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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, - 9 dicembre 2003, sentenza n. 8093

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


suo ricorso in appello proposto dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caroli Casavola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. prof. Ugo Iaccarino in Roma, via G. D. Romagnoli, n.1/B;
contro
Campa Nicola, Cioccoloni Pietro, Panetta Franco e Riva d’Ugento, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Quinto, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Lungotevere Michelangelo n. 9, presso Gian Marco Grez;
per l'annullamento
della sentenza n. 313 del 31 marzo 1998 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2003, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Quinto e l’avv. Caroli Casavola.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.- I ricorrenti Panetta Franco, Cioccoloni Pietro, la ditta Riva d’Ugento, e Campa Nicola hanno chiesto innanzi al TAR Lecce l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2526 del 19.6.1996, avente ad oggetto “Programma venatorio per l’anno 1996/1997”, nella parte in cui è stata individuata l’Oasi di protezione faunistico ambientale denominata “Torre Mattoni – Lago Salinella”, sita in agro del Comune di Ginosa ed interessante la proprietà dei ricorrenti, istituita con la deliberazione di G.R. n° 7529 del 27.12.1991 e con il DPGR n° 503 del 15.10.1992, di cui è stato anche chiesto l’annullamento.


Il TAR ha richiamato l’art. 10, quinto comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, secondo il quale la deliberazione di Giunta che determina le aree da vincolare quali oasi di protezione faunistico ambientale deve essere pubblicata all’Albo dei Comuni in cui ricadono i terreni da vincolare, e deve essere notificata secondo le norme del codice di procedura civile ai proprietari dei terreni.


Nei confronti di questa deliberazione può essere proposta apposizione nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione al Presidente della Giunta Regionale (art. 10, sesto comma). Decorso detto termine, qualora sussista il consenso di un numero di proprietari tale da rappresentare almeno i 2/3 della superficie complessiva su cui si intende costituire la zona, la Regione provvede in merito alla costituzione decidendo anche sulle opposizioni (settimo comma). Il consenso si intende accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione (ottavo comma).


Su questa premessa, il primo giudice ha individuato gli atti immediatamente lesivi delle posizioni soggettive dei ricorrenti, vale a dire la deliberazione di G. R. n. 7529/1991 e il DPGR n. 503/1992, con i quali è stata istituita l’Oasi di protezione, e ha riconosciuto il carattere meramente ricognitivo – confermativo dei provvedimenti successivi alla istituzione precedentemente operata, rilevando in punto di fatto che la Regione ha omesso di notificare nelle forme previste dal codice di procedura civile la deliberazione di Giunta di determinazione del perimetro dell’Oasi di protezione in questione, come prescritto dal citato comma 5 dell’art. 10 della legge regionale n. 10/1984, e non ha dimostrato di avere notificato il decreto conclusivo del procedimento di istituzione dell’Oasi.


Tuttavia, essendo emerso che tre (Panetta, Cioccoloni e ditta Riva d’Unguento) dei quattro ricorrenti hanno avuto piena conoscenza del DPRG n. 503/1992, il primo giudice ha dichiarato irricevibile per tardività la loro impugnativa (comprensiva dei motivi aggiunti), mentre ha riconosciuto ammissibile la medesima impugnativa per ciò che attiene la posizione del quarto ricorrente, Campa Nicola, non avendo questi ricevuto alcuna notifica né essendo stato dimostrato che abbia avuto piena conoscenza degli atti impugnati, né ancora essendo sufficiente la pubblicazione all’Albo, quando è prescritta la notificazione individuale. Anche i motivi aggiunti (recte nuovi) sono stati ritenuti ammissibili, in quanto notificati entro il termine decadenziale originario, il cui dies a quo è stato individuato nella data di redazione dell’atto introduttivo (22 ottobre 1996).


Così ricostruito il quadro normativo, processuale e fattuale, il TAR ha disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione Puglia, sottolineando il carattere immediatamente lesivo degli atti istitutivi dell’Oasi di protezione, e che il ricorrente Campa (il quale ha dato prova di essere proprietario di una particella ubicata nell’area in questione) non aveva l’onere di dimostrare di essere di essere proprietario di oltre 1/3 di terreno della superficie interessata dalla istituzione dell’Oasi, giacché tale condizione poteva essere necessaria qualora la Regione avesse rispettato la procedura ex art. 10 della legge reg. n. 10/1984, acquisendo il consenso di un numero di proprietari tale da rappresentare almeno i 2/3 della superficie complessiva.


Una volta, quindi, accertato che la Regione ha emesso il decreto conclusivo del procedimento di istituzione dell’Oasi senza avere proceduto alla notifica della deliberazione n. 7529/1991 di perimetrazione dell’area, e senza avere acquisito il consenso dei proprietari dei terreni, tale da rappresentare almeno i 2/3 della superficie complessiva, il TAR ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente Campa.


