Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta Anno: 1999 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3743/99 proposto da Cassa di Risparmio di
Gorizia s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pollino e Mario
Sanino, ed elettivamente domiciliata in Roma.presso il secondo, Viale Parioli,
n. 180;
CONTRO
Il Comune di Gorizia, non costituito;
E NEI CONFRONTI DI
Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Alberto
Quaglia e G.F. Romanelli, ed elettivamente domiciliato in Roma presso quest’ultimo,
Via Cosseria, 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia,
n. 1555/98, del 17 dicembre 1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 maggio 2003, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi altresì gli avv.ti Sanino e G.F. Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1 La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio
s.p.a., per l’annullamento della delibera del consiglio comunale di Gorizia n.
44 del 4 settembre 1997, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione
e bando di gara del Servizio di tesoreria per il periodo 1998/2002, e della
successiva determinazione n. 1848 del 24 dicembre 1997, assunta dal competente
dirigente, concernenti l’aggiudicazione del servizio al Banco Ambrosiano Veneto
S.p.a.
2 La Cassa di Risparmio contesta la pronuncia di primo grado, riproponendo le
censure disattese dal tribunale.
3 Il Banco Ambrosiano resiste al gravame, proponendo anche un appello
incidentale, mentre il comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in
giudizio.
DIRITTO
1 L’appellante, ricorrente in primo grado, deduce l’illegittimità della
procedura di gara svolta dal comune di Gorizia, concernente l’aggiudicazione al
Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. del servizio di tesoreria comunale, per il
quadriennio 1998/2002, contestando la clausola del bando che prevede l’obbligo
per l’istituto bancario affidatario del servizio di effettuare un contributo in
denaro al comune “per il finanziamento dell’attività istituzionale dell’ente”.
2 Si prescinde dall’esame della censura con cui l’appellante contesta la
ritualità della costituzione in giudizio del comune in primo grado, considerando
l’infondatezza del merito dell’appello.
3 L’appellante afferma la radicale illegittimità e/o illiceità della previsione
all'interno del bando di gara di un autonomo e/o comunque rilevante ed
incondizionato punteggio a titolo di "... ..contributi per attività
istituzionali..... a favore del Comune".
4 Il Consiglio di Stato, superando il precedente contrasto interpretativo, ha
ormai consolidato l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole dei
bandi di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, che prevedono il
pagamento di un contributo in denaro a favore dell’amministrazione (Adunanza
Plenaria 18 giugno 2002, n. 6).
5 Secondo tale pronuncia, l’amministrazione – quando indice una gara per
l’affidamento del servizio di tesoreria – ha, principalmente, l’interesse a che
esso venga affidato all’operatore che sia in grado di assolvere meglio di altri
operatori ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di
cui si tratta, da un lato, sotto il profilo tecnicooperativo (possesso di
adeguate strutture organizzative, di supporti informatici, ecc.) dall’altro, per
le condizioni economiche offerte. Pertanto, legittimamente l’Amministrazione,
nel bandire una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, prevede
l’assegnazione di un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino
disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione,
tenuto conto peraltro del fatto che l’art. 43 della legge n. 449/1997
(richiamato dall’art. 119 del T.U. n. 267/2000), considera legittimo il
contratto di sponsorizzazione quando sia capace di assicurare, tra l’altro,
forme di economia per l’Amministrazione stessa.
6 In una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, l’attribuzione di
punteggio aggiuntivo in relazione alla disponibilità, manifestata dal
concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei
relativi oneri, può considerarsi legittima a condizione che: a) il pagamento di
un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed
i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella
lettera di invito, sicché sia garantita la par condicio dei partecipanti alla
gara, una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale
incidenza ai fini dell’aggiudicazione; b) i criteri di valutazione delle offerte
tengano conto della mera accessorietà del contratto di sponsorizzazione al quale
si riferisce la dichiarazione di disponibilità alla stipula, in rapporto ad
altri criteri di scrutinio delle offerte medesime, che vanno ancorati a
parametri più idonei ad evidenziare particolari capacità nell’espletamento
dell’affidando servizio di tesoreria; il punteggio conferibile in relazione alle
sponsorizzazioni dovrà quindi essere modulato in termini più che altro residuali
e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua
oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale.
7 La pronuncia dell’Adunanza Plenaria svolge la seguente motivazione.
“Per servizio di tesoreria si intende ai sensi dell’art. 209, comma 1, del
T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che corrisponde all’art.51 del
d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, ora abrogato il servizio che “consiste nel
complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”; ai
sensi del comma 2 dello stesso art. 209, poi, “il tesoriere esegue le operazioni
di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni”.
