AmbienteDiritto.it                                                                                

Legislazione  Giurisprudenza                                           Vedi altre: Sentenze per esteso


    Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato, Sezione V - 14 luglio 2003, sentenza n. 4165.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello n. 631/1998 proposto dalla Società Cooperativa Edilizia Tommaso Campanella, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Izzo e Luciano Maria Delfino ed elettivamente domiciliato oresso il primo in Roma, Via Cicerone, n. 28,
CONTRO
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario De Tommasi, con il quale è elettivamente domciliato in Roma, Via Monteverdi, n. 16, c/o G. Consolo;
i Sigg. Linguardo Pasquale, Grilletto Roberto, Marra Daniela, Versace Tommaso, Irrera Francesco, Romeo Girolamo, Rocca Francesco, Nucera Francesco, Romeo Domenico, Di Dio Maria Teresa, Sgrò Sabatino, Gulli Nicola, Sciarrone Placido, Pangallo Fortunata Francia, Pangallo Nicola, Mangiola Vincenza, Pirrera Salvatore, Nocera Antonino, Ascrizi Alfredo, Capomolla Domenico, e Calabrò Francesca, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Panuccio e Franco Bagnoli ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, Via Sistina, n. 121;
per l'annullamento della sentenza del T.A.R. della Calabria, Reggio Calabria del 7.11.1997, n. 890;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dagli appellati e da Callea Annamaria e Panuccio Carmelo;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16.5.2003, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli Avv.ti Delfino, Panuccio e Ruggeri per delega dell’Avv.to De Tommasi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


I Sigg. Pasquale Linguardo, Roberto Grilletto, Daniela Marra, Tommaso Versace, Francesco Irrera, Girolamo Romeo, Francesco Rocca, Francesco Nucera, Domenico Romeo, Maria Teresa Di Dio, Sabatino Sgrò, Nicola Gulli, Placido Sciarrone, Fortunata Francia Pangallo, Nicola Pangallo, Vincenza Mangiola, Salvatore Pirrera, Antonino Nocera, Alfredo Ascrizi, Domenico Capomolla, e Francesca Calabrò proponevano ricorso avverso la concessione edilizia del 25.10.1996, n. 142, assentita alla Cooperativa edilizia Tommaso Campanella, s.r.l., per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in località Sbarre di Reggio Calabria.


Il Comune di Reggio Calabria e la Cooperativa intimata si costituivano in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.


Il T.A.R. della Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza del 7.11.1997, n. 890, ha accolto il ricorso e ha annullato la concessione edilizia impugnata.


La Cooperativa edilizia Tommaso Campanella appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.


Il Comune di Reggio Calabria ha spiegato intervento ad adiuvandum.


Si sono opposti all’accoglimento del ricorso e hanno proposto appello incidentale con atto notificato alla società appellante il 13.2.1998 i ricorrenti vittoriosi in primo grado. I Sigg. Callea Annamaria e Panuccio Carmelo hanno sottoscritto l’appello incidentale ma non figurano come controparti nella sentenza appellata.


All’udienza del 16.5.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO


La Cooperativa edilizia Tommaso Campanella, s.r.l., impugna la sentenza del 7.11.1997, n. 890, con la quale la Sezione di Reggio Calabria del T.A.R. della Calabria ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Pasquale Linguardo e dagli altri litisconsorti in epigrafe nominati e ha annullato la concessione edilizia del 25.10.1996, n. 142, assentita dal Sindaco di Reggio Calabria alla società appellante per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in località Sbarre.


Dei motivi di ricorso dedotti agli attuali appellati il T.A.R. ha accolto il rilievo con il quale questi avevano denunciato che la costruzione di cui alla concessione edilizia assentita è alta 18 metri mentre, in base alla normativa antisismica contenuta nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 16.1.1996, n. 19, non avrebbe dovuto superare gli undici metri.


Giova riportare tale motivo di accoglimento testualmente.


Il T.A.R. ha premesso che: “dalle planimetrie emerge che il fabbricato in contestazione, sul fronte che affaccia su vico Vitetta, ha una distanza dal ciglio stradale opposto che oscilla fra 9,95 m. e 10,60; sul fronte che si affaccia su vico Vitetta – Viale delle Vittorie, ha una distanza dal ciglio stradale opposto pari a dieci metri, almeno in un punto del tracciato”.


