Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1997 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9482 del 1997 proposto da Marcolin Basilio,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Francesco Longo e Valeria Mazzarelli ed
elettivamente domiciliato presso la seconda in Roma, via Donatello n. 71
c o n t r o
il Comune di Aviano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giuseppe Di Prima ed Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato presso
il secondo in Roma, via Cosseria n. 5
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 193 dell’11.3.1997.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 24 giugno 2003, il relatore, consigliere
Nicolina Pullano, ed udito, inoltre, l’avv. Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso proposto dal sig. Marcolin
Basilio per l’annullamento del provvedimento del Comune di Aviano n. 6254
dell’8.4.1993, con il quale allo stesso è stata negata - anche sulla base del
precedente decreto sindacale n. 9779 del 25.6.1992 di classificazione
dell’azienda come industria insalubre di prima classe, nella quale era
consentito l’allevamento di bovini entro il limite massimo di 65 unità -
l’agibilità della stalla di sua proprietà per l’allevamento di 113 bovini.
Con il presente appello l’interessato censura la sentenza sotto due aspetti:
- il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere infondata la censura di
violazione delle norme in materia di partecipazione del cittadino al
procedimento amministrativo (artt. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della L. n. 241 del 1990),
in quanto, a parte i procedimenti esclusi ex lege dall’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento amministrativo, non vi sono altre eccezioni;
-la sentenza impugnata a torto ritiene che il diniego di agibilità rappresenti
la naturale conseguenza della classificazione dell’azienda quale industria
insalubre.
L’amministrazione appellata, nel costituirsi in giudizio, ha illustrato i motivi
di infondatezza dell’appello.
In effetti il presente gravame è infondato.
Per quanto concerne la prima delle due censure la sentenza appare perfettamente
in linea con la giurisprudenza in materia.
In proposito è stato, infatti, ripetutamente ribadito (cfr., tra le più recenti,
C.d.S., Sez. V, 30.9.2002 n. 5058) che le norme in materia di partecipazione al
procedimento amministrativo non vanno applicate necessariamente e formalmente,
ma debbono essere interpretate in base ad un criterio di realistica valutazione
sulla effettiva conoscenza o conoscibilità di una sequenza e dei suoi effetti
lesivi. E’ stato, pertanto, precisato che l’esigenza di informazione del
destinatario dell’azione amministrativa, che ai sensi dell’art. 7 si realizza
attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento e l’instaurazione del
contraddittorio, non sussiste ogni qualvolta lo stesso destinatario ne sia già
informato, ossia allorché il procedimento consegua ad una sua istanza o gli
siano noti gli elementi salienti, oppure sia una conseguenza di altri
procedimenti o atti già conosciuti.
Nella specie il procedimento è stato attivato da una istanza dell’appellante e,
dunque, l’amministrazione non aveva alcun obbligo di comunicarne l’avvio.
Parimenti infondata è la seconda doglianza.
Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che non era stato
tempestivamente impugnato il decreto sindacale 9779 del 1992 che aveva
classificato l’azienda dell’appellante come industria insalubre di prima classe,
consentendogli di allevare, con particolari accorgimenti, un numero di bovini
non superiore alle 65 unità, e che, pertanto, in sede di esame della domanda di
agibilità per 113 capi di bestiame, il diniego era atto dovuto, in quanto
l’amministrazione non era tenuta ad ulteriori accertamenti circa l’effettiva
esistenza dell’insalubrità, essendo tale caratteristica definitivamente
accertata, né doveva essere esaminata l’adeguatezza del limite numerico dei
capi, essendo stata già valutata all’atto dell’adozione del decreto di
classificazione.
Per le considerazioni che precedono l’appello va, pertanto respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2003, con
l'intervento dei Signori:
Agostino ELEFANTE Presidente
Raffaele CARBONI Consigliere
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Marco LIPARI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Nicolina Pullano
F.to Agostano Elefante
F.to Luciana Franchini
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Novembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Agricoltura – zootecnia – allevamento bovini - numero di bovini superiore alle unità assegnate - classificazione dell’azienda quale industria insalubre - diniego di agibilità – impugnazione. Il diniego di agibilità, che non è stato tempestivamente impugnato, rappresenta la naturale conseguenza della classificazione dell’azienda quale industria insalubre. (In specie, a parere del C.d.S., il giudice di primo grado ha osservato correttamente che non era stato tempestivamente impugnato il decreto sindacale 9779 del 1992 che aveva classificato l’azienda dell’appellante come industria insalubre di prima classe, consentendogli di allevare, con particolari accorgimenti, un numero di bovini non superiore alle 65 unità, e che, pertanto, in sede di esame della domanda di agibilità per 113 capi di bestiame, il diniego era atto dovuto, in quanto l’amministrazione non era tenuta ad ulteriori accertamenti circa l’effettiva esistenza dell’insalubrità, essendo tale caratteristica definitivamente accertata, né doveva essere esaminata l’adeguatezza del limite numerico dei capi, essendo stata già valutata all’atto dell’adozione del decreto di classificazione. (Pres. Elefante - Est. Pullano - Basilio (Avv.ti. Longo e Mazzarelli) c. Comune di Aviano (Avv.ti Di Prima e Romanelli) (Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 193 dell’11.3.1997). CONSIGLIO DI STATO sez. V 21 novembre 2003, n. 7544
2) Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo – interpretazione ed applicazione - comunicazione dell’avvio del procedimento - instaurazione del contraddittorio. Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate necessariamente e formalmente, ma debbono essere interpretate in base ad un criterio di realistica valutazione sulla effettiva conoscenza o conoscibilità di una sequenza e dei suoi effetti lesivi. (cfr., tra le più recenti, C.d.S., Sez. V, 30.9.2002 n. 5058) E’ stato, pertanto, precisato che l’esigenza di informazione del destinatario dell’azione amministrativa, che ai sensi dell’art. 7 si realizza attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento e l’instaurazione del contraddittorio, non sussiste ogni qualvolta lo stesso destinatario ne sia già informato, ossia allorché il procedimento consegua ad una sua istanza o gli siano noti gli elementi salienti, oppure sia una conseguenza di altri procedimenti o atti già conosciuti. Nella specie il procedimento è stato attivato da una istanza dell’appellante e, dunque, l’amministrazione non aveva alcun obbligo di comunicarne l’avvio. (Pres. Elefante - Est. Pullano - Basilio (Avv.ti. Longo e Mazzarelli) c. Comune di Aviano (Avv.ti Di Prima e Romanelli) (Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 193 dell’11.3.1997). CONSIGLIO DI STATO sez. V 21 novembre 2003, n. 7544
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