Le sponsorizzazioni a favore degli enti locali sono, a loro volta,
specificamente disciplinate dall’art.119 del citato T.U. n. 267/2000 che,
richiamando la disciplina espressa dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 già operante, comunque, nei confronti degli stessi enti locali
dispone che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i
comuni, le province e gli altri enti locali……..possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati”,
sempreché tali accordi comportino “risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti
disposti….” e non diano luogo a conflitti tra interessi pubblici e privati.
Si aggiunga che con l’art.28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è stato
previsto (commi 2 e 2bis) che gli enti locali riducano il proprio disavanzo, tra
l’altro, attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della
produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle
attività di propria competenza, sviluppando, in quest’ambito, anche iniziative
per la stipula di contratti di sponsorizzazione previsti dall'articolo 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella
gestione.
5) – Ciò premesso, osserva il Collegio che l’interesse che muove
l’Amministrazione nell’indire una gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria è, principalmente, che questo venga affidato all’operatore che meglio
degli altri sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili
all’espletamento dell’attività di cui si tratta, da un lato, sotto il profilo
tecnicooperativo (possesso di adeguate strutture organizzative, di supporti
informatici etc.) dall’altro, per le condizioni economiche offerte.
Il che, peraltro, non conduce a considerare illegittimo il fatto che
l’Amministrazione, nel bandire una gara siffatta, preveda l’assegnazione di un
punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico
anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione.
Come si è ricordato, invero, l’art. 43 della legge n. 449/1997 (richiamato
dall’art.119 del T.U. n.267/2000), emanato, si noti, in un momento successivo
rispetto alla decisione della Sezione Quinta n.937/1996, considera legittimo il
contratto di sponsorizzazione quando sia capace di assicurare, tra l’altro,
forme di economia per l’Amministrazione.
Appare, quindi, legittima, ad avviso del Collegio, l’indizione di una gara
relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri
di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla
disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di
sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri.
In presenza della manifestazione di una siffatta disponibilità da parte del
concorrente risultato aggiudicatario si verificherà, in particolare, un caso di
accessione del contratto di sponsorizzazione a quello relativo al servizio di
tesoreria.
6) Presupposto di legittimità di tale operazione è, comunque, come
indicato anche dalla ripetuta decisione n.6073/2001, che il pagamento di un
corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i
criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera
di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei
partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale
e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione.
Non di meno, l’attribuzione dei punteggi dovrà privilegiare, essenzialmente, gli
aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del
concorrente ed all’economia del servizio di tesoreria in sé considerato, dovendo
l’Amministrazione individuare in proposito criteri in grado, almeno
potenzialmente, di differenziare in modo significativo le offerte sotto i
profili più strettamente funzionali ora detti; mentre il punteggio conferibile
in relazione alle sponsorizzazioni dovrà essere modulato in termini più che
altro residuali e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e –
per la sua oggettiva portata tendenzialmente risolutivo dell’iter
concorsuale.
Ne consegue che il conferimento di punteggio per tale voce dovrà muoversi –
anche ad evitare che si alterino i principi della concorrenza e della
trasparenza dell’azione amministrativa e che, in definitiva, si venga a
disincentivare surrettiziamente una seria partecipazione alla gara medesima –
nell’ambito di una forcella esattamente definita dalla lex specialis della gara
ed ivi resa nota ai concorrenti, tale da non comportare in alcun caso
l’attribuzione di punteggi aggiuntivi direttamente e illimitatamente
proporzionali al crescere dell’entità dell’offerta per la voce stessa.
Ciò anche al fine di evitare che, per tale via, la procedura concorsuale venga
convertita in una sorta di gara con offerte illimitate in aumento,
essenzialmente legate alla sponsorizzazione, con aggiudicazione al soggetto
disposto ad offrire, per essa, il rialzo più elevato, senza la previa
definizione, a tal fine, di un ragionevole e bilanciato tetto massimo, coerente
con gli effettivi benefici sinallagmaticamente ritraibili dal concorrente
attraverso la sponsorizzazione, ma anche e soprattutto con il limitato rilievo
che può assumere nella gara un elemento non costituente, come si ripete, indice
di particolari capacità nell’espletamento dei servizi di tesoreria.
