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 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, sentenza n. 7125.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  Sezione Quinta  ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sui ricorsi in appello:
a) n. 8492/99 proposto da Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rita Surano ed Elena Savasta dell’Avvocatura Comunale di Milano nonché dal prof. Avv. Francesco Pirocchi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Largo Temistocle Solera, n. 7/10;.
CONTRO
SARDELLA GIROLAMO, GUIDI GRAZIELLA,GRECO FRANCESCO,MANIEZZI MARIO, MARIANI PIETRO, LA PLACA DOMENICO, TOSO CLAUDIO, CLARY FRANCESCO, CALIGARIS SERGIO PAOLO, PIANA CESARE, DI STEFANO GIORGIA, DELL'ABATE ANTONIO, GIUSEPPE LOMBARDO, PONTI SERGIO, ACQUANI SILVANO, MARINELLI VINCENZO CAMPISI RAIMONDO, VILLA SANTA ALBERTO, LIATI ARMANDO GIANOTTO SERGIO, PAMPIRIO CARLO, GRIFFINI ALBERTO, CICCHIELLO DOMENICANTONIO, PARODI GIOVANNI, LUXARDO EUGENIO, MARCHESINI ANGELO, BOLOGNA GIULIA, RODIGHIERO PIETRO, VERZA ANTONIO, AUTIERI FRANCESCO, DOBNER UGO, CICCHETTI ERNESTO, LAMANUZZI LUCIA, COMOLLI AMBROGIO, BONORA WANDA, MELLA FRANCO, FAINI SILVANA, VISANI PAOLO, LUCINI EMANUELE, MASCHER GIOVANNI BATTISTA, AGOSTONI FRANCO, GUARNIERI ANDREA N.Q., MARINI TULLIO, VITIELLO LUCIA, MORETTI VITO, MANTEGAZZA ENRICO, VOLPI PAOLO VERO, GALLINI IVO, BORIANI DANTE, RIDOLFI CARLA, MACCHELLI MIRELLA, BONA' ANNAROSA, RONCAGLIONE GIUSEPPINA, BARTOLETTI EVELINO, BEPPIANI GIULIO, KRASNIG CARLA, GALANTE MICHELE, BUSISI GIUSEPPINA, BERGONZI PIERLUISA VITTORIA, QUAGLIA VINCENZO, FERRARI SERGIO, ASSENTE VINCENZO, ORIETTI SERGIO, ROTTIGNI GIANCARLO, LINITI AMBROGIO, ZEMINIAN ARMANDO, PREATONI CARLO, CARCANO EDOARDO, MANGIAGALLI COSTANZA, MARIMONDI CARLA, AMADEI MARIA LEATITIA, CECCHINI ARTURO, SERRALUNGA LUIGI GAJANI RITA, COLLOCA GIORGIO, SESANA ZORAIDE ROSA, ZARATTIN FRANCESCA, SOFFIENTINI VALTER, BONAZZA ANTONIO, DISCACCIATI MARILENA, FIORENZA PASQUALE, BALDRIGHI ANDREA, BASSANELLO ANGELO, SALVADORI FRANCA, SASSI ANDREINA, CAPPELLA PIERA, RUGGINENTI ITALO, MILANESI MARIO, GIRONI FERDINANDO, IULIANELLI CARMELO, CONCA ANGELA MARIA, MERCURIO RAFFAELE, FRIGOLI GIANPIETRO, PIGOZZI CESARE, MONETA SERGIO, REDEMAGNI ROBERTO, VIGNALI ROSOLINDO, GRASSI GIANNI, RIZZI GIORDANO, RAIMONDI ADRIANO, BALLERINI SEVERINO, AJELLI MARIO LUIGI, SANTAMBROGIO ALESSANDRO, ORDALISO ROSA, BONDIOLI GISELDA GIANNA, MARAZZINI SILVANO, PISSARELLI GIACOMO, COMI GIOVANNI, VILLA PIERGIOVANNI, TERRANEO GIUSEPPE, CRIPPA ADRIANO, CACCIANIGA ROBERTO, NICOLINI FRANCESCO, ALBERTI FERNANDO, MAGGI GIUSEPPE, CREMOLI PIERO, CHIGORNO LUIGI, ALBERTI ALBERTO, SOBACCHI ANTONIO, BALSAMO GUIDO, GIALLONGO VITTORIA, GIOJA MARCO, GIALLONGO ANTONIO, ALDRIGO SANDRINO, MILLEFANTI STEFANO, DABOVE MAURO, MAESTRI PIERCARLO, CIGALINO PIETRO, SOFFIENTINI DARIO, CREMONESI MARIA TERESA, GRANDIS LIDIA, PEPE LUIGI, VERTULLO NICOLA, PRAVETTONI GIAMPIETRO, GUIGARD MIRELLA, TARAVELLA GIORGIO, PRIVATO, PIROZZOLO TOMMASO, ARCIUOLO CARMINE, SAVI ETTORE, PARRAVICINI LUISA, CREPALDI ROBERTO, PARINI RITA, DE GASPERI