Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1281/2003 R.G., proposto dal Comune di Sassari,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Salvatore Nicola Lorusso, ed elettivamente domiciliato nello studio
dell’avv. Prof. Salvatore Pescatore in Roma, Via Vittorio Veneto 108;
CONTRO
la Cooperativa sociale Coccinella a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Romolo Cipriani, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi in Roma, Via delle Medaglie d’oro n. 157;
e nei confronti di
- Coop. A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio;
- Coop. Insieme, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
- Coop. San Camillo de Lellis, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
- Coop. La Luna, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione, della sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 1380/2002
depositata in data 24 ottobre 2002, notificata in data 23 gennaio 2003.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2003, relatore il consigliere Michele
Corradino;
Udito l’Avv. Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la gravata sentenza il TAR Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalla
Cooperativa sociale La Coccinella a r.l., contro la determinazione dirigenziale
con cui venivano approvate le risultanze dei verbali di gara e con cui veniva
disposta l’aggiudicazione del servizio di gestione degli asili nido del Comune
di Sassari alle quattro cooperative controinteressate. In particolare, l’odierna
appellata esponeva di aver partecipato alla gara e di essere risultata prima
delle non vincitrici nella graduatoria finale, essendosi vista precedere dalla
Cooperativa La Luna nell’aggiudicazione del quarto lotto. Il TAR Sardegna ha
accolto la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione del
servizio nonché la domanda di risarcimento del danno commisurato alle spese
effettivamente sostenute per la partecipazione alla gara mentre ha respinto la
domanda di aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente.
La sentenza è stata appellata dal Comune di Sassari che contrasta le
argomentazioni del TAR Sardegna.
La Cooperativa sociale Coccinella a r.l. si è costituita per resistere
all’appello.
Le Cooperative A.S., Insieme, San Camillo de Lellis e La Luna non si sono
costituite per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2003, il ricorso veniva trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in appello propone il problema, di frequente trattazione in sede
giurisprudenziale, e da tempo al centro di un vivace dibattito, relativo alla
idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo
motivazionale imposto all’amministrazione dall’art. 3, l. n. 241/1990.
2. La questione in esame, come rilevato dalla giurisprudenza, si pone non solo
in ordine alle procedure di gara ma anche a quelle di concorso (abilitative e
non).
Giova dare atto, al riguardo, dell’esistenza di una pluralità di indirizzi
interpretativi.
Secondo un primo orientamento, è necessaria una apposita motivazione per la
valutazione delle prove di gara o di concorso, attesa l’insufficienza di una
mera valutazione numerica; si tratta di orientamento sostenuto dalla
giurisprudenza amministrativa di primo grado, propensa a rimarcare che il
punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della
motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il
partecipante ad una gara ovvero ad un concorso in condizioni di conoscere i
motivi sottesi al giudizio di segno negativo e, richiamando a sostegno di tale
opzione proprio la previsione ex art. 3 L. n. 241/1990. Invero, si osserva, non
giova, per respingere la tesi in esame, argomentare dalla natura non
provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei
procedimenti di selezione sono motivati con il solo richiamo agli atti del
procedimento, sicchè escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi
equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito dei procedimenti in
esame. A favore di tale orientamento si è espressa autorevole dottrina, secondo
cui il partecipante ad una procedura di selezione ha il diritto di conoscere in
quali errori o inesattezze sia incorso o comunque le ragioni per le quali lo
svolgimento non sia stato ritenuto esatto o sufficiente.
Su altro fronte, invece, l’orientamento, prevalentemente seguito dai Giudici
amministrativi di seconda istanza, in forza del quale l’onere della motivazione
dei giudizi è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio
numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma non per questo
non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta peraltro
asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentale (ex multis, Cons.
Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 367; 29 ottobre 2001, n. 5635).
Secondo una diversa prospettiva, invece, il problema relativo alla possibilità
di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non può essere
risolto in astratto, ma deve essere risolto in concreto e con specifico
riferimento ai criteri di massima, risultando sufficiente soltanto ove questi
ultimi siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si
risolvano in espressioni generiche (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Consult.,
3/6/1999, n. 237).
