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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 28 agosto 2003, n. 776
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 28 agosto 2003, n. 776
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO Sez, Staccata di Pescara
composto dai magistrati: dott. Antonio Catoni Presidente - dott. Mario Di Giuseppe consigliere relatore - dott. Dino Nazzaro consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2 del 2000,
proposto dal COMUNE di CARAMANICO TERME, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Fernando Di Benedetto, presso lo stesso
elettivamente domiciliato in Pescara, via Conte di Ruvo n. 74;
CONTRO
ENTE PARCO NAZIONALE della MAJELLA, con sede in Guardiagrele, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gregorio Iannotta ed
elettivamente domiciliato in Pescara, piazza Duca d’Aosta n. 50 presso l’avv.
Giuseppe De Dominicis;
E NEI CONFRONTI
della REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l’annullamento
del diniego di autorizzazione all’ampliamento della discarica comunale ricadente
nella zona 2 della perimetrazione del Parco Nazionale della Majella.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del predetto Ente Parco;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria ordinanza cautelare 13.1.2000 n. 28 e vista l’ordinanza in
riforma 31.3.2000 n. 1621 della Sezione V del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 8.5.2003, il cons. Di Giuseppe;
Uditi l’avv. Giulio Cerceo, su delega dell’avv. Di Benedetto per la parte
ricorrente e l’avv. Lanfranco Marchionne, su delega dell’avv. Iannotta per la
parte resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il Comune di Caramanico Terme in data 25.11.1998 ha rivolto istanza all’Ente
Parco Nazionale della Majella onde ampliare la discarica comunale per rifiuti
solidi urbani sita in località Colle Bianco (già autorizzata dalla Regione, ma
allo stato esaurita), ricadente nella zona 2 della perimetrazione del Parco.
Con provvedimento 8.11.1999 n. 2280 l’Ente Parco ha negato l’autorizzazione,
sulla base delle motivazioni ivi esternate.
Tale diniego è stato dal Comune impugnato, con ricorso notificato il 17.12.1999
e depositato il 3.1.2000, per i seguenti motivi:
I- violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394
e dell’art. 8 delle misure di salvaguardia allegate al DPR 5 giugno 1995
istitutivo del Parco, poiché il diniego è stato espresso dopo quasi un anno
dalla domanda di nulla-osta, allorché si era già formato, ai sensi delle norme
citate, il silenzio-assenso, non risultando il decorso del tempo sospeso per
esigenze istruttorie.
II- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per
carente o insufficiente motivazione, carente istruttoria, genericità e
perplessità, poiché la motivazione del diniego appare assolutamente generica a
fronte, in particolare: della possibilità di installare perfino nuove discariche
del genere nella zona di riferimento; della circostanza che l’area relativa alla
discarica da ampliare è stata ritenuta idonea dal parere 23.7.1999 del Comitato
regionale di esperti; del disposto dell’art. 5 delle norme di salvaguardia che
fa salve le previsioni degli strumenti urbanistici (ed in quello di Caramanico
Terme è prevista la localizzazione della discarica in discorso); della
circostanza che l’Ente Parco, dopo circa quattro anni e mezzo dalla sua
istituzione, non si è ancora dotato del piano prescritto dall’art. 12 della
legge n. 394 del 1991.
Per resistere si è costituito il predetto Ente Parco la cui difesa, con memoria
del 12.1.2000, ha controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone la
reiezione.
In sede cautelare, con ordinanza 13 gennaio 2000 n. 28, il TAR ha accolto, ai
fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato,
ma in secondo grado, con ordinanza 31 marzo 2000 n. 1621, la Sezione V del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l’appello ed ha respinto
l’istanza di sospensiva.
Con memoria depositata il 10.1.2003 la difesa di parte resistente ha
ulteriormente argomentato per la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata il 24.4.2003 la difesa del ricorrente ha ulteriormente
argomentato a sostegno del ricorso.
D I R I T T O
Il ricorso in esame è diretto all’annullamento del diniego di autorizzazione ad
ampliare una discarica comunale per rifiuti solidi urbani, esistente ma
esaurita, ricadente nella perimetrazione del Parco Nazionale della Majella.
Il primo motivo di ricorso sostiene, in stretta sintesi, che sull’istanza di
nulla-osta si era da tempo formato il silenzio-assenso, sicchè il diniego non
poteva più essere opposto.
La censura è infondata, giacchè, ad avviso del Collegio, nel caso di specie non
si era formato il silenzio-assenso.
Infatti, come emerso in sede di Conferenza dei servizi, la domanda di nulla-osta
non risultava corredata di tutta la documentazione necessaria, sicchè, in
assenza della completezza istruttoria, non poteva, com’è noto, maturare il
decorso del tempo ai fini della formazione del silenzio-assenso (fra le tante,
cfr.: Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2002 n. 3441).
Peraltro, diversamente da quanto sostiene in memoria la difesa del Comune
ricorrente, non può dubitarsi dell’essere stato il Comune stesso informato della
carenza istruttoria, giacchè in sede di Conferenza dei servizi risultava
presente anche il relativo Sindaco, su cui gravava, evidentemente, l’onere di
attivarsi per corredare l’istanza di che trattasi della documentazione
prescritta, senza che a tanto fosse necessaria una richiesta scritta da parte
dell’Ente Parco.
Il secondo (ed ultimo) motivo di ricorso sostiene, in stretta sintesi, che il
diniego impugnato non è adeguatamente motivato ed è frutto di carenze
istruttorie.
Il Collegio non condivide le censure.
Giova rilevare che il provvedimento negativo risulta basato sulla considerazione
che la riapertura della discarica rappresenta un sicuro deterioramento
ambientale rispetto alla situazione attuale, in quanto, allo stato, nessuna
discarica attiva è presente all’interno del territorio del Parco.
Il diniego risulta, inoltre, basato sulla considerazione che la località
interessata dall’intervento di ampliamento e riattivazione della discarica
risulta ubicata nelle immediate adiacenze delle aree di maggior pregio
naturalistico del Parco quali quelle della riserva naturale della Valle dell’Orfento
e di interesse storico-archeologico quali quelle della Valle Giumentina.
Lo stesso provvedimento, infine, considera che dalla riattivazione della
discarica conseguirebbero risvolti negativi sia di ordine naturalistico
ambientale nei riguardi della fauna rara e pregiata del Parco, sia di carattere
paesaggistico; inoltre, deriverebbero danni notevoli all’immagine dell’area
protetta ed alle molteplici iniziative di promozione delle diverse attività
socioeconomiche intraprese dall’Ente Parco, dalla Regione, dalla C.E.E. e dal
Ministero dell’Ambiente, legate alla fruizione dei valori naturalistici e
storico-architettonici del Parco stesso.
Ebbene, le ragioni (sopra trascritte) esternate a sostegno del diniego impugnato
appaiono, ad avviso del Collegio, sufficientemente esaurienti e rendono conto
dell’iter logico-valutativo seguito dall’Ente Parco nell’adottare la
determinazione stessa, tanto da non potersi ravvisare la sussistenza della
dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, né del difetto di
motivazione quale profilo del vizio di eccesso di potere.
Neppure sussistono le altre dedotte figure sintomatiche del predetto vizio: non
sono ravvisabili la genericità e la perplessità, giacchè il provvedimento
esterna, senza alcuna perplessità, puntuali riferimenti alle aree (Valle dell’Orfento
e Valle Giumentina) di maggior pregio che sarebbero compromesse o comunque
danneggiate a vario titolo; non è ravvisabile la carenza istruttoria, sol che si
consideri l’attuata Conferenza dei servizi.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le
parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara
respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 8 maggio 2003.
Antonio Catoni presidente
Mario Di Giuseppe estensore
Il Segretario d’udienza
Pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 28.08.2003
1) Parchi, riserve, aree protette - ampliamento di una discarica comunale ricadente nel perimetro del Parco – diniego di autorizzazione – motivazione – legittimità. Non può considerarsi illegittimo per inadeguatezza della motivazione il diniego di autorizzazione ad ampliare una discarica comunale per rifiuti solidi urbani, esistente ma esaurita, ricadente nella perimetrazione di un Parco Nazionale, quando il predetto diniego risulta basato sulla considerazione che la riapertura della discarica rappresenta un deterioramento ambientale; che la località interessata dall’intervento di ampliamento della discarica risulta ubicata nelle immediate adiacenze delle aree di maggior pregio naturalistico del Parco; che dalla riattivazione della discarica conseguirebbero risvolti negativi sia di ordine naturalistico nei riguardi della fauna del Parco, sia di carattere paesaggistico e deriverebbero danni all’immagine dell’area protetta ed alle iniziative di promozione delle attività socioeconomiche intraprese dall’amministrazione, legate alla fruizione dei valori naturalistici e storico-architettonici del Parco stesso. Tali ragioni sono infatti esaurienti e rendono conto dell’iter logico-valutativo seguito dall’Ente Parco nell’adottare la determinazione, tanto da non potersi ravvisare la sussistenza della violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, né del difetto di motivazione quale profilo del vizio di eccesso di potere. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Comune di Caramanico Terme (Avv. Di Benedetto) c. Ente Parco Nazionale della Majella (Avv. Iannotta). T.A.R. Abruzzo, Pescara – 28 agosto 2003, n. 776
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