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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila – 18 agosto 2003, n. 590
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila – 18 agosto 2003, n. 590
Pres., Est. BALBA - s.r.lo. Le Viole (Avv.ti Lucci e Piccone) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo (Avv.ti Iannotta e Di Felice).
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO L’AQUILA Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 657 del 1995, proposto dalla s.r.lo. LE VIOLE,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Lucci e Fernando Piccone, con
domicilio eletto in L’Aquila, Via Strinella, n. 35;
c o n t r o
l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gregorio Iannotta e Mario Di Felice, con
domicilio eletto in L’Aquila, Vico Licenze, n. 25, presso lo studio dell’avv.
Gentileschi;
per l’annullamento
del provvedimento di annullamento del nulla-osta ex art. 13 della legge
6.12.1991, n. 394, formatosi per silenzio assenso, emesso in data 31.5.1995;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ente Autonomo Parco Nazionale
d’Abruzzo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del ’11 giugno 2003 il Consigliere Maria Luisa De
Leoni;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 1° agosto 1995, la Società ricorrente impugna l’atto
specificato in epigrafe, con cui l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo ha
annullato d’ufficio il nulla-osta ex art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, formatosi per silenzio-assenso, come statuito dalla sentenza del TAR
Abruzzo n. 434 del 1993. Tale decisione aveva annullato il diniego di nulla-osta
espresso dall’Ente Parco sul presupposto che il diniego stesso fosse intervenuto
allorché era inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta,
facendo , tuttavia, salvo il potere di annullamento in sede di autotutela.
Deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, sottolinea il comportamento “non lineare ed equivoco” tenuto
dall’Ente intimato ed assume che il motivo posto a base del diniego di
nulla-osta sarebbe erroneo, poiché i Piani pluriennali di attuazione non
sarebbero più propedeutici al rilascio della concessione edilizia almeno fino al
15 marzo 1996 e che, tuttavia, tali Piani hanno come destinatario il Comune e
non il Parco. La competenza di tale ultimo Ente, infatti, (2° motivo) attiene
unicamente alla verifica di conformità del progetto al Piano ed al Regolamento
dell’Ente stesso.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in
ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto
del ricorso.
D I R I T T O
Il presente ricorso è rivolto avverso il provvedimento di annullamento di
ufficio, da parte dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, di un
silenzio-assenso formatosi in materia di nulla-osta in ordine ad istanza di
realizzazione di costruzioni all’interno del territorio del Parco.
Il potere di annullamento in sede di autotutela era espressamente fatto salvo
dalla decisione di questo Tribunale n. 434/1993, che aveva ammesso la formazione
del silenzio-assenso di cui all’art. 13 della legge n. 394 del 1991 ed aveva,
conseguentemente, annullato il provvedimento espresso di diniego del nulla-osta
emanato successivamente dall’Ente Parco.
Tale rilievo vale a dimostrare la infondatezza della prima censura, attinente al
comportamento “non lineare” asseritamene serbato dall’Ente Parco.
Ma anche le altre censure sono infondate.
Non può essere condivisa la tesi della Società ricorrente, esposta nei primi due
motivi di ricorso, secondo cui l’intervento dell’Ente Parco sarebbe fondato
sull’erroneo presupposto della non conformità del progetto alle previsioni
urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli e ciò per la mancanza di piani
pluriennali di attuazione e per il contrasto con il piano particolareggiato
della zona C.
Infatti, l’Ente Parco, nell’esame dei progetti di costruzioni insistenti nel
proprio territorio, ha il potere-dovere di verificare la congruenza degli
interventi sia con le norme istitutive del Parco che con le previsioni
urbanistiche dei Comuni di cui trattasi, contenute nei piani regolatori generali
e nei piani attuativi di questi (piani particolareggiati, programmi pluriennali
di attuazione, etc.).
Tanto si evince sia dalla legislazione generale in materia che dalla nota
sentenza della Corte costituzionale n. 175 de3l 1976 ed è in sintonia con quanto
è avvenuto in concreto nella prassi amministrativa, che ha visto l’intervento di
apposite intese tra l’Ente Parco ed i Comuni interessati; intese formalizzate in
appositi protocolli, il cui contenuto è recepito dalle norme tecniche di
attuazione dello strumento urbanistico comunale.
Ciò attribuisce all’Ente Parco anche un potere di carattere urbanistico, in
coerenza con i precetti costituzionali (art. 9) e le finalità della legislazione
in materia, che tende a predisporre particolari cautele per la salvaguardia di
zone di rilevante pregio paesaggistico-ambientale.
Tale potere – e si passa così all’esame dell’ultimo motivo di ricorso – ben può
essere esercitato dall’Ente Parco anche prima dell’approvazione del piano e del
regolamento del Parco di cui alla legge n. 394 del 1991.
Infatti, l’art. 13 di tale legge espressamente subordina al nulla-osta dell’Ente
Parco qualsiasi concessione o autorizzazione relativa ad interventi all’interno
del parco, il che trova espressa conferma, con specifico riguardo al caso in
esame, nell’art. 13 delle N.T.A. del Comune di Pescasseroli, che richiama e
legittima l’avviso-ordinanza in data 1° luglio 1984 del Presidente dell’Ente
Parco concernente la necessità di nulla-osta per le nuove costruzioni (e per
altri interventi).
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
nella Camera di Consiglio dell’11 giugno 2003, con la partecipazione dei
magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Maria Luisa DE LEONI - Consigliere
1) Parchi, Riserve, Aree protette – Parchi – Progetti di costruzioni insistenti nel territorio del Parco – Nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 – Sussistenza in capo all’Ente Parco del potere-dovere di verificare la congruenza con le previsioni urbanistiche dei Comuni. In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1976, l’Ente Parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell’esame dei progetti di costruzioni insistenti nel proprio territorio, ha il potere-dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le norme istitutive del Parco che con le previsioni urbanistiche dei Comuni di cui trattasi, contenute nei piani regolatori generali e nei piani attuativi di questi (piani particolareggiati, programmi pluriennali di attuazione, etc.). Pres., Est. BALBA - s.r.lo. Le Viole (Avv.ti Lucci e Piccone) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo (Avv.ti Iannotta e Di Felice). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila – 18 agosto 2003, n. 590
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