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 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato  Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6521.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  Sezione Quinta  Anno: 1999  ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 3743/99 proposto da Cassa di Risparmio di Gorizia s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pollino e Mario Sanino, ed elettivamente domiciliata in Roma.presso il secondo, Viale Parioli, n. 180;
CONTRO
Il Comune di Gorizia, non costituito;
E NEI CONFRONTI DI
Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Alberto Quaglia e G.F. Romanelli, ed elettivamente domiciliato in Roma presso quest’ultimo, Via Cosseria, 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 1555/98, del 17 dicembre 1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 maggio 2003, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi altresì gli avv.ti Sanino e G.F. Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


1 La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio s.p.a., per l’annullamento della delibera del consiglio comunale di Gorizia n. 44 del 4 settembre 1997, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione e bando di gara del Servizio di tesoreria per il periodo 1998/2002, e della successiva determinazione n. 1848 del 24 dicembre 1997, assunta dal competente dirigente, concernenti l’aggiudicazione del servizio al Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.


2 La Cassa di Risparmio contesta la pronuncia di primo grado, riproponendo le censure disattese dal tribunale.


3 Il Banco Ambrosiano resiste al gravame, proponendo anche un appello incidentale, mentre il comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.


DIRITTO


1 L’appellante, ricorrente in primo grado, deduce l’illegittimità della procedura di gara svolta dal comune di Gorizia, concernente l’aggiudicazione al Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. del servizio di tesoreria comunale, per il quadriennio 1998/2002, contestando la clausola del bando che prevede l’obbligo per l’istituto bancario affidatario del servizio di effettuare un contributo in denaro al comune “per il finanziamento dell’attività istituzionale dell’ente”.


2 Si prescinde dall’esame della censura con cui l’appellante contesta la ritualità della costituzione in giudizio del comune in primo grado, considerando l’infondatezza del merito dell’appello.


3 L’appellante afferma la radicale illegittimità e/o illiceità della previsione all'interno del bando di gara di un autonomo e/o comunque rilevante ed incondizionato punteggio a titolo di "... ..contributi per attività istituzionali..... a favore del Comune".


4 Il Consiglio di Stato, superando il precedente contrasto interpretativo, ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, che prevedono il pagamento di un contributo in denaro a favore dell’amministrazione (Adunanza Plenaria 18 giugno 2002, n. 6).


5 Secondo tale pronuncia, l’amministrazione – quando indice una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria – ha, principalmente, l’interesse a che esso venga affidato all’operatore che sia in grado di assolvere meglio di altri operatori ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, da un lato, sotto il profilo tecnicooperativo (possesso di adeguate strutture organizzative, di supporti informatici, ecc.) dall’altro, per le condizioni economiche offerte. Pertanto, legittimamente l’Amministrazione, nel bandire una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, prevede l’assegnazione di un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione, tenuto conto peraltro del fatto che l’art. 43 della legge n. 449/1997 (richiamato dall’art. 119 del T.U. n. 267/2000), considera legittimo il contratto di sponsorizzazione quando sia capace di assicurare, tra l’altro, forme di economia per l’Amministrazione stessa.


6 In una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, l’attribuzione di punteggio aggiuntivo in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri, può considerarsi legittima a condizione che: a) il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché sia garantita la par condicio dei partecipanti alla gara, una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; b) i criteri di valutazione delle offerte tengano conto della mera accessorietà del contratto di sponsorizzazione al quale si riferisce la dichiarazione di disponibilità alla stipula, in rapporto ad altri criteri di scrutinio delle offerte medesime, che vanno ancorati a parametri più idonei ad evidenziare particolari capacità nell’espletamento dell’affidando servizio di tesoreria; il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni dovrà quindi essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale.


7 La pronuncia dell’Adunanza Plenaria svolge la seguente motivazione.


“Per servizio di tesoreria si intende  ai sensi dell’art. 209, comma 1, del T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che corrisponde all’art.51 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, ora abrogato  il servizio che “consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”; ai sensi del comma 2 dello stesso art. 209, poi, “il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni”.


