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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio 2003, Sentenza n. 936
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.9650 del 1997, proposto dal Ministero dei beni
culturali e ambientali (ora per i beni e delle attività culturali) in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
contro
Calabrese Pasquale, rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Infantino ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via di Trasone n.22 presso lo studio
dell’Avv. Antonietta Scoppelliti;
e nei confronti
della Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., e il Comune di Villa S.
Giovanni, in persona del Sindaco p.t., non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione di
Reggio Calabria 22.10.1996, n.978/96, resa tra le parti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della parte appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 dicembre 2002 il Consigliere Domenico
Cafini. Uditi l’Avv. dello Stato Coaccioli per l’Amministrazione appellante e
l’Avv. Gualtieri per delega dell’Avv. Infantino, per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I. Con ricorso proposto innanzi al TAR della Calabria, Sezione di Reggio
Calabria, il sig. Pasquale Calabrese impugnava il decreto del Ministero dei beni
culturali e ambientali in data 2.6.1994 con il quale era stato annullato il
decreto del Presidente della Regione Calabria 1.3.1994 n.294 concernente il
nulla osta paesaggistico ed ambientale ai lavori di costruzione di un fabbricato
di sua proprietà sito nel Comune di Villa San Giovanni, deducendo, a sostegno
del gravame, cinque motivi di diritto con cui si rilevava l’illegittimità del
gravato provvedimento per eccesso di potere sotto vari profili e per violazione
di legge (art.7 L. n.1497/1939 e art.82 D.P.R. n.616/1977).
II. Con la sentenza in epigrafe il TAR adito accoglieva il ricorso avendo
ritenuto adottato il provvedimento impugnato su erronei presupposti ed avendo
nella specie effettuato l’Amministrazione una valutazione di merito non
rientrantenel suo potere di annullamento.
III. Contro tale sentenza propone ora appello il Ministero suddetto deducendone,
nella sostanza, l’erroneità, in quanto nell’atto ministeriale impugnato in primo
cure non vi sarebbe né la rilevata incompletezza istruttoria né la ritenuta
valutazione di merito basata peraltro su erronei presupposti di fatto.
IV. L’appellato, costituitosi in giudizio, con successiva memoria controdeduce
all’appello evidenziando la correttezza delle statuizioni dei primi giudici e
concludendo per la sua reiezione con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
V. All’udienza odierna la causa viene assunta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello in esame è volto a contestare la sentenza in epigrafe che ha
accolto il ricorso in primo grado proposto dal sig. Pasquale Calabrese contro il
provvedimento ministeriale in data 2.6.1994 con il quale era stato annullato il
decreto del Presidente della Regione Calabria n.294/1994 sul presupposto che
esso non avrebbe spiegato “come e perché l’intervento assentito possa ritenersi
compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi”, sicché
sarebbe viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di
motivazione.
In tale atto di appello l’Amministrazione, nel contestare le statuizioni dei
primi giudici, deduce, in particolare, che:
a) la circostanza che il decreto ministeriale di annullamento predetto non abbia
fatto riferimento alla relazione dell’Assessorato regionale dell’11.2.1994 non
può considerarsi sintomatica di un’incompletezza istruttoria, risultando dagli
atti che esso era stato preso in carico dalla Soprintendenza e che in tale
parere non esisteva alcuna motivazione in ordine alla compatibilità ambientale
dell’intervento;
b) sarebbe erronea la tesi sostenuta nella sentenza appellata secondo cui
l’Amministrazione avrebbe proceduto ad una valutazione di merito, adottando il
provvedimento di competenza su erronei presupposti di fatto.
2. Le censure come sopra proposte dall’Amministrazione appellante sono
infondate.
