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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Consiglio di Stato, Sezione V - 19 febbraio 2003 - Sentenza n. 918
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente
decisione
Sul ricorso in appello n. 4834/2002 del 13/06/2002, proposto dalla DUE BI
S.R.L. rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE LAVITOLA con domicilio eletto
in Roma VIA COSTABELLA 23 presso GIUSEPPE LAVITOLA;
contro
- COMUNE DI ROMA, rappresentato e difeso dall’Avv. SEBASTIANO CAPOTORTO con
domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso l’AVVOCATURA COMUNALE DI
ROMA;
- RISORSE PER ROMA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. NICOLA CARNOVALE con
domicilio eletto in Roma CORSO TRIESTE 67 presso NICOLA CARNOVALE;
- ATAC S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. LUCIANO CAPPELLA con domicilio
eletto in Roma VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33 presso LUCIANO CAPPELLA;
e nei confronti di
PONTINIA 2000 S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO SANINO e MASSIMO
RANIERI con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180 presso MARIO SANINO;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione II n.2723/2002 , resa tra le parti,
concernente AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO VENDITA IMMOBILE ATAC;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: COMUNE DI ROMA, RISORSE PER ROMA
S.P.A., ATAC S.P.A. e PONTINIA 2000 S.R.L.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 17 Dicembre 2002, relatore il Consigliere Carlo
Deodato ed uditi, altresì, gli avvocati Lavitola, Capotorto, Carnovale,
Cappella, Sanino e Ranieri;
FATTO
Con la sentenza appellata, resa in forma semplificata, il T.A.R. del Lazio
respingeva il ricorso proposto dalla Due Bi s.r.l. contro l’aggiudicazione alla
controinteressata Pontinia 2000 s.r.l. dell’asta pubblica indetta dalla Risorse
per Roma s.p.a. in data 25.5.2001 per la vendita di un immobile sito in Roma,
Via Appia Nuova n.450, di proprietà dell’ATAC s.p.a..
Avverso tale decisione proponeva rituale appello la Due Bi s.r.l., lamentando la
pronuncia della sentenza in forma semplificata, criticando la correttezza del
giudizio, espresso dal T.A.R., in merito alla validità, sotto i diversi profili
denunciati con il ricorso originario, dell’offerta presentata dalla Pontinia
2000 s.r.l. e domandando la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente
annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile alla controinteressata.
Resistevano al ricorso il Comune di Roma, la Risorse per Roma s.p.a., l’ATAC
s.p.a. e al Pontinia 2000 s.r.l., contestando la fondatezza dell’appello ed
invocandone la reiezione.
Con ordinanza n.2862, resa nella camera di consiglio del 9 luglio 2002, veniva
sospesa l’esecuzione della sentenza appellata, in accoglimento dell’istanza
cautelare presentata dalla società ricorrente.
Il ricorso veniva successivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza
del 17 dicembre 2002.
DIRITTO
1.- Le parti controvertono sulla legittimità dell’aggiudicazione alla Pontinia
2000 s.r.l., per il prezzo di L.11.200.000.000,- (superiore a quello, di L.8.011.000.000,-,
offerto dalla Due Bi s.r.l., unica altra impresa partecipante), dell’asta
pubblica, ad offerte segrete e con prezzo base di L.7.421.000.000,-, indetta
dalla Risorse per Roma s.p.a. con bando di gara pubblicato sulla G.U. del
25.5.2001 per l’alienazione di un immobile, di proprietà dell’ATAC s.p.a., sito
in Roma, Via Appia Nuova n.450.
La Due BI s.r.l. aveva, in particolare, impugnato l’aggiudicazione provvisoria
dell’asta in favore della Pontinia 2000 s.r.l., assumendola illegittima per
l’omessa esclusione dell’offerta presentata da quest’ultima, asseritamente
doverosa per il denunciato contrasto (sotto diversi profili) con le regole di
gara della relativa domanda di partecipazione, ed invocandone l’annullamento.
