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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11500/1997, proposto da Lunardi Gino, rappr. e
dif. dall’avv. G. Gollini, elettivamente domiciliato in Roma, via Siacci n. 28
presso avv. M. Vincenti;
CONTRO
Comune di Foza (VI), non costituitosi;
e nei confronti
di Lunardi Mario, non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto Sez. II, n. 1982 del 30.11.1996, con la quale
sono stati riuniti e respinti i sei ricorsi proposti da Lunardi Gino;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11.7.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto.
Nessuno è comparso per le parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il sig. Lunardi Gino ha fatto presente che
nell’ottobre del 1985 eseguivi su area di sua proprietà un manufatto di circa
mq. 24 senza concessione edilizia, per il quale veniva adottata prima
l’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori in data 30.10.1985 e quindi
l’ordinanza sindacale di demolizione n. 13 dell’11.12.1985, con
l’individuazione, come opera in assenza di concessione, non solo del manufatto
ma anche dell’area di sedime di circa 700 mq su cui insisteva una parte di
terreno destinata a strada oltre al terreno circostante già sbancato, con
incarico al geom. Costa di redigere il frazionamento; che dai riferimenti
indicati nell’ordinanza di demolizione e nel frazionamento Costa risultava che
veniva individuato come pertinenza anche il retrostante fabbricato non oggetto
di demolizione e di dimensioni medie di mq. 45,5 e poi l’area di frazionamento
Costa era di molto superiore ai mq.700; che con ordinanza sindacale n. 6 del
20.6.1986 veniva disposta l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva per
inosservanza dell’ordine di demolizione, tenendo conto del frazionamento Costa;
che successivamente il Consiglio comunale, con delibera n. 55 del 27.5.1988,
prima decideva per la conservazione dell’opera, destinandola alle necessità
comunali; e poi con delibera n. 9 del 6.2.1992 disponeva di venderla con il
sistema dell’offerta pubblica con offerte in aumento; che il Sindaco in data
8.4.1992 pubblicava invece l’avviso d’asta con il metodo delle offerte segrete
in aumento, con la partecipazione del solo Lunardi Mario; che di quanto
illecitamente incluso nel frazionamento Costa veniva a conoscenza solo in data
7.8.1992 allorchè agenti comunali provvedevano allo sgombero dell’immobile e
dell’area per la consegnarla all’aggiudicatario dell’asta; che con 6 ricorsi
proposti al TAR Veneto impugnava i vari provvedimenti intervenuti; che il TAR
ordinava verificazione e nella relazione del 22.2.1993 il tecnico incaricato
precisava che l’immobile acquisito non risultava conforme a quanto individuato
con l’ordinanza di demolizione per essere stato acquisito anche la parte C di
fabbricato retrostante nonché aree di terreno laterali verso ovest, mentre
corrispondeva la parte A del fabbricato nonché la relativa strada di accesso,
sebbene quest’ultima frazionata in modo da arrecare danno alla proprietà della
ditta Lunardi; che il TAR, riuniti i 6 ricorsi li aveva respinti, ritenendo in
particolare che il ricorso avverso il provvedimento di acquisizione gratuita
dell’immobile e del terreno di pertinenza fosse tardivo; che parimenti tardivi
erano i ricorsi avverso i provvedimenti con cui il Comune prima aveva stabilito
di utilizzare per fini pubblici l’immobile e poi aveva deciso di alienarlo; che
inoltre il ricorrente non aveva interesse a contestare il metodo
dell’aggiudicazione e la chiusura dell’immobile con un lucchetto.
Ha precisato che non aveva interesse a contestare la sentenza del TAR nella
parte in cui aveva respinto gli ultimi due ricorsi per cessata materia del
contendere.
2. Ha dedotto, relativamente ai primi quattro ricorsi, che detta sentenza era
erronea ed ingiusta in quanto:
-l’ordinanza n. 13/1985, con cui era stata disposta la demolizione
dell’immobile, era stata adottata senza richiedere il preventivo parere
obbligatorio della commissione edilizia e su tale censura il TAR non si era
pronunciato;
-con l’ordinanza n. 14/92 il Sindaco del Comune disponeva di ripristinare il
lucchetto al bene venduto, ma tale ingerenza della P.A era illegittima in quanto
rivolta a tutela della proprietà privata dell’aggiudicatario;
-non poteva condividersi il rilievo del TAR secondo cui il ricorrente avrebbe
prestato acquiescenza ai provvedimenti intervenuti in quanto né vi era stata
espressa accettazione né vi erano stati atti incompatibili;
-non poteva condividersi neppure l’assunto del TAR secondo cui gli atti del
Comune avrebbero già prodotto effetti irreversibili in quanto l’istante aveva
provveduto a depositare nel giudizio di 1° grado nota di trascrizione in data
6.2.1993 al n.936 del ric. n. 2540/92 e di altri atti, mentre l’atto di vendita
a Lunardi Mario era stato trascritto al n. 938 dello stesso giorno;
-con l’ordinanza n. 9/92 il consiglio comunale aveva deciso di vendere
l’immobile con il sistema dell’asta pubblica mentre poi il Sindaco indiceva la
gara con il metodo delle offerte segrete;
-il TAR aveva errato nel non ritenere giustificata la tardività dei ricorsi per
il fatto che il ricorrente era venuto a conoscenza dell’effettiva lesione subìta
solo il 7.8.1992, al momento della presa in possesso della casa e del terreno;
-l’ordinaza n. 6/86 se non nulla era per lo meno illegittima in quanto il
Comune, per errore del tecnico che aveva proceduto al frazionamento, aveva
acquisito una maggiore porzione di fabbricato e di terreno rispetto a quanto
indicato nell’odinanza n.13/85;