Le sponsorizzazioni a favore degli enti locali sono, a loro volta, specificamente disciplinate dall’art.119 del citato T.U. n. 267/2000 che, richiamando la disciplina espressa dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  già operante, comunque, nei confronti degli stessi enti locali  dispone che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali……..possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati”, sempreché tali accordi comportino “risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti….” e non diano luogo a conflitti tra interessi pubblici e privati.


Si aggiunga che con l’art.28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è stato previsto (commi 2 e 2bis) che gli enti locali riducano il proprio disavanzo, tra l’altro, attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza, sviluppando, in quest’ambito, anche iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione.


5) – Ciò premesso, osserva il Collegio che l’interesse che muove l’Amministrazione nell’indire una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria è, principalmente, che questo venga affidato all’operatore che meglio degli altri sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, da un lato, sotto il profilo tecnicooperativo (possesso di adeguate strutture organizzative, di supporti informatici etc.) dall’altro, per le condizioni economiche offerte.


Il che, peraltro, non conduce a considerare illegittimo il fatto che l’Amministrazione, nel bandire una gara siffatta, preveda l’assegnazione di un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione.


Come si è ricordato, invero, l’art. 43 della legge n. 449/1997 (richiamato dall’art.119 del T.U. n.267/2000), emanato, si noti, in un momento successivo rispetto alla decisione della Sezione Quinta n.937/1996, considera legittimo il contratto di sponsorizzazione quando sia capace di assicurare, tra l’altro, forme di economia per l’Amministrazione.


Appare, quindi, legittima, ad avviso del Collegio, l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri.


In presenza della manifestazione di una siffatta disponibilità da parte del concorrente risultato aggiudicatario si verificherà, in particolare, un caso di accessione del contratto di sponsorizzazione a quello relativo al servizio di tesoreria.


6)  Presupposto di legittimità di tale operazione è, comunque, come indicato anche dalla ripetuta decisione n.6073/2001, che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione.


Non di meno, l’attribuzione dei punteggi dovrà privilegiare, essenzialmente, gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente ed all’economia del servizio di tesoreria in sé considerato, dovendo l’Amministrazione individuare in proposito criteri in grado, almeno potenzialmente, di differenziare in modo significativo le offerte sotto i profili più strettamente funzionali ora detti; mentre il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni dovrà essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata  tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale.


Ne consegue che il conferimento di punteggio per tale voce dovrà muoversi – anche ad evitare che si alterino i principi della concorrenza e della trasparenza dell’azione amministrativa e che, in definitiva, si venga a disincentivare surrettiziamente una seria partecipazione alla gara medesima – nell’ambito di una forcella esattamente definita dalla lex specialis della gara ed ivi resa nota ai concorrenti, tale da non comportare in alcun caso l’attribuzione di punteggi aggiuntivi direttamente e illimitatamente proporzionali al crescere dell’entità dell’offerta per la voce stessa.


Ciò anche al fine di evitare che, per tale via, la procedura concorsuale venga convertita in una sorta di gara con offerte illimitate in aumento, essenzialmente legate alla sponsorizzazione, con aggiudicazione al soggetto disposto ad offrire, per essa, il rialzo più elevato, senza la previa definizione, a tal fine, di un ragionevole e bilanciato tetto massimo, coerente con gli effettivi benefici sinallagmaticamente ritraibili dal concorrente attraverso la sponsorizzazione, ma anche e soprattutto con il limitato rilievo che può assumere nella gara un elemento non costituente, come si ripete, indice di particolari capacità nell’espletamento dei servizi di tesoreria.


Si aggiunga che, nel riconnettere alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria la stipula di un contratto di sponsorizzazione, l’Amministrazione sarà, comunque, tenuta a rispettare le prescrizioni che il legislatore ha posto, con le disposizioni richiamate al n.4 dell’esposizione che precede, a presidio della legittimità della previsione e sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione medesimi e fornire, tra l’altro, un quadro sufficientemente definito, sul piano quantitativo e qualitativo, in ordine alle iniziative da sponsorizzare, in concreto, nel periodo di validità del contratto.


In tali termini e limiti, il collegamento della sponsorizzazione all’affidamento del servizio di tesoreria neppure pregiudica le clausole tecniche che caratterizzano il contratto relativo al servizio stesso.


Le considerazioni che precedono conducono al rigetto delle censure che si appuntano avverso l’inserimento, nel bando di gara, della clausola sulle sponsorizzazioni.


