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 Massime della sentenza

  

 

T.A.R. Emilia - Romagna Sezione di Parma, 12 giugno 2003 - sentenza n. 303

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA  SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere
Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 667 del 2000, proposto da s.p.a. Elemedia, s.pa. Centro di Produzione e s.p.a. Radio Dimensione Suono, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., società rappresentate e difese dall’Avv. Valeria COLOMBO, dall’Avv. Giorgio GIACOMINI e dall’Avv. Margherita FERRARI ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Parma, via Santa Chiara n. 8

contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto FANTIGROSSI e dall’Avv. Salvatore CAROPPO ed elettivamente domiciliato presso gli uffici del Servizio di Avvocatura Comunale, in Parma, via Melloni n. 1/b.

per l’annullamento
previa sospensiva, dell’ordinanza contingibile ed urgente in data 8/11/2000, prot. n. 943/69654, con la quale il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato alle ricorrenti di sospendere, entro dieci giorni dalla notifica e fino all’esecuzione degli interventi di riduzione a conformità, l’utilizzo dei loro impianti di radiodiffusione ubicati in Parma, via Mazzini n. 6, nonché di predisporre e presentare il relativo progetto al Comune.

Con ricorso per motivi aggiunti le ricorrenti impugnavano il successivo provvedimento con il quale il Sindaco di Parma ha ordinato ad A.M.P.S. di sospendere l’erogazione di energia elettrica alle utenze di via Mazzini n. 6 e di Borgo Basini n. 1 Parma, per gli impianti delle ricorrenti ivi ubicati.

Visto il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti con i rispettivi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale intimata;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20/5/2003, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. COLOMBO e l’Avv. GIACOMINI per le società ricorrenti e l’Avv. CAROPPO per l’Amministrazione Comunale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso n. 667 del 2000, notificato il 7/12/2000 e depositato il 19/12/2000, le società ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza contingibile ed urgente in data 8/11/2000, prot. n. 943/69654, con la quale il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato alle stesse di sospendere entro dieci giorni dalla sua notifica e fino all’esecuzione degli interventi di riduzione a conformità, l’utilizzo dei loro impianti di radiodiffusione ubicati in Parma, via Mazzini n. 6, nonché di predisporre e presentare il relativo progetto al Comune.

Le ricorrenti sono tutte emittenti private autorizzate all’esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale che gestiscono diversi impianti ubicati nella città di Parma, tra cui vi è quello sito in via Mazzini.

Nell’aprile del 1999 l’A.R.P.A. effettuava una rilevazione dei campi elettromagnetici generati da detto impianto di radiofrequenza da cui è risultato che i valori misurati erano di poco inferiori ai limiti di cui al D.M. n. 381 del 1998, tranne che in un punto, in prossimità di un balcone, in cui tali limiti erano oltrepassati.

A seguito di quanto comunicato dall’A,R.P.A., l’A.U.S.L. di Parma inviava lettera al Servizio Ambiente del Comune di Parma con la quale si affermava la sussistenza delle condizioni per l’avvio dell’azione di risanamento di cui all’art. 5 del citato decreto ministeriale.

Su richiesta del Comune, interveniva la sezione provinciale A.R.P.A. di Piacenza che, in collaborazione con quella di Parma, procedeva in data 27/3/2000 a nuove rilevazioni di campo presso le abitazioni di borgo Basini n. 1 e di via Mazzini n. 3.

Dette misurazioni evidenziavano ancora una volta la presenza di campi elettromagnetici non trascurabili ma inferiori ai limiti di legge, salvo un unico caso di superamento accertato in un locale adibito ad abitazione.

Il Comune di Parma, su sollecito dell’A.U.S.L. di Parma, comunicava alle imprese titolari degli impianti in questione l’avvio del procedimento diretto ad imporre la riduzione a conformità dei campi elettromagnetici generati dagli impianti stessi.