BRUNO, BRAVI MARIA TERESA, DIOLI MARISA, ZITO GAETANO, DIANA GUIDO, LONGHI ADRIANO, CERRI CARLO, FUSE' GIACINTO, GRECO GIUSEPPE, VICANO' ALBINO, GODINO GIOVANNI, AMORESE LUIGI RENATO, SANTAMBROGIO ANTONIO, ROSSI MARCO, SARZI AMADE' ROMANA, SANZONE DOMENICO, CAIMI GIUSEPPE, FASANO PASQUALE, FASANO SILVANO, NASCIMBENE UMBERTO, CALABRESE FRANCESCO, BUONINCONTRI GIUSEPPE, MOLTENI ALFREDO, BONVINI GIORGIO, MANTOVANI GIULIANA, GUELMANI LUCIANO, ESPOSITO MARIANO, ROMANELLI SILVANA, BACCANELLI ANTONIO, SOMMA GIORGIO, ALCHIERI LUCIANO, ZOCCHI VALERIO, GERLI GIAMPIERO, ROSELLI FRANCESCO, GRASSI DARIO, AUGLIA' FRANCESCA, ZANABONI MARISA, DI LORENZO PASQUALE, BERNINI ADRIANO, WALDMULLER ALDO, PELLEGRINI RENATO, ANTINO GRAZIANO, MASTROIANNI VINCENZO, FALCONE LORENZO, AMODIO GERARDO, CAVAZZINI GIORGIO, CINQUINI PIETRO, DI SANTO LORENZO, GALLI ARMANDO, BALZARINI GISELLA, NISOLI MARIA, BROGGI GIUSEPPE RESTELLI DARIO, CONSONNI GIOVANNI, RAGNO FRANCESCA, BERTOLOTTI FRANCO, GARAVAGLIA GIUSEPPE, ROMANIELLO LUCIA, SAVIO ANGELA, TRINCHINETTI EUGENIO, UBOLDI ENRICO, VILLA GIAMPIERO, SPINA PASQUALE, ABBRUZZESE GIOVANNI, TRONCONE ELIO, SALSI GIORGIO, BONFANTI ANGELO, BANDONI GIORGIO, BONIZZONI VIRGINIO, INTROZZI LUCIO, GATTI COSTANTINO, PELETTI CARLO, ANELLI LUIGI ANGELO, FABIANO ANGELO, MORANI GIANCARLO, CROCI GIANFRANCO, BOREAN PIERINO, CORRENTE ALBINO, GAMBITTA CARMELO, NARSICO IGNAZIO, SCARAMELLA CESARINA, , VILLANI BENITO, SCARSI RENATO, ZORZI LUIGI CARLO, BACCI CARLO, MARCHESI ANDREA, GIANNI GIANFRANCO, CACIDESE ANDO, BIAGGI ELDA, ORSI GIULIO, SACCO CATERINA, GAJANI FULVIA, PICIOCCHI ISABELLA, ROSSETTI CARLA, LORENZINI ALEARDO, MARATTIN FLORENZA, CERESANI IVANA, DELLE PIAGGE VERA, PELLEGRINO MARIA, CAPPELLUTI LUIGI, MOTTO ARMANDA, CAODURO PAOLO, PETTENO' TURIDDU, MILAN BRUNO, BORSANI TULLIO, LEVA FULVIO, BAGIN CARLO, FRANCO MARIA, MELOTTI GIUSEPPE, NEFESTI GIULIO, PANZARINO PASQUALE, RAVANI RITA, PORTA EMILIO, FELISARI SILVANA, GASTOLDI FRANCA, BELLINI RENATO, VALENTINI BIANCA ROSA, MONTORFANO MATILDE, TARASCIO GIUSEPPE, BECCALLI PIERA, FIORINI ERNESTINA, MANTOVANI PIETRO, BONGINI MARIO, FAVERGIOTTI CATERINA MARIA, SETTI LAURA, AMBIVERO LUIGI, DI BIASE GIOVANNA, CRISTINI RITA MARIA, DE SALVATORE ANTONIO, LUPEZZA GIUSEPPE, NERI ROSA, COGNATA ANNA MARIA, TOGNASCIOLI ELSA, LAMONACA ROSA, FERRARI SANDRA CINZIA, CATANIA FILIPPA, DUCANE AGATINO, DE MAURO GIUSEPPA, STOPPANI AGOSTINO, ZACCARO ROSA, CAMATINI DI FEDE GIANCARLO, CANNONE ANTONIO, DI TONNO MICHELE, ESPOSTI ANGELO, FRANCIOLI MARIO, ROMANO LUCIANO, SILVI SILVIO PIETRO, BRERA WALTER, DI TERLIZZI PAOLO, PADOVANI GEMIGNANO, PESSOGNELLI ASSUNTA, PISON GIANPIETRO, DE BONIS FRANCESCA, TENTI RANIERI EDOARDO, LUCCHINI DANIELA, FAZIO GIUSEPPE, CHINOSI GIUSEPPE, FABBRINI ADELIO, SIVIERO ANNAMARIA, LOCATELLI BIANCA, CODORO MARIA LUISA, MIGLIAVACCA GIANCARLO, DOMENICONI OLIVIA, VANONI ILIRIA, DELL'ACQUA GIANCARLO, MARTINI RODOLFO, ARPIANI EMILIANO, MARCHESE ANTONIO, ROCCHEGIANI EMMA, BERTOLAIA ROSANNA, CERIANI MARIA MADDALENA, FRIGNANI COSETTA, TANZIO ROSALBA, DELLA ROCCA ANNA ELVIRA, DRAGONI LUIGINA, BRUSCHI ORNELLA, BANFI ENRICO, GALBIATI