3. La tematica in esame, con specifico riferimento alle prove di abilitazione
alla professione di avvocato, ha formato oggetto di scrutinio da parte della
Corte Costituzionale. Il TAR Lombardia-Milano, Sez. III, con ordinanza 28 aprile
2000 n. 135, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3
della legge n. 241/1990, il quale prevede un obbligo di motivazione per tutti
gli atti amministrativi, nella parte in cui - secondo l’interpretazione datane
dal Consiglio di Stato (v. il parere 9 novembre 1995, n. 120 reso dall'Adunanza
Generale) - non si applicherebbe alla valutazione delle prove scritte previste
per concorsi pubblici ed in particolare a quelle previste per l'accesso alla
professione di avvocato, essendo stato ritenuto sufficiente che la valutazione
delle dette prove sia espressa solo con coefficienti numerici. Tuttavia, la
Corte Costituzionale, con ordinanza 3 novembre 2000 n. 466, ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, perché
essa non era in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità
costituzionale, ma si traduceva piuttosto in un improprio tentativo di ottenere
l’avallo della Corte costituzionale a favore di una determinata interpretazione
della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito, tanto più in
presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati.
4. Merita di essere precisato che all’indirizzo intermedio ha aderito, di
recente, la VI Sezione di questo Consesso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30
aprile 2003, n. 2331) in ordine ad un concorso pubblico a posti di ricercatore
universitario, affermando l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito
nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali
relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che
concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le
ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.
Va considerato, d’altro canto, che l’obbligo di far luogo alla motivazione delle
valutazioni concorsuali o di gara è imposto dalla necessità di tener fede al
principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre garantita la
possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, non
escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità
delle stesse valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo
punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita
esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio
negativo.
5. Va ricordato, inoltre, che, con una recente pronuncia, questo Consesso ha
definito un ricorso in cui l’appellante lamentava, fra l’altro, l’illegittimità
dell’attribuzione di un mero punteggio numerico alle componenti della offerta,
in una pubblica gara, senza una ulteriore motivazione specifica. In tale
occasione, è stato ribadito, il solo punteggio numerico può essere ritenuto una
sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione siano
estremamente dettagliati (Consiglio di Stato - Sezione VI - 10 gennaio 2003, n.
67).
6. Il Collegio, in relazione alla vicenda in esame, intende uniformarsi a tale
indirizzo. Invero, nel caso che ci occupa, l’articolo 2 del capitolato speciale
di cui alla deliberazione n. 366 del 23 maggio 2001, nel prevedere le singole
voci per la valutazione tecnica del progetto, indica il punteggio massimo
attribuibile per ciascuna voce; in tal modo, tuttavia, non risultano
predeterminati in maniera sufficientemente rigida e stringente i criteri di
giudizio e, pertanto, l’adempimento dell’obbligo motivazionale non può ritenersi
assolto con il mero punteggio numerico.
7. Infine, non merita adesione la tesi dell’odierna appellante che ravvisa in
capo all’appellata un generico interesse alla legalità e non un vero e proprio
interesse al ricorso. Invero, nel processo amministrativo, l'interesse a
ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano
l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla
prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del
ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo
dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il
ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui
l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di
arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente. Nel caso in
esame, invece, risulta evidente l’utilità che l’odierna appellata consegue
dall’annullamento dell’atto gravato.
Ciò considerato, l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello e
per l’effetto conferma la sentenza gravata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2003, con
l'intervento dei signori:
Alfonso Quaranta presidente,
Corrado Allegretta consigliere
Paolo Buonvino consigliere
Francesco D’Ottavi consigliere
Michele Corradino consigliere estensore,
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Michele Corradino
F.to Alfonso Quaranta
F.to Francesco Cutrupi
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 6 Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Procedure di gara e di concorso – problema relativo alla idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’amministrazione dall’art. 3, l. n. 241/1990 – indirizzi interpretativi. Secondo un primo orientamento, è necessaria una apposita motivazione per la valutazione delle prove di gara o di concorso, attesa l’insufficienza di una mera valutazione numerica; secondo tale orientamento, il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il partecipante ad una gara ovvero ad un concorso in condizioni di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo e, richiamando a sostegno di tale opzione proprio la previsione ex art. 3 L. n. 241/1990. Su altro fronte, invece, l’orientamento in forza del quale l’onere della motivazione dei giudizi è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta peraltro asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentale. Secondo una diversa prospettiva, infine, il problema relativo alla possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non può essere risolto in astratto, ma deve essere risolto in concreto e con specifico riferimento ai criteri di massima, risultando sufficiente soltanto ove questi ultimi siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2003, sent. n. 5899
2) Concorso pubblico a posti di ricercatore universitario – insufficienza del solo punteggio – garanzia di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere amministrativo. In ordine ad un concorso pubblico a posti di ricercatore universitario, deve essere reso percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. L’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali o di gara è imposto dalla necessità di tener fede al principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, non escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio negativo. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2003, sent. n. 5899
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