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 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato - Sezione V, 1° Ottobre 2003, Sentenza n. 5678.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 10691/2002 proposto da Comune Sant’Antioco rappresentato e difeso dall’avv. Licinio Mastino con domicilio eletto in Roma via A. Bertolini 29 presso Giuseppe Cignitti
contro
Giunone s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Maria Stefania Masini con domicilio eletto in Roma via Ennio Qurino Visconti 20 presso M.S. Masini
e nei confronti
-De Pas s.c.r.l. non costituitasi;
-D.P.C. s.r.l. non costituitasi
per la riforma
della sentenza del TAR Sardegna n. 1427 del 29.10.2202, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Giunone s.r.l.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Giunone;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 10.6 2003, relatore il Cons. Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Mastino e Masini;
Visto il dispositivo di decisione n. 257 del 10.6.2003;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;


FATTO


Con l’appello in epigrafe, depositato il 20.12.2002, il comune di Sant’Antioco ha fatto presente che aveva indetto una gara, con il metodo di cui agli artt. 73 lett. C e 76 Regolamento contabilità generale dello Stato, per l’affidamento della conduzione e manutenzione del depuratore per acque reflue civili; che il maggior ribasso veniva proposto dalla società D.P.C., che però veniva esclusa; che pure la società Giunone, 2° classificata, in quanto veniva constatato che la medesima persona fisica rivestiva la carica di Direttore tecnico della Giunone e di amministratore unico della D.P.C., per cui l’aggiudicazione provvisoria avveniva a favore della terza graduata DE.PA.S; che avverso tale aggiudicazione proponeva ricorso la Giunone ed il TAR accoglieva il ricorso con la sentenza in epigrafe, ritenendo che in una gara al massimo ribasso la sussistenza di un eventuale collegamento tra le imprese non poteva determinare la violazione della par condicio tra i concorrenti o alterare il regolare svolgimento della gara.


Ha dedotto che la sentenza appellata era erronea ed ingiusta in quanto la par condicio tra i concorrenti poteva essere vulnerata dalla possibilità di un soggetto di influire sulla predisposizione e comunque di conoscere più offerte e che ciò valeva a prescindere dal metodo di aggiudicazione ed in particolare la collusione tra imprese poteva operare anche nelle gare al massimo ribasso, come recentemente ritenuto dalla Sezione nella decisione n. 5724/2002.


Costituitasi in giudizio, la società Giunone ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto, per effetto della dimidiazione dei termini di cui all’art. 23 bis L.6.12.1971 n.1034, come riformato dalla L. 21.7.2000 n.205, doveva essere depositato entro il 15° giorno e cioè il 19.12.2002, mentre il deposito era avvenuto il giorno successivo. Ha precisato che l’unico controinteressato in senso tecnico era la società Giunone, cui il ricorso era stato notificato il 4.12.2002, essendo irrilevante l’altra notifica effettuata il 5.12.2002 alla società DE.PAS., che era cointeressata e non controinteressata. Ha poi rilevato che comunque la sentenza appellata meritava piena conferma.


Con ordinanza n.126 del 14.1.2003, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.


Con memoria conclusiva, l’appellata ha insistito nelle proprie conclusioni.


Alla pubblica udienza del 10.6.2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. Con sentenza T.A.R. Sardegna n. 1427 del 29.10.2202 è stato accolto il ricorso proposto dalla società Giunone avverso la determinazione del Respondsabile del servizio tecnico del comune di Sant’Antioco in data 16.5.2002, con la quale era stato aggiudicato in via provvisoria a favore della società DE.PA.S l’appalto per la conduzione e manutenzione del depuratore per acque reflue civili ed assimilabili nell’ambito del Comune.


Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune.


2. L’apppello è inammissibile, come rilevato dalla società Giunone.


2.1. Trattasi nella specie di un appalto per l’affidamento del servizio pubblico comunale di conduzione e manutenzione del depuratore delle acque reflue civili (V. art. art.6 L. 10.5.1976 n. 319), che rientra perciò nella speciale disciplina acceleratoria di cui all’art. 23 bis L. 6.12.1971 n.1034, come introdotto dall’art.4 L. 21.7.2000 n. 205, la quale statuisce (comma 2°) che “i termini processuali previsti (nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa) sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”.