Le ricorrenti si dichiaravano disponibili ad elaborare progetti di bonifica laddove i loro impianti fossero risultati inquinanti, ferma restando la richiesta delle stesse di ripetere le misurazioni in contraddittorio, al fine anche di valutare gli apporti di ogni singolo impianto al presunto inquinamento.

Elemedia, inoltre, con lettera in data 11/9/2000, comunicava al Comune di Parma, all’A.R.P.A. e alla A.U.S.L. che alcune emittenti e, in particolare Punto Radio TV s.r.l. avevano nel frattempo effettuato degli interventi tecnici sui propri impianti che avevano drasticamente ridotto il campo elettromagnetico, insistendo ulteriormente per l’effettuazione di nuove misurazioni in contraddittorio.

Successivamente, il Comune di Parma adottava il provvedimento impugnato che secondo le ricorrenti è illegittimo per i seguenti motivi in diritto.

Violazione dell’art. 50 n. 5 del D. Lgs. n. 257 del 2000; Eccesso di potere per erroneità della motivazione;

Non sussistevano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza con tingibile ed urgente.

Nella fattispecie l’ordinanza è finalizzata alla promozione degli interventi di risanamento dettati dall’art. 5 del D.M. n. 381 del 1998, che ha disposto che modalità e tempi di esecuzione delle azioni di risanamento siano prescritti dalle Regioni.

La Regione Emilia Romagna, con l’art. 7 della L.R. n. 30 del 2000 ha dettato le modalità di attuazione delle azioni di risanamento, prevedendo tempi e procedure che di per sé escludono la ricorrenza di quelle situazioni di pericolo eccezionali , imprevedibili e non altrimenti rimediabili se non con un provvedimento di natura straordinaria, da assumersi in deroga agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione.

D’altra parte, è la stessa disciplina di cui al D.M. n. 381 del 1998 che esclude la sussistenza di situazioni di imminente pericolo per la salute collettiva in relazione alle emissioni elettromagnetiche; anche l’art. 4 del decreto detta una disciplina cautelare sul risanamento che non contempla ipotesi di interventi a mezzo di ordinanze con tingibili ed urgenti.

2) Violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

Le emittenti contemplate nell’ordinanza non sono mai state convocate in occasione delle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A., le cui risultanze sono state poste alla base dell’intervento dell’amministrazione comunale.

Conseguentemente risulta violata la disposizione di cui all’art. 7 della L. n. 241 del 1990, né può ritenersi idonea a rimediare a tale omissione la comunicazione di avvio del procedimento in data 15/5/2000, dove gli esiti di quei sopralluoghi sono dati per presupposti.

Inoltre l’ordinanza non contiene alcuna indicazione sulle percentuali di riduzione che ciascuna emittente sarebbe stata tenuta ad operare sui propri impianti al fine di conseguire la riduzione a conformità ai limiti del D.M.

Il vizio di istruttoria è reso ancora più evidente da due ulteriori considerazioni: da un lato la stessa A.R.P.A. aveva sottolineato come i valori misurati fossero inferiori ai limiti fissati dal D.M. n. 381 del 1998, circostanza questa che rendeva ancora più necessaria l’individuazione dei singoli apporti al complessivo campo elettromagnetico, dall’altro la circostanza che, a seguito degli interventi in riduzione operati dall’emittente Punto Radio TV, la situazione si era radicalmente modificata, imponendo pertanto la necessità di procedere a nuove misurazioni, in contraddittorio con le emittenti coinvolte.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 5/2/2001 e depositato in data 8/2/2001, le ricorrenti hanno impugnato anche il successivo provvedimento con il quale il Sindaco di Parma ha ordinato ad A.M.P.S. di sospendere l’erogazione di energia elettrica alle utenze di via Mazzini n. 6 e di Borgo Basini n. 1 Parma, per gli impianti delle ricorrenti ivi ubicati.
Secondo le ricorrenti tale atto è illegittimo per i seguenti motivi.

