Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1998 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
a) sul ricorso in appello numero di registro generale 3046/98, proposto
dal Comune di S. Benedetto del Tronto in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso, dall’Avv. Antonio Lori, elettivamente domiciliato in
Roma Corso Trieste n. 63 presso e nello presso studio Umberto Alfieri,
contro
il Sig. Elio DE CESARE
rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Ranci ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Antonio Cocchetti in Roma, Via Salaria n. 400
e nei confronti
del Sig. Giovanni FEDELE non costituito
b) sul ricorso in appello
numero di registro generale 3764/98, proposto dal Sig. Giovanni Fedele,
rappresentato e difesodall’avv. Angelo Colagrande ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Fernando Giacomini in Roma, Viale delle Milizie n. 22
contro
il Sig. Elio DE CESARE rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ranci e con lui
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Cocchetti in Roma,
via Salaria n. 400
nei confronti
del Comune di S. Benedetto del Tronto, n.c.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, n.4/98 del
16 gennaio 1998,
Visti i ricorsi con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003, il Consigliere
Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati Lori, Ranci e Scoca per
delega dell’avv. Colagrande.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche del 7 dicembre
1989, n.356, confermata con decisione di questa Quinta Sezione del Consiglio di
Stato del 24 novembre 1992, n.1377, veniva accolto il ricorso a suo tempo
proposto dal Sig Elio De Cesare, e, conseguentemente veniva annullata la
concessione edilizia n.65, rilasciata il 9 febbraio 1988, dal Sindaco del Comune
di San Benedetto del Tronto nei confronti del Sig. Giovanni Fedele, per la
costruzione di un manufatto alla Via Oberdan.
Con sentenza 9 novembre 1995, n.548, il medesimo Tribunale accoglieva il ricorso
per ottemperanza al giudicato formatosi su dette statuizioni, dichiarando
l’obbligo del Comune di San Benedetto del Tronto di disporre il ripristino dello
stato dei luoghi entro 90 giorni e nominando un Commissario ad acta in caso di
inerzia del Comune.
Con sentenza 29 novembre 1996, n.546, lo stesso Tribunale respingeva il ricorso
proposto dal Sig. Giovanni Fedele per l’annullamento dell’ordinanza n.225, del
23 giugno 1994, del Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, di
demolizione delle opere realizzate in base alla concessione edilizia annullata
dal Tribunale.
Con successivo provvedimento n.18, del 13 gennaio 1997, il Sindaco del predetto
Comune rilasciava al Sig. Giovanni Fedele concessione edilizia in sanatoria
relativamente alle opere oggetto del richiamato contenzioso.
Con atto notificato il 20/21 marzo 1997, il Sig. Elio De Cesare – attuale
appellato – impugnava, dinanzi al predetto Tribunale, tale concessione,
deducendo i seguenti motivi: 1) nullità degli atti che hanno comportato il
rilascio della concessione in sanatoria e violazione del giudicato; 2)
violazione e falsa applicazione dell’art.39 della L. n.724/94, eccesso di potere
per difetto assoluto dei presupposti; 3) violazione e falsa applicazione delle
censure e principi generali in materia di sanatoria di opere abusive; 4)
violazione delle norme sul procedimento di rilascio di concessione edilizia; 5)
violazione dell’art.39, primo comma, della L. n.724/1994 e della L. n.241/1990;
eccesso di potere per palese difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per
diverso accertamento di elemento sostanziale; 6) violazione dell’art.40, primo
comma della L. n.47/1985; 7) violazione delle norme in materia di
determinazione, imposizione e pagamento dell’oblazione e dei contributi di
concessione.
Con la richiamata sentenza il Tribunale accoglieva il ricorso e per l’effetto
annullava la richiamata concessione edilizia n.18/97 rilasciata all’appellante
Sig. Giovanni Fedele.
Contro tale sentenza ritenuta ingiusta ed illegittima propongono i separati
appelli in epigrafe indicati, sia il Comune di S. Benedetto del Tronto che il
Sig. Giovanni Fedele.
Ambedue gli appellanti contestano l’erroneità dell’impugnata decisione sotto
vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere; in particolare gli
appellanti – pur con diversa argomentazione difensiva - rilevano come nella
fattispecie era del tutto legittima la procedura di sanatoria attivata dal
Comune nei confronti dell’appellante Fedele, a suo tempo impugnata dall’attuale
appellato Sig. Elio De Cesare, e che tale procedura ed il relativo provvedimento
sanatorio in ogni caso dovevano ritenersi prevalenti rispetto al giudicato
formatosi sulle decisioni richiamate.
