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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1998 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5428/1998 proposto dalla Società Italspurgo
s.n.c. di F.lli Zuccatti Franco e Paolo rappresentata e difesa dall’avv. Sergio
Dragona con domicilio eletto in Roma Via A. Gramsi n. 36 presso l’avv. M. Calò
contro
il Comune di Trento, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stella Richter con
domicilio eletto in Roma Via A. Mordini n. 14
e nei confronti
della fondazione Crosina Sartori Cloch, non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino
Alto Adige-Trento, n. 47 del 10.2.1998, con la quale è stato respinto il ricorso
proposto dala Società;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trento
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 Maggio 2003, relatore il Cons. Aniello Cerreto ed
uditi, altresì, gli avvocati Calò M. e Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO
Con l’appello in epigrafe, la società Italspurgo ha fatto presente che la
Fondazione Crosina Sartori Cloch, istituzione di assistenza e beneficenza con la
partecipazione del comune di Trento, decideva di concedere in affittanza alla
Ditta Geolavori s.r.l. la parte a sud dei terreni siti in contrada Matterello
(particelle 582/1 e 582/2) per circa mq. 3343 ad uso diverso di quello agricolo,
a canone di £. 6.500.000 annue; che il contratto, regolarmente registrato,
veniva preceduto da puntualizzazioni tra le parti e con nota del 1°.9.1993
veniva chiarito che il terreno doveva essere spiantato, bonificato, recintato ed
urbanizzato con almeno acqua e luce in quanto destinato ad uso deposito
attrezzature e materiale inerti e da costruzione; che nel 1995 la Ditta
Geolavori chiedeva la risoluzione anticipata del contratto per il subingresso
della Società, che svolgeva attività di raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani per il comune di Trento e comuni vicini; che il subingresso veniva
accettato dalla Fondazione con delibera n.150 del 20.10.1995, come comunicato
con nota del 25 successivo; che pertanto sia la Fondazione che l’Amministrazione
comunale erano a conoscenza del cambiamento di destinazione del terreno, ma ciò
nonostante veniva adottata l’ordinanza sindacale 12.2.1997, con la quale si
comunicava che a seguito di sopralluoghi in data 18.12.1996 10.1.1997 era sta
accertata, sulla porzione delle particelle 617 e 618 date in affitto alla
Italspurgo, la realizzazione di un piazzale carrabile atto a sopportare il
transito di mezzi pesanti, previa asportazione di terreno vegetale e successiva
posa in loco di legante; che inoltre l’area così preparata era stata destinata a
deposito a cielo aperto di containers, servizi igienici, mobili e cassonetti del
tipo nettezza urbana, con l’ordine di ripristinare lo stato dei luoghi ; che con
nota del 24.2.1997 chiariva al comune di Trento che l’area era utilizzata solo
per il deposito di contenitori in attesa di essere impiegati per la raccolta dei
rifiuti, chiedendo un’autorizzazione a titolo precario per l’utilizzazione
dell’area, ma anche tale richiesta veniva rigettata; che avverso tali
provvedimenti aveva proposto ricorso al Tribunale regionale di giustizia
amministrativa del Trentino alto Adige, che però lo respingeva con la sentenza
in epigrafe.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:
-il TAR aveva ravvisato la violazione dell’art. 82 L. P. n.22/1991, per essere
stata modificata la destinazione d’uso del terreno, ma aveva travisato la natura
pubblica dell’ente proprietario, per cui la modifica della destinazione d’uso
doveva ritenersi autorizzata con la delibera n.109/93 di affittanza del terreno
per uso diverso da quello agricolo;
-che comunque doveva ritenersi estraneo al mutamento d’uso il secondo
affittuario, e cioè la società appellante, in quanto i terreni erano stati già
compattati e livellati dal precedente affittuario che li aveva adoperati come
deposito di materiali ed automezzi;
-per cui la contestazione nei confronti della Società doveva essere limitata
alla sola modifica senza opere della destinazione d’uso del terreno;
-d’altra parte anche la richiesta di autorizzazione provvisoria era stata
immotivatamente respinta;
-era mancata e comunque travisata l’identificazione delle rispettive
responsabilità sia con riferimento all’Ente proprietario, che aveva perfino
prescritto la modifica d’uso, sia al precedente affittuario, che aveva
effettuato lavori di espianto, livellamento e compattazione del terreno;
-non poteva ritenersi ininfluente la erronea identificazione tavolate delle
particelle di terreno interessate dall’ordinanza di ripristino;
-contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la nota comunale del 21.3.1997 aveva
contenuto provvedimentale negativo rispetto alla richiesta di autorizzazione
provvisoria formulata nell’istanza del 24.2.1997.