CARLA, SPEZIA LUCIANO, BOCCASSINI MARIANGELA, LEONARDI CARLO, DE PASQUALE NICOLA, BONIZZONI GIORGIO, CIAMBRONE ANNA MARIA, CESANA IVANA, AMBROSINI GUIDO, BESUTTI LEARDO, LUCCI ASSUNTA, CAZZANIGA GRAZIELLA, TERNULLO GIUSEPPE, VISMARA BEATRICE, SERPENTINO ALFONSO, FERRETTI LUCIANO, NACCI DOMENICO, DE FEO LUCA ARTURO, POZZI GIULIO CARLO, RAVAGNATI ALESSANDRA, BONORA ADALGISA, STRIPOLI DOMENICO, CATTANEO ELVIRA, RICCIO CARMINE, CARRABINO MARCO, CAGNOLATI LIVIO, ROSSI ALDO BRUNO, MALANGA GERARDO, ROSTICCI UGO, ROMANO ANGELO, AMENDOLAGINE ABBONDIO, RAGGI LIVIO, MARTELLA CARMELO, BONESCHI GIORGIO, NOVO RENZO, MERELLO GIOVANNI, DE CHIARA BERNARDO, GAUDIO OSVALDO, BUZZI GIORDANO, CORNA CARLO, MASTROSIMONE ANGELO, GIARDINO GAETANO, PENCO GIANCARLO, SACCHI MARIO, MAIOCCHI RENATO, MERONI GIANCARLO, SPINA MARIO, LANDINO PAOLINO, MELE AMLETO, DI MARTINO FRANCESCO, AMERIGHI MARIO, POLETTI CELSO, INVERNIZZI ANGELO, MACRI' FEDERICO, CORSI BRUNO, DONATONE GAETANO, DONATONE FRANCESCO, BOSCHINI GIORDANO, MARZORATI SERGIO, RESTELLI ABELE, PAVESI MARIA, GALLI ANTONIO, PONTI TARCISIO, SABBADINI VITTORIO, GARBIN FRANCO, PALADINI DARIO, SIRIANNI SALVATORE, VIVARELLI UGUCCIONI PAOLO ANTONIO, ROVANI FEDERICO, PEDRATTI ANTONIO, CIUFFINI MARCELLO, MARANGONI ERMINIO, FERRARI GIANCARLO, TABANELLI FRANCO, CERNUZZI OLIMPIO, GIUSSANI GIOVANNI, MENEGAZZOLI GIUSEPPE, OLIVO MARIO, BELLANO BALDO, TURCONE GIUSEPPE, REALE LORENZO, IACHETTI MARIO, MARIANI ALBERTO, SCIPIONI GAETANO, ROMANO NICOLA MARIA, MADERNA ANNA MARIA, GRAZIANI FRANCO, STUA GIULIO, ROSSI GIULIO CESARE, D'ALONZO VITTORIO, BASSI CESARE, TOSO VITTORIO, PREMOLI ENRICO, RUOTA FRANCESCO, MASSINI LINA, BASILE GIOVANNI, FURNER LUCIA, GIALLONARDO GIAN GALEAZZO, GRECH PIETRO, PUGLIA GIANILARIO, RAFFINETTI RICCARDO, SIRTORI GIUSEPPE, VENEZIA LEONARDO, CHINCOLI MARCELLA, CAVALIERE ADRIANA, VAIANI TEODOLINDA N.Q., COLOMBINI SERGIO, BRIGNOLI ANGELO, CASSARO SALVATORE, ZEINARO ANNAMARIA, CAMPANOLA MASSIMILLO, PILLON ELETTRA, SALSI SILVIO, POZZI AURORA, TIRONI CESIRA, CETTI ANDREINA, ZANELLA MARIANTONIETTA, RUSCHENA MARIA, DE DIONIGI GIUSEPPINA, FEDERICO MARIA ROSA, SALA SONIA, BRIVIO TERESIO, MAUPOIL LUISA, BOLDORI LINO, TRAIANI MARIA ROSA, PEDRETTI CARLO, BARONI LUIGI, ZANICOTTI ENRICO, FIORETTA ITALO, GENOVA GIOVANNI, SOPRANO GIOVANNI, MAGGI GIUSEPPE, ACCOLLA GIUSEPPE, PROSIO VALERIO MARIO, BORSA ROSANNA, PUPILELLA RENATO, SACCABUSI LUCIA, TRESOLDI ANNAMARIA, TROGNI AUGUSTA, CUGLIARI ANTONINO, OLIVA ROSINA, VALENTINI LICIA, MONTI LIDIA, BODINO CARLA, DE PAOLI SILVANO, FERRIERO PASQUALE, MOLLA ATTILIA, LODOVICI EMILIO SAMEK, FIORI MARIA ROSA, CURLETTI MARIA GRAZIA, CARRERA DOMENICO, ORLANDO RITA, DEL GATTO LUCIA, SLENGHI GIUSEPPINA, SLENGHI LUIGIA, IAMMAGLICHELLA ARCANGELA, OVA EMANUELA, BORRELLI DIANA, PIRAGINO DOMENICO, GANDOLFI LIA, RICCIARDELLO GAETANO, PANNI BRUNO, MATTICARI SILVANA, MOZZATI MARIA, MOTTA VITTORIO, TERENZI PAOLO, CHIEPPA GIUSEPPE, PISCITELLI FRANCESCO, LUNGHI MAURIZIO, TROIAN GIUSEPPE, TESTARI FRANCESCO, FONTANA NATALE, CASTOLDI ENRICO, CORNALI VINCENZO, TUSCANO ANTONINO, RAIMONDI GIUSEPPE, non costituiti;