2.1. Quanto alla prima di esse, deve osservarsi che l’autorizzazione in
questione rilasciata dalla Regione ai sensi dell’art.7 della legge n.1497/1939 -
ricadendo la zona interessata dalla realizzazione edilizia in area sottoposta al
relativo vincolo - contiene un’adeguata motivazione sulla compatibilità
paesaggistica, richiamandosi alla relazione formulata al riguardo dall’apposito
Assessorato regionale all’assetto del territorio – settore beni ambientali - in
data 11.2.1994, che esplicita compiutamente le ragioni a supporto della propria
valutazione.
Ed invero, con detto provvedimento
regionale e con la richiamata relazione si esprime parere favorevole “al
rilascio del nulla osta paesaggistico ed ambientale relativo ai lavori di
costruzione di un fabbricato per c.a. che la ditta Calabrese Pasquale intende
realizzare in località Ponticello del Comune di Villa San Giovanni”; e ciò su
proposta del competente Assessore, a seguito dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità del
decreto resa dal dirigente preposto al competente settore.
Tale nulla osta richiama, peraltro, come accennato, una relazione nella quale
viene fornita una precisa indicazione della tipologia della costruzione “in zona
orograficamente pianeggiante caratterizzata da un tessuto edilizio costituito da
edifici di due e tre piani aventi una destinazione d’uso prevalentemente
residenziale”, zona che, seppure improntata ad uniformità volumetriche non
presenta “motivi architettonici pregevoli…”, nonché una descrizione delle
caratteristiche del fabbricato in questione, anche con riguardo allo spazio
circostante da sistemarsi con aiuole con piantumazione di essenze sempreverdi ed
alberi di basso fusto”, considerando, in conclusione, che l’intervento proposto
non pregiudicava “le esigenze di tutela e conservazione del bene vincolato”.
D’altra parte, il provvedimento impugnato in prime cure, oltre a non fare alcun
cenno alla relazione del competente Assessorato ivi richiamata, si limita a
svolgere solo considerazioni che, in effetti, sostanziano valutazioni di merito
circa la compatibilità dell’intervento di cui trattasi con il previsto vincolo.
In tale provvedimento viene considerato, infatti, quanto segue:
- che la costruzione risulta eccessivamente voluminosa rispetto agli edifici
limitrofi “determinando così un effetto polarizzante, con grave disturbo al già
precario equilibrio tre natura e costruito, intasando uno dei spazi liberi
rimasti in quella zona”;
- che il nulla osta in questione, se attuato, “causerebbe l’alterazione dei
tratti paesaggistici della località protetta che sono la ragione stessa per cui
la località medesima è sottoposta a vincolo”;
- che nella fattispecie attraverso l’autorizzazione ex art.7 L. n.1497/1939 si
consentirebbe “una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico posto col
D.M. 11.10.1967 in violazione di quanto previsto dall’art.82, II co., D.P.R. n.616/1977”.
Trattasi evidentemente di valutazioni di merito che non appaiono idonee a
motivare adeguatamente il provvedimento di annullamento del nulla osta predetto.
Non può, pertanto, condividersi l’assunto dell’Amministrazione appellante
secondo cui il fatto che il Ministero non abbia fatto riferimento nel proprio
decreto alla Relazione dell’Assessorato regionale in data 11.2.1994 non sarebbe
sintomo di incompletezza istruttoria, così come rilevato nella sentenza
impugnata.
In conclusione, il provvedimento in questione del Presidente della Regione
Calabria risulta basato sulla relazione predetta e attesta, in conformità ad
essa, la compatibilità paesaggistica della costruzione di cui trattasi con frasi
che appaiono certamente sufficienti a ricostruire l’iter logico-giuridico
seguito dall’autorità regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di
competenza, precisando le ragioni concrete che hanno reso compatibile
l’intervento edilizio in questione con l’ambiente, ricadente, come accennato, in
area dichiarata di particolare interesse pubblico ai sensi della legge n.1497/1939
sulla base del citato D.M. dell’11.10.1967.