7) – Quanto alla doglianza relativa al concreto conferimento dei punteggi, prospettata nel ricorso in appello non può condividersi l’assunto dell’appellante secondo cui già in primo grado sarebbe stata lamentata – senza, però, che il TAR si pronunciasse sul punto  la violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle offerte e che già in quella sede sarebbe stata evidenziata l’ingiusta attribuzione dei punteggi che hanno fatto prevalere su ogni altro criterio tecnico o, quanto meno, connesso al servizio, la mera promessa di elargire denaro.


Vero che, nel “titolo” del primo motivo dell’originario ricorso, vi era anche la voce: “violazione ed errata applicazione dei criteri di valutazione delle offerte”; ma nell’esposizione che seguiva non è stato in alcun modo contestato il criterio specifico delineato il 9 dicembre 1998 dalla P.A., nella delibera di G.M. n.193, per l’assegnazione del punteggio relativo alla voce in questione, né la previsione di un minimo importo annuo da corrispondere per la voce stessa, né è stata posta in discussione la portata del punteggio in concreto attribuito, in proposito, alla controinteressata; al contrario, è stata ivi dedotta solo l’illegittimità dell’attribuzione di punteggio per la voce “sponsorizzazioni” in sé e per sé considerata.


Poiché, però, come detto, la valutabilità dell’offerta riguardante le sponsorizzazioni non è, di per sé, illegittima, ne consegue che il punteggio in proposito assegnato alla controinteressata non può essere messo concretamente in discussione; né le contestazioni mosse solo in sede di appello contro di esso e avverso i preordinati criteri valutativi o avverso la genericità dei contenuti relativi al contratto di sponsorizzazione o all’asserito mancato rispetto delle disposizioni relative ai contratti di sponsorizzazione e, in particolare, alle modalità con le quali i Comuni possono darvi corso, possono qui trovare spazio, trattandosi di censure nuove e, come tali, inammissibili, in quanto per la prima volta formulate in questa sede.


Né può condividersi la censura, svolta in primo grado e qui ribadita, di violazione e falsa applicazione dell’art.769 c.c. (norma a mente della quale, secondo l’appellante, l’impegno a donare potrebbe essere considerato solo quale contratto preliminare di donazione, peraltro, nullo, per pacifica giurisprudenza, in quanto si verrebbe a concretare un vincolo giuridico che sarebbe in conflitto con lo spirito di liberalità posto alla base della donazione); qui non si tratta, infatti, di mera liberalità, ma di puntuale assunzione di un’obbligazione pecuniaria che si colloca all’interno di una fattispecie contrattuale direttamente disciplinata dal legislatore  contratto di sponsorizzazione – e con determinazione della cui legittimità si è detto, resa accessoria ad altra fattispecie contrattuale, pure espressamente normata  contratto relativo al servizio di tesoreria.


8 Il collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, posto che la clausola del bando impugnata dall’appellante rispetta puntualmente i parametri indicati dall’Adunanza plenaria.


9 L’appellante afferma, in particolare, quanto segue.


10 “Trascurando scientemente ed immotivatamente le ragioni del più recente indirizzo giurisprudenziale (Cons. di Stato, Sez. V, pronuncia n° 937 del 20.08.96; Cons. di Stato, Sez. V, ordinanza n° 1095 del 03.06.97; TAR Emilia Romagna Sez. II, pronuncia del 28.02.97), il TAR triestino ha considerato legittima la previsione dei contributi in parola sulla base di considerazioni del tutto extragiuridiche e che come tali sono arbitrarie e falsanti del concetto stesso di gara di appalto. Viceversa l'ulteriore censura relativa al carattere esorbitante ed incondizionato del punteggio accordato, non è stata nemmeno affrontata, ritenendola assorbita dagli argomenti svolti per affermare tout court la legittimità della contribuzione in esame.


Una tale assorbenza viceversa non ha giustificazione alcuna poiché anche a ritenere  per puro amore di ipotesi  che i contributi in parola fossero stati in linea generale legittimi, cionondimeno nella presente vicenda la loro concreta individuazione è risultata gravemente viziata perché del tutto incondizionata e perché numericamente esorbitante.


