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 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato sez. V 21 novembre 2003, n. 7555

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 11500/1997, proposto da Lunardi Gino, rappr. e dif. dall’avv. G. Gollini, elettivamente domiciliato in Roma, via Siacci n. 28 presso avv. M. Vincenti;
CONTRO
Comune di Foza (VI), non costituitosi;
e nei confronti
di Lunardi Mario, non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto Sez. II, n. 1982 del 30.11.1996, con la quale sono stati riuniti e respinti i sei ricorsi proposti da Lunardi Gino;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11.7.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto. Nessuno è comparso per le parti.


FATTO e DIRITTO


1. Con l’appello in epigrafe, il sig. Lunardi Gino ha fatto presente che nell’ottobre del 1985 eseguivi su area di sua proprietà un manufatto di circa mq. 24 senza concessione edilizia, per il quale veniva adottata prima l’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori in data 30.10.1985 e quindi l’ordinanza sindacale di demolizione n. 13 dell’11.12.1985, con l’individuazione, come opera in assenza di concessione, non solo del manufatto ma anche dell’area di sedime di circa 700 mq su cui insisteva una parte di terreno destinata a strada oltre al terreno circostante già sbancato, con incarico al geom. Costa di redigere il frazionamento; che dai riferimenti indicati nell’ordinanza di demolizione e nel frazionamento Costa risultava che veniva individuato come pertinenza anche il retrostante fabbricato non oggetto di demolizione e di dimensioni medie di mq. 45,5 e poi l’area di frazionamento Costa era di molto superiore ai mq.700; che con ordinanza sindacale n. 6 del 20.6.1986 veniva disposta l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva per inosservanza dell’ordine di demolizione, tenendo conto del frazionamento Costa; che successivamente il Consiglio comunale, con delibera n. 55 del 27.5.1988, prima decideva per la conservazione dell’opera, destinandola alle necessità comunali; e poi con delibera n. 9 del 6.2.1992 disponeva di venderla con il sistema dell’offerta pubblica con offerte in aumento; che il Sindaco in data 8.4.1992 pubblicava invece l’avviso d’asta con il metodo delle offerte segrete in aumento, con la partecipazione del solo Lunardi Mario; che di quanto illecitamente incluso nel frazionamento Costa veniva a conoscenza solo in data 7.8.1992 allorchè agenti comunali provvedevano allo sgombero dell’immobile e dell’area per la consegnarla all’aggiudicatario dell’asta; che con 6 ricorsi proposti al TAR Veneto impugnava i vari provvedimenti intervenuti; che il TAR ordinava verificazione e nella relazione del 22.2.1993 il tecnico incaricato precisava che l’immobile acquisito non risultava conforme a quanto individuato con l’ordinanza di demolizione per essere stato acquisito anche la parte C di fabbricato retrostante nonché aree di terreno laterali verso ovest, mentre corrispondeva la parte A del fabbricato nonché la relativa strada di accesso, sebbene quest’ultima frazionata in modo da arrecare danno alla proprietà della ditta Lunardi; che il TAR, riuniti i 6 ricorsi li aveva respinti, ritenendo in particolare che il ricorso avverso il provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile e del terreno di pertinenza fosse tardivo; che parimenti tardivi erano i ricorsi avverso i provvedimenti con cui il Comune prima aveva stabilito di utilizzare per fini pubblici l’immobile e poi aveva deciso di alienarlo; che inoltre il ricorrente non aveva interesse a contestare il metodo dell’aggiudicazione e la chiusura dell’immobile con un lucchetto.


Ha precisato che non aveva interesse a contestare la sentenza del TAR nella parte in cui aveva respinto gli ultimi due ricorsi per cessata materia del contendere.


2. Ha dedotto, relativamente ai primi quattro ricorsi, che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:


-l’ordinanza n. 13/1985, con cui era stata disposta la demolizione dell’immobile, era stata adottata senza richiedere il preventivo parere obbligatorio della commissione edilizia e su tale censura il TAR non si era pronunciato;


-con l’ordinanza n. 14/92 il Sindaco del Comune disponeva di ripristinare il lucchetto al bene venduto, ma tale ingerenza della P.A era illegittima in quanto rivolta a tutela della proprietà privata dell’aggiudicatario;


-non poteva condividersi il rilievo del TAR secondo cui il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza ai provvedimenti intervenuti in quanto né vi era stata espressa accettazione né vi erano stati atti incompatibili;


-non poteva condividersi neppure l’assunto del TAR secondo cui gli atti del Comune avrebbero già prodotto effetti irreversibili in quanto l’istante aveva provveduto a depositare nel giudizio di 1° grado nota di trascrizione in data 6.2.1993 al n.936 del ric. n. 2540/92 e di altri atti, mentre l’atto di vendita a Lunardi Mario era stato trascritto al n. 938 dello stesso giorno;


-con l’ordinanza n. 9/92 il consiglio comunale aveva deciso di vendere l’immobile con il sistema dell’asta pubblica mentre poi il Sindaco indiceva la gara con il metodo delle offerte segrete;


-il TAR aveva errato nel non ritenere giustificata la tardività dei ricorsi per il fatto che il ricorrente era venuto a conoscenza dell’effettiva lesione subìta solo il 7.8.1992, al momento della presa in possesso della casa e del terreno;