Si aggiunga che, nel riconnettere alla gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria la stipula di un contratto di sponsorizzazione, l’Amministrazione
sarà, comunque, tenuta a rispettare le prescrizioni che il legislatore ha posto,
con le disposizioni richiamate al n.4 dell’esposizione che precede, a presidio
della legittimità della previsione e sottoscrizione dei contratti di
sponsorizzazione medesimi e fornire, tra l’altro, un quadro sufficientemente
definito, sul piano quantitativo e qualitativo, in ordine alle iniziative da
sponsorizzare, in concreto, nel periodo di validità del contratto.
In tali termini e limiti, il collegamento della sponsorizzazione all’affidamento
del servizio di tesoreria neppure pregiudica le clausole tecniche che
caratterizzano il contratto relativo al servizio stesso.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto delle censure che si
appuntano avverso l’inserimento, nel bando di gara, della clausola sulle
sponsorizzazioni.
7) – Quanto alla doglianza relativa al concreto conferimento dei punteggi,
prospettata nel ricorso in appello non può condividersi l’assunto
dell’appellante secondo cui già in primo grado sarebbe stata lamentata – senza,
però, che il TAR si pronunciasse sul punto la violazione e falsa
applicazione dei criteri di valutazione delle offerte e che già in quella sede
sarebbe stata evidenziata l’ingiusta attribuzione dei punteggi che hanno fatto
prevalere su ogni altro criterio tecnico o, quanto meno, connesso al servizio,
la mera promessa di elargire denaro.
Vero che, nel “titolo” del primo motivo dell’originario ricorso, vi era anche la
voce: “violazione ed errata applicazione dei criteri di valutazione delle
offerte”; ma nell’esposizione che seguiva non è stato in alcun modo contestato
il criterio specifico delineato il 9 dicembre 1998 dalla P.A., nella delibera di
G.M. n.193, per l’assegnazione del punteggio relativo alla voce in questione, né
la previsione di un minimo importo annuo da corrispondere per la voce stessa, né
è stata posta in discussione la portata del punteggio in concreto attribuito, in
proposito, alla controinteressata; al contrario, è stata ivi dedotta solo
l’illegittimità dell’attribuzione di punteggio per la voce “sponsorizzazioni” in
sé e per sé considerata.
Poiché, però, come detto, la valutabilità dell’offerta riguardante le
sponsorizzazioni non è, di per sé, illegittima, ne consegue che il punteggio in
proposito assegnato alla controinteressata non può essere messo concretamente in
discussione; né le contestazioni mosse solo in sede di appello contro di esso e
avverso i preordinati criteri valutativi o avverso la genericità dei contenuti
relativi al contratto di sponsorizzazione o all’asserito mancato rispetto delle
disposizioni relative ai contratti di sponsorizzazione e, in particolare, alle
modalità con le quali i Comuni possono darvi corso, possono qui trovare spazio,
trattandosi di censure nuove e, come tali, inammissibili, in quanto per la prima
volta formulate in questa sede.
Né può condividersi la censura, svolta in primo grado e qui ribadita, di
violazione e falsa applicazione dell’art.769 c.c. (norma a mente della quale,
secondo l’appellante, l’impegno a donare potrebbe essere considerato solo quale
contratto preliminare di donazione, peraltro, nullo, per pacifica
giurisprudenza, in quanto si verrebbe a concretare un vincolo giuridico che
sarebbe in conflitto con lo spirito di liberalità posto alla base della
donazione); qui non si tratta, infatti, di mera liberalità, ma di puntuale
assunzione di un’obbligazione pecuniaria che si colloca all’interno di una
fattispecie contrattuale direttamente disciplinata dal legislatore
contratto di sponsorizzazione – e con determinazione della cui legittimità si è
detto, resa accessoria ad altra fattispecie contrattuale, pure espressamente
normata contratto relativo al servizio di tesoreria.
8 Il collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, posto che la
clausola del bando impugnata dall’appellante rispetta puntualmente i parametri
indicati dall’Adunanza plenaria.
9 L’appellante afferma, in particolare, quanto segue.
10 “Trascurando scientemente ed immotivatamente le ragioni del più recente
indirizzo giurisprudenziale (Cons. di Stato, Sez. V, pronuncia n° 937 del
20.08.96; Cons. di Stato, Sez. V, ordinanza n° 1095 del 03.06.97; TAR Emilia
Romagna Sez. II, pronuncia del 28.02.97), il TAR triestino ha considerato
legittima la previsione dei contributi in parola sulla base di considerazioni
del tutto extragiuridiche e che come tali sono arbitrarie e falsanti del
concetto stesso di gara di appalto. Viceversa l'ulteriore censura relativa al
carattere esorbitante ed incondizionato del punteggio accordato, non è stata
nemmeno affrontata, ritenendola assorbita dagli argomenti svolti per affermare
tout court la legittimità della contribuzione in esame.
