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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 933

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12
contro
Mortola Mario, non costituito in giudizio;
ed il Comune di Camogli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 7 marzo 1997 n.92;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il Consigliere Lanfranco Balucani e udito, altresì, l'Avv. dello Stato D'Elia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO E DIRITTO


1 Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. Mortola Mario ha
impugnato il decreto ministeriale 21/12/1991 con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha annullato la autorizzazione ex lege n.1497/1939 rilasciata dal Comune di Camogli con provvedimento del 23/9/1991 per la sanatoria di lavori abusivi, consistenti nell'adeguamento di un fabbricato rurale.


2 Con sentenza 7 marzo 1997, n.92 il TAR Liguria, Sez. I°, accoglieva il ricorso avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo attinente alla tardiva comunicazione dell'atto di annullamento.


3 Avverso l'anzidetta sentenza il Ministero ha interposto appello censurando la statuizione del TAR.
L'appellato non si è costituito in giudizio.


4 L'appello è fondato.


Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione (Cfr. tra le ultime: Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639 e 29 maggio 2002, n.2984) quello secondo cui il termine di sessanta giorni stabilito dall'art.82, 9° comma, D.P.C. n.616/1997 (nel testo modificato dall'art.1 D.L. n.312/1985), ancorchè perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento della autorizzazione, sia perchè estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perchè l'atto di annullamento ministeriale non può essere considerato di natura recettiva. Quanto a quest'ultimo profilo è stato infatti evidenziato che il provvedimento ministeriale incide su una sfera giuridica non ancora definita perchè la sola autorizzazione regionale (o subregionale) ex art. 7 L. n.1497/1939 non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi", ma una semplice aspettativa all'esito della ulteriore fase procedimentale di competenza della Amministrazione statale (cfr. sul punto Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n.1027; 29 settembre 1999, n.1274, 1 dicembre 1999, n. 2069).


Ciò posto, poichè nella fattispecie in esame l'annullamento ministeriale del provvedimento sindacale del 23/9/1991 è stato assunto con decreto del 21/11/1991, e dunque nel rispetto del prescritto termine di sessanta giorni, lo stesso deve ritenersi tempestivo, non rilevando in alcun modo la circostanza che la comunicazione di tale decreto sia stata effettuata oltre l'anzidetto termine di sessanta giorni.


Per quanto procede l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va confermata la legittimità del decreto ministeriale impugnato in primo grado.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali inerenti il presente grado di giudizio.
 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2002 con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.





 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Nulla osta paesaggistico - l’esercizio del potere di annullamento ministeriale della autorizzazione - il termine di sessanta giorni - la sola autorizzazione regionale (o subregionale) non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi" - nullità della sanatoria di lavori abusivi, consistenti nell'adeguamento di un fabbricato rurale. Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione (Cfr. tra le ultime: Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639 e 29 maggio 2002, n.2984) quello secondo cui il termine di sessanta giorni stabilito dall'art.82, 9° comma, D.P.C. n.616/1997 (nel testo modificato dall'art.1 D.L. n.312/1985), ancorchè perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento della autorizzazione, sia perchè estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perchè l'atto di annullamento ministeriale non può essere considerato di natura recettiva. Quanto a quest'ultimo profilo è stato infatti evidenziato che il provvedimento ministeriale incide su una sfera giuridica non ancora definita perchè la sola autorizzazione regionale (o subregionale) ex art. 7 L. n.1497/1939 non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi", ma una semplice aspettativa all'esito della ulteriore fase procedimentale di competenza della Amministrazione statale (cfr. sul punto Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n.1027; 29 settembre 1999, n.1274, 1 dicembre 1999, n. 2069). (Nella specie, l’appello trattava, la sanatoria di lavori abusivi, consistenti nell'adeguamento di un fabbricato rurale, in giudizio è stata confermata la legittimità del decreto ministeriale di annullamento della autorizzazione). Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 933

 

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