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 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato Sez. V, 12 novembre 2003, Sentenza n. 7226

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1998 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


a) sul ricorso in appello numero di registro generale 3046/98, proposto dal Comune di S. Benedetto del Tronto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dall’Avv. Antonio Lori, elettivamente domiciliato in Roma Corso Trieste n. 63 presso e nello presso studio Umberto Alfieri,
contro
il Sig. Elio DE CESARE
rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Ranci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Cocchetti in Roma, Via Salaria n. 400
e nei confronti
del Sig. Giovanni FEDELE non costituito
 

b) sul ricorso in appello numero di registro generale 3764/98, proposto dal Sig. Giovanni Fedele, rappresentato e difesodall’avv. Angelo Colagrande ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fernando Giacomini in Roma, Viale delle Milizie n. 22
contro
il Sig. Elio DE CESARE rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ranci e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Cocchetti in Roma, via Salaria n. 400
nei confronti
del Comune di S. Benedetto del Tronto, n.c.
 

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, n.4/98 del 16 gennaio 1998,
Visti i ricorsi con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati Lori, Ranci e Scoca per delega dell’avv. Colagrande.


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche del 7 dicembre 1989, n.356, confermata con decisione di questa Quinta Sezione del Consiglio di Stato del 24 novembre 1992, n.1377, veniva accolto il ricorso a suo tempo proposto dal Sig Elio De Cesare, e, conseguentemente veniva annullata la concessione edilizia n.65, rilasciata il 9 febbraio 1988, dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto nei confronti del Sig. Giovanni Fedele, per la costruzione di un manufatto alla Via Oberdan.


Con sentenza 9 novembre 1995, n.548, il medesimo Tribunale accoglieva il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su dette statuizioni, dichiarando l’obbligo del Comune di San Benedetto del Tronto di disporre il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni e nominando un Commissario ad acta in caso di inerzia del Comune.


Con sentenza 29 novembre 1996, n.546, lo stesso Tribunale respingeva il ricorso proposto dal Sig. Giovanni Fedele per l’annullamento dell’ordinanza n.225, del 23 giugno 1994, del Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, di demolizione delle opere realizzate in base alla concessione edilizia annullata dal Tribunale.


Con successivo provvedimento n.18, del 13 gennaio 1997, il Sindaco del predetto Comune rilasciava al Sig. Giovanni Fedele concessione edilizia in sanatoria relativamente alle opere oggetto del richiamato contenzioso.


Con atto notificato il 20/21 marzo 1997, il Sig. Elio De Cesare – attuale appellato – impugnava, dinanzi al predetto Tribunale, tale concessione, deducendo i seguenti motivi: 1) nullità degli atti che hanno comportato il rilascio della concessione in sanatoria e violazione del giudicato; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.39 della L. n.724/94, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti; 3) violazione e falsa applicazione delle censure e principi generali in materia di sanatoria di opere abusive; 4) violazione delle norme sul procedimento di rilascio di concessione edilizia; 5) violazione dell’art.39, primo comma, della L. n.724/1994 e della L. n.241/1990; eccesso di potere per palese difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per diverso accertamento di elemento sostanziale; 6) violazione dell’art.40, primo comma della L. n.47/1985; 7) violazione delle norme in materia di determinazione, imposizione e pagamento dell’oblazione e dei contributi di concessione.


Con la richiamata sentenza il Tribunale accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava la richiamata concessione edilizia n.18/97 rilasciata all’appellante Sig. Giovanni Fedele.


Contro tale sentenza ritenuta ingiusta ed illegittima propongono i separati appelli in epigrafe indicati, sia il Comune di S. Benedetto del Tronto che il Sig. Giovanni Fedele.


Ambedue gli appellanti contestano l’erroneità dell’impugnata decisione sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere; in particolare gli appellanti – pur con diversa argomentazione difensiva - rilevano come nella fattispecie era del tutto legittima la procedura di sanatoria attivata dal Comune nei confronti dell’appellante Fedele, a suo tempo impugnata dall’attuale appellato Sig. Elio De Cesare, e che tale procedura ed il relativo provvedimento sanatorio in ogni caso dovevano ritenersi prevalenti rispetto al giudicato formatosi sulle decisioni richiamate.