Può ritenersi, dunque, che nella specie l’organo regionale - cui, ai sensi
dell’art.82 del DPR n.616/1977, è stata attribuita in via esclusiva la funzione
di rilasciare il nulla osta in questione - abbia assolto, in modo adeguato, al
relativo obbligo motivazionale nell’emanazione del provvedimento di propria
competenza, sicché non possono essere accolti i rilievi dell’Amministrazione
appellante in ordine all’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui
essa ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale in quanto carente di
motivazione.
2.2. Quanto alla seconda censura si osserva che essa è volta a rilevare
l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, accogliendo la tesi
della parte ricorrente in primo grado, essa ha disconosciuto che l’annullamento
ministeriale era stato disposto per vizi di legittimità, evidenziando come in
realtà non sussisteva alcun difetto di motivazione nell’autorizzazione annullata
e che il potere di riesame era stato esercitato dal Ministero con la
sovrapposizione di un proprio giudizio di merito a quello oggetto della
verifica.
Anche tale censura è infondata.
L’autorizzazione rilasciata dalla Regione è infatti motivata per relationem agli
atti del procedimento e la richiamata Relazione del competente ufficio per
l’urbanistica e per l’assetto del territorio contiene, come si è accennato, un
motivato giudizio sulla compatibilità ambientale delle opere di cui trattasi.
Alcun difetto di motivazione sussiste quindi in relazione all’autorizzazione
paesaggistica, che è stata invece annullata attraverso l’esercizio del potere
ministeriale, tradottosi nella specie in un evidente sindacato di merito del
profilo paesaggistico, che, come è noto, non è consentito, in quanto il potere
di riesame è limitato ad un vaglio sulla legittimità dell’autorizzazione
rilasciata (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen. n.9/2001) ed è censurabile solo per
errata o incompleta considerazione degli elementi di fatto o per una palese
illogicità del giudizio (cfr., Cons. St., Sez.IV, 7.5.2002, n.2442; 18.10.1999,
n.1438).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere confermato
l’annullamento del decreto ministeriale impugnato in primo grado e respinto il
ricorso in esame essendo infondate le censure dedotte dall’Amministrazione
appellante.
Ricorrono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la
sentenza in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 10 dicembre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei
Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere Est.
1)
Nulla osta paesaggistico - necessità di adeguata motivazione anche quando viene
espresso “parere favorevole” - motivazione per relationem - legittimità - la
carenza di motivazione rende illegittimo il nulla osta favorevole - limiti al
potere di riesame. Alcun difetto di motivazione sussiste in relazione
all’autorizzazione paesaggistica, che è stata invece annullata attraverso
l’esercizio del potere ministeriale, tradottosi nella specie in un evidente
sindacato di merito del profilo paesaggistico, che, come è noto, non è
consentito, in quanto il potere di riesame è limitato ad un vaglio sulla
legittimità dell’autorizzazione rilasciata (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen. n.9/2001)
ed è censurabile solo per errata o incompleta considerazione degli elementi di
fatto o per una palese illogicità del giudizio (cfr., Cons. St., Sez.IV,
7.5.2002, n.2442; 18.10.1999, n.1438). In specie, l’autorizzazione rilasciata
dalla Regione è infatti motivata per relationem agli atti del procedimento e la
richiamata Relazione del competente ufficio per l’urbanistica e per l’assetto
del territorio contiene, un motivato giudizio sulla compatibilità ambientale
delle opere di cui trattasi. Può ritenersi, dunque, che nella specie l’organo
regionale - cui, ai sensi dell’art.82 del DPR n.616/1977, è stata attribuita in
via esclusiva la funzione di rilasciare il nulla osta in questione - abbia
assolto, in modo adeguato, al relativo obbligo motivazionale nell’emanazione del
provvedimento di propria competenza, sicché non possono essere accolti i rilievi
dell’Amministrazione appellante in ordine all’erroneità della sentenza gravata
nella parte in cui essa ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale in
quanto carente di motivazione. Vedi: Consiglio di Stato Sezione VI, - 17
febbraio 2003 - Sentenza n. 841. Consiglio di Stato, VI Sezione 19 gennaio
2003, Sentenza n. 936
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