AmbienteDiritto.it                                                                                

Legislazione  Giurisprudenza                                           Vedi altre: Sentenze per esteso


    Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato, Sezione V, - 10 luglio 2003, sentenza n. 4102 .

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1995 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 1737 del 1995 proposto dal Comune di Suno (Novara), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Bolognesi e Giancarlo Amici ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via Zandonai n. 41
c o n t r o
Corolla s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Comba e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 691 del 22.12.1994.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti prodotti dal Comune di Suno in adempimento della decisione interlocutoria n. 2/2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 6 maggio 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed udito, inoltre, l’avv. Contaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


Con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte la soc. Corolla ha chiesto la condanna del Comune di Suno alla restituzione della somma di £. 128.096.000, pagata a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla concessione edilizia rilasciatale per il cambiamento di destinazione di uso di un immobile di sua proprietà.


A sostegno della domanda ha dedotto la mancanza, sotto vari profili, dei presupposti per far luogo all’imposizione del pagamento degli suddetti oneri, attesa, in particolare, l’incostituzionalità dell’art. 48 della L. R. Piemonte del 5.12.1977 n. 56, nella parte in cui prevedeva la necessità del rilascio della concessione edilizia per mutamenti di destinazione d’uso senza opere.


Il TAR Piemonte, dopo la pronuncia della Corte costituzionale (al cui vaglio ha rimesso la norma regionale), la quale ha dichiarato inammissibile la questione sottopostale, essendo la disposizione regionale abrogata per contrasto con il sopravvenuto art. 25 della L. 28.2.1985 n. 47, ha respinto le eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente Comune di Suno ed ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto della soc. Corolla alla restituzione della somma indebitamente versata.


Il Comune di Suno con il presente appello chiede la riforma della sentenza. All’uopo reitera le eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado e sostiene essenzialmente, nel merito, che gli oneri di urbanizzazione sarebbero comunque dovuti, anche per mutamenti di destinazione d’uso senza opere, ove questi, come nella specie (trasformazione di uno stabilimento industriale in esercizio commerciale), comportino variazione degli standard.


La soc. Corolla con l’atto di costituzione e con la successiva memoria ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.


Anche il Comune ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie tesi difensive.


D I R I T T O


Con la sentenza impugnata il TAR Piemonte ha riconosciuto il diritto della soc. Corolla, attuale appellata, alla restituzione dell’importo dalla stessa corrisposto per oneri di urbanizzazione al Comune di Suno per il rilascio della concessione edilizia dalla stessa richiesta per il mutamento di destinazione d’uso senza opere (da stabilimento industriale ad esercizio commerciale) di un immobile di sua proprietà.


Con i motivi di appello l’amministrazione comunale si limita a reiterare le eccezioni pregiudiziali e le argomentazioni difensive svolte in primo grado, senza, peraltro, precisare le ragioni per le quali la pronuncia del giudice di primo grado non sarebbe corretta.


Tuttavia, sia le questioni pregiudiziali che quelle di merito si appalesano infondate.


Infatti, quanto alle prime, va ribadito:
I) che, diversamente da quanto sostiene l’appellante, la procura alle liti (in primo grado) è stata validamente conferita dalla soc. Corolla, in quanto, nell’originale del ricorso, risulta autenticata, come è stato già precisato dal primo giudice, oltre che dal funzionario comunale, anche dal procuratore;
II) che non ricorre il lamentato difetto di giurisdizione, in quanto, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, in tema di determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non riguarda solo i casi in cui la domanda proposta dal concessionario è diretta a contestare la legittimità della pretesa avanzata dal Comune, ma anche quelli in cui la domanda è diretta ad ottenere la ripetizione di quanto si assume indebitamente pagato (cfr. Corte di Cass., SS.UU., 19.10.1990 n. 10177; C.d.S., Sez. V, 21.10.1991 n. 1235 e 15.4.1999 n. 433);
III) che il ricorso di primo grado non è irricevibile, in quanto le controversie concernenti i contributi di concessione edilizia sono giudizi che riguardano diritti soggettivi, che non soggiacciono alle regole del processo impugnatorio e non esigono che si impugni, entro i termini decadenziali, l’atto con il quale il Comune ne abbia richiesto il pagamento, ma possono essere attivate entro i termini di prescrizione (cfr. C.d.S., Sez. V, 31.10.1992 n. 1145; 19.7.1996 n. 960 e cit. dec. n. 433 del 1999).


