Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10296/02, proposto dal sig. Vito CACCIATORE,
quale titolare dell’impresa omonima e quale legale rappresentante dell’ATI con
la GEO Impianti s.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato, ed
elettivamente domiciliato in Roma, v. G. Pisanelli n. 2 (studio Angeletti),
contro
il Comune di Carovigno, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
e nei confronti
della Bulfaro Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Maria Marenghi, ed elettivamente
domiciliata presso il medesimo in Roma, p.zza di Pietra n. 63,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, II,
18 novembre 2002, n. 6288, resa inter partes, con la quale è stato respinto il
ricorso proposto dall’attuale appellante avverso il provvedimento di esclusione
dalla gara per l’affidamento, mediante licitazione privata, dei lavori di
realizzazione delle fognature comunali, nonché avverso i provvedimenti di
aggiudicazione e, ove occorra, il bando di gara.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata, aggiudicataria
della gara;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 10, in data 7 gennaio 2003, con cui è stata respinta
l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 164,
pubblicato il 30 Aprile 2003;
Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi per le parti gli Avv.ti Vantaggiato e Di Lieto per delega
dell’Avv.to Marenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 4 aprile 2002, il Comune di Carovigno bandiva una gara a licitazione
privata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di fognature nello stesso
Comune.
In seguito all’apertura delle buste, contrassegnate con la lettera “A” e
contenenti la documentazione amministrativa di gara, avvenuta il 30 agosto 2002,
l’odierna ditta ricorrente veniva esclusa dalla gara in questione, causa la
mancata allegazione, da parte del legale rappresentante, titolare della
capogruppo, di “una fotocopia del documento di riconoscimento” alla
dichiarazione sostitutiva e alle copie autocertificate dallo stesso come
conformi all’originale.
In seguito all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, avvenuta in
data 16 settembre 2002, la stazione appaltante aggiudicava provvisoriamente
l’appalto alla Bulfaro Costruzioni.
2. Avverso i sopraindicati atti l’impresa Cacciatore, anche come capogruppo
della relativa ATI, proponeva ricorso al TAR di Lecce, il quale, decidendo in
camera di consiglio, con la sentenza in forma semplificata impugnata, respingeva
il ricorso.
3. La ditta Cacciatore ha dunque interposto l’appello in trattazione avverso la
prefata pronunzia, affermando, in particolare, la sussistenza, nella specie, di
una irregolarità sanabile.
4. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Si è invece costituita in giudizio per resistere all’appello la ditta
controinteressata, aggiudicataria dell’appalto, la quale ha controdedotto,
eccependo anche l’inammissibilità del ricorso introduttivo sotto vari profili.
Le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza della Sezione n. 10 del 7 gennaio 2003 è stata motivatamente
rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 il ricorso in appello è stato
introitato per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello va rigettato.
Corre l’obbligo, in primis, di precisare che emerge dal verbale della
licitazione privata come l’attuale reclamante sia stata esclusa dalla gara per
la mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento non solo
alla copia di attestazione di qualità rilasciata dalla SOA, di cui al punto 1.1
della lettera di invito ma, più in generale, alla dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/00 (di cui al punto 1.2 della lettera) ed ai documenti
prodotti in copia conforme all’originale come dalla stessa autocertificati.
2. Ciò posto, il TAR di Lecce con l’impugnata sentenza in forma semplificata,
preso atto delle prescrizioni della lettera di invito (previste esplicitamente a
pena di esclusione, peraltro, per quanto attiene al contenuto della busta “A –
Documentazione”) ha espresso l’avviso che l’allegazione di copia del documento
di identità costituisca adempimento di valore essenziale in quanto volto a
garantire l’esatta provenienza della documentazione esibita, e che l’obbligo di
produrre copia del documento di identità, come imposto dal DPR 445/00, risulti
inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di
semplificazione.
La circostanza dell’avvenuta presentazione della fotocopia del documento in
questione in sede di presentazione della domanda di partecipazione è da
ritenersi irrilevante, stante la funzione innanzi indicata di garanzia della
provenienza di ogni singolo documento cui la stessa fotocopia è destinata ad
accompagnarsi; deve, pertanto, ritenersi preclusa la possibilità di
regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della
par condicio tra i concorrenti.
3. L’ordito argomentativo esposto nella pur succinta motivazione in argomento
merita convinta e piena adesione.
E’ infatti evidente, in disparte ogni profilo di ammissibilità del gravame
introduttivo, come la legge, al riguardo, parli chiaro.
In particolare, per quello che qui interessa, l’art. 47 del t.u. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, prevede, ai commi 1 e 3, che l’atto di
notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 e che, fatte
salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A.
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
A sua volta, l’art. 38, comma 3, in tema di modalità di invio e sottoscrizione
delle istanze, prevede tassativamente che le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica siano sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e “presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore” (che è inserita nel fascicolo).
