Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2722/1998 proposto dal sig. Guido Di Dona
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Ennio Luponio in Roma, Via Michele Mercati n. 51;
contro
le sig.re Cira Filomena Di Nardo e Maria Vincenza Di Girolamo rappresentate e
difese dagli avv.ti Riccardo Soprano, Antonio Sasso ed Eliseo Laurenza ed
elettivamente domiciliate presso Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere
Michelangelo n. 9;
e nei confronti
del Comune di Trentola Ducenta in persona del suo legale rappresentante Sindaco
pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza n. 1219/1997 pronunciata tra le parti dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione terza;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 1° luglio 2003 gli avv.ti Romano e Sasso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Il sig. Guido di Dona impugna la sentenza n. 1219/1997 del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, sezione terza, con cui è stato accolto
il ricorso proposto in primo grado dalle sig. re Maria Vincenza Di Girolamo e
Cira Filomena Di Nardo per l’annullamento della autorizzazione alla esecuzione
di opere edili a lui rilasciata dal sub – commissario prefettizio del Comune di
Trentola Ducenta in data 30 novembre 1992 , nonché degli atti presupposti e
consequenziali.
Con l’atto qui indicato il sig. di Dona era stato autorizzato ad eseguire una
variante sostanziale urbanistica ad una precedente autorizzazione con conferma
del contributo concesso ai sensi della legge n. 219 del 1981, variante con la
quale veniva assentito un intervento edilizio del tutto diverso da quello
concernente la riparazione dei danni subiti per effetto del sisma del 1980 ed
integrante la realizzazione di un edificio nuovo , di tre piani , con nuove
fondamenta e con struttura in cemento armato.
Le ricorrenti in primo grado avevano dedotto, con l’atto introduttivo del
giudizio, la violazione di numerose disposizioni concernenti la realizzazione di
interventi edilizi in seguito al sisma del 1980 ed avevano altresì notificato un
motivo aggiunto , notificato il 1° luglio 1993 e depositato il successivo 6
luglio ,con cui avevano contestato la legittimità della autorizzazione edilizia
in quanto il progetto redatto da un geometra esulava dalle competenze
professionali proprie di tale figura professionale ed era stato , pertanto
,redatto in contrasto con l’art. 16 del regolamento professionale di cui al R.D.
11 febbraio 1929 n. 274.
Detto motivo è stato ritenuto fondato ,pregiudiziale ed assorbente dal primo
giudice che ha accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti
impugnati.
Nell’appello , in forma sintetica , la difesa del Di Dona eccepisce la tardività
del motivo aggiunto e nel merito la erroneità della sentenza appellata posto che
l’edificio in questione, per le sue caratteristiche e dimensioni , ben poteva
essere progettato da un geometra.
L’appello è , a giudizio del Collegio , palesemente infondato.
Quanto alla eccezione di tardività del motivo aggiunto proposto dalle parti
ricorrenti in primo grado e , come si è detto , accolto dal primo giudice, si
deve osservare che l’appellante non ha fornito alcuna prova , come sarebbe stato
suo onere , della conoscenza da parte delle appellate della circostanza che il
progetto era stato redatto da un geometra in data anteriore allo spirare del
termine per ricorrere , termine che, avendo conseguito copia del progetto di cui
trattasi le sig.reDi Nardo e Di Girolamo solo in data 17/ 26 maggio 1993 deve
farsi decorrere da tale momento con la conseguenza che il motivo aggiunto in
esame notificato il 1° luglio 1993 è tempestivo.
Con riguardo alla questione di merito è sufficiente osservare che la decisione
appellata ha esaminato con puntualità e rigore la questione della competenza
professionale dei geometri in relazione alla progettazione di opere edili
destinate ad abitazione giungendo alla conclusione , pienamente condivisibile
,che nel caso di specie, sia per la necessità di realizzare l’intervento in
struttura di cemento armato, che per le dimensioni dell’immobile ( tre piani con
fondamenta del tutto nuove) e per la sua localizzazione in una zona sismica non
potesse ,l’intervento da realizzare , rientrare nella nozione di” modeste
costruzioni civili” per le quali sono abilitati alla progettazione i geometri a
tenore del richiamato art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.
La mera affermazione che le opere assentite sono di opere di modesta entità ,
contenuta nell’appello , ma non sostenuta da prove o elementi di fatto nuovi e
convincenti , non può essere sufficiente a porre in discussione la meditata
analisi del primo giudice.
Per quanto concerne i riferimenti normativi e giurisprudenziali sono qui
richiamati quelli effettuati nella decisione appellata che si distinguono per
completezza e precisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è respinto con
conferma della decisione appellata . Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio
che liquida a favore delle appellate nella misura complessiva di Euro 3.000,00 e
, quindi , di Euro 1.500,00 casciuna.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 1° luglio 2003 in camera di consiglio con l’intervento di:
Emidio Frascione Presidente,
Corrado Allegretta consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere est.,
Aldo Fera consigliere,
Aniello Cerreto consigliere.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Goffredo Zaccardi
F.to Emidio Frascione
F.to Antonietta Fancello
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30 Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Competenza professionale dei geometri - progettazione di opere edili destinate ad abitazione - nozione di ”modeste costruzioni civili” - struttura di cemento armato - zona sismica. La questione della competenza professionale dei geometri in relazione alla progettazione di opere edili destinate ad abitazione giungendo alla conclusione, pienamente condivisibile, che nel caso di specie, sia per la necessità di realizzare l’intervento in struttura di cemento armato, che per le dimensioni dell’immobile ( tre piani con fondamenta del tutto nuove) e per la sua localizzazione in una zona sismica non potesse ,l’intervento da realizzare, rientrare nella nozione di” modeste costruzioni civili” per le quali sono abilitati alla progettazione i geometri a tenore del richiamato art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274. La mera affermazione che le opere assentite sono di opere di modesta entità, contenuta nell’appello, ma non sostenuta da prove o elementi di fatto nuovi e convincenti, non può essere sufficiente a porre in discussione la meditata analisi del primo giudice. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, sentenza n. 6747
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