-l’ordinaza n. 6/86 se non nulla era per lo meno illegittima in quanto il Comune, per errore del tecnico che aveva proceduto al frazionamento, aveva acquisito una maggiore porzione di fabbricato e di terreno rispetto a quanto indicato nell’odinanza n.13/85;


3. L’appello è infondato.


3.1. Il TAR ha correttamente dichiarato la tardività del primo ricorso proposto nel 1992 per mancata impugnativa, nel termine perentorio di 60 giorni, dell’ordinanza comunale n. 6.del 20.6.1986, con la quale era stata disposta l’acqusizione gratuita al patrimonio del Comune di Foza dell’immobile e dell’area descritta in catasto sez. U foglio 23 map. 265 are 5,65 e mapp. 266 are 0,10, con approvazione del tipo frazionamento di individuazione dell’area come proposto dall’Ufficio tecnico erariale.


Invero tale ordinanza risulta regolarmente notificata all’originario ricorrente il 21.6.1986.


Né può ritenersi giustificata la tardiva impugnazione di detta ordinanza per il fatto che l’interessato avrebbe preso conoscenza dell’effettiva lesione subìta solo il 7.8.1992, in occasione della presa di possesso da parte degli agenti comunali dell’immobile e del terreno circostante, in quanto nella menzionata ordinanza n. 6/86 vi erano tutti gli elementi affinché l’interessato avesse la possibilità di rendersi conto dell’entità dell’acquisizione anche in considerazione del richiamato frazionamento approvato.


3.2. Neppure può condividersi il rilievo di nullità della menzionata ordinanza n. 6/86 per aver inserito nell’acqusizione una porzione di terreno ed una parte di fabbricato (quello retrostante) che non erano state oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 13 /85.


Si osserva al riguardo che è pur vero che per tali porzioni immobiliari non era stata ordinata la demolizione con l’ordinanza n. 13/85, la quale si riferisce solo al fabbricato in ampliamento di altro preesistente, ma anche il fabbricato preesistente era stato oggetto di sospensione di lavori ed ordinanza di demolizione, come risulta dalla documentazione in atti ed in particolare dalla dichiarazione resa dal tecnico comunale (geom. Costa) in data 29.8.1986, depositata nel giudizio di 1° grado dallo stesso ricorrente.


Per cui, evidentemente l’ordinanza n. 6/86 ha sostanzialmente tenuto conto, ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale, dell’inottemperanza non solo all’ordinanza n. 13/85 ma anche a quella precedente (di cui non si conoscono gli estremi, ma risalente al 1984), anche se per mera dimenticanza quest’ultima non era stata richiamata nelle premesse.


3.3. Una volta perduta la proprietà del fabbricato e del terreno circostante, l’istante non ha poi legittimazione ad impugnare il provvedimento comunale del 1988 che stabilisce di utilizzarli per fini pubblici nonchè quello successivo del 1992 che ne prevede l’alienazione a mezzo di pubblica gara.


Parimenti, l’istante non ha legittimazione ad impugnare le modalità di svolgimento della gara per l’alienazione del fabbricato e del terreno circostante, non avendo partecipato alla gara stessa.


Infine, privo di fondamento è il rilevo dell’istante secondo cui il Comune non avrebbe potuto ordinargli (ordinanza n. 14 del 29.7.1992) di ripristinare il lucchetto di accesso al fabbricato che era stato alienato a Lunardi Mario (V. verbale d’asta del 6.5.1992), in quanto all’epoca il nuovo proprietario non era stato ancora immesso nel possesso del bene, che era ancora nella disponibilità comunale, tanto è vero che lo sgombero dei locali da parte dell’istante non era ancora intervenuto in data 7.8.1992.


5. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto, con l’integrazione della motivazione della sentenza del TAR.


Non occorre pronunciarsi sulle spese di giudizio in quanto le parti intimate non si sono costituite.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.


Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.7.2003 con l’intervento dei Signori:
Agostino Elefante Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere rel. est.
Nicolina Pullano Consigliere



L'ESTENSORE                         IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO                                   IL DIRIGENTE
F.to Aniello Cerreto                   F.to Agostino Elefante                    F.to Luciana Franchini                           f.to Antonio Natale


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Novembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica - opera in assenza di concessione - ordinanza di demolizione - provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile e del terreno - vendita con il sistema dell’offerta pubblica con offerte in aumento - legittimazione ad impugnare il provvedimento comunale – mancanza. Una volta perduta la proprietà del fabbricato e del terreno circostante, l’istante (ex proprietario) non ha la legittimazione ad impugnare il provvedimento comunale del 1988 che stabilisce di utilizzarli per fini pubblici nonchè quello successivo del 1992 che ne prevede l’alienazione a mezzo di pubblica gara. Parimenti, l’istante non ha legittimazione ad impugnare le modalità di svolgimento della gara per l’alienazione del fabbricato e del terreno circostante, non avendo partecipato alla gara stessa. Pres. Elefante - Est. Cerreto - Lunardi (avv. Gollini) c. Comune di Foza (VI), ed altri. (Conferma T.A.R. Veneto Sez. II, n. 1982 del 30.11.1996). Consiglio di Stato sez. V 21 novembre 2003, n. 7555

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