Con ordinanza n.1298 del 30.6.1998, questa Sezione ha accolto l’istanza
cautelare proposta dall’appellante.
Costituitosi in giudizio, il comune di Trento ha chiesto il rigetto dell’appello
rilevando quanto segue:
-il TAR non aveva desunto l’abusività delle opere realizzate dalla natura
privata della Fondazione proprietaria del terreno, ma si era limitato ad
osservare che tale abusività non poteva essere eliminata dalla pattuizione
intercorsa tra le parti di un uso non agricolo del terreno, a prescindere natura
pubblica o privata dell’Ente proprietario;
-il TAR aveva correttamente ritenuta necessaria la concessione edilizia per la
realizzazione, con una pluralità di interventi, un vasto piazzale su un terreno
agricolo al fine di detinare l’area a deposito di cassonetti e cassoni di
camion;
-correttamente il TAR aveva ritenuto che l’abuso fosse riferibile alla
Italspurgo, cui era addebitabile lo stato definitivo dei luoghi, anche se
l’opera di trasformazione era stata iniziata da altro soggetto e comunque la
sanzione non poteva essere comminata a carico del proprietario, estraneo
all’esecuzione dell’opera e privo della disponibilità del bene;
-la erronea indicazione delle particelle di terreno doveva ritenersi
irrilevante, non trattandosi nella specie di dirimere una controversia su
diritti conseguenti ad un’erronea iscrizione tavolare;
-la nota della Società del 24.2.1997, cui il comune aveva dato riscontro con la
nota del 21.3.1997, non conteneva alcuna richiesta di autorizzazione provvisoria
e comunque al riguardo semmai occorreva una richiesta di concessione in
sanatoria.
Con memoria conclusiva, la Società ha richiesto una consulenza tecnica d’ufficio
al fine di stabilire lo stato di fatto e la descrizione delle opere che
sarebbero state eseguite dalla società.
Alla pubblica udienza del 27.5.2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Con sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino
Alto Adige-Trento, n.47 del 10.2.1998 è stato respinto il ricorso proposto dala
Società Italspurgo avverso due atti del comune di Trento (odinanza sindacale in
data 12.2.1997 di ripristino dello stato dei luoghi e nota del settore
pianificazione urbana in data 21.3.1997 di diniego di revoca di detta
ordinanza).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Società.
2.L’appello è fondato in parte.
2.1.Il Tribunale ha correttamente ritenuto che occorresse la concessione
edilizia per la realizzazione su un terreno agricolo di un vasto piazzale
carrabile mediante un complesso di interventi per destinare l’area trasformata
(asportazione della parte vegetale, ammassamento di inerti e successiva posa di
legante) a deposito di cassoni di camion e di cassonetti per la nettezza urbana.
Invero, ai sensi dell’art.1 L. 28.1.1977 n. 10 è soggetta a concessione edilizia
ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso
l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi,
ove il mutamento e l’alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico
o anche solo funzionale (v. la decsione di questa Sezione n.415 del 6. 4.1998 e
precedenti ivi indicati). In particolare, la concessione edilizia è necessaria
anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante
modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di
opere in muratura (V. le decisioni di questo Consiglio, sez V n. 329 del
15.7.1983 e sez.VI n.419 del 27.1.2003).