b) n. 8621/99 proposto da GRANDIS LIDIA, DABOVE MAURO, VILLANI BENITO, GIANNOTTO SERGIO, RIZZI GIORDANO, MENEGAZZOLI GIUSEPPE, BODINO CARLA, LUCINI EMANUELE, MORANI GIANCARLO, ROMANO NICOLA MARIA, PONTI TARCISIO, MASCHER GIOVANNI BATTISTA, LANDINO PAOLINO, SPINA MARIO FRANCO, BRIVIO TERESIO, MOLLA ATTILIA, CIAMAGLICHELLA ARCANGELA, PIANA CESARE, SAMEK LODOVICI EMILIO, SOFFIENTINI DARIO, BOLDARI LINO, ACCOLLA GIUSEPPE, GUELMANI LUCIANO, PEDRATTI ANTONIO, INVERNIZZI ANGELO, MANGIAGALLI COSTANZA, ALDRIGO SANDRINO, AMENDOLAGGINE ABBONDIO, FELISARI SERGIO, PONTI SERGIO, ROVANI FEDERICO, GUIGARD MIRELLA, TARAVELLA GIORGIO, BONVINI GIORGIO, PISSARELLI GIACOMO, BALLERINI SEVERINO, VALENTINA BIANCA ROSA, GIARDINO GAETANO, TABANELLI FRANCO, BANDONI GIORGIO, VIGNALI ROSOLINDO, REDEMAGNI ROBERTO, PUPILELLA RENATO, SACCABUSI LUCIA, SOBACCHI ANTONIO, RUGGINETTI ITALO, MASTROSIMONE ANGELO, PELLEGRINO MARIA, CUGLIARI ANTONINO,VAIANI TEODOLINDA N.Q., BACCI CARLO, FAINI SILVANA, CAGNOLATI LIVIO, SARDELLA GIROLAMOAUTIERI FRANCESCO, BALDRIGHI ANDREA, BONDIOLI GISELDA GIANNA, GRASSI GIANNA, SALA SONIA, ZARATTIN FRANCESCA, SESANA ZORAIDE ROSA, FIORI MARIA ROSA, SOMMA GIORGIO, LAMANUZZI LUCIA, BONESCHI GIORGIO, SANZONE DOMENICO, MALANGA GERARDO, DI MARTINO FRANCESCO, DOBNER UGO, SASSI ANDREINA, MARAZZINI SILVANO, BAGINI CARLO, COLLOCA GIORGIO, GAJANI RITA, GAJANI FULVIA, CIUFFINI MARCELLO, BORIANI DANTE, NEFESTI GIULIO, ANELLI LUIGI ANGELO, MOTTA VITTORIO, LUNGHI MAURIZIO, CHIEPPA GIUSEPPE, MARATTIN FLORENZA, GALANTE MICHELE, BASSANELLO ANGELO, CAPPELLUTI LUIGI, BOREAN PIERINO, MIGLIAVACCA GIANCARLO, MERCURIO RAFFAELE, MANIEZZI MARIO, BUZZI GIORDANO, PICIOCCHI ISABELLA, BEPPIANI GIULIO, BARTOLETTI EVELINO, CERNUZZI OLIMPIO, IULIANELLI CARMELO, CICCHIELLO DOMENICANTONIO, PRAVETTONI GIANPIETRO, GALLI ANTONIO, DELLE PIAGGE VERA, FRANCIOLI MARIO, FERRARI GIANCARLO, DE MAURO GIUSEPPA, DUCANE AGATINO, AJELLI MARIO LUIGI, CROCI GIANFRANCO, CORSI BRUNO, AGOSTONI FRANCO, FAVERGIOTTI CATERINA, DEL GATTO LUCIA, CERRI CARLO, MARCHESINI ANGELO, MACCHELLI MIRELLA, MARTELLA CARMELO, PIRAGINO DOMENICO, SOPRANO GIOVANNI, ROSSI MARIO, GRECO FRANCESCO, SIRIANNI SALVATORE, PALADINI DARIO, GRASSI DARIO, CALIGARIS SERGIO, MARINI TULLIO, FUSE' GIACINTO, CERESANI IVANA, CASTOLDI ENRICO, TESTORI FRANCESCO, RINALDI MARIA N.Q. DI WALDMULLER ALDO, TOSO VITTORIO, ZEMINIAN ARMANDO, LIMITI AMBROGIO, UBOLDI ENRICO, SCHIUMARINI TERESA N.Q. DI RAGGI LIVIO, PELETTI CARLO, SALSI GIORGIO, SALVI ETTORE, SANTAMBROGIO ANTONIO, ROSELLI FRANCESCO, RAIMONDI ADRIANO, RAGNO FRANCESCO, PEPE LUIGI, LEVA FULVIO, SPEZIA LUCIANO, CREMOLI PIERO, ALBERTI FERNANDO, ALBERTI ALBERTO, DI LORENZO PASQUALE, TOSO CLAUDIO, PARODI GIOVANNI, BELLINI RENATORAVAGNATI ALESSANDRABONORA ADALGISA, GRAZIANI FRANCO, FASANO SILVIO, CONSONNI GIOVANNI, PETTENO'TURIDDU, CAODURO PAOLO, BORSANI TULLIO, AMORESE LUIGI, VIGANO' ALBINO, GIRONI FERDINAND, ORESTELLI ABELE, FERRARI SERGIO, QUAGLIA VINCENZO, GRECO GIUSEPPE, ANTIMO GRAZIANO, MOLTENI ALFREDO, DI SANTO LORENZO, VERTULLO NICOLA, NASCIMBENE UMBERT, BONIZZONI GIORGIO, MANTEGAZZA ENRICO, FORNER LUCIA, CLARY FRANCESCO, NOVA EMANUELA, ORIETTI SERGIO, SCIPIONI GAETANO, MARIANI LBERTO, BOCCASSINI MARIANGELA, CINQUINI PIETRO, ROSSI ALDO, DONATONE GAETANO, DONATONE FRANCESCO, AMERIGHI MARIO, RUOTA FRANCESCO, PANNI BRUNO, MARIANI PIETRO, MOZZATI MARIA, GIANNI GIANFRANCO, LEONARDI CARLO, TRIPPA ADRIANOBORRELLI DIANA, CORRENTE ALBINO, IACCHETTI MARIO, TROGNI AUGUSTA, TRESOLDI ANNAMARIA, GALBIATI CARLA, USLENGHI GIUSEPPINA, USLENGHI GIUSEPPINA, ASSENTE VINCENZO, MORETTI VITO, BERTOLAIA ROSANNA, CERIANI MARIA MADDALENA, CODORO MARIA LUISA, TIRONI CESIRA, BERNINI ADRIANO, VERZA ANTONIO, RIDOLFI CARLA, CAMATINI DI FEDE GIANCARLO, INTROZZI LUCIO, CESANA IVANA, ESPOSTI ANGELO, MERELLO GIOVANNI, BONAZZA ANTONIO, DISCACCIATI MARILENA, BUONINCONTRI GIUSEPPE, CHIGORNO LUIGI, CIGALINO PIETRO MARIO, TERRANEO GIUSEPPE, GUIDI GRAZIELLA, GRECH PIETRO, SIRTORI GIUSEPPE, LUXARDO EUGENIO, NOVO RENZO, RAVANI RITA, FIORETTA ITALO, GENOVA GIOVANNI, GRIFFINI ALBERTO MARIO, COMMOLI AMBROGIO, RICCIARDELLO GAETANO, TRONCONE ELIO, GIUSSANI GIOVANNI, REALE LORENZO, BONA' ANNAROSA, RONCAGLIONE