3. L’appello è infondato.
3.1. Il TAR ha correttamente dichiarato la tardività del primo ricorso proposto
nel 1992 per mancata impugnativa, nel termine perentorio di 60 giorni,
dell’ordinanza comunale n. 6.del 20.6.1986, con la quale era stata disposta l’acqusizione
gratuita al patrimonio del Comune di Foza dell’immobile e dell’area descritta in
catasto sez. U foglio 23 map. 265 are 5,65 e mapp. 266 are 0,10, con
approvazione del tipo frazionamento di individuazione dell’area come proposto
dall’Ufficio tecnico erariale.
Invero tale ordinanza risulta regolarmente notificata all’originario ricorrente
il 21.6.1986.
Né può ritenersi giustificata la tardiva impugnazione di detta ordinanza per il
fatto che l’interessato avrebbe preso conoscenza dell’effettiva lesione subìta
solo il 7.8.1992, in occasione della presa di possesso da parte degli agenti
comunali dell’immobile e del terreno circostante, in quanto nella menzionata
ordinanza n. 6/86 vi erano tutti gli elementi affinché l’interessato avesse la
possibilità di rendersi conto dell’entità dell’acquisizione anche in
considerazione del richiamato frazionamento approvato.
3.2. Neppure può condividersi il rilievo di nullità della menzionata ordinanza
n. 6/86 per aver inserito nell’acqusizione una porzione di terreno ed una parte
di fabbricato (quello retrostante) che non erano state oggetto dell’ordinanza di
demolizione n. 13 /85.
Si osserva al riguardo che è pur vero che per tali porzioni immobiliari non era
stata ordinata la demolizione con l’ordinanza n. 13/85, la quale si riferisce
solo al fabbricato in ampliamento di altro preesistente, ma anche il fabbricato
preesistente era stato oggetto di sospensione di lavori ed ordinanza di
demolizione, come risulta dalla documentazione in atti ed in particolare dalla
dichiarazione resa dal tecnico comunale (geom. Costa) in data 29.8.1986,
depositata nel giudizio di 1° grado dallo stesso ricorrente.
Per cui, evidentemente l’ordinanza n. 6/86 ha sostanzialmente tenuto conto, ai
fini dell’acquisizione al patrimonio comunale, dell’inottemperanza non solo
all’ordinanza n. 13/85 ma anche a quella precedente (di cui non si conoscono gli
estremi, ma risalente al 1984), anche se per mera dimenticanza quest’ultima non
era stata richiamata nelle premesse.
3.3. Una volta perduta la proprietà del fabbricato e del terreno circostante,
l’istante non ha poi legittimazione ad impugnare il provvedimento comunale del
1988 che stabilisce di utilizzarli per fini pubblici nonchè quello successivo
del 1992 che ne prevede l’alienazione a mezzo di pubblica gara.
Parimenti, l’istante non ha legittimazione ad impugnare le modalità di
svolgimento della gara per l’alienazione del fabbricato e del terreno
circostante, non avendo partecipato alla gara stessa.
Infine, privo di fondamento è il rilevo dell’istante secondo cui il Comune non
avrebbe potuto ordinargli (ordinanza n. 14 del 29.7.1992) di ripristinare il
lucchetto di accesso al fabbricato che era stato alienato a Lunardi Mario (V.
verbale d’asta del 6.5.1992), in quanto all’epoca il nuovo proprietario non era
stato ancora immesso nel possesso del bene, che era ancora nella disponibilità
comunale, tanto è vero che lo sgombero dei locali da parte dell’istante non era
ancora intervenuto in data 7.8.1992.
5. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto, con l’integrazione
della motivazione della sentenza del TAR.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di giudizio in quanto le parti intimate non
si sono costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello indicato in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.7.2003 con l’intervento
dei Signori:
Agostino Elefante Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere rel. est.
Nicolina Pullano Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Aniello Cerreto
F.to Agostino Elefante
F.to Luciana Franchini
f.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Novembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica - opera in assenza di concessione - ordinanza di demolizione - provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile e del terreno - vendita con il sistema dell’offerta pubblica con offerte in aumento - legittimazione ad impugnare il provvedimento comunale – mancanza. Una volta perduta la proprietà del fabbricato e del terreno circostante, l’istante (ex proprietario) non ha la legittimazione ad impugnare il provvedimento comunale del 1988 che stabilisce di utilizzarli per fini pubblici nonchè quello successivo del 1992 che ne prevede l’alienazione a mezzo di pubblica gara. Parimenti, l’istante non ha legittimazione ad impugnare le modalità di svolgimento della gara per l’alienazione del fabbricato e del terreno circostante, non avendo partecipato alla gara stessa. Pres. Elefante - Est. Cerreto - Lunardi (avv. Gollini) c. Comune di Foza (VI), ed altri. (Conferma T.A.R. Veneto Sez. II, n. 1982 del 30.11.1996). Consiglio di Stato sez. V 21 novembre 2003, n. 7555
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