Ne vale ad escludere l’abusività delle opere realizzate la circostanza che il
contratto di affitto dell’area sia intercorso con una Fondazione di assistenza e
beneficenza, i cui organi di amministrazione sono nominati anche dal Comune di
Trento, e che in tale contratto sia stato previsto un uso non agricolo del
terreno, in quanto da tali circostanze non può desumersi l’assenso (implicito)
dell’Amministrazione comunale alla modifica della destinazione d’uso del
terreno, essendo comunque il Comune un Ente pubblico diverso dalla Fondazione.
2.2. La sentenza va confermata anche nella parte in cui ha ritenuto
inammissibile l’impugnativa della nota comunale del 21.3.1997, in quanto in tale
nota non vi è un a pronuncia negativa sull’istanza di autorizzazione in
sanatoria, che poi la Società ha provveduto a presentare successivamente.
Così come non può incidere sulla legittimità dell’ordinanza di ripristino dei
luoghi la erronea indicazione delle partite tavolati, essendo stati comunque
individuati i terreni interessati.
2.3.Va invece accolta la doglianza secondo cui, essendo stati i terreni in
questione utilizzati fino al 1995 da altro affittuario per uso non agricolo
(Ditta Geovalori), che aveva provveduto anche all’espianto dei vigneti ed a
sistemarli, occorreva distinguere le responsabilità di ognuno, ciò evidentemente
al fine di un’equa ripartizione delle spese di ripristino dell’area, aspetto che
invece l’ordinanza sindacale non ha considerato.
Di conseguenza viene assorbita la richiesta istruttoria avanzata dall’appellante
sulla parte delle opere che sarebbero state eseguite direttamente dalla Società,
dovendo a ciò provvedere l’Amministrazione comunale in sede di riesame.
3.Per quanto considerato l’appello va accolto in parte con l’annullamento in
parte qua dell’ordinanza sindacale impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte
l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del
TAR, accoglie in parte il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 Maggio 2003 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Francesco D'Ottavi
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Aniello Cerreto Est.
Cons. Carlo Deodato
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Aniello Cerreto
F.to Emidio Frascione
F.to Antonietta Fancello
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica - abusivismo - realizzazione su un terreno agricolo di un vasto piazzale carrabile a deposito di cassoni di camion e di cassonetti per la nettezza urbana - concessione edilizia - necessità - aspetti urbanistici ed edilizi - il mutamento e l’alterazione ambientale - il contratto di affitto dell’area per un uso non agricolo del terreno - ininfluenza - modifica della destinazione d’uso del terreno - ripristino dei luoghi - erronea indicazione delle partite tavolati. Occorre la concessione edilizia per la realizzazione su un terreno agricolo di un vasto piazzale carrabile mediante un complesso di interventi per destinare l’area trasformata (asportazione della parte vegetale, ammassamento di inerti e successiva posa di legante) a deposito di cassoni di camion e di cassonetti per la nettezza urbana. Invero, ai sensi dell’art.1 L. 28.1.1977 n. 10 è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale (v. la decsione di questa Sezione n.415 del 6. 4.1998 e precedenti ivi indicati). In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (V. le decisioni di questo Consiglio, sez V n. 329 del 15.7.1983 e sez.VI n.419 del 27.1.2003). Ne vale ad escludere l’abusività delle opere realizzate la circostanza che il contratto di affitto dell’area sia intercorso con una Fondazione di assistenza e beneficenza, i cui organi di amministrazione sono nominati anche dal Comune di Trento, e che in tale contratto sia stato previsto un uso non agricolo del terreno, in quanto da tali circostanze non può desumersi l’assenso (implicito) dell’Amministrazione comunale alla modifica della destinazione d’uso del terreno, essendo comunque il Comune un Ente pubblico diverso dalla Fondazione. Infine non può incidere sulla legittimità dell’ordinanza di ripristino dei luoghi la erronea indicazione delle partite tavolati, essendo stati comunque individuati i terreni interessati. Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6519
2) Urbanistica - intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi anche con materiale posto, semplicemente, sul suolo - necessità della concessione edilizia. La concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (V. le decisioni di questo Consiglio, sez V n. 329 del 15.7.1983 e sez.VI n.419 del 27.1.2003). Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6519
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