Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 10093/2002, proposto da MAIO LETTERIO Q.LE
C.GRUPPO R.T.P. COSTITUITO DA CATALIOTI VINCENZO, PAGNINI LEONARDO, TARZIA
COSTANZA, CATALIOTI ANTONIO, GIORDANO ALDO rappresentato e difeso dagli avv.ti
FABIO SAITTA e FRANCO GAETANO SCOCA con domicilio eletto in Roma Via dei Villini
4 presso l’avv.to ARTURO ANTONUCCI
contro
COMUNE DI TORINO rappresentato e difeso dall’avv. ANNA MARIA ARNONE e MASSIMO
COLARIZI con domicilio eletto in Roma Via Panama, 12 presso MASSIMO COLARIZI
e nei confronti di
RTP - COSTITUITO DA ESI PRO S.R.L. ITECO SRL FANTOZZI MARIO MIGLIORE LAURA
R.P.A. S.P.A. tutti non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I n.1857/2002 , resa tra le
parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
RISTRUTTURAZIONE STABILIMENTO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI TORINO;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 06 Maggio 2003 , relatore il Consigliere Cons.
Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati F. Saitta, F. G. Scoca e M.
Colarizi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1)La decisione appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado
dall’ing. Letterio Maio per l’annullamento del provvedimento n. 2445 del 20
settembre 2002 con cui il Direttore del Servizio Centrale Acquisti, Contratti e
Appalti della città di Torino ha disposto l’annullamento in sede di autotutela
dell’aggiudicazione provvisoria della licitazione privata 93/02 avente ad
oggetto l’affidamento dell’incarico per la progettazione di servizi tecnici e
professionali per la ristrutturazione dello stabilimento ex FIP di via Vignone
80.
Essenzialmente il primo giudice ha ritenuto che una sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. con condanna dell’ing.
Letterio Maio ad un anno e dieci mesi di reclusione per concussione continuata
commessa quale componente del Comitato di gestione della USL 42 di Messina in
relazione “ all’attività volta sia a garantire l’illecita aggiudicazione di
commesse che ad assicurare la tempestività e la regolarità del pagamento delle
fatture” integrasse gli estremi richiesti dall’art. 12 , lett. b) del D.Lvo
157/1995 per la esclusione dalle gare e, quindi, che si trattasse di una
condanna incisiva della” moralità professionale “ del concorrente.
2)E’ utile chiarire che l’atto impugnato era stato adottato dal Comune di Torino
dopo una esauriente istruttoria cui aveva partecipato con ampia e documentata
memoria anche l’attuale appellante( cfr. doc. n. 8,9 e 10 della produzione in
atti del 16 ottobre 2002) che aveva ritualmente ricevuto avviso dell’avvio del
procedimento poi sfociato nell’adozione della determinazione dirigenziale n.
2445 /2002.
La motivazione della determinazione in parola si articola in più punti: a) si
evidenzia in primo luogo la gravità del reato per il quale è comminata dall’art.
32 quater del c.p. la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione; b) si puntualizza poi che il reato, pur non attinente
all’esercizio delle sue funzioni di ingegnere ma a quelle di amministratore di
un ente pubblico, è stato tuttavia compiuto nell’ambito di procedure di
aggiudicazione di gare pubbliche e della liquidazione delle relative fatture; c)
si osserva ancora che ne risulta inciso il rapporto fiduciario che deve
istituirsi tra Pubblica Amministrazione ed esecutore del servizio in
considerazione della durata del rapporto prevedibilmente lunga; d) si sottolinea
la discrezionalità conferita alle Amministrazioni dall’art. 12 del D.Lvo
157/1995 in ordine alla valutazione dei reati incidenti sulla moralità
professionale ponendo in risalto anche la analogia della fattispecie con quella
relativa al settore dei lavori pubblici e disciplinata dall’art. 75 , comma
primo , lett. c) del DPR 55471999; e) si rileva , infine, che l’ing. Letterio
Maio ha dichiarato per due volte la insussistenza delle cause di esclusione
previste dalla norma qui richiamata ( cfr, doc.4 e 7 della produzione in atti
citata) e si pongono in evidenza le conseguenze di tali dichiarazioni non
veritiere e , comunque , l’obbligo che incombeva sull’attuale appellante di
fornire tutti gli elementi perché l’Amministrazione potesse valutare in modo
compiuto l’incidenza o meno della condanna subita sulla sua moralità
professionale .