Una tale assorbenza viceversa non ha giustificazione alcuna poiché anche a
ritenere per puro amore di ipotesi che i contributi in parola
fossero stati in linea generale legittimi, cionondimeno nella presente vicenda
la loro concreta individuazione è risultata gravemente viziata perché del tutto
incondizionata e perché numericamente esorbitante.
Basterà qui ricordare che le più remote pronunce, ancoravano la legittimità di
tale previsione a precise condizioni quali "il miglioramento della gestione
dell'Ente..." o magari "...le facilitazioni per il personale..." (C.di Stato,
Sez. VI, dd. 05.02.94 n.118), senza quindi ritenere ammissibile una previsione
del tutto svincolata da ogni. criterio valutativo, come è concretamente avvenuto
nella presente vicenda. Ma vi è poi da sottolineare che diciotto punti su
sessanta, costituiscono una parte rilevante e significativa dell'intero
punteggio, laddove invece tale previsione avrebbe dovuto rivestire un
significato "....marginale....e non tale da stravolgere l'assetto della gara e
fissare l'affidamento del servizio.... su un assetto di interessi diversi da
quello cui naturalmente deve esser basata la gara..." (TAR EmiliaR., Sez. Parma,
dd. 06.12.96 n. 27). Anche sotto tale più limitato profilo la previsione in
esame deve ritenersi viziata, quanto meno in considerazione del fatto che non è
stata fornita motivazione alcuna di tale scelta incondizionata e numericamente
stravolgente.”
11 Anche tale profilo di censura non è condivisibile, posto che la
determinazione comunale si basa su una razionale individuazione dei parametri di
giudizio rilevanti nella concreta vicenda.
12 Con un secondo motivo, l’appellante deduce la illegittimità e/o illogicità
e/o ingiustizia e/o assoluta mancanza di motivazione in ordine alla valutazione
delle referenze almeno quinquennali "nella gestione dei servizi di tesoreria
"limitatamente ai Comuni o Consorzi di Comuni con più di 8.000 abitanti.
13 Secondo l’appellante, “nel ritenere legittima la clausola in esame si è
sbrigativamente fatto riferimento al fatto che"...solo i Comuni con popolazione
superiore agli 8.000 abitanti presentano il rendiconto alla Corte dei Conti",
(pag. 44, sentenza cit).
Sulla base di quale dato normativo il TAR triestino sia giunto a questa
conclusione tanto perentoria quanto infondata, non è dato sapere. Se infatti la
lex 29.10.84 n.720, ali. 1 tabella A, poteva dare un senso alla tesi avversaria,
l'introduzione, dapprima della lex 142/90 e quindi del D .legislativo n. 77/1995
hanno invece esteso tale obbligo anche ai Comuni "... con popolazione non
inferiore ai 5.000 abitanti..." (TAR Lazio, SEZ I, 13.08.93 n.1267).
In ogni caso andrà sottolineato che non è stata fornita alcuna motivazione per
giustificare una scelta che francamente appare irrazionale se si considera che
la maggior parte dei Comuni della Regione F.V.G. ha una popolazione inferiore a
tale indicazione di bando.
Tale limitazione, per altro, viene ad assumere un carattere vessatorio ed
ingiustificatamente discriminatorio per gli Istituti, che come l'odierno
ricorrente, operano prevalentemente in ambito regionale. Discriminazione questa
che, odiosa in sé, non ha nemmeno alcuna ragione di ordine economico e/o tecnico
gestionale che la possa giustificare.
Se, come pare evidente, si è voluto un limite minimo di popolazione onde
impedire la partecipazione alla gara di quegli Istituti bancari privi di
esperienza nell'ambito della gestione del sistema di Tesoreria Unica, allora è
evidente che sarebbe stato sufficiente prospettare un numero minimo di persone
di 5.000.000 abitanti. La differenza qualitativa nella gestione del servizio di
tesoreria, sta tutta nel numero superiore o inferiore ai cinquemila abitanti.
Superata tale soglia, che poi i cittadini siano sei, sette, dieci o ventimila
non cambia assolutamenteniente. Stando così le cose il discrimine di ottomila
abitanti non ha alcuna ragione d'essere e si configura come una immotivata,
illogica ed ingiusta discriminazione ai danni dell'odierna ricorrente che anche
sotto tale aspetto ha ricevuto una valutazione incongrua ed inopinatamente
lesiva, tenuto anche conto del fatto che il criterio in parola appare in
stridente contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e buona
amministrazione della cosa pubblica.”