4. Tanto premesso, è evidente che non è contemplata né ammessa alcuna forma
equipollente alla previsione di semplificazione amministrativa in questione e
che per ogni singola dichiarazione si debba procedere nei modi sopradescritti.
La ratio è, altresì, ben nota ed è messa in luce dalla stessa giurisprudenza
richiamata dal deducente: asseverare, anche ai fini dell’assunzione di
responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese; il che, deve ritenersi,
riguarda ogni singola dichiarazione sostitutiva od attestazione che dir si
voglia.
L’Amministrazione, sia per l’attestazione SOA che per le varie dichiarazioni
sostitutive, si è vincolata al rispetto delle prescrizioni della legge,
esplicitamente richiamata nella lex specialis, la quale se da una parte
semplifica la procedura, agevolando quindi la posizione del privato/impresa
richiedente, dall’altra pretende, nell’ambito della realizzazione di una
fattispecie complessa, l’ossequio ad un minimo ineludibile di formalità (che non
è certo un rilevante aggravio), a garanzia della consapevole e responsabile
provenienza della documentazione.
Non giova, pertanto, al ricorrente invocare i principi della massima
partecipazione, né pretendere che l’omissione (non rilevando tra l’altro la
riconducibilità ad una fortuita dimenticanza) decada al rango di mera
irregolarità formale, sanabile anche in virtù dell’inclusione della copia nella
domanda di partecipazione o in diverso plico (contenente l’offerta economica)
disgiunto dalle dichiarazioni interessate e destinato a diversa fase di
apertura.
5. In definitiva, per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere
respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante e sono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Bulfaro, delle spese del
presente grado di giudizio, liquidate in € 2000,00 (duemila/00).
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Carovigno.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei
seguenti Magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Gerardo Mastrandrea
F.to Emidio Frascione
F.to Luciana Franchini
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 1° Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Partecipazione alla gara - esclusione - presentazione della domanda di partecipazione - forme - modalità di invio e sottoscrizione delle istanze - adempimenti - presentazione della fotocopia del documento - la possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante - preclusione - disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà - par condicio tra i concorrenti - semplificazione amministrativa - inammissibilità - lex specialis - minimo ineludibile di formalità - i principi della massima partecipazione. La circostanza dell’avvenuta presentazione della fotocopia del documento (in specie il TAR di Lecce con l’impugnata sentenza in forma semplificata, preso atto delle prescrizioni della lettera di invito (previste esplicitamente a pena di esclusione, peraltro, per quanto attiene al contenuto della busta “A – Documentazione”) ha espresso l’avviso che l’allegazione di copia del documento di identità costituisca adempimento di valore essenziale in quanto volto a garantire l’esatta provenienza della documentazione esibita, e che l’obbligo di produrre copia del documento di identità, come imposto dal DPR 445/00, risulti inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione.) in sede di presentazione della domanda di partecipazione è da ritenersi irrilevante, stante la funzione innanzi indicata di garanzia della provenienza di ogni singolo documento cui la stessa fotocopia è destinata ad accompagnarsi; deve, pertanto, ritenersi preclusa la possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti. In particolare, per quello che qui interessa, l’art. 47 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, prevede, ai commi 1 e 3, che l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 e che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A sua volta, l’art. 38, comma 3, in tema di modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, prevede tassativamente che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica siano sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e “presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”. Tanto premesso, è evidente che non è contemplata né ammessa alcuna forma equipollente alla previsione di semplificazione amministrativa in questione e che per ogni singola dichiarazione si debba procedere nei modi sopradescritti. La ratio è, altresì, ben nota ed è messa in luce dalla stessa giurisprudenza richiamata dal deducente: asseverare, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese; il che, deve ritenersi, riguarda ogni singola dichiarazione sostitutiva od attestazione che dir si voglia. L’Amministrazione, sia per l’attestazione SOA che per le varie dichiarazioni sostitutive, si è vincolata al rispetto delle prescrizioni della legge, esplicitamente richiamata nella lex specialis, la quale se da una parte semplifica la procedura, agevolando quindi la posizione del privato/impresa richiedente, dall’altra pretende, nell’ambito della realizzazione di una fattispecie complessa, l’ossequio ad un minimo ineludibile di formalità (che non è certo un rilevante aggravio), a garanzia della consapevole e responsabile provenienza della documentazione. Non giova, pertanto, al ricorrente invocare i principi della massima partecipazione, né pretendere che l’omissione (non rilevando tra l’altro la riconducibilità ad una fortuita dimenticanza) decada al rango di mera irregolarità formale, sanabile anche in virtù dell’inclusione della copia nella domanda di partecipazione o in diverso plico (contenente l’offerta economica) disgiunto dalle dichiarazioni interessate e destinato a diversa fase di apertura. Consiglio di Stato - Sezione V, 1° Ottobre 2003, Sentenza n. 5677
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