Gli appellanti concludono per l’accoglimento dei gravami con ogni consequenziale
statuizione di legge.
Si è costituito anche in questo grado del giudizio l’appellato che, con
analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per la
reiezione dell’appello con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.
DIRITTO
Come riportato nella narrativa che precede con gli appelli in esame viene
impugnata la sentenza n.4/98, del 16 gennaio 1998, con cui il Tribunale
Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto il ricorso proposto
dall’attuale appellato Sig. Elio De Cesare e per l’effetto ha annullato la
concessione edilizia in sanatoria n.18/97, rilasciata dall’appellante Comune di
S. Benedetto del Tronto all’appellante Sig. Giovanni Fedele in data 13 gennaio
1997.
Come pure considerato in precedenza gli appellanti reiterano in questa sede –
sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata
decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi
puntualmente disattese), argomentazioni difensive secondo cui l’originario
ricorso proposto dall’attuale appellato Sig. Elio De Cesare doveva ritenersi
infondato (e viceversa doveva considerarsi legittima la procedura di rilascio
della concessione edilizia in sanatoria), in quanto (anche sulla base della
giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo), la
normativa di riferimento applicabile alla fattispecie (art.43 della L. n.47/1985
come interpretato dall’art.12 bis della L. n.68/1988, espressamente richiamato
dall’art.39 della L. n.724/1994), consente la sanatoria fino a quando l’opera
abusiva non sia stata destinata a fini pubblici o demolita.
Gli appelli, aventi analogo contenuto impugnatorio e relativi alla medesima
richiamata sentenza, possono essere utilmente riuniti ai fini di un’unica
decisione.
Per una puntuale valutazione delle censure prospettate dagli appellanti va
menzionato che il complesso contenzioso in oggetto trae origine (sotto il
profilo processuale) dalla sentenza del 7 dicembre 1989, n.356 (confermata
successivamente da questa Sezione con decisione del 24 novembre 1992, n.1377),
con cui veniva accolto il ricorso proposto dal Sig. Elio De Cesare (attuale
appellato) e conseguentemente veniva annullata la concessione edilizia n.65/88,
rilasciata dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto (attuale
appellante) al Sig. Giovanni Fedele (pur’esso appellante in questa sede) per la
ristrutturazione, con ampliamento, di un fabbricato; lo stesso Tribunale
territoriale con successiva sentenza del 9 novembre 1995, n.548, accoglieva il
ricorso (presentato dal De Cesare) per l’ottemperanza al giudicato formatosi
sulle predette decisioni, dichiarando l’obbligo del Comune di San Benedetto del
Tronto di disporre il ripristino dello stato dei luoghi entro giorni novanta,
con relativa nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia del Comune;
giova anche menzionare che il medesimo Tribunale con successiva sentenza del 29
novembre 1996, n.546, respingeva il ricorso proposto dal Fedele per
l’annullamento dell’ordinanza del 23 giugno 1994, n.225, con cui il Sindaco del
Comune di San Benedetto del Tronto aveva disposto la demolizione delle opere da
questi realizzate in base alla precedente concessione edilizia annullata dallo
stesso Tribunale.
In tale ambito di pregresso contenzioso il Sindaco dell’appellante Comune,
successivamente si pronunciava sull’istanza di condono edilizio contestualmente
presentata dal Fedele, per il medesimo abuso, ai sensi e per gli effetti di cui
alla disposizione dell’art.39 della L. n.724/94, e, con provvedimento del 13
gennaio 1997, n.18, rilasciava la concessione edilizia in sanatoria per le opere
in questione.
Come pure considerato avverso tale ultimo provvedimento proponeva ricorso al
medesimo Tribunale il De Cesare, ricorso che veniva accolto, con la richiamata
sentenza in questa sede impugnata; il Tribunale territoriale infatti annullava
la concessione in sanatoria ritenendo preclusive, per l’ammissione alla
procedura di condono, la formazione del giudicato e l’accertata violazione della
normativa sul rispetto delle distanze.