Il T.A.R. adìto giudicava, tuttavia, manifestamente infondato tale ricorso,
ritenendo insussistenti tutti i vizi denunciati dalla società ricorrente e
sancendo la legittimità dell’aggiudicazione della gara alla società
controinteressata.
La Due BI s.r.l. impugna tale pronuncia reiettiva, criticandone, innanzitutto,
l’adozione con le modalità semplificate previste dall’art.26 L. n.1034/71, come
modificato dalla L. n.205/00, deducendo, comunque, l’erroneità delle valutazioni
assunte a suo fondamento ed invocandone conclusivamente la riforma.
Resistevano tutte le parti, pubbliche e private, appellate, difendendo il
convincimento espresso dai primi giudici in merito alla regolarità dell’asta
pubblica controversa e domandando il rigetto del ricorso.
2.- Come già rilevato, con il primo motivo si deduce l’errata applicazione
dell’art.26 della L. 6 dicembre 1971 n.1034, così come novellato dall’art.9 I
comma della L. 10 agosto 2000 n.205, sulla base del rilievo dell’insussistenza,
nel caso di specie, del presupposto della manifesta infondatezza del ricorso,
stabilito dalla disposizione citata quale condizione per la pronuncia della
decisione in forma semplificata e ravvisato erroneamente dai primi giudici,
secondo la prospettazione della ricorrente, in considerazione della complessità
delle questioni dibattute.
La censura è palesemente infondata e, comunque, inammissibile per difetto di
interesse.
La valutazione circa la manifesta infondatezza del ricorso risulta, infatti,
rimessa dall’art.26 L. n.1034/71 all’apprezzamento discrezionale del Giudice che
deve assumere la decisione, a differenza dell’accertamento, a contenuto
vincolato, degli altri requisiti stabiliti dalla disposizione (quali, ad
esempio, la completezza del contraddittorio) per la pronuncia di sentenza
succintamente motivata, con la conseguenza che la verifica circa la sussistenza
della prima condizione non appare censurabile in sede di appello e che la scelta
di procedere con il rito abbreviato risulta criticabile con esclusivo
riferimento alla violazione di regole processuali poste a presidio dei diritti
di difesa.
Ne discende che la mera contestazione del giudizio sulla manifesta infondatezza
non può trovare utile ingresso nel giudizio d’appello, stante l’insindacabilità
della relativa valutazione e risultando, comunque, di per sé, inidonea a fondare
una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata, e che il pacifico
rispetto, nella fattispecie in esame, delle norme finalizzate a garantire
l’integrità del contraddittorio e l’efficace esercizio dei diritti di difesa,
unitamente alla palese completezza e puntualità della motivazione della
decisione appellata, impediscono di ravvisare alcun interesse in capo alla
società ricorrente a dolersi della scelta del rito, dalla quale non pare,
peraltro, aver patito alcun apprezzabile pregiudizio.
3.- Con il secondo motivo viene criticata la decisione appellata nella parte in
cui è stata ritenuta corretta l’ammissione all’asta dell’offerta economica della
Pontinia 2000 s.r.l., ancorchè contenuta, in presunta violazione del
disciplinare di gara, nella medesima busta contenente parte della documentazione
ulteriore prescritta dal bando.
La Due BI s.r.l. aveva, in particolare, dedotto l’illegittimità
dell’aggiudicazione della gara alla società controinteressata per l’omessa
esclusione della relativa offerta, ritenuta doverosa per la contrarietà di
quest’ultima alla prescrizione del disciplinare che imponeva l’inserimento della
busta contenente l’offerta economica “in apposito plico nel cui interno dovranno
essere altresì inseriti…” altri documenti (tra i quali la domanda di
partecipazione all’asta, la fideiussione bancaria ecc.) e che impediva,
pertanto, asseritamente a pena di esclusione, l’inserimento nella busta
contenente l’offerta economica degli altri documenti (attestanti i requisiti di
ammissione alla gara) destinati ad essere separatamente inclusi nel plico.