Orbene, in base all’allegato all’art. 1, al punto C3, del decreto ministeriale citato, “per i fabbricati che si affacciano su strade comprese in una larghezza fra tre ed undici metri, è stabilita una altezza non superiore a undici metri e poiché l’altezza massima dell’edificio (di sei piani) è prevista in diciotto metri, è evidente che non sono state rispettate le prescrizioni, vincolanti su tutto il territorio nazionale, dal D.M. 16.1.1996, entrato in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella G.U. avvenuta il 5.2.1996, in base all’art. 2 dello stesso decreto”.


Secondo il T.A.R., il sindaco di Reggio Calabria, entrato in vigore il predetto decreto ministeriale, non avrebbe potuto rilasciare la concessione edilizia, ma avrebbe dovuto rinviare il progetto all’Ufficio del Genio civile, che aveva già espresso il proprio parere sul progetto di costruzione in base alla normativa antisismica contenuta nel previgente decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 24.1.1986, per un nuovo avviso sulla base delle nuove prescrizioni antisismiche.


L’appello della Cooperativa Tommaso Campanella s’incentra nella contestazione di tale motivo di accoglimento.


Nessuno degli argomenti dedotti dalla società appellante, peraltro, si rivela meritevole di accoglimento.


E’ palesemente incongruo, in primo luogo, il rilievo fondato sulla normativa transitoria di cui all’art. 2 del Decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, che, con l’art. 1, ha differito l’entrata in vigore delle nuove norme antisismiche di cui al decreto 16.1.1996 al 5.6.1996.


Per la disposizione ora citata, per quanto qui interessa, si dispone che: “in via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente decreto 24.1.1986 per le opere in corso e per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista dall’art. 17 della legge 2.2.2974, n. 64”.


Le opere relative alla costruzione oggetto della presente controversia non erano ancora iniziate nel periodo in cui vigeva il regime transitorio, in quanto la concessione edilizia è stata assentita tre mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.


Per l’applicabilità della precedente disciplina di cui al decreto del 24.1.1986 sarebbe stato invece necessario che le opere fossero già in corso, come chiaramente è richiesto dall’art. 2 in esame.


L’art. 2 in parola, infatti, non può essere interpretato nel senso sostenuto dall’appellante, secondo cui sarebbe stata sufficiente la sola presentazione del progetto all’ufficio del Genio civile.


La disposizione chiaramente richiede che siano già iniziate le opere (“per le opere in corso”) e che per tali opere sia stata già presentata (“e per le quali sia stata presentata”) la denuncia di cui all’art. 17 della legge n. 64 del 1974.


Con tale formulazione, apparentemente equivoca, la disposizione ha inteso fare riferimento anche alle ipotesi in cui i lavori siano stati iniziati e non sia stato ancora presentato il progetto di cui all’art. 17 citato all’ufficio tecnico della Regione o all’ufficio del Genio civile secondo le rispettive competenze.


In base al successivo art. 18 della stessa legge n. 64 del 1974, infatti, nelle località caratterizzate da un basso grado di sismicità indicate in specifici decreti ministeriali, è possibile iniziare i lavori senza avere ottenuto ancora l’autorizzazione dell’ufficio tecnico della Regione o dell’ufficio del Genio civile, pur vigendo comunque l’obbligo di presentare la documentazione prescritta dalla normativa antisismica per il controllo della realizzabilità della costruzione e per le verifiche sulla sua esecuzione.


Per quanto precede, appare corretta la pronuncia del T.A.R. secondo la quale il Sindaco non avrebbe dovuto rilasciare la concessione edilizia se non dopo una nuova verifica della idoneità della costruzione rispetto ai nuovi parametri tecnici posti da una normativa in vigore al momento dell’esame del provvedimento concessorio.


In base all’art. 17 della legge n. 64 del 1974 già citato, infatti, chi vuole eseguire in località sismica una costruzione, sopraelevazione o riparazioni è tenuto “a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti”.


Il Sindaco, responsabile del governo urbanistico del territorio comunale, prima di rilasciare una concessione edilizia in una località classificata sismica e per la quale è necessaria la preventiva autorizzazione degli uffici competenti, è tenuto, ad avviso della Sezione, ad accertare la regolarità di tale autorizzazione, nei suoi profili di ordine formale, in quanto tali profili si riflettono sul titolo concessorio, invalidandolo se irregolari.


In questa ultima considerazione deve ritenersi confutato anche il motivo di appello con il quale la società appellante prospetta che l’autorizzazione del Genio civile avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente stante la sua autonomia dalla concessione edilizia e che, di conseguenza, il motivo dedotto avverso tale autorizzazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal T.A.R.