Nell’ambito di tale complesso contenzioso ritiene il Collegio che siano
infondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dagli
appellanti; invero al di là della complessità processuale stratificatasi intorno
alla medesima realizzazione abusiva, è abbastanza semplice ed evidente ritenere
che la residua valutazione sottoposta all’esame della Sezione sia quella
concernente la possibilità o meno nella fattispecie di ritenere superato il
giudicato formatosi sull’accertata illegittimità della concessione edilizia
medesima, valutazione a cui il Tribunale ha dato risposta negativa (nel senso di
non ritenere possibile né legittimo il travalicamento del giudicato), con
un’articolata serie di argomentazioni, la cui validità sostanziale e formale è
pienamente condivisa dal Collegio.
Invero, accertato che il complesso delle opere autorizzate con la concessione
edilizia in sanatoria riguardi la medesima realizzazione già oggetto
dell’annullamento passato in giudicato e per cui è stato esperito il pure
menzionato giudizio di ottemperanza, va osservato che indubbiamente il
procedimento di sanatoria non può porsi in contrasto con l’avvenuto definitivo
richiamato accertamento giurisdizionale dell’illegittimità (sotto ogni profilo
ivi compreso quello del procedimento in sanatoria) della realizzazione de qua.
Né possono essere in alcun modo condivise le argomentazioni svolte dalla difesa
degli appellanti relative all’applicazione dell’eccezionale norma (travalicatrice
del giudicato) contenuta nella legge n.68/1988 (art.12 bis) secondo cui
“l’esistenza di provvedimenti sanzionatori anche se adottati a seguito del
giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il
conseguimento della sanatoria” in quanto, come diffusamente ed efficacemente
illustrato nell’impugnata sentenza, tale norma avente contenuto “singolare”
oltre che “eccezionale”, non può essere invocata nel caso di specie; infatti la
menzionata disposizione espressamente prevista come interpretazione autentica
costituisce per l’effetto una norma, ripetesi, del tutto “singolare” rispetto a
quanto statuito dal 1° comma dell’art.43 della legge n.47/1985, con la
conseguenza che non essendo quest’ultima applicabile per analogia in quanto
costituente anch’essa una norma eccezionale, non risulta richiamata nel 1° comma
dell’art.39 della legge 724/94 riferibile esclusivamente alla legge n.47/1985 e
quindi non può essere invocata per istanze e procedure in sanatoria presentate
(come nella fattispecie) esclusivamente ai sensi della legge n.724/94.
I riferimenti normativi e temporali qui succintamene richiamati, ma diffusamente
argomentati nell’impugnata sentenza non vengono scalfiti dalle avverse deduzioni
svolte dagli appellanti; trattasi invero di elementi aventi un contenuto non
puramente formale (riferimenti alla singolarità ed eccezionalità delle norme e
delle procedure sul condono edilizio), che trovano la loro giustificazione
sostanziale nella presunzione assoluta (pienamente condivisa da questo
Collegio), di intangibilità del giudicato rispetto a procedure di sanatoria che
per la loro intrinseca eccezionalità, non possono trovare applicazione oltre ai
casi tassativamente previsti e soprattutto non possono porsi oltre e contro la
definitività della cosa giudicata, e ciò nel rispetto della compiutezza
dell’ordinamento giuridico che, proprio nel giudicato, trova il suo fondamento
ultimo che non può quindi essere travalicato se non in ipotesi, del tutto
singolari, espressamente previste dal legislatore.
Conclusivamente pertanto, previa riunione, gli appelli devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 5.000 (eurocinquemila).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, previa riunione, respinge gli
appelli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’8 luglio 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di
Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Marco Lipari Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
f.to Francesco D’Ottavi
f.to Alfonso Quaranta
f.to Francesco Cutrupi
F.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 Novembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica - concessione edilizia in sanatoria - nullità degli atti che hanno comportato il rilascio della concessione in sanatoria e violazione del giudicato - il procedimento di sanatoria non può porsi in contrasto con l’avvenuto definitivo richiamato accertamento giurisdizionale dell’illegittimità. Una volta accertato che il complesso delle opere autorizzate con la concessione edilizia in sanatoria riguardi la medesima realizzazione già oggetto dell’annullamento passato in giudicato e per cui è stato esperito il pure menzionato giudizio di ottemperanza, va osservato che indubbiamente il procedimento di sanatoria non può porsi in contrasto con l’avvenuto definitivo richiamato accertamento giurisdizionale dell’illegittimità (sotto ogni profilo ivi compreso quello del procedimento in sanatoria) della realizzazione de qua. Consiglio di Stato Sez. V, 12 novembre 2003, Sentenza n. 7226
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