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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Adunanza della Sezione Prima 10 Dicembre 2003 N. 1856/2003
OGGETTO: Regione Liguria. - Richiesta di parere in tema di
interpretazione dell’art. 10, com¬ma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Vista la relazione n. prot. 68783/204 DIP del 30 aprile 2003, con la quale il la
Regione Liguria chiede il parere del Consiglio di Stato sulla questione indicata
in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Marcello Borioni;
RITENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;
PREMESSO E CONSIDERATO
La Regione Liguria, che ha in esame un disegno di legge in materia di foreste e
di assetto idrogeologico, pone il quesito se i vincoli di destinazione e le
limitazioni di uso previste per “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli
siano stati percorsi dal fuoco” dall’art. 10 della legge statale 21 novembre
2000, n. 353, riguardino la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata
alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s) della
Costituzione, come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3), ovvero ineriscano al governo del territorio e alla valorizzazione
dei beni ambientali, assoggettate al regime di legislazione concorrente (art.
117, comma 3).
I dubbi interpretativi trovano giustificazione nel fatto che il patrimonio
forestale costituisce un elemento naturalistico compositivo dell’ambiente e,
quale fattore influente sulla qualità di vita dell’uomo, concorre a determinare
l’ecosistema; nello stesso tempo, in quanto caratterizza l’assetto del
territorio, si inserisce fra gli elementi posti a base dei procedimenti di
pianificazione urbanistica, che includono anche gli aspetti naturalistici e
salutistici (art. 7, comma 2, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150; art. 80
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 1bis del d.l. 27 giugno 1985, come
convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; art. 7, comma 3, della legge 21
luglio 2000, n. 205).
Questa duplice valenza si rinviene anche nel predetto art. 117 della
Costituzione e dalla copiosa normativa nazionale e comunitaria dalla quale si
evince che i valori ambientali possono trovare considerazione e tutela per sé
stessi, ovvero possono intrecciarsi con altri interessi ed investire più
materie, presentandosi in tal caso come valori trasversali, la cui cura può
rientrare nella concorrente competenza di enti ed organi diversi (da ultimo,
Corte Costituzionale, 24 giugno 2003, n. 222).
L’incertezza prospettata dalla Regione va allora risolta in ragione della
finalità sottesa all’intervento normativo. Se è diretto a salvaguardare in via
diretta ed esclusiva l’ambiente, l’intervento rientra nell’area riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato; se, invece, la tutela dei valori
ambientali è perseguita nel quadro di una valutazione più ampia che include
anche interessi rientranti nella sfera delle competenze regionali nella materia
urbanistica o in altre materie di competenza concorrente, si è fuori dalla sfera
di previsione del citato art. 117, comma 2, lett. s).
La disciplina dettata dalla citata legge n. 353 del 2000 è esplicitamente
rivolta “alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita” (art. 1, comma
1). A questo obiettivo, cui mirano le misure di “previsione, di prevenzione e di
lotta attiva contro gli incendi boschivi” e di “formazione, informazione ed
educazione ambientale” (art. 1, comma 2) previste dalla legge, si conformano
puntualmente anche i vincoli di destinazione e le limitazioni d’uso stabilite
dall’art. 10, il cui specifico scopo è di salvaguardare, demotivando le attività
incendiarie poste in essere per ragioni speculative, l’integrità dei boschi e
dei pascoli.
E’ vero che le prescrizioni dettate dalla norma incidono sull’uso del territorio
ma è evidente che tali vincoli e limitazioni altra funzione non hanno se non
quella deterrente di un diffuso fenomeno criminoso che mira a rendere
sfruttabili sotto il profilo urbanistico aree altrimenti sottratte
all’edificazione. Questa prospettiva non solo è estranea ai principi
logico-giuridici che presiedono al governo del territorio, ma si pone su un
versante diametralmente opposto, poiché nel conferire stabilità, quanto alla
destinazione e all’uso del territorio, alla situazione di fatto prodottasi in
seguito all’incendio, si traduce in vincoli ostativi dei processi di
pianificazione urbanistica.
Accertato che l’art. 10 della legge n. 353/2002, come del resto l’intero testo
legislativo in cui è inserito, tutela in via diretta ed esclusiva i valori
ambientali ed ecologici insiti nel patrimonio boschivo, deve ritenersi che esso
si pone come fonte di una disciplina speciale riferibile alla sfera di
competenza legislativa che il vigente art. 117, comma 2, della Costituzione
riserva in via esclusiva allo Stato.
Pertanto le prescrizioni stabilite dalla norma non possono essere modificate
dalle Regioni e, come la Corte Costituzionale ha più volte affermato, neppure
possono essere riprodotte in leggi regionali, in quanto ne deriverebbe una
novazione della fonte che continuerebbe ad essere vigente anche se la norma
fosse comunque venuta meno (fra le altre, Corte Costituzionale, 8 novembre 1996,
n. 390).
Tuttavia, come osservato in precedenza, la tutela dell’ambiente costituisce
anche un interesse inerente alla materia urbanistica. Pertanto la competenza
esclusiva dello Stato non esclude che la Regione intervenga, a sua volta, per
disciplinare l’uso delle aree interessate dalla disciplina di salvaguardia posta
dal citato art. 10, purché, beninteso, ciò avvenga nell’esercizio di competenze
legislative sue proprie e che gli interventi lascino indenni i contenuti e gli
obiettivi della norma statale.
P.Q.M.
Nei sensi che precedono è il parere della Sezione.
Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
Visto
Il Presidente della Sezione
(Giovanni Ruoppolo)
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