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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 933
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi n.12
contro
Mortola Mario, non costituito in giudizio;
ed il Comune di Camogli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 7 marzo 1997
n.92;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il Consigliere Lanfranco
Balucani e udito, altresì, l'Avv. dello Stato D'Elia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. Mortola Mario ha
impugnato il decreto ministeriale 21/12/1991 con il quale il Ministero per i
beni culturali e ambientali ha annullato la autorizzazione ex lege n.1497/1939
rilasciata dal Comune di Camogli con provvedimento del 23/9/1991 per la
sanatoria di lavori abusivi, consistenti nell'adeguamento di un fabbricato
rurale.
2 Con sentenza 7 marzo 1997, n.92 il TAR Liguria, Sez. I°, accoglieva il ricorso
avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo attinente alla tardiva
comunicazione dell'atto di annullamento.
3 Avverso l'anzidetta sentenza il Ministero ha interposto appello censurando la
statuizione del TAR.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
4 L'appello è fondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione (Cfr. tra le ultime:
Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639 e 29 maggio 2002, n.2984) quello secondo
cui il termine di sessanta giorni stabilito dall'art.82, 9° comma, D.P.C. n.616/1997
(nel testo modificato dall'art.1 D.L. n.312/1985), ancorchè perentorio, attiene
al solo esercizio del potere di annullamento della autorizzazione, sia perchè
estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o
notificazione, sia perchè l'atto di annullamento ministeriale non può essere
considerato di natura recettiva. Quanto a quest'ultimo profilo è stato infatti
evidenziato che il provvedimento ministeriale incide su una sfera giuridica non
ancora definita perchè la sola autorizzazione regionale (o subregionale) ex art.
7 L. n.1497/1939 non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi",
ma una semplice aspettativa all'esito della ulteriore fase procedimentale di
competenza della Amministrazione statale (cfr. sul punto Cons. St. VI, 10 agosto
1999, n.1027; 29 settembre 1999, n.1274, 1 dicembre 1999, n. 2069).
Ciò posto, poichè nella fattispecie in esame l'annullamento ministeriale del
provvedimento sindacale del 23/9/1991 è stato assunto con decreto del
21/11/1991, e dunque nel rispetto del prescritto termine di sessanta giorni, lo
stesso deve ritenersi tempestivo, non rilevando in alcun modo la circostanza che
la comunicazione di tale decreto sia stata effettuata oltre l'anzidetto termine
di sessanta giorni.
Per quanto procede l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in
riforma della sentenza appellata, va confermata la legittimità del decreto
ministeriale impugnato in primo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali
inerenti il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Sesta, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2002 con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.
1)
Nulla osta paesaggistico - l’esercizio del potere di annullamento ministeriale
della autorizzazione - il termine di sessanta giorni - la sola autorizzazione
regionale (o subregionale) non produce di per sè alcuna espansione dello "jus
aedificandi" - nullità della sanatoria di lavori abusivi, consistenti
nell'adeguamento di un fabbricato rurale. Costituisce orientamento
consolidato di questa Sezione (Cfr. tra le ultime: Cons. St. VI 4 settembre
2001, n. 4639 e 29 maggio 2002, n.2984) quello secondo cui il termine di
sessanta giorni stabilito dall'art.82, 9° comma, D.P.C. n.616/1997 (nel testo
modificato dall'art.1 D.L. n.312/1985), ancorchè perentorio, attiene al solo
esercizio del potere di annullamento della autorizzazione, sia perchè estranea
alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione,
sia perchè l'atto di annullamento ministeriale non può essere considerato di
natura recettiva. Quanto a quest'ultimo profilo è stato infatti evidenziato che
il provvedimento ministeriale incide su una sfera giuridica non ancora definita
perchè la sola autorizzazione regionale (o subregionale) ex art. 7 L. n.1497/1939
non produce di per sè alcuna espansione dello "jus aedificandi", ma una semplice
aspettativa all'esito della ulteriore fase procedimentale di competenza della
Amministrazione statale (cfr. sul punto Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n.1027; 29
settembre 1999, n.1274, 1 dicembre 1999, n. 2069). (Nella specie, l’appello
trattava, la sanatoria di lavori abusivi, consistenti nell'adeguamento di un
fabbricato rurale, in giudizio è stata confermata la legittimità del decreto
ministeriale di annullamento della autorizzazione). Consiglio di Stato, VI
Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 933
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