Il T.A.R. adìto, pur riconoscendo la sussistenza della situazione di fatto da
ultimo descritta, disattendeva la relativa doglianza sulla base del duplice
rilievo della non riferibilità della sanzione dell’esclusione contenuta nel
disciplinare all’irregolarità considerata e dell’inidoneità di quest’ultima ad
inficiare la validità dell’aggiudicazione, in considerazione del carattere
vincolante del metodo di aggiudicazione stabilito (prezzo più alto).
La società appellante critica la correttezza di entrambi gli argomenti
utilizzati dai primi giudici per respingere la censura.
Le parti controvertono, dunque, innanzitutto in merito alla configurabilità
della sanzione dell’esclusione per la violazione della regola di formazione
dell’offerta inosservata dalla società aggiudicataria.
La questione si appalesa decisiva, posto che, secondo un consolidato ed univoco
orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1997, n.763), la
portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige
che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza
che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole
stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al
rispetto della disciplina del procedimento (che non può, pertanto, essere in
alcun modo disattesa) e che, quindi, qualora il bando commini espressamente
l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è
tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione (Cons.
Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n.228), senza alcuna possibilità di valutazione
circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità
della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex
specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è, invero, autovincolata al
momento dell’adozione del bando.
Perché tali principi possano applicarsi risulta, tuttavia, necessario che la
previsione dell’esclusione sia univocamente riferita alla violazione della
prescrizione considerata e che, viceversa, quando l’inosservanza di una regola
di gara sia sprovvista di sanzione o quando quest’ultima non si riveli
chiaramente riferibile a quella, deve escludersi qualsiasi obbligo, discendente
dal bando, di esclusione dell’offerta irregolare e la disamina della legittimità
della gara andrà condotta in coerenza con l’esegesi, secondo il c.d. criterio
teleologico, della clausola violata ed in contestuale attuazione del diverso
principio del favor partecipationis.
Tanto premesso, occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, non pare
ravvisabile il carattere della puntuale riferibilità della sanzione
dell’esclusione alla violazione considerata.
Posto, infatti, che l’esegesi della portata delle clausole che comminano
l’esclusione dev’essere condotta secondo un criterio rigoroso, che impone, cioè,
di circoscrivere gli effetti della sanzione entro l’ambito oggettivo
espressamente definito dalla stessa previsione e che impedisce, al contempo,
ogni lettura che estenda l’efficacia della stessa oltre i limiti di riferimento
chiaramente ricavabili dall’esame del dato testuale, si deve rilevare che la
dizione “le suddette modalità vanno osservate a pena di esclusione dalla gara
stessa” (contenuta alla fine di pag.5 del disciplinare di gara) non può
ritenersi riconducibile, per la sua genericità e per la mancanza di ogni
riferimento puntuale a singole prescrizioni, a tutte le regole dell’asta (e,
cioè, anche a quelle stabilite circa due pagine prima nel disciplinare), ma deve
essere intesa, in coerenza con il suo significato letterale che indica le
modalità “sopra dette”, come riferita alle sole prescrizioni, relative alla
presentazione dell’offerta, fissate appena prima nel regolamento di gara.
Né vale, di contro, obiettare che le modalità relative alla presentazione delle
offerte risultano assistite da un’autonoma e specifica sanzione, sia in quanto
non tutte tali regole appaiono soggette alla distinta previsione di invalidità
sia, e soprattutto, in quanto gli argomenti sopra addotti a sostegno
dell’esegesi del disciplinare che esclude il riferimento della clausola che
commina l’esclusione anche alle regole di composizione della domanda di
partecipazione all’asta risultano, comunque, preminenti su quelli ricavabili da
una formulazione confusa, imprecisa e contraddittoria del regolamento di gara
(che, anzi, ne impone una lettura che riduca il pregiudizio dell’interesse
pubblico alla massima partecipazione, che restituisca certezza alla selezione e
che garantisca al contempo l’affidamento dei concorrenti).