GIUSEPPINA, CAMPISI RAIMONDO, BIAGGI ELDA, ZOCCHI VALERIO, KRASNIG CARLA, NERI ROSA, TERNULLO GIUSEPPE, GALLINI IVO, COLOMBINI SERGIO, CREPALDI ROBERTO, CAIMI GIUSEPPE, SCARAMELLA CESARINA, MAUPOIL LUISA, PROSIO MARIO VALERIO, CAVALLANTI VANDA EREDE DI VILLA PIERGIOVANNI, MONTORFANO MATILDE, SANTAMBROGIO ALESSANDRO, FERRARI SANDRA CINZIA, ZANELLA MARIANTONIETTA, DIONIGI GIUSEPPINA, FEDERICO MARIA ROSA, ROMANELLI SILVANA, BUSISI GIUSEPPINA, BERGONZI PIERLUISA, CONCA MARIA ANGELA, MANTOVANI GIULIANA, MONETA SERGIO, CAPPELLA PIERA, MILANESI MARIO, PORTA EMILIO, BRIGNOLI ANGELO, CASSARO SALVATORE, ZANABONI MARISA, AUGLIA FRANCESCA, ESPOSITO MARIANO, TROIANI MARIA ROSA EREDE DI SANFILIPPO GIUSEPPE, BELLANO BALDO, TURCONO GIUSEPPE, BACCANELLI ANTONIO, SAVIO ANGELA, VIVARELLI UGUCCIONE PAOLO ANTONIO, CAVALIERE ADRIANA, CETTI ANDREINA, MADERNA ANNA MARIA, OLIVO MARIO, MELLA FRANCO, CACCIANIGA ROBERTO, NICOLINI FRANCESCO, DI STEFANO GIORGI, ODELL'ABATE ANTONIO, FRIGOLI GIANPIETRO, TERENZI PAOLO, PIROZZOLO TOMMASO, ARCIUOLO CARMINE, FIORINI ERNESTINA, FERRIERO PASQUALE, AMADEI MARIA LETIZIA, RAFFINETTI RICCARDO, CARRERA DOMENICO, RAIMONDI GIUSEPPE, CARCANO EDOARDO, VENEZIA LEONARDO, CHINCOLI MARCELLA, GODINO GIOVANNI, BOSCHINI GIORDANO, MARINELLI VINCENZO, MARCHESI ANDREA, GALLI ARMANDO, PAVESI MARIA, BERTOLOTTI FRANCO, VILLA SANTA ALBERTO, ORDALISO ROSA, ROSSETTI CARLA, FRANCO MARIA, SCARSI RENATO, ARPIANI EMILIANO, COGNATA ANNA MARIA, GATTI COSTANTINO, VISMARA BEATRICE, BOLOGNA GIULIA, SABBADINI VITTORIO, BREDA VALTER, MARSICO IGNAZIO, TUSCANO ANTONINO, MAJOCCHI RENATO, SALSI SILVIO, POZZI AURORA, MASSINI LINA, VILLA GIANPIERO, VITIELLO LUCIA, ROSTICCI UGO, NISOLI MARIA, BONFANTI ANGELO, CICCHETTI ERNESTO, GANDOLFI LIA, LOMBARDO GIUSEPPE, ZANICOTTI ENRICO, CATTANEO ELVIRA, BARONI LUIGI, GUIDO DIANA, BECCALLI PIERA, ACQUANI SILVANO, BALSAMO GUIDO, VALENTINA LICIA, OLIVA ROSINA, DRAGONI LUIGINA, RICCIO CARMINE, VANONI ILIRIA, DE GASPERI BRUNO, BRAVI MARIA TERESA, MILAN BRUNO, BORSA ROSANNA, STUA GIULIO, RODIGHIERO PIETRO, MACRI FEDERICO, TANZIO ROSALBA, PARAVICINI LUISA, BALZARINI GISELLA, VISANI PAOLO, GERLI GIANPIERO, SARAVAGLIA GIUSEPPE, LUCCHINI DANIELE, PAMPIRIO CARLO, PREATONI CARLO, CORNA CARLO, BRUSESCHI ORNELLA, SPINA PASQUALE, SACCHI MARIO, SIVIERO ANNA, MELE AMLETO, LA PLACA DOMENICO, TISON GIANPIETRO, MARANGONI ERMINIO, STOPPANI AGOSTINO, PARINI RITA, ROMANO LUCIANO, DI TERLIZZI PAOLO, PREMOLI ENRICO, VOLPI VERO PAOLO, PANZARINO PASQUALE, SILVI SILVIO PIETRO, TARASCIO GIUSEPPE, SOFFIENTINI VALTER, MARZORATI SERGIO, USLENGHI LUIGIA, VERTULLO NICOLA, AMBIVERO LUIGI, SETTI LAURA, CREMONESI TERESA, MELOTTI GIUSEPPE, ABRUZZESE GIOVANNI, CRISTINI RITA, DALL'ACQUA GIANCARLO, CALCIDESE ALDO, CAVAZZINI GIORGIO, FALCONE LORENZO, FASANO PASQUALE, LONGHI ADRIANO, MARCHESE ANTONIO, FIORENZA PASQUALE, ALCHIERI LUCIANO, DIOLI MARISA, BANFI AUGUSTO, BIGOZZI CESARE, FABBRINI ADELIO, LORENZINI ALEARDO, DE PAOLI SILVANO, GARBIN FRANCO, ROMANELLO LUCIA, SERRALUNGA LUIGI, SARAVOGLIA GIUSEPPE, ROMANO ANGELO, CATANIA FILIPPA, TRINCHINETTI EUGENIO, PISCITELLI FRANCESCO, COMI GIOVANNI, RUSCHENA MARIA, MATTICARI SILVANA, LIATI ARMANDO, CECCHINI ARTURO, ROTTIGNI GIANCARLO, SARZI AMADE' ROMANA, AMODIO GERARDO, PUGLIA GIANILARIO, POZZI GIULIO CARLO, MERONI GIANCARLO, MASTROIANNI VINCENZO, CORNALI VINCENZO, FONTANA NATALE, ZITO GAETANO, ZACCARO ROSA, GAMBITTA CARMELO, MAGGI GIUSEPPE, MOTTO ARMANDABESUTTI, LEARDO GIALLONARDO, GIAN GALEAZZO AMBROSINI, GUIDO PEDRETTI, CARLO DOMENICONI, OLIVIA ROCCHEGIANI, EMMA CARRABINI, MARCO, MANTOVANI PIETRO, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Albanese, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, Via Pompeo Magno, n. 1.
CONTRO
Comune di Milano, come sopra rappresentato e difeso;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione II, n. 2021 del 20.08.1998.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano per il ricorso n. 8621/99;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 8 luglio 2003, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Surano, Savasta e Costanza per delega dell’avv. Albanese;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


1 La sentenza appellata ha accolto, in parte, il ricorso proposto da alcuni dipendenti del comune di Milano, notificato in data 19 luglio 1996, diretto ad ottenere l’accertamento del diritto alla determinazione del riequilibrio dell’anzianità, di cui all’articolo 41 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, senza la limitazione del numero delle classi valutabili ad otto, nonché al conseguente calcolo delle differenze retributive spettanti.


2 Il comune e i dipendenti contestano, da opposte prospettive, la sentenza di primo grado.


DIRITTO


1 Gli appelli, proposti contro la stessa sentenza, sono riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.


2 I ricorrenti di primo grado, tutti dipendenti o ex dipendenti del comune di Milano, rivendicano la pretesa ad ottenere le differenze retributive connesse alla applicazione dell’articolo 41 del D.P.R. n. 347/1983, contestando il criterio di calcolo utilizzato dall’amministrazione.


3 In particolare, secondo gli interessati, è errata la lettura della norma compiuta dal comune di Milano, il quale ha ritenuto che ad ogni dipendente possono riconoscersi, al massimo, otto classi di stipendio (corrispondenti agli ultimi sedici anni) e scatti biennali illimitati, senza operare il cumulo delle classi di stipendio anche relativamente ai periodi di servizio prestati a tutti i livelli, per tutta la durata della carriera.


4 La sentenza appellata, senza pronunciarsi sulle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame, ha accolto parzialmente il ricorso.


5 Gli originari ricorrenti lamentano che il tribunale:
- non ha considerato il capo della domanda concernente la richiesta di calcolare l’anzianità pregressa sulla base dell’effettivo valore di ogni singola classe o scatto “che è diverso e cresce progressivamente”;
- non ha statuito espressamente in ordine alla domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.


6 Il comune di Milano, a sua volta, contesta, nel merito, la pronuncia di primo grado, richiamando anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso originario non esaminate dal tribunale e prospettando, in subordine, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dai dipendenti.


7 La Sezione ritiene che il ricorso di primo grado sia inammissibile, per mancata impugnazione tempestiva dei provvedimenti riguardanti la determinazione del trattamento economico dei dipendenti, originari ricorrenti.


8 Al riguardo, va premesso che l’eccezione di inammissibilità risulta formulata nell’atto di appello del comune, quanto meno nella parte narrativa del gravame ed è stata ribadita nelle successive memorie.


9 In ogni caso, la questione di inammissibilità del ricorso, in tutti i casi in cui il giudice di primo grado abbia omesso una esplicita pronuncia sul punto, è rilevabile d’ufficio in grado di appello.


10 La Sezione ritiene di confermare il proprio recente orientamento interpretativo (Consiglio Stato sez. V, 4 febbraio 2002, n. 590) formatosi proprio in relazione alle domande riguardanti l’applicazione dell’articolo 41 del D.P.R. n. 347/1983, secondo il quale, “i ricorsi proposti per far valere pretese attinenti a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti predetti derivino direttamente dalla legge o da un regolamento o da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimita', mentre al termine di decadenza ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimita' degli atti amministrativi; pertanto, e' tardivo il ricorso presentato dal personale dipendente degli enti locali, che ha contestato i criteri, seguiti nell'applicazione dell'art. 41 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, nell'atto con cui l'amministrazione ha proceduto alla valutazione dei servizi precedentemente prestati per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente”.


11 La pronuncia richiamata svolge la seguente motivazione.


“E’ ius receptum nella giurisprudenza amministrativa che, quando le controversie attengono a pretese dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto patrimoniale, i ricorsi sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti patrimoniali rivendicati derivino direttamente dalla legge o da un regolamento ovvero da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimità, ma che, anzi, costituisca esso stesso la fonte della pretesa patrimoniale. Quando, invece, la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimità degli atti amministrativi che hanno determinato la posizione economica del dipendente, il ricorso è soggetto al termine di decadenza.


Nel primo caso, infatti, l’interessato agisce per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, in un rapporto paritetico con l’amministrazione, nel secondo, contesta l’atto costitutivo dell’obbligazione e chiede al giudice di accertare se l’amministrazione, nell’adottarlo, si sia attenuta ai parametri legislativi e regolamentari di riferimento ed, in caso contrario, di annullare l’atto riscontrato illegittimo.


In base a tali principi, sono da condividere le conclusioni dei primi giudici che hanno dichiarato tardivo il ricorso di primo grado, con il quale gli attuali appellanti hanno contestato i criteri seguiti dall’ente di appartenenza nell’applicazione dell’art. 41 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347.


Come è noto, il D.P.R. n. 347 del 1983, relativo all’accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.198330.6.1985, all’art. 40, ha dettato norme per il primo inquadramento di tale personale nelle nuove qualifiche funzionali previste dallo stesso accordo.


Con l’art. 41 citato, l’accordo, per riequilibrare l’anzianità economica con l’anzianità giuridica dei dipendenti con diverse anzianità di servizio inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ha previsto di attribuire un valore economico alla pregressa anzianità di servizio, in base ai parametri da essa stabiliti.


L’atto con il quale l’amministrazione procede alla valutazione dei servizi precedentemente prestati (talora, previa una qualificazione giuridica di detti servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente ha natura provvedimentale, in quanto costitutivo del nuovo trattamento economico, e concorre a stabilire, con l’atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, la nuova posizione giuridicoeconomica del dipendente.


Il nuovo trattamento economico, pertanto, contrariamente a quanto si sostiene dagli appellanti, non deriva direttamente dalla norma del D.P.R. n. 347 del 1983, ma dall’atto dell’amministrazione.


Ne consegue che il dipendente, che pretenda un trattamento diverso, ritenendosi leso dai criteri utilizzati dall’amministrazione per la valutazione dell’anzianità pregressa, è tenuto ad impugnare l’atto che lo riguarda nel termine di decadenza decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’art.21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971.


L’originario ricorso degli attuali appellanti, pertanto, in quanto proposto ben oltre tale termine, correttamente è stato ritenuto irricevibile dal T.A.R.


E’ improponibile al riguardo, ad avviso della Sezione, l’obiezione formulata dagli appellanti di non essere mai venuti a conoscenza degli atti con i quali l’amministrazione ha proceduto a determinare il loro trattamento economico sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 41.


Gli appellanti stessi, infatti, ammettono di avere ricevuto le nuove retribuzioni nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre del 1985 e il mese di marzo del 1986, mentre il ricorso di primo grado è stato proposto solo nel 1995, cioè a circa dieci anni di distanza dalla prima riscossione del nuovo trattamento economico.


In tale ammissione degli stessi interessati, ma anche dal fatto che questi hanno percepito il nuovo trattamento economico per un così lungo periodo di tempo, dal 1985 al 1995, circostanza, questa, che costituisce un indice presuntivo risolutivo della conoscenza della situazione, deve concludersi che gli appellanti avessero conseguito consapevolezza del nuovo trattamento economico da tempo largamente anteriore a quello della proposizione del ricorso di primo grado (V, 9.10.2000, n. 5365)”.


12 Nel caso di specie, il ricorso di primo grado è stato notificato nel luglio 1997, mentre l’applicazione del D.P.R. n. 347/1983 è stata compiuta dal comune di Milano con delibera consiliare n. 1098 del 3 dicembre 1984. Con tale atto sono state dettate anche le disposizioni applicative della regola del riequilibrio dell’anzianità pregressa.