E’ da respingere, poi, anche il motivo con il quale la società appellante deduce che il T.A.R. si è fondato su erronei dati di fatto.


Il T.A.R. ha ritenuto che il fabbricato oggetto della controversia in esame non rispettasse l’altezza prescritta dal decreto ministeriale del 16.1.1996.


Il decreto ministeriale ora richiamato, all’allegato all’art. 1, prevede al punto C3, le altezze degli edifici con prospetto su spazi nei quali sono comprese strade.


Per tale disposizione, per le strade con larghezza dai tre agli undici metri l’altezza dei predetti edifici non può superare gli undici metri.


Orbene, nella specie, ha rilevato il T.A.R., il fabbricato della Cooperativa edilizia Tommaso Campanella è alto diciotto metri.


Secondo la società appellante, invece, l’edificio oggetto della concessione edilizia impugnata disterebbe dai fabbricati antistanti sul lato del Vicolo Vitetta da un minimo di undici metri e cinquanta centimetri ad un massimo di metri 12 e venti centimetri, nella parte che prospetta sulla Via delle Vittorie di metri 14 e addirittura di metri venti e trentacinque centimetri sul fronte relativo alla via parallela al Vicolo Vitetta.


Fatto è, invece, che, contrariamente a quanto presuppone l’argomento prospettato dalla società appellante, i limiti di altezza non sono in funzione della distanza del fabbricato dagli edifici frontisti, ma dalla larghezza della strada e deve essere misurata “dal contorno dell’edificio al ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata” (punto C/3 del D.M. 16.1.1006).


E’ da respingere, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso, essendo manifesto che la illegittimità della concessione edilizia, che ha assentito una costruzione per un’altezza non consentita dalla vigente normativa antisismica, ne ha comportato l’annullamento totale da parte del T.A.R.
Spetta agli organi tecnici e al Sindaco, in caso di rilascio di una nuova concessione in sostituzione di quella annullata,, stabilire gli esatti limiti di altezza del fabbricato e la conservazione del manufatto già realizzato per l’altezza consentita.


L’appello principale della Società Cooperativa edilizia Tommaso Campanella, in conclusione, va rigettato.


Di conseguenza, è da dichiarare improcedibile l’appello incidentale proposto dagli appellati.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello principale della Società Cooperativa edilizia Tommaso Campanella, s.r.l.; dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dai Sigg. Linguardo Pasquale, Grilletto Roberto, Marra Daniela, Versace Tommaso, Irrera Francesco, Romeo Girolamo, Rocca Francesco, Nucera Francesco, Romeo Domenico, Di Dio Maria Teresa, Sgrò Sabatino, Gulli Nicola, Sciarrone Placido, Pangallo Fortunata Francia, Pangallo Nicola, Mangiola Vincenza, Pirrera Salvatore, Nocera Antonino, Ascrizi Alfredo, Capomolla Domenico, e Calabrò Francesca.


Condanna la Società Cooperativa edilizia Tommaso Campanella al pagamento in favore degli appellati in solido delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 2000 (duemila).


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 16.5.2003, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.



L'ESTENSORE                    IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO                          IL DIRIGENTE
F.to Claudio Marchitiello       F.to Agostino Elefante               F.to Antonietta Fancello                F.to Antonio Natale


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14 luglio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) La concessione edilizia in una località classificata sismica - costruzione, sopraelevazione o riparazioni in località sismica - preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile - necessità - responsabilità - effetti - distanza dal ciglio stradale. In base all’art. 17 della legge n. 64 del 1974 già citato, infatti, chi vuole eseguire in località sismica una costruzione, sopraelevazione o riparazioni è tenuto “a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti”. Il Sindaco (oggi il dirigente dell’U.T.C.), responsabile del governo urbanistico del territorio comunale, prima di rilasciare una concessione edilizia (oggi permesso di costruire) in una località classificata sismica e per la quale è necessaria la preventiva autorizzazione degli uffici competenti, è tenuto, ad avviso della Sezione, ad accertare la regolarità di tale autorizzazione, nei suoi profili di ordine formale, in quanto tali profili si riflettono sul titolo concessorio, invalidandolo se irregolari. (La costruzione di cui alla concessione edilizia assentita è alta 18 metri mentre, in base alla normativa antisismica contenuta nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 16.1.1996, n. 19, non avrebbe dovuto superare gli undici metri - distanza dal ciglio stradale). Consiglio di Stato, Sezione V - 14 luglio 2003, sentenza n. 4165

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza