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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila – 18 agosto 2003, n. 590

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila – 18 agosto 2003, n. 590

Pres., Est. BALBA - s.r.lo. Le Viole (Avv.ti Lucci e Piccone) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo (Avv.ti Iannotta e Di Felice).

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO L’AQUILA  Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 657 del 1995, proposto dalla s.r.lo. LE VIOLE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Lucci e Fernando Piccone, con domicilio eletto in L’Aquila, Via Strinella, n. 35;
c o n t r o
l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gregorio Iannotta e Mario Di Felice, con domicilio eletto in L’Aquila, Vico Licenze, n. 25, presso lo studio dell’avv. Gentileschi;
per l’annullamento
del provvedimento di annullamento del nulla-osta ex art. 13 della legge 6.12.1991, n. 394, formatosi per silenzio assenso, emesso in data 31.5.1995;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del ’11 giugno 2003 il Consigliere Maria Luisa De Leoni;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


Con ricorso notificato il 1° agosto 1995, la Società ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con cui l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo ha annullato d’ufficio il nulla-osta ex art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, formatosi per silenzio-assenso, come statuito dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 434 del 1993. Tale decisione aveva annullato il diniego di nulla-osta espresso dall’Ente Parco sul presupposto che il diniego stesso fosse intervenuto allorché era inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, facendo , tuttavia, salvo il potere di annullamento in sede di autotutela.


Deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.


In particolare, sottolinea il comportamento “non lineare ed equivoco” tenuto dall’Ente intimato ed assume che il motivo posto a base del diniego di nulla-osta sarebbe erroneo, poiché i Piani pluriennali di attuazione non sarebbero più propedeutici al rilascio della concessione edilizia almeno fino al 15 marzo 1996 e che, tuttavia, tali Piani hanno come destinatario il Comune e non il Parco. La competenza di tale ultimo Ente, infatti, (2° motivo) attiene unicamente alla verifica di conformità del progetto al Piano ed al Regolamento dell’Ente stesso.


Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.


L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.


D I R I T T O


Il presente ricorso è rivolto avverso il provvedimento di annullamento di ufficio, da parte dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, di un silenzio-assenso formatosi in materia di nulla-osta in ordine ad istanza di realizzazione di costruzioni all’interno del territorio del Parco.


Il potere di annullamento in sede di autotutela era espressamente fatto salvo dalla decisione di questo Tribunale n. 434/1993, che aveva ammesso la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 13 della legge n. 394 del 1991 ed aveva, conseguentemente, annullato il provvedimento espresso di diniego del nulla-osta emanato successivamente dall’Ente Parco.


Tale rilievo vale a dimostrare la infondatezza della prima censura, attinente al comportamento “non lineare” asseritamene serbato dall’Ente Parco.
Ma anche le altre censure sono infondate.


Non può essere condivisa la tesi della Società ricorrente, esposta nei primi due motivi di ricorso, secondo cui l’intervento dell’Ente Parco sarebbe fondato sull’erroneo presupposto della non conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli e ciò per la mancanza di piani pluriennali di attuazione e per il contrasto con il piano particolareggiato della zona C.


Infatti, l’Ente Parco, nell’esame dei progetti di costruzioni insistenti nel proprio territorio, ha il potere-dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le norme istitutive del Parco che con le previsioni urbanistiche dei Comuni di cui trattasi, contenute nei piani regolatori generali e nei piani attuativi di questi (piani particolareggiati, programmi pluriennali di attuazione, etc.).


Tanto si evince sia dalla legislazione generale in materia che dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 175 de3l 1976 ed è in sintonia con quanto è avvenuto in concreto nella prassi amministrativa, che ha visto l’intervento di apposite intese tra l’Ente Parco ed i Comuni interessati; intese formalizzate in appositi protocolli, il cui contenuto è recepito dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale.


Ciò attribuisce all’Ente Parco anche un potere di carattere urbanistico, in coerenza con i precetti costituzionali (art. 9) e le finalità della legislazione in materia, che tende a predisporre particolari cautele per la salvaguardia di zone di rilevante pregio paesaggistico-ambientale.


Tale potere – e si passa così all’esame dell’ultimo motivo di ricorso – ben può essere esercitato dall’Ente Parco anche prima dell’approvazione del piano e del regolamento del Parco di cui alla legge n. 394 del 1991.


Infatti, l’art. 13 di tale legge espressamente subordina al nulla-osta dell’Ente Parco qualsiasi concessione o autorizzazione relativa ad interventi all’interno del parco, il che trova espressa conferma, con specifico riguardo al caso in esame, nell’art. 13 delle N.T.A. del Comune di Pescasseroli, che richiama e legittima l’avviso-ordinanza in data 1° luglio 1984 del Presidente dell’Ente Parco concernente la necessità di nulla-osta per le nuove costruzioni (e per altri interventi).


Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.


Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio dell’11 giugno 2003, con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Maria Luisa DE LEONI - Consigliere
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Parchi, Riserve, Aree protette – Parchi – Progetti di costruzioni insistenti nel territorio del Parco – Nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 – Sussistenza in capo all’Ente Parco del potere-dovere di verificare la congruenza con le previsioni urbanistiche dei Comuni. In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1976, l’Ente Parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell’esame dei progetti di costruzioni insistenti nel proprio territorio, ha il potere-dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le norme istitutive del Parco che con le previsioni urbanistiche dei Comuni di cui trattasi, contenute nei piani regolatori generali e nei piani attuativi di questi (piani particolareggiati, programmi pluriennali di attuazione, etc.). Pres., Est. BALBA - s.r.lo. Le Viole (Avv.ti Lucci e Piccone) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo (Avv.ti Iannotta e Di Felice). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila – 18 agosto 2003, n. 590

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