3)Si può ora procedere all’esame nel merito dell’appello non senza aver
preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità avanzate dal Comune di
Torino nella memoria del 12 dicembre 2002 posto che : a) la delega conferita al
difensore ( pur stringata nella sua formulazione” mi rappresenti e difenda “ il
difensore nominato nella delega stessa ) contiene gli elementi essenziali perché
individua l’appellante e la sua qualità di mandatario dell’associazione
appellante sia pure con rinvio all’epigrafe dell’appello; b) non ha rilievo poi
la circostanza che l’Associazione tra i professionisti indicati in epigrafe non
sia stata costituita in carenza dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in
questione in quanto l’ing. Letterio Maio agisce per tutelare la sua specifica
posizione di mandatario designato dalla costituenda associazione , posizione che
viene incisa gravemente dall’atto impugnato che lo pregiudica direttamente e non
solo con riguardo alla gara di cui trattasi.
4)La decisione appellata merita , tuttavia ,di essere confermata.
Si deve osservare subito che una delle ragioni su cui poggia l’atto impugnato,
la mancata indicazione del precedente penale nelle dichiarazioni rese
all’Amministrazione, che ha un suo valore autonomo nel giustificare l’esclusione
dalla gara dell’ing. Settario Maio e , quindi, la revoca dell’aggiudicazione
disposta nei confronti dell’Associazione di professionisti di cui egli era
mandatario, rimane indenne dalle censure avanzate con l’atto di appello dove in
alcun modo si contesta che l’appellante abbia omesso di indicare la sentenza
suindicata ( del resto le dichiarazioni sono chiare sul punto).
La completezza delle dichiarazioni era indispensabile perché l’Amministrazione
Comunale potesse disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per
verificare la sussistenza o meno di cause di esclusione nei suoi confronti.
Non può certo essere assecondato il tentativo, svolto con abilità ed insistenza
da parte della difesa dell’appellante , di sostenere che non vi era alcun
obbligo di dichiarare il precedente perché lo stesso riguardava condizioni
personali dell’appellante e non la sua moralità professionale.
La questione interpretativa era, come dimostra il presente giudizio , tutt’altro
che pacifica ed in un rapporto improntato reciprocamente alla buona fede ed
all’affidamento ,principi ai quali le parti doverosamente devono ispirarsi anche
nelle fasi precontrattuali ed a prescindere dalla lettura soggettiva ed
“angolare” delle clausole di bando o delle disposizioni legislative , dovevano
essere comunicati tutti gli elementi di informazione perché l’altra parte
potesse determinarsi a contrattare in modo consapevole.
E’ evidente , infatti , che in una situazione di fatto come quella qui
esaminata, era preciso dovere dell’ing. Letterio Maio portare a conoscenza del
comune di Torino il precedente penale di cui trattasi anziché affidarsi ad una
interpretazione, quantomeno opinabibile, della norma contenuta nell’art. 12 del
D. Lvo 157/1995 ed omettere la dichiarazione per due volte dell’esistenza del
precedente stesso ( cfr. la decisione n. 3183/2002 di questa Sezione ).
Sullo specifico punto non sono contenute censure nell’atto di appello e,
pertanto, l’atto impugnato può sorreggersi anche solo su questa motivazione.
5)Si deve, però, osservare che anche la pronuncia relativa alla questione di
fondo portata all’attenzione del Collegio la sentenza appellata può essere
condivisa.
L’attività di amministratore di una USL non costituisce affatto una attività
politica ma di amministrazione di risorse finanziarie pubbliche e di strutture
,personali ed organizzative , anch’esse pubbliche . L’attività svolta in tale
contesto , sia per i risvolti positivi che per quelli negativi, costituisce
parte integrante del bagaglio professionale di ciascun amministratore e non può
essere cancellata nel valutare la sua affidabilità professionale solo perché,
cessata l’attività di gestione dell’Ente pubblico, egli riprenda la sua attività
ordinaria secondo la sua specifica specializzazione o professionalità di medico,
ingegnere o avvocato.
In altri termini una volta esaurita l’attività di gestione la professionalità
del singolo è costituita anche da questa sua esperienza e coerentemente la sua
moralità professionale dovrà essere valutata anche con riguardo agli eventi che
tale attività hanno caratterizzato.
Quando si deve valutare la affidabilità professionale o la moralità
professionale di un soggetto non può prescindersi anche dalla considerazione
della sua professionalità per come nel tempo si è manifestata.
E’, peraltro , corretto sostenere che ciò debba avvenire avendo riguardo al tipo
di rapporto che con un determinato soggetto deve essere instaurato , alla
gravità del reato in relazione alla tipologia del rapporto ed alle condizioni
che in concreto inducono a ritenere che un vincolo contrattuale con quel
soggetto non debba essere costituito.
Nel caso di specie tutti questi elementi concorrono positivamente: il reato per
cui è intervenuta condanna ( richiesta ed accettata) è la concussione continuata
compiuta nell’ambito di procedure di aggiudicazione e la vicenda amministrativa
qui in esame riguarda l’aggiudicazione di un appalto di servizi, il reato di
concussione è tra i più gravi in relazione alla prevista possibilità di
instaurare un rapporto contrattuale con il condannato e , quindi, la valutazione
discrezionale sulla necessità di escluderlo non può ,coerentemente con le
premesse svolte, che essere condivisa.
