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 Massime della sentenza

 

 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV - 6 novembre 2003 Sentenza n. 13372 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV -  6 novembre 2003 Sentenza n. 13372


Pres. ed Est. D’Alessio - Caturano (Avv.ti Romano e Caturano) c. Comune di Maddaloni (n.c.).


(omissis)

per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida notificato il 7.5.2003 riguardante la richiesta di conferimento di una destinazione urbanistica al suolo distinto in catasto al foglio 24, particelle nn. 676 e 5038.

Visto il ricorso notificato il 22 maggio 2003 ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l’atto di diffida e messa in mora notificato dal ricorrente al Comune di Maddaloni il 7 maggio 2003;

Relatore nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2003 il Consigliere D'Alessio;

Sentito l’avvocato Romano, per la parte ricorrente.


FATTO e DIRITTO


Considerato:

che, come affermato dai ricorrenti, in base al P.R.G. del Comune di Maddaloni, approvato il 23.6.1988, il suolo di loro proprietà, distinto in catasto al foglio 24, particelle nn. 676 e 5038, risultava destinato in parte a parcheggio ed in parte a zona F3 - Attrezzature Pubbliche o di interesse pubblico - Casa di riposo per anziani;

che per effetto della decorrenza dei 5 anni dall’approvazione del Piano, tali vincoli di destinazione, in quanto preordinati all’esproprio, dovrebbero considerarsi decaduti, con la conseguenza trasformazione dell’area in <<zona bianca>>;

che i ricorrenti hanno conseguentemente chiesto al Comune di conferire una specifica destinazione urbanistica al suolo in questione;

che il Comune non risulta aver fornito alcuna risposta alla richiesta dei ricorrenti nè ha ritenuto di doversi costituire nel presente giudizio per indicare le eventuali ragioni della sua inerzia;

che l’azione promossa contro il silenzio tende all’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo dell’Amministrazione quale violazione dell’obbligo di pronunciarsi in modo espresso sull’accoglibilità o meno della domanda avanzata;

che secondo costante giurisprudenza, al venir meno dei vincoli preordinati all'espropriazione gravanti su un’area, sorge in capo al Comune il preciso obbligo di completare lo strumento urbanistico, provvedendo a regolamentare l'area stessa e pertanto, all’inerzia dell' Ente che omette di porre in essere le occorrenti integrazioni del detto strumento, il privato interessato può reagire avvalendosi dello strumento del silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. IV^, 25 settembre 1995 n. 745, T.A.R. Sardegna n. 147 del 15 febbraio 2002 e n. 1320 del 4 luglio 1995, T.A.R. Veneto n. 4410 del 24 dicembre 2001) e che i limiti di edificabilità, riconducibili alle c.d. zone bianche, hanno carattere provvisorio, essendo preciso obbligo dell'Amministrazione di colmare al più presto ogni lacuna verificatasi nell'ambito della pianificazione urbanistica, con correlativa possibilità di attivazione, da parte dei soggetti interessati all' edificazione, degli strumenti previsti per evidenziare l'eventuale illegittima inerzia dell' Amministrazione (T.A.R. Lazio – Roma, II^ sez., n.2470 del 26 novembre 1999);

che l’inerzia serbata dal Comune non appare pertanto in alcun modo giustificata, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza della richiesta fatta dai ricorrenti;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 che impongono all’Amministrazione di concludere ogni procedimento iniziato d’ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato;

Ritenuto, in conseguenza, che il comportamento omissivo del predetto Comune deve essere dichiarato illegittimo, con l’affermazione dell’obbligo di provvedere in modo espresso sulla domanda presentata dalla parte ricorrente.

Considerato che, ove l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il termine assegnatole in dispositivo, si provvederà, su richiesta della parte, alla nomina di un commissario "ad acta" che provvederà in sostituzione della stessa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez.IV^, accoglie il ricorso in epigrafe, n. 5749 del 2003 R.G., proposto da Caturano Salvatore Giovanni, Caturano Antonio e Caturano Vincenzo, nei limiti della declaratoria dell’obbligo di provvedere e, per l’effetto, ordina al Comune di Maddaloni, nella persona del Sindaco p.t., di provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta) sulla domanda presentata dalla parte ricorrente ed indicata in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento di euro 500.00 (cinquecento/00), per le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2003.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

dott. Dante D'Alessio – Presidente estensore

Depositata in segreteria in data 6 novembre 2003.

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica - piano regolatore generale - decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione gravanti su un’area - obbligo del Comune d’integrare lo strumento urbanistico - illegittima inerzia dell' Amministrazione - ricorso avverso il silenzio-inadempimento sulla istanza di ridisciplina urbanistica - c.d. zone bianche. Con il venir meno dei vincoli preordinati all'espropriazione gravanti su un’area, sorge in capo al Comune il preciso obbligo di completare lo strumento urbanistico, provvedendo a regolamentare l'area stessa e pertanto, all’inerzia dell' Ente che omette di porre in essere le occorrenti integrazioni del detto strumento, il privato interessato può reagire avvalendosi dello strumento del silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. IV^, 25 settembre 1995 n. 745, T.A.R. Sardegna n. 147 del 15 febbraio 2002 e n. 1320 del 4 luglio 1995, T.A.R. Veneto n. 4410 del 24 dicembre 2001) e che i limiti di edificabilità, riconducibili alle c.d. zone bianche, hanno carattere provvisorio, essendo preciso obbligo dell'Amministrazione di colmare al più presto ogni lacuna verificatasi nell'ambito della pianificazione urbanistica, con correlativa possibilità di attivazione, da parte dei soggetti interessati all' edificazione, degli strumenti previsti per evidenziare l'eventuale illegittima inerzia dell' Amministrazione (T.A.R. Lazio – Roma, II^ sez., n.2470 del 26 novembre 1999). TAR Campania-Napoli, Sez. IV - 6 novembre 2003 sentenza n. 13372

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