13 Sin dal maggio 1985, poi, insieme alla busta paga contenente la determinazione del nuovo trattamento retributivo, è stato consegnato a ciascun dipendente il prospetto contabile della operazione di riequilibrio dell’anzianità.


14 Dunque, in concreto, non è dubitabile che gli interessati fossero a conoscenza delle determinazioni riguardanti il calcolo del nuovo trattamento retributivo.


15 Il carattere autoritativo dei provvedimenti, poi, è difficilmente contestabile, anche considerando lo strettissimo collegamento tra questa componente del trattamento economico e la complessa operazione legata all’inquadramento dei dipendenti nel passaggio al nuovo sistema delle qualifiche funzionali.


16 Ne consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto gli interessati avrebbero dovuto immediatamente impugnare i provvedimenti, generali e particolari, concernenti la determinazione del nuovo trattamento retributivo, in applicazione dell’articolo 41 del D.P.R. n. 347/1983.


17 L’accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado preclude l’esame dei motivi di appello proposti dai dipendenti del comune di Milano, riguardanti il calcolo delle differenze retributive rivendicate.


18 In definitiva, quindi, l'appello del comune deve essere accolto, mentre l’appello dei dipendenti comunali deve essere respinto.


Le spese possono essere compensate.


PER QUESTI MOTIVI


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello proposto dal comune di Milano e respinge l'appello dei dipendenti comunali, compensando le spese;


per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 luglio 2003, con l'intervento dei signori:
ALFONSO QUARANTA  Presidente
CARBONI RAFFAELE  Consigliere
PAOLO BUONVINO  Consigliere
FRANCESCO D’OTTAVI  Consigliere
MARCO LIPARI  Consigliere Estensore



L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                           IL DIRIGENTE
F.to Marco Lipari                            F.to Alfonso Quaranta                        F.to Francesco Cutrupi                  F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7 novembre 2003 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Personale dipendente degli enti locali - ricorsi proposti per far valere pretese attinenti a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale - termine ordinario di prescrizione - termine di decadenza - casi - articolo 41 del D.P.R. n. 347/1983 - valutazione dei servizi - nuova posizione retributiva. I ricorsi proposti per far valere pretese attinenti a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti predetti derivino direttamente dalla legge o da un regolamento o da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimita', mentre al termine di decadenza ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimita' degli atti amministrativi; pertanto, e' tardivo il ricorso presentato dal personale dipendente degli enti locali, che ha contestato i criteri, seguiti nell'applicazione dell'art. 41 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, nell'atto con cui l'amministrazione ha proceduto alla valutazione dei servizi precedentemente prestati per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente. (Consiglio Stato sez. V, 4 febbraio 2002, n. 590). Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, sentenza n. 7125

 

2) P.A. - controversie dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto patrimoniale - ricorsi - termini - accordo, per riequilibrare l’anzianità economica con l’anzianità giuridica dei dipendenti - valore economico alla pregressa anzianità di servizio - parametri - la valutazione dell’anzianità pregressa. E’ ius receptum nella giurisprudenza amministrativa che, quando le controversie attengono a pretese dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto patrimoniale, i ricorsi sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti patrimoniali rivendicati derivino direttamente dalla legge o da un regolamento ovvero da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimità, ma che, anzi, costituisca esso stesso la fonte della pretesa patrimoniale. Quando, invece, la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimità degli atti amministrativi che hanno determinato la posizione economica del dipendente, il ricorso è soggetto al termine di decadenza. Nel primo caso, infatti, l’interessato agisce per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, in un rapporto paritetico con l’amministrazione, nel secondo, contesta l’atto costitutivo dell’obbligazione e chiede al giudice di accertare se l’amministrazione, nell’adottarlo, si sia attenuta ai parametri legislativi e regolamentari di riferimento ed, in caso contrario, di annullare l’atto riscontrato illegittimo. In base a tali principi, sono da condividere le conclusioni dei primi giudici che hanno dichiarato tardivo il ricorso di primo grado, con il quale gli attuali appellanti hanno contestato i criteri seguiti dall’ente di appartenenza nell’applicazione dell’art. 41 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347. Come è noto, il D.P.R. n. 347 del 1983, relativo all’accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985, all’art. 40, ha dettato 1 di tale personale nelle nuove qualifiche funzionali previste dallo stesso accordo. Con l’art. 41 citato, l’accordo, per riequilibrare l’anzianità economica con l’anzianità giuridica dei dipendenti con diverse anzianità di servizio inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ha previsto di attribuire un valore economico alla pregressa anzianità di servizio, in base ai parametri da essa stabiliti. L’atto con il quale l’amministrazione procede alla valutazione dei servizi precedentemente prestati (talora, previa una qualificazione giuridica di detti servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente ha natura provvedimentale, in quanto costitutivo del nuovo trattamento economico, e concorre a stabilire, con l’atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, la nuova posizione giuridico-economica del dipendente. Il nuovo trattamento economico, pertanto, non deriva direttamente dalla norma del D.P.R. n. 347 del 1983, ma dall’atto dell’amministrazione. Ne consegue che il dipendente, che pretenda un trattamento diverso, ritenendosi leso dai criteri utilizzati dall’amministrazione per la valutazione dell’anzianità pregressa, è tenuto ad impugnare l’atto che lo riguarda nel termine di decadenza decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’art.21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971. (V, 9.10.2000, n. 5365). Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, sentenza n. 7125

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