Ne consegue che le prescrizioni relative alla composizione ed alla compilazione
dell’offerta devono ritenersi sprovviste di specifica sanzione (non potendo
riferirsi a quelle la clausola appena esaminata) e che non può, quindi,
ravvisarsi alcun vincolo d’azione per l’Amministrazione in merito all’esclusione
dell’offerta della Pontinia 2000 s.r.l., a causa dell’irregolare inserimento
nella medesima busta dell’offerta economica e di altri documenti.
La società appellante sostiene, tuttavia, che, quand’anche si dovesse escludere
la sussistenza di una specifica sanzione, l’offerta della Pontinia 2000 s.r.l.
avrebbe, comunque, dovuto essere esclusa in esito ad una lettura sostanziale
della prescrizione violata, ad un’indagine delle finalità dalla stessa
perseguite e ad una sua coerente applicazione.
Anche tale argomento risulta infondato e va, pertanto, disatteso.
Com’è noto, risulta ormai acquisito in giurisprudenza il principio per cui le
cause di esclusione, ancorchè non espressamente previste nel bando, possono
essere ricavate in via interpretativa e suppletiva in base al c.d. criterio
teleologico, finalizzato all’individuazione dell’interesse dell’Amministrazione
sotteso alla regola di gara considerata, alla sua osservanza e, quindi,
all’esclusione dell’impresa inadempiente ed alla conseguente tutela della par
condicio; temperato, tuttavia, dall’avvertenza che la ratio dell’esclusione deve
emergere con assoluta chiarezza, dovendosi altrimenti preferire, in coerenza con
il principio del favor partecipationis, un’esegesi della prescrizione che
garantisca il maggior accesso alla gara, in virtù di una più ampia e, per
l’Amministrazione, più favorevole concorrenzialità (C.d.S., Sez. IV, 3 maggio
1999, n.768).
Così definiti i limiti ed i caratteri dell’indagine ermeneutica presidiata dal
c.d. criterio teleologico, occorre rilevare che, nel caso di specie, non è dato
ricavare alcun apprezzabile interesse dell’Amministrazione all’esclusione del
concorrente che ha composto irregolarmente l’offerta mediante l’inserimento
nella medesima busta (anziché in buste separate) dell’offerta economica e di
altri documenti richiesti dal disciplinare.
Avuto, infatti, riguardo al carattere rigido del metodo di aggiudicazione della
gara (al prezzo più alto) ed all’assenza di qualsivoglia discrezionalità nella
verifica dei requisiti di partecipazione e nell’individuazione dell’offerta
migliore, si deve concludere nel senso che, non solo l’irregolarità considerata
si appalesa irrilevante per l’Amministrazione, che ha, invero, definito l’asta
senza che la composizione del plico in questione ne abbia alterato il
trasparente ed imparziale svolgimento, ma l’interesse di quest’ultima
(all’aggiudicazione del bene al miglior offerente) verrebbe gravemente
pregiudicato dall’esclusione della Pontinia 2000 s.r.l., che comporterebbe
l’assegnazione dell’immobile per un prezzo di oltre tre miliardi di lire
inferiore a quello offerto dalla società che dovrebbe essere esclusa.
Come si vede, anche in applicazione del criterio teleologico si deve riconoscere
la regolarità della gara in questione, tenuto conto dell’insussistenza di alcun
significativo interesse pubblico all’esclusione di un’offerta formata come
quella presentata dalla società aggiudicataria.
Nè tale conclusione risulta inficiata o smentita dal rilievo, formulato dalla
ricorrente, della necessità della separatezza dell’offerta economica dalla
documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla gara, a garanzia
dell’interesse alla preliminare verifica delle condizioni di ammissione all’asta
rispetto alla conoscenza del prezzo offerto.
Sostiene, in proposito, l’appellante, richiamando, a tal fine, un recente
precedente della Sezione, che la segretezza dell’offerta economica realizza
l’esigenza essenziale di evitare la conoscenza del prezzo prima della decisione
sull’ammissione all’asta e che, pertanto, la violazione di quella regola
determina l’alterazione dell’amministrazione imparziale della procedura ed
implica la necessaria esclusione della domanda di partecipazione in tal modo
viziata.