Gli appellanti concludono per l’accoglimento dei gravami con ogni consequenziale statuizione di legge.


Si è costituito anche in questo grado del giudizio l’appellato che, con analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per la reiezione dell’appello con vittoria di spese.


Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.


DIRITTO


Come riportato nella narrativa che precede con gli appelli in esame viene impugnata la sentenza n.4/98, del 16 gennaio 1998, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato Sig. Elio De Cesare e per l’effetto ha annullato la concessione edilizia in sanatoria n.18/97, rilasciata dall’appellante Comune di S. Benedetto del Tronto all’appellante Sig. Giovanni Fedele in data 13 gennaio 1997.


Come pure considerato in precedenza gli appellanti reiterano in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi puntualmente disattese), argomentazioni difensive secondo cui l’originario ricorso proposto dall’attuale appellato Sig. Elio De Cesare doveva ritenersi infondato (e viceversa doveva considerarsi legittima la procedura di rilascio della concessione edilizia in sanatoria), in quanto (anche sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo), la normativa di riferimento applicabile alla fattispecie (art.43 della L. n.47/1985 come interpretato dall’art.12 bis della L. n.68/1988, espressamente richiamato dall’art.39 della L. n.724/1994), consente la sanatoria fino a quando l’opera abusiva non sia stata destinata a fini pubblici o demolita.


Gli appelli, aventi analogo contenuto impugnatorio e relativi alla medesima richiamata sentenza, possono essere utilmente riuniti ai fini di un’unica decisione.


Per una puntuale valutazione delle censure prospettate dagli appellanti va menzionato che il complesso contenzioso in oggetto trae origine (sotto il profilo processuale) dalla sentenza del 7 dicembre 1989, n.356 (confermata successivamente da questa Sezione con decisione del 24 novembre 1992, n.1377), con cui veniva accolto il ricorso proposto dal Sig. Elio De Cesare (attuale appellato) e conseguentemente veniva annullata la concessione edilizia n.65/88, rilasciata dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto (attuale appellante) al Sig. Giovanni Fedele (pur’esso appellante in questa sede) per la ristrutturazione, con ampliamento, di un fabbricato; lo stesso Tribunale territoriale con successiva sentenza del 9 novembre 1995, n.548, accoglieva il ricorso (presentato dal De Cesare) per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette decisioni, dichiarando l’obbligo del Comune di San Benedetto del Tronto di disporre il ripristino dello stato dei luoghi entro giorni novanta, con relativa nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia del Comune; giova anche menzionare che il medesimo Tribunale con successiva sentenza del 29 novembre 1996, n.546, respingeva il ricorso proposto dal Fedele per l’annullamento dell’ordinanza del 23 giugno 1994, n.225, con cui il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto aveva disposto la demolizione delle opere da questi realizzate in base alla precedente concessione edilizia annullata dallo stesso Tribunale.


In tale ambito di pregresso contenzioso il Sindaco dell’appellante Comune, successivamente si pronunciava sull’istanza di condono edilizio contestualmente presentata dal Fedele, per il medesimo abuso, ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizione dell’art.39 della L. n.724/94, e, con provvedimento del 13 gennaio 1997, n.18, rilasciava la concessione edilizia in sanatoria per le opere in questione.


Come pure considerato avverso tale ultimo provvedimento proponeva ricorso al medesimo Tribunale il De Cesare, ricorso che veniva accolto, con la richiamata sentenza in questa sede impugnata; il Tribunale territoriale infatti annullava la concessione in sanatoria ritenendo preclusive, per l’ammissione alla procedura di condono, la formazione del giudicato e l’accertata violazione della normativa sul rispetto delle distanze.


Nell’ambito di tale complesso contenzioso ritiene il Collegio che siano infondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dagli appellanti; invero al di là della complessità processuale stratificatasi intorno alla medesima realizzazione abusiva, è abbastanza semplice ed evidente ritenere che la residua valutazione sottoposta all’esame della Sezione sia quella concernente la possibilità o meno nella fattispecie di ritenere superato il giudicato formatosi sull’accertata illegittimità della concessione edilizia medesima, valutazione a cui il Tribunale ha dato risposta negativa (nel senso di non ritenere possibile né legittimo il travalicamento del giudicato), con un’articolata serie di argomentazioni, la cui validità sostanziale e formale è pienamente condivisa dal Collegio.


Invero, accertato che il complesso delle opere autorizzate con la concessione edilizia in sanatoria riguardi la medesima realizzazione già oggetto dell’annullamento passato in giudicato e per cui è stato esperito il pure menzionato giudizio di ottemperanza, va osservato che indubbiamente il procedimento di sanatoria non può porsi in contrasto con l’avvenuto definitivo richiamato accertamento giurisdizionale dell’illegittimità (sotto ogni profilo ivi compreso quello del procedimento in sanatoria) della realizzazione de qua.


Né possono essere in alcun modo condivise le argomentazioni svolte dalla difesa degli appellanti relative all’applicazione dell’eccezionale norma (travalicatrice del giudicato) contenuta nella legge n.68/1988 (art.12 bis) secondo cui “l’esistenza di provvedimenti sanzionatori anche se adottati a seguito del giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria” in quanto, come diffusamente ed efficacemente illustrato nell’impugnata sentenza, tale norma avente contenuto “singolare” oltre che “eccezionale”, non può essere invocata nel caso di specie; infatti la menzionata disposizione espressamente prevista come interpretazione autentica costituisce per l’effetto una norma, ripetesi, del tutto “singolare” rispetto a quanto statuito dal 1° comma dell’art.43 della legge n.47/1985, con la conseguenza che non essendo quest’ultima applicabile per analogia in quanto costituente anch’essa una norma eccezionale, non risulta richiamata nel 1° comma dell’art.39 della legge 724/94 riferibile esclusivamente alla legge n.47/1985 e quindi non può essere invocata per istanze e procedure in sanatoria presentate (come nella fattispecie) esclusivamente ai sensi della legge n.724/94.


I riferimenti normativi e temporali qui succintamene richiamati, ma diffusamente argomentati nell’impugnata sentenza non vengono scalfiti dalle avverse deduzioni svolte dagli appellanti; trattasi invero di elementi aventi un contenuto non puramente formale (riferimenti alla singolarità ed eccezionalità delle norme e delle procedure sul condono edilizio), che trovano la loro giustificazione sostanziale nella presunzione assoluta (pienamente condivisa da questo Collegio), di intangibilità del giudicato rispetto a procedure di sanatoria che per la loro intrinseca eccezionalità, non possono trovare applicazione oltre ai casi tassativamente previsti e soprattutto non possono porsi oltre e contro la definitività della cosa giudicata, e ciò nel rispetto della compiutezza dell’ordinamento giuridico che, proprio nel giudicato, trova il suo fondamento ultimo che non può quindi essere travalicato se non in ipotesi, del tutto singolari, espressamente previste dal legislatore.


Conclusivamente pertanto, previa riunione, gli appelli devono essere respinti.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 5.000 (eurocinquemila).


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, previa riunione, respinge gli appelli.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.



Così deciso in Roma, l’8 luglio 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Marco Lipari Consigliere



L'ESTENSORE                               IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                            IL DIRIGENTE
f.to Francesco D’Ottavi                    f.to Alfonso Quaranta                          f.to Francesco Cutrupi                    F.to Livia Patroni Griffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 Novembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica - concessione edilizia in sanatoria - nullità degli atti che hanno comportato il rilascio della concessione in sanatoria e violazione del giudicato - il procedimento di sanatoria non può porsi in contrasto con l’avvenuto definitivo richiamato accertamento giurisdizionale dell’illegittimità. Una volta accertato che il complesso delle opere autorizzate con la concessione edilizia in sanatoria riguardi la medesima realizzazione già oggetto dell’annullamento passato in giudicato e per cui è stato esperito il pure menzionato giudizio di ottemperanza, va osservato che indubbiamente il procedimento di sanatoria non può porsi in contrasto con l’avvenuto definitivo richiamato accertamento giurisdizionale dell’illegittimità (sotto ogni profilo ivi compreso quello del procedimento in sanatoria) della realizzazione de qua. Consiglio di Stato Sez. V, 12 novembre 2003, Sentenza n. 7226

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