14 La censura non è condivisibile. La clausola in esame ha individuato una
ragionevole soglia minima quantitativa, considerando rilevanti solo i servizi
prestati in comuni di un’apprezzabile dimensione. La popolazione di 8.000
abitanti non appare irragionevole o immotivata, considerando che individua
comunità locali sufficientemente grandi, senza creare ingiustificate
discriminazioni. E non vi sono motivi sufficienti per ritenere che, come
sostenuto dall’appellante dovrebbe essere razionale soltanto l’indicazione di
cinquemila abitanti.
15 Con altro motivo, l’appellante sostiene che la violazione dei criteri di
valutazione riguardanti le proposte formulate dalle altre banche concorrenti in
relazione ai punti 3. 4 e 5 di cui alla "Scheda Elementi e Coefficienti di
valutazione" allegata al bando impugnato.
16 A sostegno del motivo, l’appellante svolge i seguenti argomenti. “Dopo aver
ricordato le previsioni del bando (pag. 45 sentenza cit), il TAR triestino ha
ritenuto legittimo l'operato del Comune sulla base di un rilievo, che lungi dal
rappresentare una convincente spiegazione, è caso mai l'indice significativo di
quanto stravolgente sia stata la lettura del bando. Si afferma così che "...l'Amministrazione...
in sede di gara ha ritenuto di rendere omogenee le offerte, giacché ciò era
possibile con una semplice operazione matematica (proporzione)..." (pag 45
sentenza cit.) e ancora che "....il Comune..." avrebbe "....tenuto conto della
modalità di formulazione dell'offerta più favorevole alle banche...." (pag. 46,
sentenza cit.)
Ne l'una ne l'altra delle due affermazioni è corretta. Nella presente vicenda
mentre soltanto la Cassa di Risparmio di Gorizia si è attenuta al criterio
percentuale (doc.5), le altre offerte sono state tutte presentate (doc.ti 6, 7 e
8) ricorrendo al diverso meccanismo dei punti fissi percentuali (c.d. SPREAD)
che all'evidenza è del tutto diverso da quello richiesto.
I due criteri, infatti, non sono certo equiparabili in quanto generano diversi
tassi in funzione dell'andamento del mercato, come qui di seguito evidenziato:
spread+0.50 p.p. su un TUS del 6,25% produce un tasso del 6,75%
se il tasso scende al 5,75% avremo un tasso del 6,25%
se il tasso sale al 6,75% avremo un tasso del 7,25%
con lo scostamento percentuale invece avremo:
scostam.+8,0 su un TUS del 6,25% produce un tasso del 6,75%
se il tasso scende al 5,75% avremo un tasso del 6,21%
se il tasso sale al 6,75% avremo un tasso del 7,29%
In breve, meccanismi diversi, determinano offerte diverse e così se il sistema "SPREAD",
si configura come un criterio "rigido" restando invariata la percentuale
indicata, il diverso meccanismo della percentuale di scostamento e/o riduzione
determina di volta in volta esiti diversi in relazione all'andamento del tasso
di riferimento (nel nostro caso il TUS).
Incongrua, illogica, ingiusta e comunque immotivata deve pertanto ritenersi la
scelta operata dalla Commissione per la gara in questione di "....portare a
denominatore comune tutte le offerte...." (pag.2, verbale n.2 della gara
ufficiosa, allegato e fatto proprio dall'Amministrazione con la determinazione
impugnata) laddove invece avrebbero dovuto essere tenute distinte e separate.
Nella scheda più volte citata si parla esclusivamente di percentuale di
scostamento e/o riduzione, e soltanto a tale percentuale quindi parte avversa
avrebbe dovuto attenersi.
Ciò avrebbe logicamente comportato non una generica omogeneizzazione di tutte le
offerte, ma la pura e semplice valutazione del tutto negativa (con conseguente
punteggio nullo) delle offerte non conformi, formulate da tutte le altre banche
concorrenti.
Non è pertanto corretta la tesi sostenuta dal TAR triestino che, di fronte ad
offerte diverse e disomogenee non avrebbe dovuto ritenere confrontabili proposte
comunque formulate al di fuori delle previsioni del bando.”
17 Il motivo è privo di fondamento. I criteri adottati dal seggio di gara
conducono, infatti, ad una corretta e razionale omogeneizzazione delle diverse
offerte, consentendo il corretto confronto di tutte le componenti utilizzate dai
concorrenti.
18 Con ulteriore censura, l’appellante sostiene l’illegittimità del parere di
regolarità contabile rilasciato dal Ragioniere Capo, trattandosi dello stesso
dirigente che ha adottato il provvedimento di aggiudicazione.
19 Il motivo è infondato. Nella vicenda procedimentale in esame, il parere
riguarda esclusivamente i profili contabili dell’aggiudicazione (copertura
finanziaria, autorizzazione alla spesa, ecc.), senza incidere sugli altri
aspetti sostanziali della gara. Dunque, nel caso di specie, non si pone nemmeno
la questione generale concernente la possibilità di cumulare in capo allo stesso
dirigente le funzioni riguardanti la gestione della procedura selettiva e
l’approvazione dell’aggiudicazione.
20 Con l’ultimo motivo l’appellante contesta il capo concernente la condanna
alle spese.
21 La censura è infondata, considerando l’ampia discrezionalità del giudice
nella scelta concernente la compensazione in alternativa all’ordinario criterio
della soccombenza.
22 In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2003, con
l'intervento dei signori:
EMIDIO FRASCIONE Presidente
GIUSEPPE FARINA Consigliere
PAOLO BUONVINO Consigliere
MARCO LIPARI Consigliere Estensore
MARZIO BRANCA Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Marco Lipari
F.to Emidio Frascione
F.to Antonietta Fancello
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria - contratto di sponsorizzazione - la par condicio dei partecipanti alla gara. In una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, l’attribuzione di punteggio aggiuntivo in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri, può considerarsi legittima a condi-zione che: a) il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché sia garantita la par condicio dei partecipanti alla gara, una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; b) i criteri di valutazione delle offerte tengano conto della mera accessorietà del contratto di sponsorizzazione al quale si riferisce la dichiarazione di disponibilità alla stipula, in rapporto ad altri criteri di scrutinio delle offerte medesime, che vanno ancorati a parametri più idonei ad evidenziare particolari capacità nell’espletamento dell’affidando servizio di tesoreria; il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni dovrà quindi essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale. Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6521
2) Definizione di “servizio di tesoreria” - il tesoriere - compiti - le sponsorizzazioni a favore degli enti locali. Per servizio di tesoreria si intende - ai sensi dell’art. 209, comma 1, del T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che corrisponde all’art.51 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, ora abrogato - il servizio che “consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”; ai sensi del comma 2 dello stesso art. 209, poi, “il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni”. Le sponsorizzazioni a favore degli enti locali sono, a loro volta, specificamente disciplinate dall’art.119 del citato T.U. n. 267/2000 che, richiamando la disciplina espressa dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - già operante, comunque, nei confronti degli stessi enti locali - dispone che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali……..possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati”, sempreché tali accordi comportino “risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti….” e non diano luo-go a conflitti tra interessi pubblici e privati. Si aggiunga che con l’art.28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è stato previsto (commi 2 e 2bis) che gli enti locali riducano il proprio disavanzo, tra l’altro, attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella ge-stione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza, sviluppando, in quest’ambito, anche iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione. Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6521
3) Contratto accessorio di sponsorizzazione - forme di economia per l’Amministrazione - l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria. L’interesse che muove l’Amministrazione nell’indire una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria è, principalmente, che questo venga affidato all’operatore che meglio degli altri sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, da un lato, sotto il profilo tecnico-operativo (possesso di adeguate strutture organizzative, di supporti informatici etc.) dall’altro, per le condizioni economiche offerte. Il che, peraltro, non conduce a considerare illegittimo il fatto che l’Amministrazione, nel bandire una gara siffatta, preveda l’assegnazione di un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione. Come si è ricordato, invero, l’art. 43 della legge n. 449/1997 (richiamato dall’art.119 del T.U. n.267/2000), emanato, si noti, in un momento successivo rispetto alla decisione della Sezione Quinta n.937/1996, considera legittimo il contratto di sponsorizzazione quando sia capace di assicurare, tra l’altro, forme di economia per l’Amministrazione. Appare, quindi, legittima, ad avviso del Collegio, l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in re-lazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri. In presenza della manifestazione di una siffatta disponibilità da parte del concorrente risultato aggiudicatario si verificherà, in particolare, un caso di accessione del contratto di sponsorizzazione a quello relativo al servizio di tesoreria. Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6521
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