2.- Appella la Regione Puglia, la quale sostiene che l’omessa notificazione non incide sulla validità degli atti impugnati, ma influisce solo sugli effetti di questi, e quindi sulla decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione, e che la sequenza procedimentale, necessaria per l’istituzione dell’Oasi, non debba essere rispettata in termini rigidi e assoluti, dal momento sono presenti accertamenti e scelte di discrezionalità tecnica.


Inoltre, avrebbe errato il TAR nel disporre l’annullamento degli atti impugnati, inquadrabili nella categoria dei c.d. atti plurimi, che andavano annullati solo con riferimento alla specifica posizione del ricorrente Campa. Sarebbe mancata nella specie la comparazione tra interesse privato e interesse pubblico, e non sarebbe stata rilevata la carenza di interesse del ricorrente Campa, dal momento che la proprietà di questo è inferiore a 1/3 della superficie complessiva. Da ultimo si ribadisce l’inammissibilità dei motivi aggiunti, non essendo convincente l’argomentazione del TAR, il quale ha individuato il dies a quo nella data di redazione dell’atto introduttivo, giacché la locuzione di recente (utilizzata nell’originario ricorso) indica una conoscenza degli atti impugnati certamente anteriore a quella della data di redazione degli atti impugnati.


3.- Si sono costituiti gli originari ricorrenti, i quali chiedono la conferma della sentenza impugnata, e fanno presente che sarebbe venuto l’interesse della Regione Puglia a coltivare l’appello in esame, in quanto quest’ultima ha dato un parere favorevole alla realizzazione di un villaggio turistico in località Torre Mattoni (che si voleva salvaguardare con l’istituzione dell’Oasi di protezione), per il quale il Comune di Ginosa ha rilasciato il permesso di costruire, e non si è opposta in sede giurisdizionale alla concessione edilizia rilasciata alla ditta Riva d’Ugento.


4.- L’appello, trattenuto in decisione all’udienza del 28 ottobre 2003, è infondato.


In effetti appare dubbio, alla luce della documentazione depositata dagli appellati (concessione edilizia, rilasciata alla ditta Riva d’Ugento previa acquisizione del parere favorevole n. 264/2002 dell’Assessorato Ambiente – Regione Puglia), l’interesse della Regione Puglia a coltivare il ricorso in esame.


In ogni caso, l’infondatezza di quest’ultimo consente di non dare una precisa risposta alla eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, formulata dagli appellati.


5.- La tesi della Regione Puglia si fonda su una unica osservazione, vale a dire che la notifica (di cui è stata accertata l’omissione) della deliberazione che determina il perimetro delle aree da vincolare, prevista dall’art. 10, comma 5, della legge regionale n. 10/1984, influisca sulla sola decorrenza di effetti della deliberazione stessa, e, quindi, sulla decorrenza dei termini per la sua eventuale impugnativa.


La tesi non convince, dal momento che – come esattamente rilevato dal primo giudice – alla notifica della deliberazione, che determina il perimetro delle aree da vincolare, è legata la possibilità (art. 7 e art. 8 della medesima legge) che si formi il silenzio – assenso alla istituzione dell’Oasi di protezione. Decorso, infatti, il termine di sessanta giorni dalla notificazione della predetta deliberazione, senza che sia stata presentata formale opposizione, il consenso si ritiene validamente accordato, e, ove sussista il consenso di un numero di proprietari tale da rappresentare almeno i 2/3 della superficie complessiva su cui si intende costituire la zona, la Regione provvede in merito alla costituzione.


La notifica, quindi, non incide sui soli effetti dell’atto, ma produce effetti sostanziali, quali il consenso alla istituzione dell’Oasi, che si intende validamente espresso nel caso in cui non venga presentata opposizione entro il termine di sessanta giorni, che viene appunto fatto decorrere dalla notifica della deliberazione che determina il perimetro delle aree da vincolare secondo le norme del Codice di Procedura Civile ai proprietari dei terreni.


Detto questo, non convince la ulteriore tesi della Regione Puglia, secondo cui gli atti annullati devono essere considerati plurimi, riguardando una pluralità di soggetti, per cui l’annullamento andava disposto in parte qua relativamente ai terreni di proprietà del ricorrente Campa.


Non occorre, invero, indagare se gli atti di costituzione dell’Oasi in questione siano scindibili o meno, perché quel che rileva nella specie è che la Regione Puglia non ha acquisito il consenso di 2/3 della superficie complessiva, e questo comporta che la determinazione regionale di costituire l’Oasi (non in forma coattiva) deve considerarsi priva di un elemento che, secondo la normativa regionale più volte richiamata, è essenziale ai fini della sua validità.


