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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 28 agosto 2003, n. 776

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 28 agosto  2003, n. 776

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO Sez, Staccata di Pescara 

 

composto dai magistrati: dott. Antonio Catoni Presidente - dott. Mario Di Giuseppe consigliere relatore - dott. Dino Nazzaro consigliere - ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

sul ricorso n. 2 del 2000, proposto dal COMUNE di CARAMANICO TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fernando Di Benedetto, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Pescara, via Conte di Ruvo n. 74;
CONTRO
ENTE PARCO NAZIONALE della MAJELLA, con sede in Guardiagrele, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gregorio Iannotta ed elettivamente domiciliato in Pescara, piazza Duca d’Aosta n. 50 presso l’avv. Giuseppe De Dominicis;
E NEI CONFRONTI
della REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di autorizzazione all’ampliamento della discarica comunale ricadente nella zona 2 della perimetrazione del Parco Nazionale della Majella.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del predetto Ente Parco;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria ordinanza cautelare 13.1.2000 n. 28 e vista l’ordinanza in riforma 31.3.2000 n. 1621 della Sezione V del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 8.5.2003, il cons. Di Giuseppe;
Uditi l’avv. Giulio Cerceo, su delega dell’avv. Di Benedetto per la parte ricorrente e l’avv. Lanfranco Marchionne, su delega dell’avv. Iannotta per la parte resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


Il Comune di Caramanico Terme in data 25.11.1998 ha rivolto istanza all’Ente Parco Nazionale della Majella onde ampliare la discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in località Colle Bianco (già autorizzata dalla Regione, ma allo stato esaurita), ricadente nella zona 2 della perimetrazione del Parco.


Con provvedimento 8.11.1999 n. 2280 l’Ente Parco ha negato l’autorizzazione, sulla base delle motivazioni ivi esternate.


Tale diniego è stato dal Comune impugnato, con ricorso notificato il 17.12.1999 e depositato il 3.1.2000, per i seguenti motivi:
I- violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 e dell’art. 8 delle misure di salvaguardia allegate al DPR 5 giugno 1995 istitutivo del Parco, poiché il diniego è stato espresso dopo quasi un anno dalla domanda di nulla-osta, allorché si era già formato, ai sensi delle norme citate, il silenzio-assenso, non risultando il decorso del tempo sospeso per esigenze istruttorie.


II- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carente o insufficiente motivazione, carente istruttoria, genericità e perplessità, poiché la motivazione del diniego appare assolutamente generica a fronte, in particolare: della possibilità di installare perfino nuove discariche del genere nella zona di riferimento; della circostanza che l’area relativa alla discarica da ampliare è stata ritenuta idonea dal parere 23.7.1999 del Comitato regionale di esperti; del disposto dell’art. 5 delle norme di salvaguardia che fa salve le previsioni degli strumenti urbanistici (ed in quello di Caramanico Terme è prevista la localizzazione della discarica in discorso); della circostanza che l’Ente Parco, dopo circa quattro anni e mezzo dalla sua istituzione, non si è ancora dotato del piano prescritto dall’art. 12 della legge n. 394 del 1991.


Per resistere si è costituito il predetto Ente Parco la cui difesa, con memoria del 12.1.2000, ha controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione.


In sede cautelare, con ordinanza 13 gennaio 2000 n. 28, il TAR ha accolto, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ma in secondo grado, con ordinanza 31 marzo 2000 n. 1621, la Sezione V del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l’appello ed ha respinto l’istanza di sospensiva.


Con memoria depositata il 10.1.2003 la difesa di parte resistente ha ulteriormente argomentato per la reiezione del ricorso.


Con memoria depositata il 24.4.2003 la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno del ricorso.


D I R I T T O


Il ricorso in esame è diretto all’annullamento del diniego di autorizzazione ad ampliare una discarica comunale per rifiuti solidi urbani, esistente ma esaurita, ricadente nella perimetrazione del Parco Nazionale della Majella.


Il primo motivo di ricorso sostiene, in stretta sintesi, che sull’istanza di nulla-osta si era da tempo formato il silenzio-assenso, sicchè il diniego non poteva più essere opposto.


La censura è infondata, giacchè, ad avviso del Collegio, nel caso di specie non si era formato il silenzio-assenso.


Infatti, come emerso in sede di Conferenza dei servizi, la domanda di nulla-osta non risultava corredata di tutta la documentazione necessaria, sicchè, in assenza della completezza istruttoria, non poteva, com’è noto, maturare il decorso del tempo ai fini della formazione del silenzio-assenso (fra le tante, cfr.: Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2002 n. 3441).


Peraltro, diversamente da quanto sostiene in memoria la difesa del Comune ricorrente, non può dubitarsi dell’essere stato il Comune stesso informato della carenza istruttoria, giacchè in sede di Conferenza dei servizi risultava presente anche il relativo Sindaco, su cui gravava, evidentemente, l’onere di attivarsi per corredare l’istanza di che trattasi della documentazione prescritta, senza che a tanto fosse necessaria una richiesta scritta da parte dell’Ente Parco.


Il secondo (ed ultimo) motivo di ricorso sostiene, in stretta sintesi, che il diniego impugnato non è adeguatamente motivato ed è frutto di carenze istruttorie.


Il Collegio non condivide le censure.


Giova rilevare che il provvedimento negativo risulta basato sulla considerazione che la riapertura della discarica rappresenta un sicuro deterioramento ambientale rispetto alla situazione attuale, in quanto, allo stato, nessuna discarica attiva è presente all’interno del territorio del Parco.


Il diniego risulta, inoltre, basato sulla considerazione che la località interessata dall’intervento di ampliamento e riattivazione della discarica risulta ubicata nelle immediate adiacenze delle aree di maggior pregio naturalistico del Parco quali quelle della riserva naturale della Valle dell’Orfento e di interesse storico-archeologico quali quelle della Valle Giumentina.


Lo stesso provvedimento, infine, considera che dalla riattivazione della discarica conseguirebbero risvolti negativi sia di ordine naturalistico ambientale nei riguardi della fauna rara e pregiata del Parco, sia di carattere paesaggistico; inoltre, deriverebbero danni notevoli all’immagine dell’area protetta ed alle molteplici iniziative di promozione delle diverse attività socioeconomiche intraprese dall’Ente Parco, dalla Regione, dalla C.E.E. e dal Ministero dell’Ambiente, legate alla fruizione dei valori naturalistici e storico-architettonici del Parco stesso.


Ebbene, le ragioni (sopra trascritte) esternate a sostegno del diniego impugnato appaiono, ad avviso del Collegio, sufficientemente esaurienti e rendono conto dell’iter logico-valutativo seguito dall’Ente Parco nell’adottare la determinazione stessa, tanto da non potersi ravvisare la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, né del difetto di motivazione quale profilo del vizio di eccesso di potere.


Neppure sussistono le altre dedotte figure sintomatiche del predetto vizio: non sono ravvisabili la genericità e la perplessità, giacchè il provvedimento esterna, senza alcuna perplessità, puntuali riferimenti alle aree (Valle dell’Orfento e Valle Giumentina) di maggior pregio che sarebbero compromesse o comunque danneggiate a vario titolo; non è ravvisabile la carenza istruttoria, sol che si consideri l’attuata Conferenza dei servizi.


In conclusione il ricorso deve essere respinto.


Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 8 maggio 2003.
Antonio Catoni presidente
Mario Di Giuseppe estensore

Il Segretario d’udienza

Pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 28.08.2003
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Parchi, riserve, aree protette - ampliamento di una discarica comunale ricadente nel perimetro del Parco – diniego di autorizzazione – motivazione – legittimità. Non può considerarsi illegittimo per inadeguatezza della motivazione il diniego di autorizzazione ad ampliare una discarica comunale per rifiuti solidi urbani, esistente ma esaurita, ricadente nella perimetrazione di un Parco Nazionale, quando il predetto diniego risulta basato sulla considerazione che la riapertura della discarica rappresenta un deterioramento ambientale; che la località interessata dall’intervento di ampliamento della discarica risulta ubicata nelle immediate adiacenze delle aree di maggior pregio naturalistico del Parco; che dalla riattivazione della discarica conseguirebbero risvolti negativi sia di ordine naturalistico nei riguardi della fauna del Parco, sia di carattere paesaggistico e deriverebbero danni all’immagine dell’area protetta ed alle iniziative di promozione delle attività socioeconomiche intraprese dall’amministrazione, legate alla fruizione dei valori naturalistici e storico-architettonici del Parco stesso. Tali ragioni sono infatti esaurienti e rendono conto dell’iter logico-valutativo seguito dall’Ente Parco nell’adottare la determinazione, tanto da non potersi ravvisare la sussistenza della violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, né del difetto di motivazione quale profilo del vizio di eccesso di potere. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Comune di Caramanico Terme (Avv. Di Benedetto) c. Ente Parco Nazionale della Majella (Avv. Iannotta). T.A.R. Abruzzo, Pescara – 28 agosto 2003, n. 776

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