2.2. In particolare, rientra tra i termini processuali ridotti alla metà quello relativo al deposito del ricorso, che normalmente è di 30 giorni dall’ultima notifica (v. artt.21 e 28 L. n. 1034/1971), per cui nei giudizi di cui al menzionato art.23 bis tale termine è ridotto a 15 giorni, come del resto chiarito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con la decisone n.5 del 31.5.2002, da cui non vi è motivo per discostarsene.


Né sussistono i presupposti per concedere d’ufficio l’errore scusabile, in quanto all’epoca del deposito del ricorso in appello( dicembre 20002) erano ormai trascorsi più di sei mesi dalla pubblicazione della decisone dell’Adunanza plenaria.


2.3. Nella specie l’ultima notifica utile è intervenuta il 4.12.2002, essendo irrilevante ai fini della decorrenza del termine di deposito dell’appello quella effettuata dal Comune nei confronti della società DE.PA.S (aggiudicataria provvisoria), la quale era stata soccombente nel giudizio di 1° grado ed in quanto tale cointeressata rispetto alla posizione di soccombenza del Comune e perciò soggetto cui non era necessario notificare l’appello (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n.1593 del 28.10.1999 e n. 6118 del 16.11.2000; Sez. IV n.382 del 4.5.1994, n. 1189 del 23.9.1998 e n.6440 del 23.11.2002).


L’atto di appello è stato depositato il 20.12.2002 e cioè con un giorno di ritardo rispetto al termine perentorio ultimo per il deposito, che era il 19.12.2002.


3. Non resta al Collegio che dichiarare l’inammissibilità dell’appello.


Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara inammissibile l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.6.2003 con l’intervento dei Signori:
Pres. Agostino Elefante
Cons. Francesco D’Ottavi
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Aniello Cerreto, rel. est.
Cons. Carlo Deodato



L'ESTENSORE                 IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO                         IL DIRIGENTE
f.to Aniello Cerreto             f.to Agostino Elefante                    f.to Luciana Franchini                  f.to Antonio Natale


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 1° Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) L’appalto per la conduzione e manutenzione del depuratore per acque reflue civili ed assimilabili nell’ambito del Comune - speciale disciplina acceleratoria - aggiudicazione provvisoria - termini processuali ridotti alla metà - errore scusabile - mancanza di presupposti. L’appalto per l’affidamento del servizio pubblico comunale di conduzione e manutenzione del depuratore delle acque reflue civili (V. art. art.6 L. 10.5.1976 n. 319), rientra nella speciale disciplina acceleratoria di cui all’art. 23 bis L. 6.12.1971 n.1034, come introdotto dall’art.4 L. 21.7.2000 n. 205, la quale statuisce (comma 2°) che “i termini processuali previsti (nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa) sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”. In particolare, rientra tra i termini processuali ridotti alla metà quello relativo al deposito del ricorso, che normalmente è di 30 giorni dall’ultima notifica (v. artt.21 e 28 L. n. 1034/1971), per cui nei giudizi di cui al menzionato art.23 bis tale termine è ridotto a 15 giorni, come del resto chiarito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con la decisone n.5 del 31.5.2002, da cui non vi è motivo per discostarsene. Né sussistono i presupposti per concedere d’ufficio l’errore scusabile, in quanto all’epoca del deposito del ricorso in appello( dicembre 20002) erano ormai trascorsi più di sei mesi dalla pubblicazione della decisone dell’Adunanza plenaria. (Nella specie l’ultima notifica utile è intervenuta il 4.12.2002, essendo irrilevante ai fini della decorrenza del termine di deposito dell’appello quella effettuata dal Comune nei confronti della società DE.PA.S (aggiudicataria provvisoria), la quale era stata soccombente nel giudizio di 1° grado ed in quanto tale cointeressata rispetto alla posizione di soccombenza del Comune e perciò soggetto cui non era necessario notificare l’appello (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n.1593 del 28.10.1999 e n. 6118 del 16.11.2000; Sez. IV n.382 del 4.5.1994, n. 1189 del 23.9.1998 e n.6440 del 23.11.2002). L’atto di appello è stato depositato il 20.12.2002 e cioè con un giorno di ritardo rispetto al termine perentorio ultimo per il deposito, che era il 19.12.2002). Consiglio di Stato - Sezione V, 1° Ottobre 2003, Sentenza n. 5678

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