L’ordinamento appresta gli opportuni strumenti perché tale esclusione non operi
a tempo indeterminato nella ricorrenza di condizioni che non devono essere
indagate in questa sede dal Collegio.
6) Le argomentazioni condotte con abilità nella memoria del 15 aprile 2003 per
sostenere che la normazione comunitaria è orientata a definire il reato
offensivo della moralità professionale con riguardo al solo ambito dei reati
commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la conseguenza che
dovrebbe prevalere nell’interpretazione applicativa della norma nazionale di
recepimento ( appunto il ricordato art.12 , primo comma , lett. b) del D.Lvo
157/1995) un indirizzo analogo, sono in parte inammissibili ed in parte
infondate.
Da un lato , infatti , nonostante l’accurato impegno per far apparire le
considerazioni svolte nella memoria in esame come una mera integrazione dei
motivi di appello , per la parte in cui si sostiene la diretta applicabilità
delle norme delle direttive comunitarie che sostengono la tesi difensiva
dell’appellante si tratta di motivo nuovo non dedotto né in primo grado né
nell’appello.
Da altra angolazione , mentre si richiamano le considerazioni svolte al punto 5)
che precede per confutare la tesi della stretta inerenza alla attività
imprenditoriale esercitata dei reati potenzialmente incisivi della moralità
professionale dei concorrenti alle gare pubbliche, non appare convincente la
tesi che per giustificare la tesi qui esposta giunge ad ammettere che una
condanna per concussione aggravata per fatti commessi nell’ambito di procedure
pubbliche di affidamento di forniture non dovrebbe incidere sulla moralità
professionale del condannato se questi è l’amministratore o il funzionario che
esercita indebite pressioni per ricevere denaro e che , invece, sarebbe incisiva
di detta moralità la condanna se il fatto ( evidentemente di corruzione o altro
di minore gravità) fosse invece riferibile al comportamento di un soggetto
partecipante alla gara.
Non è chi non veda secondo logica , prima che per ragioni giuridiche che ,
quantomeno, i due fatti dovrebbero ricevere eguale trattamento e portare alla
esclusione di entrambi i soggetti.
7) Per completezza in relazione alle singole censure svolte nell’appello è
opportuno rassegnare le seguenti considerazioni: a) posto che nel caso di specie
correttamente il Comune di Torino ha rilevato l’esistenza di una condanna
incisiva della moralità professionale dell’appellante non hanno pregio le
censure dirette ad evidenziare una differenza di regime con la disciplina
vigente per i lavori pubblici dove può assumere rilievo anche l’affidabilità
morale dei concorrenti :nel caso di specie non si verte in questa ipotesi; b)
non hanno alcun valore , di fronte alla sentenza di condanna a richiesta versata
in atti che costituisce l’unico elemento oggettivo di valutazione, le
considerazioni circa la reale consistenza dei fatti addebitati all’ing. Letterio
Maio;c) il valore dell’affidamento o la natura e l’oggetto dell’appalto non sono
significativi: la norma dell’art. 12 del D. Lvo 157/1995 prende in
considerazione alcune sentenze di condanna conferendo alle Amministrazioni
aggiudicatici il potere discrezionale di valutarne le conseguenze in termini di
affidabilità professionale del concorrente ( cfr. sul punto la decisione n.1145
del 1° marzo 2003 di questa Sezione) e riguarda tutti gli appalti di servizi
soprasoglia;d) la gravità del reato per cui è intervenuta condanna non è stata
valutata nel caso in esame in relazione alla tipologia astratta del reato ma
invece in modo congruo e puntuale in relazione alla fattispecie concreta : in
ordine cioè alla inopportunità dell’ affidamento dell’appalto ad un soggetto
condannato per concussione per fatti attinenti ad una gara pubblica ;e) il
lamentato contrasto con altri provvedimenti presi dal Comune di Torino nei
confronti dell’appellante e di segno positivo non sussiste se si tiene conto che
la sentenza di cui trattasi risale al 22 febbraio 2002 , che non è provato che i
diversi funzionari dell’Amministrazione fossero a conoscenza del precedente
penale di cui trattasi mentre rendevano le dichiarazioni esibite in giudizio e
che l’Amministrazione comunale appellata ha, con memoria presentata per
l’udienza di discussione ,indicato le ragioni di opportunità – a ben vedere non
condivisibili- dell’affidamento di un incarico di collaborazione nella direzione
di alcuni lavori all’ing. Letterio Maio.
E’ decisiva sul punto la considerazione che neanche alcuni comportamenti
contraddittori del comune di Torino varrebbero a rendere illegittima la
determinazione di esclusione oggetto del presente giudizio.
8)Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto con
compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta. Spese
compensate:
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 06 Maggio 2003 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. f./f. Cons. Raffaele Carboni
Cons. Goffredo Zaccardi Est.
Cons. Francesco D'Ottavi
Cons. Nicolina Pullano
Cons. Carlo Deodato
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.F.
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Goffredo Zaccardi
F.to Raffaele Carboni
F.to Antonietta Fancello
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 settembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Contratti della P.A. - soggetto condannato per concussione per fatti attinenti ad una gara pubblica - affidamento dell’appalto - esclusione - affidabilità professionale del concorrente - professionalità di medico, ingegnere o avvocato - sentenze di condanna - mancata dichiarazione - condanne penali ex art. 444 c.p.p. - funzionari dell’Amministrazione - ragioni di opportunità - legittimità - fattispecie. L’attività di amministratore di una USL non costituisce affatto una attività politica ma di amministrazione di risorse finanziarie pubbliche e di strutture ,personali ed organizzative, anch’esse pubbliche . L’attività svolta in tale contesto, sia per i risvolti positivi che per quelli negativi, costituisce parte integrante del bagaglio professionale di ciascun amministratore e non può essere cancellata nel valutare la sua affidabilità professionale solo perché, cessata l’attività di gestione dell’Ente pubblico, egli riprenda la sua attività ordinaria secondo la sua specifica specializzazione o professionalità di medico, ingegnere o avvocato. In altri termini una volta esaurita l’attività di gestione la professionalità del singolo è costituita anche da questa sua esperienza e coerentemente la sua moralità professionale dovrà essere valutata anche con riguardo agli eventi che tale attività hanno caratterizzato. Quando si deve valutare la affidabilità professionale o la moralità professionale di un soggetto non può prescindersi anche dalla considerazione della sua professionalità per come nel tempo si è manifestata. E’, peraltro , corretto sostenere che ciò debba avvenire avendo riguardo al tipo di rapporto che con un determinato soggetto deve essere instaurato , alla gravità del reato in relazione alla tipologia del rapporto ed alle condizioni che in concreto inducono a ritenere che un vincolo contrattuale con quel soggetto non debba essere costituito. Nel caso di specie tutti questi elementi concorrono positivamente: il reato per cui è intervenuta condanna ( richiesta ed accettata) è la concussione continuata compiuta nell’ambito di procedure di aggiudicazione e la vicenda amministrativa qui in esame riguarda l’aggiudicazione di un appalto di servizi, il reato di concussione è tra i più gravi in relazione alla prevista possibilità di instaurare un rapporto contrattuale con il condannato e , quindi, la valutazione discrezionale sulla necessità di escluderlo non può ,coerentemente con le premesse svolte, che essere condivisa. Consiglio di Stato Sezione V, del 18 settembre 2003, sentenza n. 5321
2) Contratti della P.A. - soggetto condannato per concussione per fatti attinenti ad una gara pubblica - appalti di servizi soprasoglia - affidamento dell’appalto - esclusione - affidabilità professionale del concorrente - sentenze di condanna - mancata dichiarazione - condanne penali ex art. 444 c.p.p. - funzionari dell’Amministrazione - ragioni di opportunità - legittimità - fattispecie. La norma dell’art. 12 del D. Lvo 157/1995 prende in considerazione alcune sentenze di condanna conferendo alle Amministrazioni aggiudicatici il potere discrezionale di valutarne le conseguenze in termini di affidabilità professionale del concorrente ( cfr. sul punto la decisione n.1145 del 1° marzo 2003 di questa Sezione) e riguarda tutti gli appalti di servizi soprasoglia; la gravità del reato per cui è intervenuta condanna non è stata valutata nel caso in esame in relazione alla tipologia astratta del reato ma invece in modo congruo e puntuale in relazione alla fattispecie concreta: in ordine cioè alla inopportunità dell’ affidamento dell’appalto ad un soggetto condannato per concussione per fatti attinenti ad una gara pubblica; il lamentato contrasto con altri provvedimenti presi dal Comune di Torino nei confronti dell’appellante e di segno positivo non sussiste se si tiene conto che la sentenza di cui trattasi risale al 22 febbraio 2002, che non è provato che i diversi funzionari dell’Amministrazione fossero a conoscenza del precedente penale di cui trattasi mentre rendevano le dichiarazioni esibite in giudizio e che l’Amministrazione comunale appellata ha, con memoria presentata per l’udienza di discussione, indicato le ragioni di opportunità – a ben vedere non condivisibili- dell’affidamento di un incarico di collaborazione nella direzione di alcuni lavori al ricorrente. Consiglio di Stato Sezione V, del 18 settembre 2003, sentenza n. 5321
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