Sotto questo profilo, deve essere respinta anche la censura con la quale si vorrebbe sottoporre la deliberazione di perimetrazione delle aree da vincolare a una sorta di prova di resistenza, al fine di dimostrare che l’inconsistenza della proprietà del Rampa rispetto all’1/3 richiesto dalla legge renderebbe priva di interesse la doglianza di quest’ultimo.


La tesi avrebbe potuto avere una sua validità, qualora la Regione avesse provveduto ad acquisire il consenso di almeno 2/3 della superficie interessata mediante la notifica della deliberazione della perimetrazione a tutti i proprietari.


Quanto alla dedotta irricevibilità dei motivi aggiunti (recte nuovi), che sono stati notificati entro il termine decadenziale originario, ma successivamente alla notifica della impugnativa di primo grado, con la quale i ricorrenti hanno contestato atti di individuazione della loro proprietà nell’Oasi di protezione (di recente conosciuti), deve essere ribadito che pare ragionevole l’individuazione del dies a quo nella data di redazione dell’atto introduttivo del giudizio (22 ottobre 1996), in assenza di una indicazione precisa della Regione Puglia sulla data in cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza degli atti impugnati. La Regione si limita, infatti, a sostenere che la locuzione di recente (inserita nell’originario ricorso) sposta di alcuni giorni se non settimane la conoscenza degli atti impugnati, e segnatamente della deliberazione di G.R. n. 2526 del 19.6.1996 (pubblicata il 3.10.1996), il cui termine per l’impugnativa scadeva il 2.12.1996 (questa deliberazione non è stata però annullata, perché considerata meramente ricognitiva – confermativa della istituzione precedentemente operata).


Da ultimo, di difficile comprensione risulta il motivo con il quale si lamenta la mancata comparazione tra l’interesse privato (comunque soccombente) e l’interesse pubblico.


Appare comunque evidente che la presenza dell’interesse pubblico non consente di derogare alla disciplina procedimentale che la stessa Regione si è data con la legge regionale n. 10/1984.


L’appello va, pertanto, respinto.


Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Alessandro PAJNO Presidente ff.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE Consigliere
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Aree protette - Oasi di protezione faunistico ambientale denominata “Torre Mattoni – Lago Salinella” - la notifica (di cui è stata accertata l’omissione) della deliberazione che determina il perimetro delle aree da vincolare - silenzio assenso - termini e condizioni per la formazione - il consenso di 2/3 dei proprietari della superficie complessiva – necessità. Alla notifica della deliberazione, che determina il perimetro delle aree da vincolare, è legata la possibilità (art. 7 e art. 8 della legge regionale n. 10/1984) che si formi il silenzio – assenso alla istituzione dell’Oasi di protezione. Decorso, infatti, il termine di sessanta giorni dalla notificazione della predetta deliberazione, senza che sia stata presentata formale opposizione, il consenso si ritiene validamente accordato, e, ove sussista il consenso di un numero di proprietari tale da rappresentare almeno i 2/3 della superficie complessiva su cui si intende costituire la zona, la Regione provvede in merito alla costituzione. La notifica, quindi, non incide sui soli effetti dell’atto, ma produce effetti sostanziali, quali il consenso alla istituzione dell’Oasi, che si intende validamente espresso nel caso in cui non venga presentata opposizione entro il termine di sessanta giorni, che viene appunto fatto decorrere dalla notifica della deliberazione che determina il perimetro delle aree da vincolare secondo le norme del Codice di Procedura Civile ai proprietari dei terreni. Non convince la ulteriore tesi della Regione Puglia, secondo cui gli atti annullati devono essere considerati plurimi, riguardando una pluralità di soggetti, per cui l’annullamento andava disposto in parte qua relativamente ai terreni di proprietà del ricorrente Campa. Non occorre, invero, indagare se gli atti di costituzione dell’Oasi in questione siano scindibili o meno, perché quel che rileva nella specie è che la Regione Puglia non ha acquisito il consenso di 2/3 della superficie complessiva, e questo comporta che la determinazione regionale di costituire l’Oasi (non in forma coattiva) deve considerarsi priva di un elemento che, secondo la normativa regionale più volte richiamata, è essenziale ai fini della sua validità. (In specie, sotto questo profilo, è stata respinta la censura con la quale si vorrebbe sottoporre la deliberazione di perimetrazione delle aree da vincolare a una sorta di prova di resistenza, al fine di dimostrare che l’inconsistenza della proprietà del Rampa rispetto all’1/3 richiesto dalla legge renderebbe priva di interesse la doglianza di quest’ultimo). Pres. PAJNO - Est. ROMEO - Regione Puglia (avv. Caroli Casavola) c. Campa ed altri (avv. Quinto) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce del 31 marzo 1998, sentenza n. 313). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, - 9 dicembre 2003, sentenza n. 8093

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