Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
a) n. 8492/99 proposto da Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Maria Rita Surano ed Elena Savasta dell’Avvocatura Comunale di Milano nonché
dal prof. Avv. Francesco Pirocchi, presso il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, Largo Temistocle Solera, n. 7/10;.
CONTRO
SARDELLA GIROLAMO, GUIDI GRAZIELLA,GRECO FRANCESCO,MANIEZZI MARIO, MARIANI
PIETRO, LA PLACA DOMENICO, TOSO CLAUDIO, CLARY FRANCESCO, CALIGARIS SERGIO
PAOLO, PIANA CESARE, DI STEFANO GIORGIA, DELL'ABATE ANTONIO, GIUSEPPE
LOMBARDO, PONTI SERGIO, ACQUANI SILVANO, MARINELLI VINCENZO CAMPISI RAIMONDO,
VILLA SANTA ALBERTO, LIATI ARMANDO GIANOTTO SERGIO, PAMPIRIO CARLO, GRIFFINI
ALBERTO, CICCHIELLO DOMENICANTONIO, PARODI GIOVANNI, LUXARDO EUGENIO, MARCHESINI
ANGELO, BOLOGNA GIULIA, RODIGHIERO PIETRO, VERZA ANTONIO, AUTIERI FRANCESCO,
DOBNER UGO, CICCHETTI ERNESTO, LAMANUZZI LUCIA, COMOLLI AMBROGIO, BONORA WANDA,
MELLA FRANCO, FAINI SILVANA, VISANI PAOLO, LUCINI EMANUELE, MASCHER GIOVANNI
BATTISTA, AGOSTONI FRANCO, GUARNIERI ANDREA N.Q., MARINI TULLIO, VITIELLO LUCIA,
MORETTI VITO, MANTEGAZZA ENRICO, VOLPI PAOLO VERO, GALLINI IVO, BORIANI DANTE,
RIDOLFI CARLA, MACCHELLI MIRELLA, BONA' ANNAROSA, RONCAGLIONE GIUSEPPINA,
BARTOLETTI EVELINO, BEPPIANI GIULIO, KRASNIG CARLA, GALANTE MICHELE, BUSISI
GIUSEPPINA, BERGONZI PIERLUISA VITTORIA, QUAGLIA VINCENZO, FERRARI SERGIO,
ASSENTE VINCENZO, ORIETTI SERGIO, ROTTIGNI GIANCARLO, LINITI AMBROGIO, ZEMINIAN
ARMANDO, PREATONI CARLO, CARCANO EDOARDO, MANGIAGALLI COSTANZA, MARIMONDI
CARLA, AMADEI MARIA LEATITIA, CECCHINI ARTURO, SERRALUNGA LUIGI GAJANI RITA,
COLLOCA GIORGIO, SESANA ZORAIDE ROSA, ZARATTIN FRANCESCA, SOFFIENTINI VALTER,
BONAZZA ANTONIO, DISCACCIATI MARILENA, FIORENZA PASQUALE, BALDRIGHI ANDREA,
BASSANELLO ANGELO, SALVADORI FRANCA, SASSI ANDREINA, CAPPELLA PIERA, RUGGINENTI
ITALO, MILANESI MARIO, GIRONI FERDINANDO, IULIANELLI CARMELO, CONCA ANGELA
MARIA, MERCURIO RAFFAELE, FRIGOLI GIANPIETRO, PIGOZZI CESARE, MONETA SERGIO,
REDEMAGNI ROBERTO, VIGNALI ROSOLINDO, GRASSI GIANNI, RIZZI GIORDANO, RAIMONDI
ADRIANO, BALLERINI SEVERINO, AJELLI MARIO LUIGI, SANTAMBROGIO ALESSANDRO,
ORDALISO ROSA, BONDIOLI GISELDA GIANNA, MARAZZINI SILVANO, PISSARELLI GIACOMO,
COMI GIOVANNI, VILLA PIERGIOVANNI, TERRANEO GIUSEPPE, CRIPPA ADRIANO, CACCIANIGA
ROBERTO, NICOLINI FRANCESCO, ALBERTI FERNANDO, MAGGI GIUSEPPE, CREMOLI PIERO,
CHIGORNO LUIGI, ALBERTI ALBERTO, SOBACCHI ANTONIO, BALSAMO GUIDO, GIALLONGO
VITTORIA, GIOJA MARCO, GIALLONGO ANTONIO, ALDRIGO SANDRINO, MILLEFANTI STEFANO,
DABOVE MAURO, MAESTRI PIERCARLO, CIGALINO PIETRO, SOFFIENTINI DARIO, CREMONESI
MARIA TERESA, GRANDIS LIDIA, PEPE LUIGI, VERTULLO NICOLA, PRAVETTONI GIAMPIETRO,
GUIGARD MIRELLA, TARAVELLA GIORGIO, PRIVATO, PIROZZOLO TOMMASO, ARCIUOLO
CARMINE, SAVI ETTORE, PARRAVICINI LUISA, CREPALDI ROBERTO, PARINI RITA, DE
GASPERI BRUNO, BRAVI MARIA TERESA, DIOLI MARISA, ZITO GAETANO, DIANA GUIDO,
LONGHI ADRIANO, CERRI CARLO, FUSE' GIACINTO, GRECO GIUSEPPE, VICANO' ALBINO,
GODINO GIOVANNI, AMORESE LUIGI RENATO, SANTAMBROGIO ANTONIO, ROSSI MARCO, SARZI AMADE' ROMANA, SANZONE DOMENICO, CAIMI GIUSEPPE, FASANO PASQUALE, FASANO
SILVANO, NASCIMBENE UMBERTO, CALABRESE FRANCESCO, BUONINCONTRI GIUSEPPE, MOLTENI
ALFREDO, BONVINI GIORGIO, MANTOVANI GIULIANA, GUELMANI LUCIANO, ESPOSITO
MARIANO, ROMANELLI SILVANA, BACCANELLI ANTONIO, SOMMA GIORGIO, ALCHIERI
LUCIANO, ZOCCHI VALERIO, GERLI GIAMPIERO, ROSELLI FRANCESCO, GRASSI DARIO,
AUGLIA' FRANCESCA, ZANABONI MARISA, DI LORENZO PASQUALE, BERNINI ADRIANO,
WALDMULLER ALDO, PELLEGRINI RENATO, ANTINO GRAZIANO, MASTROIANNI VINCENZO,
FALCONE LORENZO, AMODIO GERARDO, CAVAZZINI GIORGIO, CINQUINI PIETRO, DI SANTO
LORENZO, GALLI ARMANDO, BALZARINI GISELLA, NISOLI MARIA, BROGGI GIUSEPPE
RESTELLI DARIO, CONSONNI GIOVANNI, RAGNO FRANCESCA, BERTOLOTTI FRANCO,
GARAVAGLIA GIUSEPPE, ROMANIELLO LUCIA, SAVIO ANGELA, TRINCHINETTI EUGENIO,
UBOLDI ENRICO, VILLA GIAMPIERO, SPINA PASQUALE, ABBRUZZESE GIOVANNI, TRONCONE
ELIO, SALSI GIORGIO, BONFANTI ANGELO, BANDONI GIORGIO, BONIZZONI VIRGINIO,
INTROZZI LUCIO, GATTI COSTANTINO, PELETTI CARLO, ANELLI LUIGI ANGELO, FABIANO
ANGELO, MORANI GIANCARLO, CROCI GIANFRANCO, BOREAN PIERINO, CORRENTE ALBINO,
GAMBITTA CARMELO, NARSICO IGNAZIO, SCARAMELLA CESARINA, , VILLANI BENITO, SCARSI
RENATO, ZORZI LUIGI CARLO, BACCI CARLO, MARCHESI ANDREA, GIANNI GIANFRANCO,
CACIDESE ANDO, BIAGGI ELDA, ORSI GIULIO, SACCO CATERINA, GAJANI FULVIA,
PICIOCCHI ISABELLA, ROSSETTI CARLA, LORENZINI ALEARDO, MARATTIN FLORENZA,
CERESANI IVANA, DELLE PIAGGE VERA, PELLEGRINO MARIA, CAPPELLUTI LUIGI, MOTTO
ARMANDA, CAODURO PAOLO, PETTENO' TURIDDU, MILAN BRUNO, BORSANI TULLIO, LEVA
FULVIO, BAGIN CARLO, FRANCO MARIA, MELOTTI GIUSEPPE, NEFESTI GIULIO, PANZARINO
PASQUALE, RAVANI RITA, PORTA EMILIO, FELISARI SILVANA, GASTOLDI FRANCA, BELLINI
RENATO, VALENTINI BIANCA ROSA, MONTORFANO MATILDE, TARASCIO GIUSEPPE, BECCALLI
PIERA, FIORINI ERNESTINA, MANTOVANI PIETRO, BONGINI MARIO, FAVERGIOTTI CATERINA
MARIA, SETTI LAURA, AMBIVERO LUIGI, DI BIASE GIOVANNA, CRISTINI RITA MARIA, DE
SALVATORE ANTONIO, LUPEZZA GIUSEPPE, NERI ROSA, COGNATA ANNA MARIA, TOGNASCIOLI
ELSA, LAMONACA ROSA, FERRARI SANDRA CINZIA, CATANIA FILIPPA, DUCANE AGATINO, DE
MAURO GIUSEPPA, STOPPANI AGOSTINO, ZACCARO ROSA, CAMATINI DI FEDE GIANCARLO,
CANNONE ANTONIO, DI TONNO MICHELE, ESPOSTI ANGELO, FRANCIOLI MARIO, ROMANO LUCIANO, SILVI SILVIO PIETRO, BRERA WALTER, DI TERLIZZI PAOLO, PADOVANI
GEMIGNANO, PESSOGNELLI ASSUNTA, PISON GIANPIETRO, DE BONIS FRANCESCA, TENTI
RANIERI EDOARDO, LUCCHINI DANIELA, FAZIO GIUSEPPE, CHINOSI GIUSEPPE, FABBRINI
ADELIO, SIVIERO ANNAMARIA, LOCATELLI BIANCA, CODORO MARIA LUISA, MIGLIAVACCA
GIANCARLO, DOMENICONI OLIVIA, VANONI ILIRIA, DELL'ACQUA GIANCARLO, MARTINI
RODOLFO, ARPIANI EMILIANO, MARCHESE ANTONIO, ROCCHEGIANI EMMA, BERTOLAIA
ROSANNA, CERIANI MARIA MADDALENA, FRIGNANI COSETTA, TANZIO ROSALBA, DELLA ROCCA
ANNA ELVIRA, DRAGONI LUIGINA, BRUSCHI ORNELLA, BANFI ENRICO, GALBIATI CARLA,
SPEZIA LUCIANO, BOCCASSINI MARIANGELA, LEONARDI CARLO, DE PASQUALE NICOLA,
BONIZZONI GIORGIO, CIAMBRONE ANNA MARIA, CESANA IVANA, AMBROSINI GUIDO, BESUTTI
LEARDO, LUCCI ASSUNTA, CAZZANIGA GRAZIELLA, TERNULLO GIUSEPPE, VISMARA BEATRICE,
SERPENTINO ALFONSO, FERRETTI LUCIANO, NACCI DOMENICO, DE FEO LUCA ARTURO,
POZZI GIULIO CARLO, RAVAGNATI ALESSANDRA, BONORA ADALGISA, STRIPOLI DOMENICO,
CATTANEO ELVIRA, RICCIO CARMINE, CARRABINO MARCO, CAGNOLATI LIVIO, ROSSI ALDO
BRUNO, MALANGA GERARDO, ROSTICCI UGO, ROMANO ANGELO, AMENDOLAGINE ABBONDIO,
RAGGI LIVIO, MARTELLA CARMELO, BONESCHI GIORGIO, NOVO RENZO, MERELLO GIOVANNI,
DE CHIARA BERNARDO, GAUDIO OSVALDO, BUZZI GIORDANO, CORNA CARLO, MASTROSIMONE
ANGELO, GIARDINO GAETANO, PENCO GIANCARLO, SACCHI MARIO, MAIOCCHI RENATO,
MERONI GIANCARLO, SPINA MARIO, LANDINO PAOLINO, MELE AMLETO, DI MARTINO
FRANCESCO, AMERIGHI MARIO, POLETTI CELSO, INVERNIZZI ANGELO, MACRI' FEDERICO,
CORSI BRUNO, DONATONE GAETANO, DONATONE FRANCESCO, BOSCHINI GIORDANO, MARZORATI
SERGIO, RESTELLI ABELE, PAVESI MARIA, GALLI ANTONIO, PONTI TARCISIO, SABBADINI
VITTORIO, GARBIN FRANCO, PALADINI DARIO, SIRIANNI SALVATORE, VIVARELLI UGUCCIONI
PAOLO ANTONIO, ROVANI FEDERICO, PEDRATTI ANTONIO, CIUFFINI MARCELLO, MARANGONI
ERMINIO, FERRARI GIANCARLO, TABANELLI FRANCO, CERNUZZI OLIMPIO, GIUSSANI
GIOVANNI, MENEGAZZOLI GIUSEPPE, OLIVO MARIO, BELLANO BALDO, TURCONE GIUSEPPE,
REALE LORENZO, IACHETTI MARIO, MARIANI ALBERTO, SCIPIONI GAETANO, ROMANO NICOLA
MARIA, MADERNA ANNA MARIA, GRAZIANI FRANCO, STUA GIULIO, ROSSI GIULIO CESARE,
D'ALONZO VITTORIO, BASSI CESARE, TOSO VITTORIO, PREMOLI ENRICO, RUOTA
FRANCESCO, MASSINI LINA, BASILE GIOVANNI, FURNER LUCIA, GIALLONARDO GIAN
GALEAZZO, GRECH PIETRO, PUGLIA GIANILARIO, RAFFINETTI RICCARDO, SIRTORI GIUSEPPE,
VENEZIA LEONARDO, CHINCOLI MARCELLA, CAVALIERE ADRIANA, VAIANI TEODOLINDA N.Q.,
COLOMBINI SERGIO, BRIGNOLI ANGELO, CASSARO SALVATORE, ZEINARO ANNAMARIA,
CAMPANOLA MASSIMILLO, PILLON ELETTRA, SALSI SILVIO, POZZI AURORA, TIRONI CESIRA,
CETTI ANDREINA, ZANELLA MARIANTONIETTA, RUSCHENA MARIA, DE DIONIGI GIUSEPPINA,
FEDERICO MARIA ROSA, SALA SONIA, BRIVIO TERESIO, MAUPOIL LUISA, BOLDORI LINO,
TRAIANI MARIA ROSA, PEDRETTI CARLO, BARONI LUIGI, ZANICOTTI ENRICO, FIORETTA
ITALO, GENOVA GIOVANNI, SOPRANO GIOVANNI, MAGGI GIUSEPPE, ACCOLLA GIUSEPPE,
PROSIO VALERIO MARIO, BORSA ROSANNA, PUPILELLA RENATO, SACCABUSI LUCIA,
TRESOLDI ANNAMARIA, TROGNI AUGUSTA, CUGLIARI ANTONINO, OLIVA ROSINA, VALENTINI
LICIA, MONTI LIDIA, BODINO CARLA, DE PAOLI SILVANO, FERRIERO PASQUALE, MOLLA
ATTILIA, LODOVICI EMILIO SAMEK, FIORI MARIA ROSA, CURLETTI MARIA GRAZIA,
CARRERA DOMENICO, ORLANDO RITA, DEL GATTO LUCIA, SLENGHI GIUSEPPINA, SLENGHI
LUIGIA, IAMMAGLICHELLA ARCANGELA, OVA EMANUELA, BORRELLI DIANA, PIRAGINO
DOMENICO, GANDOLFI LIA, RICCIARDELLO GAETANO, PANNI BRUNO, MATTICARI SILVANA,
MOZZATI MARIA, MOTTA VITTORIO, TERENZI PAOLO, CHIEPPA GIUSEPPE, PISCITELLI
FRANCESCO, LUNGHI MAURIZIO, TROIAN GIUSEPPE, TESTARI FRANCESCO, FONTANA
NATALE, CASTOLDI ENRICO, CORNALI VINCENZO, TUSCANO ANTONINO, RAIMONDI GIUSEPPE,
non costituiti;
b) n. 8621/99 proposto da GRANDIS LIDIA, DABOVE MAURO, VILLANI BENITO, GIANNOTTO
SERGIO, RIZZI GIORDANO, MENEGAZZOLI GIUSEPPE, BODINO CARLA, LUCINI EMANUELE,
MORANI GIANCARLO, ROMANO NICOLA MARIA, PONTI TARCISIO, MASCHER GIOVANNI
BATTISTA, LANDINO PAOLINO, SPINA MARIO FRANCO, BRIVIO TERESIO, MOLLA ATTILIA,
CIAMAGLICHELLA ARCANGELA, PIANA CESARE, SAMEK LODOVICI EMILIO, SOFFIENTINI
DARIO, BOLDARI LINO, ACCOLLA GIUSEPPE, GUELMANI LUCIANO, PEDRATTI ANTONIO,
INVERNIZZI ANGELO, MANGIAGALLI COSTANZA, ALDRIGO SANDRINO, AMENDOLAGGINE
ABBONDIO, FELISARI SERGIO, PONTI SERGIO, ROVANI FEDERICO, GUIGARD MIRELLA,
TARAVELLA GIORGIO, BONVINI GIORGIO, PISSARELLI GIACOMO, BALLERINI SEVERINO,
VALENTINA BIANCA ROSA, GIARDINO GAETANO, TABANELLI FRANCO, BANDONI GIORGIO,
VIGNALI ROSOLINDO, REDEMAGNI ROBERTO, PUPILELLA RENATO, SACCABUSI LUCIA,
SOBACCHI ANTONIO, RUGGINETTI ITALO, MASTROSIMONE ANGELO, PELLEGRINO MARIA,
CUGLIARI ANTONINO,VAIANI TEODOLINDA N.Q., BACCI CARLO, FAINI SILVANA,
CAGNOLATI LIVIO, SARDELLA GIROLAMOAUTIERI FRANCESCO, BALDRIGHI ANDREA, BONDIOLI
GISELDA GIANNA, GRASSI GIANNA, SALA SONIA, ZARATTIN FRANCESCA, SESANA ZORAIDE
ROSA, FIORI MARIA ROSA, SOMMA GIORGIO, LAMANUZZI LUCIA, BONESCHI GIORGIO,
SANZONE DOMENICO, MALANGA GERARDO, DI MARTINO FRANCESCO, DOBNER UGO, SASSI
ANDREINA, MARAZZINI SILVANO, BAGINI CARLO, COLLOCA GIORGIO, GAJANI RITA, GAJANI
FULVIA, CIUFFINI MARCELLO, BORIANI DANTE, NEFESTI GIULIO, ANELLI LUIGI ANGELO,
MOTTA VITTORIO, LUNGHI MAURIZIO, CHIEPPA GIUSEPPE, MARATTIN FLORENZA, GALANTE MICHELE, BASSANELLO ANGELO, CAPPELLUTI LUIGI, BOREAN PIERINO, MIGLIAVACCA
GIANCARLO, MERCURIO RAFFAELE, MANIEZZI MARIO, BUZZI GIORDANO, PICIOCCHI
ISABELLA, BEPPIANI GIULIO, BARTOLETTI EVELINO, CERNUZZI OLIMPIO, IULIANELLI
CARMELO, CICCHIELLO DOMENICANTONIO, PRAVETTONI GIANPIETRO, GALLI ANTONIO, DELLE
PIAGGE VERA, FRANCIOLI MARIO, FERRARI GIANCARLO, DE MAURO GIUSEPPA, DUCANE
AGATINO, AJELLI MARIO LUIGI, CROCI GIANFRANCO, CORSI BRUNO, AGOSTONI FRANCO,
FAVERGIOTTI CATERINA, DEL GATTO LUCIA, CERRI CARLO, MARCHESINI ANGELO,
MACCHELLI MIRELLA, MARTELLA CARMELO, PIRAGINO DOMENICO, SOPRANO GIOVANNI,
ROSSI MARIO, GRECO FRANCESCO, SIRIANNI SALVATORE, PALADINI DARIO, GRASSI DARIO,
CALIGARIS SERGIO, MARINI TULLIO, FUSE' GIACINTO, CERESANI IVANA, CASTOLDI
ENRICO, TESTORI FRANCESCO, RINALDI MARIA N.Q. DI WALDMULLER ALDO, TOSO
VITTORIO, ZEMINIAN ARMANDO, LIMITI AMBROGIO, UBOLDI ENRICO, SCHIUMARINI TERESA
N.Q. DI RAGGI LIVIO, PELETTI CARLO, SALSI GIORGIO, SALVI ETTORE, SANTAMBROGIO
ANTONIO, ROSELLI FRANCESCO, RAIMONDI ADRIANO, RAGNO FRANCESCO, PEPE LUIGI, LEVA FULVIO, SPEZIA LUCIANO, CREMOLI PIERO, ALBERTI FERNANDO, ALBERTI ALBERTO, DI LORENZO PASQUALE, TOSO CLAUDIO, PARODI GIOVANNI, BELLINI RENATORAVAGNATI
ALESSANDRABONORA ADALGISA, GRAZIANI FRANCO, FASANO SILVIO, CONSONNI GIOVANNI,
PETTENO'TURIDDU, CAODURO PAOLO, BORSANI TULLIO, AMORESE LUIGI, VIGANO' ALBINO,
GIRONI FERDINAND, ORESTELLI ABELE, FERRARI SERGIO, QUAGLIA VINCENZO, GRECO
GIUSEPPE, ANTIMO GRAZIANO, MOLTENI ALFREDO, DI SANTO LORENZO, VERTULLO NICOLA,
NASCIMBENE UMBERT, BONIZZONI GIORGIO, MANTEGAZZA ENRICO, FORNER LUCIA, CLARY
FRANCESCO, NOVA EMANUELA, ORIETTI SERGIO, SCIPIONI GAETANO, MARIANI LBERTO,
BOCCASSINI MARIANGELA, CINQUINI PIETRO, ROSSI ALDO, DONATONE GAETANO, DONATONE
FRANCESCO, AMERIGHI MARIO, RUOTA FRANCESCO, PANNI BRUNO, MARIANI PIETRO, MOZZATI
MARIA, GIANNI GIANFRANCO, LEONARDI CARLO, TRIPPA ADRIANOBORRELLI DIANA,
CORRENTE ALBINO, IACCHETTI MARIO, TROGNI AUGUSTA, TRESOLDI ANNAMARIA, GALBIATI
CARLA, USLENGHI GIUSEPPINA, USLENGHI GIUSEPPINA, ASSENTE VINCENZO, MORETTI VITO,
BERTOLAIA ROSANNA, CERIANI MARIA MADDALENA, CODORO MARIA LUISA, TIRONI CESIRA,
BERNINI ADRIANO, VERZA ANTONIO, RIDOLFI CARLA, CAMATINI DI FEDE GIANCARLO,
INTROZZI LUCIO, CESANA IVANA, ESPOSTI ANGELO, MERELLO GIOVANNI, BONAZZA ANTONIO,
DISCACCIATI MARILENA, BUONINCONTRI GIUSEPPE, CHIGORNO LUIGI, CIGALINO PIETRO
MARIO, TERRANEO GIUSEPPE, GUIDI GRAZIELLA, GRECH PIETRO, SIRTORI GIUSEPPE,
LUXARDO EUGENIO, NOVO RENZO, RAVANI RITA, FIORETTA ITALO, GENOVA GIOVANNI,
GRIFFINI ALBERTO MARIO, COMMOLI AMBROGIO, RICCIARDELLO GAETANO, TRONCONE ELIO,
GIUSSANI GIOVANNI, REALE LORENZO, BONA' ANNAROSA, RONCAGLIONE GIUSEPPINA,
CAMPISI RAIMONDO, BIAGGI ELDA, ZOCCHI VALERIO, KRASNIG CARLA, NERI ROSA,
TERNULLO GIUSEPPE, GALLINI IVO, COLOMBINI SERGIO, CREPALDI ROBERTO, CAIMI
GIUSEPPE, SCARAMELLA CESARINA, MAUPOIL LUISA, PROSIO MARIO VALERIO, CAVALLANTI
VANDA EREDE DI VILLA PIERGIOVANNI, MONTORFANO MATILDE, SANTAMBROGIO ALESSANDRO,
FERRARI SANDRA CINZIA, ZANELLA MARIANTONIETTA, DIONIGI GIUSEPPINA, FEDERICO
MARIA ROSA, ROMANELLI SILVANA, BUSISI GIUSEPPINA, BERGONZI PIERLUISA, CONCA
MARIA ANGELA, MANTOVANI GIULIANA, MONETA SERGIO, CAPPELLA PIERA, MILANESI MARIO,
PORTA EMILIO, BRIGNOLI ANGELO, CASSARO SALVATORE, ZANABONI MARISA, AUGLIA
FRANCESCA, ESPOSITO MARIANO, TROIANI MARIA ROSA EREDE DI SANFILIPPO GIUSEPPE,
BELLANO BALDO, TURCONO GIUSEPPE, BACCANELLI ANTONIO, SAVIO ANGELA, VIVARELLI
UGUCCIONE PAOLO ANTONIO, CAVALIERE ADRIANA, CETTI ANDREINA, MADERNA ANNA MARIA,
OLIVO MARIO, MELLA FRANCO, CACCIANIGA ROBERTO, NICOLINI FRANCESCO, DI STEFANO
GIORGI, ODELL'ABATE ANTONIO, FRIGOLI GIANPIETRO, TERENZI PAOLO, PIROZZOLO
TOMMASO, ARCIUOLO CARMINE, FIORINI ERNESTINA, FERRIERO PASQUALE, AMADEI MARIA
LETIZIA, RAFFINETTI RICCARDO, CARRERA DOMENICO, RAIMONDI GIUSEPPE, CARCANO
EDOARDO, VENEZIA LEONARDO, CHINCOLI MARCELLA, GODINO GIOVANNI, BOSCHINI
GIORDANO, MARINELLI VINCENZO, MARCHESI ANDREA, GALLI ARMANDO, PAVESI MARIA,
BERTOLOTTI FRANCO, VILLA SANTA ALBERTO, ORDALISO ROSA, ROSSETTI CARLA, FRANCO
MARIA, SCARSI RENATO, ARPIANI EMILIANO, COGNATA ANNA MARIA, GATTI COSTANTINO,
VISMARA BEATRICE, BOLOGNA GIULIA, SABBADINI VITTORIO, BREDA VALTER, MARSICO
IGNAZIO, TUSCANO ANTONINO, MAJOCCHI RENATO, SALSI SILVIO, POZZI AURORA, MASSINI
LINA, VILLA GIANPIERO, VITIELLO LUCIA, ROSTICCI UGO, NISOLI MARIA, BONFANTI
ANGELO, CICCHETTI ERNESTO, GANDOLFI LIA, LOMBARDO GIUSEPPE, ZANICOTTI ENRICO,
CATTANEO ELVIRA, BARONI LUIGI, GUIDO DIANA, BECCALLI PIERA, ACQUANI SILVANO,
BALSAMO GUIDO, VALENTINA LICIA, OLIVA ROSINA, DRAGONI LUIGINA, RICCIO CARMINE, VANONI ILIRIA, DE GASPERI BRUNO, BRAVI MARIA TERESA, MILAN BRUNO, BORSA ROSANNA,
STUA GIULIO, RODIGHIERO PIETRO, MACRI FEDERICO, TANZIO ROSALBA, PARAVICINI LUISA,
BALZARINI GISELLA, VISANI PAOLO, GERLI GIANPIERO, SARAVAGLIA GIUSEPPE, LUCCHINI
DANIELE, PAMPIRIO CARLO, PREATONI CARLO, CORNA CARLO, BRUSESCHI ORNELLA, SPINA
PASQUALE, SACCHI MARIO, SIVIERO ANNA, MELE AMLETO, LA PLACA DOMENICO, TISON
GIANPIETRO, MARANGONI ERMINIO, STOPPANI AGOSTINO, PARINI RITA, ROMANO LUCIANO,
DI TERLIZZI PAOLO, PREMOLI ENRICO, VOLPI VERO PAOLO, PANZARINO PASQUALE, SILVI
SILVIO PIETRO, TARASCIO GIUSEPPE, SOFFIENTINI VALTER, MARZORATI SERGIO,
USLENGHI LUIGIA, VERTULLO NICOLA, AMBIVERO LUIGI, SETTI LAURA, CREMONESI
TERESA, MELOTTI GIUSEPPE, ABRUZZESE GIOVANNI, CRISTINI RITA, DALL'ACQUA
GIANCARLO, CALCIDESE ALDO, CAVAZZINI GIORGIO, FALCONE LORENZO, FASANO PASQUALE,
LONGHI ADRIANO, MARCHESE ANTONIO, FIORENZA PASQUALE, ALCHIERI LUCIANO, DIOLI
MARISA, BANFI AUGUSTO, BIGOZZI CESARE, FABBRINI ADELIO, LORENZINI ALEARDO, DE
PAOLI SILVANO, GARBIN FRANCO, ROMANELLO LUCIA, SERRALUNGA LUIGI, SARAVOGLIA
GIUSEPPE, ROMANO ANGELO, CATANIA FILIPPA, TRINCHINETTI EUGENIO, PISCITELLI
FRANCESCO, COMI GIOVANNI, RUSCHENA MARIA, MATTICARI SILVANA, LIATI ARMANDO,
CECCHINI ARTURO, ROTTIGNI GIANCARLO, SARZI AMADE' ROMANA, AMODIO GERARDO, PUGLIA
GIANILARIO, POZZI GIULIO CARLO, MERONI GIANCARLO, MASTROIANNI VINCENZO, CORNALI
VINCENZO, FONTANA NATALE, ZITO GAETANO, ZACCARO ROSA, GAMBITTA CARMELO, MAGGI
GIUSEPPE, MOTTO ARMANDABESUTTI, LEARDO GIALLONARDO, GIAN GALEAZZO AMBROSINI,
GUIDO PEDRETTI, CARLO DOMENICONI, OLIVIA ROCCHEGIANI, EMMA CARRABINI, MARCO,
MANTOVANI PIETRO, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Albanese, ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, Via Pompeo Magno, n. 1.
CONTRO
Comune di Milano, come sopra rappresentato e difeso;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di
Milano, Sezione II, n. 2021 del 20.08.1998.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano per il ricorso n.
8621/99;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 8 luglio 2003, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Surano, Savasta e Costanza per delega dell’avv. Albanese;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1 La sentenza appellata ha accolto, in parte, il ricorso proposto da alcuni
dipendenti del comune di Milano, notificato in data 19 luglio 1996, diretto ad
ottenere l’accertamento del diritto alla determinazione del riequilibrio
dell’anzianità, di cui all’articolo 41 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, senza
la limitazione del numero delle classi valutabili ad otto, nonché al conseguente
calcolo delle differenze retributive spettanti.
2 Il comune e i dipendenti contestano, da opposte prospettive, la sentenza di
primo grado.
DIRITTO
1 Gli appelli, proposti contro la stessa sentenza, sono riuniti per essere
decisi con un’unica pronuncia.
2 I ricorrenti di primo grado, tutti dipendenti o ex dipendenti del comune di
Milano, rivendicano la pretesa ad ottenere le differenze retributive connesse
alla applicazione dell’articolo 41 del D.P.R. n. 347/1983, contestando il
criterio di calcolo utilizzato dall’amministrazione.
3 In particolare, secondo gli interessati, è errata la lettura della norma
compiuta dal comune di Milano, il quale ha ritenuto che ad ogni dipendente
possono riconoscersi, al massimo, otto classi di stipendio (corrispondenti agli
ultimi sedici anni) e scatti biennali illimitati, senza operare il cumulo delle
classi di stipendio anche relativamente ai periodi di servizio prestati a tutti
i livelli, per tutta la durata della carriera.
4 La sentenza appellata, senza pronunciarsi sulle eccezioni preliminari di
inammissibilità del gravame, ha accolto parzialmente il ricorso.
5 Gli originari ricorrenti lamentano che il tribunale:
- non ha considerato il capo della domanda concernente la richiesta di calcolare
l’anzianità pregressa sulla base dell’effettivo valore di ogni singola classe o
scatto “che è diverso e cresce progressivamente”;
- non ha statuito espressamente in ordine alla domanda di condanna al pagamento
della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
6 Il comune di Milano, a sua volta, contesta, nel merito, la pronuncia di primo
grado, richiamando anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso originario
non esaminate dal tribunale e prospettando, in subordine, la prescrizione
quinquennale dei crediti vantati dai dipendenti.
7 La Sezione ritiene che il ricorso di primo grado sia inammissibile, per
mancata impugnazione tempestiva dei provvedimenti riguardanti la determinazione
del trattamento economico dei dipendenti, originari ricorrenti.
8 Al riguardo, va premesso che l’eccezione di inammissibilità risulta formulata
nell’atto di appello del comune, quanto meno nella parte narrativa del gravame
ed è stata ribadita nelle successive memorie.
9 In ogni caso, la questione di inammissibilità del ricorso, in tutti i casi in
cui il giudice di primo grado abbia omesso una esplicita pronuncia sul punto, è
rilevabile d’ufficio in grado di appello.
10 La Sezione ritiene di confermare il proprio recente orientamento
interpretativo (Consiglio Stato sez. V, 4 febbraio 2002, n. 590) formatosi
proprio in relazione alle domande riguardanti l’applicazione dell’articolo 41
del D.P.R. n. 347/1983, secondo il quale, “i ricorsi proposti per far valere
pretese attinenti a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale sono soggetti
al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti predetti derivino
direttamente dalla legge o da un regolamento o da un precedente atto
amministrativo, di cui non si contesti la legittimita', mentre al termine di
decadenza ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della
legittimita' degli atti amministrativi; pertanto, e' tardivo il ricorso
presentato dal personale dipendente degli enti locali, che ha contestato i
criteri, seguiti nell'applicazione dell'art. 41 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347,
nell'atto con cui l'amministrazione ha proceduto alla valutazione dei servizi
precedentemente prestati per determinare la nuova posizione retributiva di
ciascun dipendente”.
11 La pronuncia richiamata svolge la seguente motivazione.
“E’ ius receptum nella giurisprudenza amministrativa che, quando le controversie
attengono a pretese dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto
patrimoniale, i ricorsi sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei
casi in cui i diritti patrimoniali rivendicati derivino direttamente dalla
legge o da un regolamento ovvero da un precedente atto amministrativo, di cui
non si contesti la legittimità, ma che, anzi, costituisca esso stesso la fonte
della pretesa patrimoniale. Quando, invece, la pretesa patrimoniale sia fondata
sulla contestazione della legittimità degli atti amministrativi che hanno
determinato la posizione economica del dipendente, il ricorso è soggetto al
termine di decadenza.
Nel primo caso, infatti, l’interessato agisce per ottenere l’adempimento di
un’obbligazione, in un rapporto paritetico con l’amministrazione, nel secondo,
contesta l’atto costitutivo dell’obbligazione e chiede al giudice di accertare
se l’amministrazione, nell’adottarlo, si sia attenuta ai parametri legislativi
e regolamentari di riferimento ed, in caso contrario, di annullare l’atto
riscontrato illegittimo.
In base a tali principi, sono da condividere le conclusioni dei primi giudici
che hanno dichiarato tardivo il ricorso di primo grado, con il quale gli attuali
appellanti hanno contestato i criteri seguiti dall’ente di appartenenza
nell’applicazione dell’art. 41 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347.
Come è noto, il D.P.R. n. 347 del 1983, relativo all’accordo di lavoro per il
personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.198330.6.1985,
all’art. 40, ha dettato norme per il primo inquadramento di tale personale
nelle nuove qualifiche funzionali previste dallo stesso accordo.
Con l’art. 41 citato, l’accordo, per riequilibrare l’anzianità economica con
l’anzianità giuridica dei dipendenti con diverse anzianità di servizio
inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ha previsto di attribuire un
valore economico alla pregressa anzianità di servizio, in base ai parametri da
essa stabiliti.
L’atto con il quale l’amministrazione procede alla valutazione dei servizi
precedentemente prestati (talora, previa una qualificazione giuridica di detti
servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente
ha natura provvedimentale, in quanto costitutivo del nuovo trattamento
economico, e concorre a stabilire, con l’atto di inquadramento nella nuova
qualifica funzionale, la nuova posizione giuridicoeconomica del dipendente.
Il nuovo trattamento economico, pertanto, contrariamente a quanto si sostiene
dagli appellanti, non deriva direttamente dalla norma del D.P.R. n. 347 del
1983, ma dall’atto dell’amministrazione.
Ne consegue che il dipendente, che pretenda un trattamento diverso, ritenendosi
leso dai criteri utilizzati dall’amministrazione per la valutazione
dell’anzianità pregressa, è tenuto ad impugnare l’atto che lo riguarda nel
termine di decadenza decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza,
ai sensi dell’art.21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971.
L’originario ricorso degli attuali appellanti, pertanto, in quanto proposto ben
oltre tale termine, correttamente è stato ritenuto irricevibile dal T.A.R.
E’ improponibile al riguardo, ad avviso della Sezione, l’obiezione formulata
dagli appellanti di non essere mai venuti a conoscenza degli atti con i quali
l’amministrazione ha proceduto a determinare il loro trattamento economico sulla
base dei criteri stabiliti dall’art. 41.
Gli appellanti stessi, infatti, ammettono di avere ricevuto le nuove
retribuzioni nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre del 1985 e il mese
di marzo del 1986, mentre il ricorso di primo grado è stato proposto solo nel
1995, cioè a circa dieci anni di distanza dalla prima riscossione del nuovo
trattamento economico.
In tale ammissione degli stessi interessati, ma anche dal fatto che questi hanno
percepito il nuovo trattamento economico per un così lungo periodo di tempo, dal
1985 al 1995, circostanza, questa, che costituisce un indice presuntivo
risolutivo della conoscenza della situazione, deve concludersi che gli
appellanti avessero conseguito consapevolezza del nuovo trattamento economico da
tempo largamente anteriore a quello della proposizione del ricorso di primo
grado (V, 9.10.2000, n. 5365)”.
12 Nel caso di specie, il ricorso di primo grado è stato notificato nel luglio
1997, mentre l’applicazione del D.P.R. n. 347/1983 è stata compiuta dal comune
di Milano con delibera consiliare n. 1098 del 3 dicembre 1984. Con tale atto
sono state dettate anche le disposizioni applicative della regola del
riequilibrio dell’anzianità pregressa.
13 Sin dal maggio 1985, poi, insieme alla busta paga contenente la
determinazione del nuovo trattamento retributivo, è stato consegnato a ciascun
dipendente il prospetto contabile della operazione di riequilibrio
dell’anzianità.
14 Dunque, in concreto, non è dubitabile che gli interessati fossero a
conoscenza delle determinazioni riguardanti il calcolo del nuovo trattamento
retributivo.
15 Il carattere autoritativo dei provvedimenti, poi, è difficilmente
contestabile, anche considerando lo strettissimo collegamento tra questa
componente del trattamento economico e la complessa operazione legata
all’inquadramento dei dipendenti nel passaggio al nuovo sistema delle
qualifiche funzionali.
16 Ne consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto
gli interessati avrebbero dovuto immediatamente impugnare i provvedimenti,
generali e particolari, concernenti la determinazione del nuovo trattamento
retributivo, in applicazione dell’articolo 41 del D.P.R. n. 347/1983.
17 L’accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado
preclude l’esame dei motivi di appello proposti dai dipendenti del comune di
Milano, riguardanti il calcolo delle differenze retributive rivendicate.
18 In definitiva, quindi, l'appello del comune deve essere accolto, mentre
l’appello dei dipendenti comunali deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l'appello proposto dal comune di Milano e respinge l'appello dei dipendenti
comunali, compensando le spese;
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il
ricorso di primo grado;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 luglio 2003, con
l'intervento dei signori:
ALFONSO QUARANTA Presidente
CARBONI RAFFAELE Consigliere
PAOLO BUONVINO Consigliere
FRANCESCO D’OTTAVI Consigliere
MARCO LIPARI Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Marco Lipari F.to Alfonso Quaranta
F.to Francesco Cutrupi
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7 novembre 2003 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Personale dipendente degli enti locali - ricorsi proposti per far valere pretese attinenti a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale - termine ordinario di prescrizione - termine di decadenza - casi - articolo 41 del D.P.R. n. 347/1983 - valutazione dei servizi - nuova posizione retributiva. I ricorsi proposti per far valere pretese attinenti a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti predetti derivino direttamente dalla legge o da un regolamento o da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimita', mentre al termine di decadenza ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimita' degli atti amministrativi; pertanto, e' tardivo il ricorso presentato dal personale dipendente degli enti locali, che ha contestato i criteri, seguiti nell'applicazione dell'art. 41 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, nell'atto con cui l'amministrazione ha proceduto alla valutazione dei servizi precedentemente prestati per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente. (Consiglio Stato sez. V, 4 febbraio 2002, n. 590). Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, sentenza n. 7125
2) P.A. - controversie dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto patrimoniale - ricorsi - termini - accordo, per riequilibrare l’anzianità economica con l’anzianità giuridica dei dipendenti - valore economico alla pregressa anzianità di servizio - parametri - la valutazione dell’anzianità pregressa. E’ ius receptum nella giurisprudenza amministrativa che, quando le controversie attengono a pretese dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto patrimoniale, i ricorsi sono soggetti al termine ordinario di prescrizione nei casi in cui i diritti patrimoniali rivendicati derivino direttamente dalla legge o da un regolamento ovvero da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimità, ma che, anzi, costituisca esso stesso la fonte della pretesa patrimoniale. Quando, invece, la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimità degli atti amministrativi che hanno determinato la posizione economica del dipendente, il ricorso è soggetto al termine di decadenza. Nel primo caso, infatti, l’interessato agisce per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, in un rapporto paritetico con l’amministrazione, nel secondo, contesta l’atto costitutivo dell’obbligazione e chiede al giudice di accertare se l’amministrazione, nell’adottarlo, si sia attenuta ai parametri legislativi e regolamentari di riferimento ed, in caso contrario, di annullare l’atto riscontrato illegittimo. In base a tali principi, sono da condividere le conclusioni dei primi giudici che hanno dichiarato tardivo il ricorso di primo grado, con il quale gli attuali appellanti hanno contestato i criteri seguiti dall’ente di appartenenza nell’applicazione dell’art. 41 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347. Come è noto, il D.P.R. n. 347 del 1983, relativo all’accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985, all’art. 40, ha dettato 1 di tale personale nelle nuove qualifiche funzionali previste dallo stesso accordo. Con l’art. 41 citato, l’accordo, per riequilibrare l’anzianità economica con l’anzianità giuridica dei dipendenti con diverse anzianità di servizio inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ha previsto di attribuire un valore economico alla pregressa anzianità di servizio, in base ai parametri da essa stabiliti. L’atto con il quale l’amministrazione procede alla valutazione dei servizi precedentemente prestati (talora, previa una qualificazione giuridica di detti servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente ha natura provvedimentale, in quanto costitutivo del nuovo trattamento economico, e concorre a stabilire, con l’atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, la nuova posizione giuridico-economica del dipendente. Il nuovo trattamento economico, pertanto, non deriva direttamente dalla norma del D.P.R. n. 347 del 1983, ma dall’atto dell’amministrazione. Ne consegue che il dipendente, che pretenda un trattamento diverso, ritenendosi leso dai criteri utilizzati dall’amministrazione per la valutazione dell’anzianità pregressa, è tenuto ad impugnare l’atto che lo riguarda nel termine di decadenza decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’art.21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971. (V, 9.10.2000, n. 5365). Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, sentenza n. 7125
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