Basterà qui ricordare che le più remote pronunce, ancoravano la legittimità di tale previsione a precise condizioni quali "il miglioramento della gestione dell'Ente..." o magari "...le facilitazioni per il personale..." (C.di Stato, Sez. VI, dd. 05.02.94 n.118), senza quindi ritenere ammissibile una previsione del tutto svincolata da ogni. criterio valutativo, come è concretamente avvenuto nella presente vicenda. Ma vi è poi da sottolineare che diciotto punti su sessanta, costituiscono una parte rilevante e significativa dell'intero punteggio, laddove invece tale previsione avrebbe dovuto rivestire un significato "....marginale....e non tale da stravolgere l'assetto della gara e fissare l'affidamento del servizio.... su un assetto di interessi diversi da quello cui naturalmente deve esser basata la gara..." (TAR EmiliaR., Sez. Parma, dd. 06.12.96 n. 27). Anche sotto tale più limitato profilo la previsione in esame deve ritenersi viziata, quanto meno in considerazione del fatto che non è stata fornita motivazione alcuna di tale scelta incondizionata e numericamente stravolgente.”


11 Anche tale profilo di censura non è condivisibile, posto che la determinazione comunale si basa su una razionale individuazione dei parametri di giudizio rilevanti nella concreta vicenda.


12 Con un secondo motivo, l’appellante deduce la illegittimità e/o illogicità e/o ingiustizia e/o assoluta mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle referenze almeno quinquennali "nella gestione dei servizi di tesoreria "limitatamente ai Comuni o Consorzi di Comuni con più di 8.000 abitanti.


13 Secondo l’appellante, “nel ritenere legittima la clausola in esame si è sbrigativamente fatto riferimento al fatto che"...solo i Comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti presentano il rendiconto alla Corte dei Conti", (pag. 44, sentenza cit).


Sulla base di quale dato normativo il TAR triestino sia giunto a questa conclusione tanto perentoria quanto infondata, non è dato sapere. Se infatti la lex 29.10.84 n.720, ali. 1 tabella A, poteva dare un senso alla tesi avversaria, l'introduzione, dapprima della lex 142/90 e quindi del D .legislativo n. 77/1995 hanno invece esteso tale obbligo anche ai Comuni "... con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti..." (TAR Lazio, SEZ I, 13.08.93 n.1267).


In ogni caso andrà sottolineato che non è stata fornita alcuna motivazione per giustificare una scelta che francamente appare irrazionale se si considera che la maggior parte dei Comuni della Regione F.V.G. ha una popolazione inferiore a tale indicazione di bando.


Tale limitazione, per altro, viene ad assumere un carattere vessatorio ed ingiustificatamente discriminatorio per gli Istituti, che come l'odierno ricorrente, operano prevalentemente in ambito regionale. Discriminazione questa che, odiosa in sé, non ha nemmeno alcuna ragione di ordine economico e/o tecnico gestionale che la possa giustificare.


Se, come pare evidente, si è voluto un limite minimo di popolazione onde impedire la partecipazione alla gara di quegli Istituti bancari privi di esperienza nell'ambito della gestione del sistema di Tesoreria Unica, allora è evidente che sarebbe stato sufficiente prospettare un numero minimo di persone di 5.000.000 abitanti. La differenza qualitativa nella gestione del servizio di tesoreria, sta tutta nel numero superiore o inferiore ai cinquemila abitanti. Superata tale soglia, che poi i cittadini siano sei, sette, dieci o ventimila non cambia assolutamenteniente. Stando così le cose il discrimine di ottomila abitanti non ha alcuna ragione d'essere e si configura come una immotivata, illogica ed ingiusta discriminazione ai danni dell'odierna ricorrente che anche sotto tale aspetto ha ricevuto una valutazione incongrua ed inopinatamente lesiva, tenuto anche conto del fatto che il criterio in parola appare in stridente contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione della cosa pubblica.”


14 La censura non è condivisibile. La clausola in esame ha individuato una ragionevole soglia minima quantitativa, considerando rilevanti solo i servizi prestati in comuni di un’apprezzabile dimensione. La popolazione di 8.000 abitanti non appare irragionevole o immotivata, considerando che individua comunità locali sufficientemente grandi, senza creare ingiustificate discriminazioni. E non vi sono motivi sufficienti per ritenere che, come sostenuto dall’appellante dovrebbe essere razionale soltanto l’indicazione di cinquemila abitanti.


15 Con altro motivo, l’appellante sostiene che la violazione dei criteri di valutazione riguardanti le proposte formulate dalle altre banche concorrenti in relazione ai punti 3. 4 e 5 di cui alla "Scheda Elementi e Coefficienti di valutazione" allegata al bando impugnato.


16 A sostegno del motivo, l’appellante svolge i seguenti argomenti. “Dopo aver ricordato le previsioni del bando (pag. 45 sentenza cit), il TAR triestino ha ritenuto legittimo l'operato del Comune sulla base di un rilievo, che lungi dal rappresentare una convincente spiegazione, è caso mai l'indice significativo di quanto stravolgente sia stata la lettura del bando. Si afferma così che "...l'Amministrazione... in sede di gara ha ritenuto di rendere omogenee le offerte, giacché ciò era possibile con una semplice operazione matematica (proporzione)..." (pag 45 sentenza cit.) e ancora che "....il Comune..." avrebbe "....tenuto conto della modalità di formulazione dell'offerta più favorevole alle banche...." (pag. 46, sentenza cit.)


Ne l'una ne l'altra delle due affermazioni è corretta. Nella presente vicenda mentre soltanto la Cassa di Risparmio di Gorizia si è attenuta al criterio percentuale (doc.5), le altre offerte sono state tutte presentate (doc.ti 6, 7 e 8) ricorrendo al diverso meccanismo dei punti fissi percentuali (c.d. SPREAD) che all'evidenza è del tutto diverso da quello richiesto.


I due criteri, infatti, non sono certo equiparabili in quanto generano diversi tassi in funzione dell'andamento del mercato, come qui di seguito evidenziato:


spread+0.50 p.p. su un TUS del 6,25% produce un tasso del 6,75%


se il tasso scende al 5,75% avremo un tasso del 6,25%


se il tasso sale al 6,75% avremo un tasso del 7,25%


con lo scostamento percentuale invece avremo:


scostam.+8,0 su un TUS del 6,25% produce un tasso del 6,75%


se il tasso scende al 5,75% avremo un tasso del 6,21%


se il tasso sale al 6,75% avremo un tasso del 7,29%


In breve, meccanismi diversi, determinano offerte diverse e così se il sistema "SPREAD", si configura come un criterio "rigido" restando invariata la percentuale indicata, il diverso meccanismo della percentuale di scostamento e/o riduzione determina di volta in volta esiti diversi in relazione all'andamento del tasso di riferimento (nel nostro caso il TUS).


Incongrua, illogica, ingiusta e comunque immotivata deve pertanto ritenersi la scelta operata dalla Commissione per la gara in questione di "....portare a denominatore comune tutte le offerte...." (pag.2, verbale n.2 della gara ufficiosa, allegato e fatto proprio dall'Amministrazione con la determinazione impugnata) laddove invece avrebbero dovuto essere tenute distinte e separate. Nella scheda più volte citata si parla esclusivamente di percentuale di scostamento e/o riduzione, e soltanto a tale percentuale quindi parte avversa avrebbe dovuto attenersi.


Ciò avrebbe logicamente comportato non una generica omogeneizzazione di tutte le offerte, ma la pura e semplice valutazione del tutto negativa (con conseguente punteggio nullo) delle offerte non conformi, formulate da tutte le altre banche concorrenti.


Non è pertanto corretta la tesi sostenuta dal TAR triestino che, di fronte ad offerte diverse e disomogenee non avrebbe dovuto ritenere confrontabili proposte comunque formulate al di fuori delle previsioni del bando.”


17 Il motivo è privo di fondamento. I criteri adottati dal seggio di gara conducono, infatti, ad una corretta e razionale omogeneizzazione delle diverse offerte, consentendo il corretto confronto di tutte le componenti utilizzate dai concorrenti.


18 Con ulteriore censura, l’appellante sostiene l’illegittimità del parere di regolarità contabile rilasciato dal Ragioniere Capo, trattandosi dello stesso dirigente che ha adottato il provvedimento di aggiudicazione.


19 Il motivo è infondato. Nella vicenda procedimentale in esame, il parere riguarda esclusivamente i profili contabili dell’aggiudicazione (copertura finanziaria, autorizzazione alla spesa, ecc.), senza incidere sugli altri aspetti sostanziali della gara. Dunque, nel caso di specie, non si pone nemmeno la questione generale concernente la possibilità di cumulare in capo allo stesso dirigente le funzioni riguardanti la gestione della procedura selettiva e l’approvazione dell’aggiudicazione.


20 Con l’ultimo motivo l’appellante contesta il capo concernente la condanna alle spese.


21 La censura è infondata, considerando l’ampia discrezionalità del giudice nella scelta concernente la compensazione in alternativa all’ordinario criterio della soccombenza.


22 In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.


Le spese del grado possono essere compensate.


PER QUESTI MOTIVI


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2003, con l'intervento dei signori:
EMIDIO FRASCIONE  Presidente
GIUSEPPE FARINA  Consigliere
PAOLO BUONVINO  Consigliere
MARCO LIPARI  Consigliere Estensore
MARZIO BRANCA  Consigliere



L'ESTENSORE                IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO                               IL DIRIGENTE
F.to Marco Lipari              F.to Emidio Frascione                 F.to Antonietta Fancello                     F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria - contratto di sponsorizzazione - la par condicio dei partecipanti alla gara. In una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, l’attribuzione di punteggio aggiuntivo in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri, può considerarsi legittima a condi-zione che: a) il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché sia garantita la par condicio dei partecipanti alla gara, una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; b) i criteri di valutazione delle offerte tengano conto della mera accessorietà del contratto di sponsorizzazione al quale si riferisce la dichiarazione di disponibilità alla stipula, in rapporto ad altri criteri di scrutinio delle offerte medesime, che vanno ancorati a parametri più idonei ad evidenziare particolari capacità nell’espletamento dell’affidando servizio di tesoreria; il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni dovrà quindi essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale. Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6521

 

2) Definizione di “servizio di tesoreria” - il tesoriere - compiti - le sponsorizzazioni a favore degli enti locali. Per servizio di tesoreria si intende - ai sensi dell’art. 209, comma 1, del T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che corrisponde all’art.51 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, ora abrogato - il servizio che “consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”; ai sensi del comma 2 dello stesso art. 209, poi, “il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni”. Le sponsorizzazioni a favore degli enti locali sono, a loro volta, specificamente disciplinate dall’art.119 del citato T.U. n. 267/2000 che, richiamando la disciplina espressa dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - già operante, comunque, nei confronti degli stessi enti locali - dispone che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali……..possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati”, sempreché tali accordi comportino “risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti….” e non diano luo-go a conflitti tra interessi pubblici e privati. Si aggiunga che con l’art.28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è stato previsto (commi 2 e 2bis) che gli enti locali riducano il proprio disavanzo, tra l’altro, attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella ge-stione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza, sviluppando, in quest’ambito, anche iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione. Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6521

 

3) Contratto accessorio di sponsorizzazione - forme di economia per l’Amministrazione - l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria. L’interesse che muove l’Amministrazione nell’indire una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria è, principalmente, che questo venga affidato all’operatore che meglio degli altri sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, da un lato, sotto il profilo tecnico-operativo (possesso di adeguate strutture organizzative, di supporti informatici etc.) dall’altro, per le condizioni economiche offerte. Il che, peraltro, non conduce a considerare illegittimo il fatto che l’Amministrazione, nel bandire una gara siffatta, preveda l’assegnazione di un punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione. Come si è ricordato, invero, l’art. 43 della legge n. 449/1997 (richiamato dall’art.119 del T.U. n.267/2000), emanato, si noti, in un momento successivo rispetto alla decisione della Sezione Quinta n.937/1996, considera legittimo il contratto di sponsorizzazione quando sia capace di assicurare, tra l’altro, forme di economia per l’Amministrazione. Appare, quindi, legittima, ad avviso del Collegio, l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in re-lazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri. In presenza della manifestazione di una siffatta disponibilità da parte del concorrente risultato aggiudicatario si verificherà, in particolare, un caso di accessione del contratto di sponsorizzazione a quello relativo al servizio di tesoreria. Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6521

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