L’assunto è infondato.
Se, infatti, l’esigenza della segretezza dell’offerta economica e della sua
materiale separatezza risulta senz’altro ravvisabile e definibile come
essenziale nelle gare che impongono una valutazione complessa, e non
strettamente vincolata, dei requisiti di ammissione (come nel caso esaminato dal
Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione n.1972 del 10.4.2002), là dove,
cioè, la conoscenza contestuale del prezzo offerto e degli altri documenti di
gara può concretamente pregiudicare l’imparzialità della gestione della
procedura, non altrettanto può dirsi per le ipotesi, quale quella in esame,
nelle quali non esiste alcuna discrezionalità nella valutazione dei requisiti
soggettivi di partecipazione all’asta e lo svolgimento dell’asta è connotato da
regole così semplici e rigide da impedire qualsiasi lesione dell’interesse
pubblico alla par condicio dei concorrenti e ad un ordinato svolgimento
dell’asta, sicchè, anche sotto il profilo da ultimo considerato, l’ammissione
all’incanto dell’offerta della Pontinia 2000 s.r.l. deve ritenersi immune dal
vizio nella specie denunciato.
4.- Con il terzo motivo viene riproposta la censura relativa alla presunta
violazione da parte della società aggiudicataria della regola di gara che
imponeva la controfirma dei lembi delle buste (quelle presentate dalla Pontinia
2000 s.r.l. erano siglate solo sul lembo superiore), disattesa dal T.A.R. sulla
base del rilievo della necessità della controfirma sul solo lembo della busta
chiuso da chi la utilizza e non anche su quelli preincollati.
Anche tale motivo risulta palesemente infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che la previsione del disciplinare in esame non
prescriveva in maniera espressa la necessità di controfirmare la busta lungo
tutti i lembi, come si ricava dall’esame testuale dell’espressione, di per sé
neutra, “lungo i lembi”, e che, in mancanza di tale esplicita disposizione, la
clausola, siccome ambigua, va senz’altro intesa, in conformità ad un univoco
orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C. d S., Sez. V, 12 giugno 2002,
n.3269), nel senso che la controfirma va apposta sul solo lembo aperto della
busta stessa, e cioè su quello superiore, e non anche su quelli già chiusi dal
produttore, in considerazione della sufficienza di tali modalità di firma della
busta a garantire la verifica della sua integrità.
Ne consegue che deve escludersi la stessa sussistenza della denunciata
violazione delle prescrizione, per come appena interpretata, relativa alla
controfirma delle buste contenenti l’offerta e la domanda di partecipazione.
Quand’anche, tuttavia, dovesse intendersi la clausola in esame come diretta ad
imporre l’obbligo di controfirmare la busta in tutti i lembi si perverrebbe alle
medesime conclusioni, sia in quanto, per le medesime ragioni già esposte al
punto n.3, la previsione violata risulta priva di alcuna sanzione sia in quanto,
in mancanza di alcuna specifica contestazione circa l’integrità delle buste
contenenti l’offerta della Pontinia 2000 s.r.l., l’inosservanza della regola
considerata si rivela del tutto innocua ed inidonea a pregiudicare la
correttezza della gara, non risultando in alcun modo pregiudicato l’interesse
all’agevole riscontro della genuinità e della paternità della domanda di
partecipazione e della documentazione a quella allegata.
5.- Con l’ultima censura si critica la decisione appellata nella parte in cui è
stata negata la sussistenza del vizio relativo alla pretesa invalidità
dell’offerta aggiudicataria per l’omessa produzione della documentazione
attestante il possesso da parte del soggetto sottoscrittore della domanda di
partecipazione, e cioè la Sig.ra Barbara Mezzaroma, dei poteri rappresentativi
della società per conto della quale era stata presentata l’offerta.
Anche tale doglianza è infondata e va disattesa.