In ordine ai primi due motivi di merito, con i quali l’appellante sostiene che la soc. Corolla non potrebbe ottenere la restituzione del contributo, avendo volontariamente scelto di versarlo, e che il contributo sarebbe, comunque, dovuto perché la soc. Corolla aveva richiesto la concessione edilizia e non l’autorizzazione, può osservarsi:

a) che nessuna norma o istituto giuridico (tranne il caso di adempimento di una obbligazione naturale) prevede che non possa essere ripetuto un pagamento non dovuto (che, fra l’altro, nella specie, l’interessata è stata costretta ad effettuare al fine di ottenere il titolo concessorio);
b) che, nella presunta vigenza dell’art. 48 delle L.R. Piemonte n. 56/1977 - che, invece, come ha chiarito la corte costituzionale, al cui vaglio la norma è stata rimessa dal giudice di primo grado, era da considerare abrogato per contrasto con l’art. 25, u.c., della legge statale 28.2.1985 n. 47 - la soc. Corolla era tenuta a presentare una domanda di concessione edilizia, salvo a contestare, come ha fatto, la legittimità della norma in questione.


Con il terzo e il quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, l’appellante deduce che il richiesto mutamento di destinazione d’uso, anche se realizzato senza opere, implicando una variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, sarebbe ugualmente soggetto, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 47/1985, a concessione edilizia onerosa e non a semplice autorizzazione.


La norma invocata non appare pertinente.


Il precedente art. 7, secondo comma, della l. n. 47/1985 dispone che il sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione.


A sua volta l’art. 8, nel definire le variazioni essenziali include tra esse (primo comma lett. a) il mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal cit. D.M.


Dal combinato disposto delle due norme risulta evidente che si tratta di interventi edilizi abusivi che vengono identificati a fini sanzionatori e, dunque, di una fattispecie completamente diversa da quella in esame che trova la sua disciplina nell’art. 25, il quale demanda alla legge regionale di stabilire quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche dell’uso degli immobili o di loro parti siano da subordinare a concessione ovvero ad autorizzazione.


Al riguardo il generale orientamento della giurisprudenza è nel senso che, in mancanza della disciplina regionale e tenuto conto che nel sistema delineato dalla legge n. 47/1985 (v., oltre agli artt. 7 e 8 e 25, anche gli artt. 15 e 26) il mutamento di destinazione d’uso degli immobili ha rilievo sotto il profilo urbanistico solo se accompagnato da opere edilizie, non sia necessaria la concessione.


Vero è, peraltro, che questa Sezione ha avuto occasione di precisare (cfr dec. n. 24 del 3.1.1998) che, in assenza della disciplina regionale, non possono ritenersi liberalizzati, nelle more, tutti i cambiamenti di destinazione, ancorché senza opere, qualora si pongano in manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona. Ma, nella specie, tale problema non si pone, in quanto la stessa amministrazione appellante dà atto, a pag. 8 del suo appello, che nel contesto della zona interessata la modifica dell’immobile da industriale a commerciale è ammissibile. D’altra parte, il caso in esame non appare neanche riconducibile, a meno che non si dia rilievo alla situazione di fatto, ad un vero e proprio mutamento di destinazione d’uso, considerato che l’immobile è stato realizzato nel 1968, durante la vigenza della L. n. 765/1967, e che, pertanto, l’originaria licenza edilizia non indicava una specifica destinazione d’uso.


Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.


Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P. Q. M.


il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.


Condanna il Comune di Suno al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3000 (euro tremila).


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2003, con l'intervento dei Signori:
Raffaele CARBONI Presidente
Goffredo ZACCARDI Consgliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Carlo DEODATO Consigliere
 

L'ESTENSORE                    IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO                           IL DIRIGENTE
F.to Nicolina Pullano            F.to Raffaele Carboni                  F.to Antonietta Fancello                 F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 luglio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Edilizia - determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - la ripetizione dell’indebito. In tema di determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non riguarda solo i casi in cui la domanda proposta dal concessionario è diretta a contestare la legittimità della pretesa avanzata dal Comune, ma anche quelli in cui la domanda è diretta ad ottenere la ripetizione di quanto si assume indebitamente pagato (cfr. Corte di Cass., SS.UU., 19.10.1990 n. 10177; C.d.S., Sez. V, 21.10.1991 n. 1235 e 15.4.1999 n. 433). Consiglio di Stato, Sezione V, - 10 luglio 2003, sentenza n. 4102
 

2) Le controversie concernenti i contributi di concessione edilizia - termini di prescrizione. Le controversie concernenti i contributi di concessione edilizia sono giudizi che riguardano diritti soggettivi, che non soggiacciono alle regole del processo impugnatorio e non esigono che si impugni, entro i termini decadenziali, l’atto con il quale il Comune ne abbia richiesto il pagamento, ma possono essere attivate entro i termini di prescrizione (cfr. C.d.S., Sez. V, 31.10.1992 n. 1145; 19.7.1996 n. 960 e cit. dec. n. 433 del 1999). Consiglio di Stato, Sezione V, - 10 luglio 2003, sentenza n. 4102

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza