, secondo un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1997, n.763), esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (che non può, pertanto, essere in alcun modo disattesa) e che, quindi, qualora il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione (Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n.228), senza alcuna possibilità di valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è, invero, autovincolata al momento dell’adozione del bando. Perché tali principi possano applicarsi risulta, tuttavia, necessario che la previsione dell’esclusione sia univocamente riferita alla violazione della prescrizione considerata e che, viceversa, quando l’inosservanza di una regola di gara sia sprovvista di sanzione o quando quest’ultima non si riveli chiaramente riferibile a quella, deve escludersi qualsiasi obbligo, discendente dal bando, di esclusione dell’offerta irregolare e la disamina della legittimità della gara andrà condotta in coerenza con l’esegesi, secondo il c.d. criterio teleologico, della clausola violata ed in contestuale attuazione del diverso principio del favor partecipationis. Consiglio di Stato Sezione V, - 19.02. 2003 - Sentenza n. 918

 

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza