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 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, sentenza n. 6763.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dalla società a responsabilità limitata MERIDIONALI COSTRUZIONI (sede non indicata), in persona del legale rappresentante signor Oronzo Legrottaglie, difesa dall’avvocato Nicolangelo Zurlo e domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari 4, presso l’avvocato Salvatore Coronas;
contro
il comune di OSTUNI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza 9 agosto 2002 n. 4035, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, prima sezione interna della sezione staccata di Lecce, ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il ricorso contro il provvedimento del comune di Ostuni 3 settembre 1991 n. 22978, contenente diniego di concessione edilizia.
Visto il ricorso in appello, notificato il 21 novembre e depositato il 3 dicembre 2002;
vista la propria ordinanza 17 dicembre 2002 n. 5487, con la quale è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 24 giugno 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Zurlo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


La società Meridionali Costruzioni, proprietaria di un terreno edificabile sito nel piano di lottizzazione di Rosa Marina nel comune di Ostuni e distinto nel piano di lottizzazione con la sigla G70, il 21 maggio 2001 ha presentato al comune la domanda per ottenere la concessione edilizia per costruirvi una casa d’abitazione, di tipo che in atti vien chiamato “bivilla”. Il comune, con l’atto del dirigente dell’ufficio tecnico indicato in epigrafe, ha respinto la domanda con la motivazione seguente: «manca asseverazione del tecnico progettista in merito alla conformità dell’intervento proposto alle norme urbanistiche vigenti per il lotto di che trattasi; in particolare non viene giustificata urbanisticamente la tipologia edilizia a bivilla sul lotto E/46 attraverso uno specifico atto amministrativo che approvi su detto lotto quanto richiesto, per la Lottizzazione Rosa Marina, infatti, risultano approvati dalla sovrintendenza di Bari moltissimi tipi edilizi (monoville, biville, triville ecc.) ma agli atti del comune non risulta alcuna approvazione della tipologia bivilla per il lotto E/46, e quindi in funzione della documentazione allegata all’istanza non è possibile esprimere un parere tecnico positivo di conformità della richiesta al vigente P.R.G.».


La società con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato il 9 novembre 2001 ha impugnato il provvedimento. Dopo l’esposizione delle vicende giudiziarie che avevano avuto per oggetto l’edificabilità dei lotti del piano, contenuta nel primo motivo, con il secondo motivo di ricorso ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di diniego, perché esso non indicava nessuna norma ostativa al rilascio della concessione.


Il comune d Ostuni costituendosi in giudizio ha dichiarato che il piano di lottizzazione era caratterizzato dalla totale assenza di ìndici, volumetrie e superfici, e che l’edificazione doveva avvenire, secondo quanto aveva stabilito il giudice amministrativo in altri giudizi, per tipi edilizi preventivamente approvati dalla soprintendenza; detta soprintendenza, peraltro, nel corso del tempo aveva approvato tipologie svariate. Non essendo perciò possibile stabilire quale fosse la tipologia applicabile, né quali siano i volumi e le superfici autorizzabili, al comune non era possibile autorizzare nessun intervento edilizio; peraltro il Consiglio comunale, per rimediare a tale stato di cose, con deliberazione n. 36 del 2001 aveva provveduto ad adottare una variante urbanistica che attribuiva gl’indispensabili ìndici ai lotti dichiarati edificabili.


Sulla base di quest’ultima dichiarazione del comune il tribunale amministrativo regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. Nella sentenza è specificato che la variante è stata adottata lo stesso giorno del provvedimento impugnato.


Meridionali Costruzioni appella, e con il primo motivo deduce che la sentenza è affetta da ultrapetizione, avendo deciso l’improcedibilità sulla base di una deliberazione inesistente tra gli atti di causa; e che detta deliberazione, della quale l’appellante ha avuto notizia solo dal controricorso del comune, era stata adottata alle ore diciotto del 3 settembre 2001, cioè lo stesso giorno del provvedimento di diniego ma verosimilmente dopo l’emanazione di quest’ultimo. Fa poi presente che la deliberazione di variante non comportava la mancanza d’interesse ad ottenere l’annullamento del diniego di concessione edilizia. Con il secondo motivo l’appellante ribadisce che la semplice esistenza della variante non comportava l’improcedibilità del ricorso, in mancanza di specifiche norme di disciplina urbanistica che conducessero a quella conclusione. Infine con il terzo motivo l’appellante ripropone la censura di difetto di motivazione contenuta nel secondo motivo del ricorso di primo grado.


DIRITTO


Il giudice di primo grado, come si è detto nell’esposizione dei fatti di causa, ha dichiarato improcedibile il ricorso semplicemente perché il comune aveva dichiarato di aver approvato una variante al piano di lottizzazione, senza che risultasse in qual modo la variante fosse ostativa alla concessione edilizia. In ogni caso, poi, l’adozione di una variante ostativa al rilascio della concessione comporterebbe, non già il diniego della concessione, bensì l’applicazione delle misure di salvaguardia, ossia la temporanea sospensione delle determinazioni sulla domanda di concessione (legge 3 novembre 1952 n. 1902, modificata dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357). La ricorrente manteneva pertanto interesse alla decisione e la doglianza contro la pronuncia d’improcedibilità è fondata.


È fondata anche l’impugnazione del provvedimento del diniego di concessione. Non solo nel provvedimento non è indicata nessuna norma ostativa al rilascio della concessione edilizia, ma il comune, costituendosi in giudizio, ha apertamente ammesso d’aver negato la concessione perché non sapeva quale normativa fosse applicabile; ossia di non conoscere norme ostative al rilascio.


L’appello, in conclusione, dev’essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000 per il giudizio di primo grado e 2500 per il grado d’appello, comprensivi della fase cautelare.


Per questi motivi


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del comune di Ostuni 3 settembre 1991 n. 22978, e condanna il comune medesimo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in quattromilacinquecento euro, a favore della società appellante.


Ordina al comune di Ostuni di dare esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2003 dal collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Corrado Allegretta componente
Marco Lipari componente
Marzio Branca componente



L'ESTENSORE                          IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO                              IL DIRIGENTE
f.to Raffaele Carboni                   f.to Agostino Elefante                        f.to Luciana Franchini                        f.to Antonio Natale


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30 ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Variante al piano di lottizzazione - l’adozione di una variante al piano di lottizzazione ostativa al rilascio della concessione edilizia - effetti - applicazione delle misure di salvaguardia - temporanea sospensione delle determinazioni sulla domanda di concessione - diniego della concessione - illegittimità. L’adozione di una variante al piano di lottizzazione ostativa al rilascio della concessione comporterebbe, non già il diniego della concessione, bensì l’applicazione delle misure di salvaguardia, ossia la temporanea sospensione delle determinazioni sulla domanda di concessione (legge 3 novembre 1952 n. 1902, modificata dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357). (Nella specie, il giudice di primo grado, ha dichiarato improcedibile il ricorso semplicemente perché il comune aveva dichiarato di aver approvato una variante al piano di lottizzazione, senza che risultasse in qual modo la variante fosse ostativa alla concessione edilizia). Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, sentenza n. 6763

 

2) Urbanistica - provvedimento del diniego di concessione edilizia - obbligo di indicare la norma ostativa al rilascio. E' necessario che nel provvedimento di diniego venga indicata la norma ostativa al rilascio della concessione edilizia. (Nella specie, il comune, costituendosi in giudizio, ha apertamente ammesso d’aver negato la concessione perché non sapeva quale normativa fosse applicabile; ossia di non conoscere norme ostative al rilascio). Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, sentenza n. 6763

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