E’ sufficiente, al riguardo, osservare, per respingere il motivo di ricorso in
esame, che risulta documentalmente provata la sussistenza in capo alla Sig.ra
Mezzaroma, al momento della presentazione della domanda di partecipazione
all’asta, dei poteri di rappresentanza della Pontinia 2000 s.r.l., in forza
della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10.7.2001 con la quale
veniva espressamente attribuito alla suddetta persona, in conformità a specifica
previsione statutaria, il potere di presentare l’offerta in nome e per conto
della società, e che la circostanza dell’omesso deposito di tale atto (peraltro
successivamente prodotto all’Amministrazione) unitamente all’offerta risulta del
tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ammissione alla gara della
concorrente citata, in considerazione della mancanza di qualsivoglia previsione
del disciplinare che imponesse la documentazione del possesso dei poteri
rappresentativi delle società (se non nel diverso caso della presentazione della
domanda da parte di un soggetto estraneo alla stessa) e della pacifica
sussistenza di quelli in capo al sottoscrittore, nella specie, della domanda di
partecipazione.
6.- Alle considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello e la
conferma della decisione appellata.
Le difficoltà interpretative sottese alla questione principalmente controversa
giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il
ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 Dicembre 2002 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Agostino Elefante Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Carlo Deodato Consigliere Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Carlo Deodato
F.to Agostino Elefante
F.to Antonietta Fancello
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19 febbraio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Le cause di esclusione non espressamente previste nel bando ricavate in via interpretativa e suppletiva in base al c.d. criterio teleologico - l’esclusione dell’impresa inadempiente - tutela della par condicio. Risulta ormai acquisito in giurisprudenza il principio per cui le cause di esclusione, ancorchè non espressamente previste nel bando, possono essere ricavate in via interpretativa e suppletiva in base al c.d. criterio teleologico, finalizzato all’individuazione dell’interesse dell’Amministrazione sotteso alla regola di gara considerata, alla sua osservanza e, quindi, all’esclusione dell’impresa inadempiente ed alla conseguente tutela della par condicio; temperato, tuttavia, dall’avvertenza che la ratio dell’esclusione deve emergere con assoluta chiarezza, dovendosi altrimenti preferire, in coerenza con il principio del favor partecipationis, un’esegesi della prescrizione che garantisca il maggior accesso alla gara, in virtù di una più ampia e, per l’Amministrazione, più favorevole concorrenzialità (C.d.S., Sez. IV, 3 maggio 1999, n.768). Consiglio di Stato Sezione V, - 19.02. 2003 - Sentenza n. 918
2)
La
portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara - limiti
di discrezionalità - l’esclusione obbligatoria - rilevanza dell’inadempimento -
lex specialis - il c.d. criterio teleologico - il principio del favor
partecipationis. La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel
regolamento di gara, secondo un consolidato ed univoco orientamento
giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1997, n.763), esige che alle
stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo
all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel
bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della
disciplina del procedimento (che non può, pertanto, essere in alcun modo
disattesa) e che, quindi, qualora il bando commini espressamente l’esclusione
obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare
precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione (Cons. Stato, Sez. V, 10
marzo 1999, n.228), senza alcuna possibilità di valutazione circa la rilevanza
dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura
selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla
cui osservanza l’Amministrazione si è, invero, autovincolata al momento
dell’adozione del bando. Perché tali principi possano applicarsi risulta,
tuttavia, necessario che la previsione dell’esclusione sia univocamente riferita
alla violazione della prescrizione considerata e che, viceversa, quando
l’inosservanza di una regola di gara sia sprovvista di sanzione o quando quest’ultima
non si riveli chiaramente riferibile a quella, deve escludersi qualsiasi
obbligo, discendente dal bando, di esclusione dell’offerta irregolare e la
disamina della legittimità della gara andrà condotta in coerenza con l’esegesi,
secondo il c.d. criterio teleologico, della clausola violata ed in contestuale
attuazione del diverso principio del favor partecipationis. Consiglio di Stato
Sezione V, - 19.02. 2003 - Sentenza n. 918
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