- Violazione dell’art. 2 del D.L. 23/1/2001 n. 5 e dell’art. 7 L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000; Eccesso di potere;
Il Sindaco appare comunque carente ad intervenire su un rapporto privatistico di somministrazione e riguardo a materia che lo Jus superveniens (D.L. n. 5 del 2001) attribuisce ai soli organi competenti del Ministero delle Comunicazioni.

L’ordine impugnato è comunque illegittimo anche in relazione all’art. 7 della L.R. n. 30 del 2000 che delinea una dettagliata procedura per il risanamento, alla quale le ricorrenti avevano dato corso restando perciò in attesa delle conseguenti convocazioni da parte del Comune, cui la legge regionale attribuiva la competenza ad approvare i piani di risanamento.

Anche a prescindere dal fatto che la situazione in esame esclude la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento con tingibile ed urgente (in quanto gli impianti delle emittenti siti in via Mazzini erano già rientrati nei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 ed era già stato presentato un piano di risanamento secondo quanto previsto dalla legge regionale), l’ordine impartito dal Sindaco all’A.M.P.S. è frutto di uno sviamento di potere, in quanto volto a conseguire la finalità della sospensione delle trasmissioni non con un intervento diretto e con l’utilizzo di poteri propri, ma attraverso l’intervento di un soggetto terzo, per di più legato da un rapporto di somministrazione con i titolari degli impianti.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Anche il provvedimento impugnato con motivi aggiunti è illegittimo per difetto di istruttoria, in quanto anche riguardo ad esso è dato rilevare che l’Amministrazione Comunale non ha considerato l’intervenuta riduzione del livello di inquinamento entro i limiti di legge e la conseguente necessità di svolgere ulteriori misure in contraddittorio anche in relazione al procedimento dettato dalla legge regionale.

Violazione dell’art. 14 della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 9 della L. n. 340 del 2000;
Le ricorrenti ritengono che la vicenda in esame doveva ritenersi pienamente riconducibile all’ipotesi di obbligatoria convocazione della conferenza di servizi, di cui al novellato art. 14 della L. n. 241 del 1990, poiché ogni intervento tecnico sugli impianti doveva essere autorizzato dall’Ispettorato territoriale dell’Emilia Romagna del Ministero delle Comunicazioni ed inoltre poiché il piano di risanamento definitivo, prevedendo la dislocazione degli impianti, deve necessariamente valutare anche il relativo impatto ambientale.

Con gli stessi motivi aggiunti, le ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni subiti a causa degli illegittimi provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale di Parma.

- Con memoria presentate in data 24/4/2003, le ricorrenti, dopo avere ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti, insistono per l’accoglimento del gravame, vinte le spese.

L’Amministrazione Comunale resistente, costituitasi in giudizio, in via preliminare chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio e, nel merito, chiede la reiezione dello stesso in quanto lo ritiene infondato.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione della causa, l’Amministrazione Comunale ritenendo che sia sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, chiede al giudice pronuncia dichiarativa in tal senso.

Essa insiste ,inoltre, per l’accoglimento delle eccezioni in rito e delle argomentazioni in merito sviluppate con l’atto di costituzione in giudizio.


Alla pubblica udienza del 20/5/2003 la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
 

DIRITTO


La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato alle imprese ricorrenti – tutte emittenti private titolari di concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale a carattere commerciale – di sospendere entro dieci giorni dalla notifica della stessa e fino all’esecuzione degli interventi di riduzione a conformità, l’utilizzo dei loro impianti ubicati in Parma via Mazzini n. 6 e borgo Basini n. 1 e di predisporre e presentare il relativo progetto al Comune.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, le istanti chiedono l’annullamento del provvedimento (connesso con quello impugnato con ricorso principale) con il quale il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato ad A.M.P.S. – Azienda Municipale Pubblici Servizi – di sospendere l’erogazione dell’energia elettrica riguardo alle utenze afferenti i suddetti impianti delle ricorrenti.

Con gli stessi motivi aggiunti di ricorso veniva altresì proposta azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dal Comune di Parma alle ricorrenti con i provvedimenti impugnati.

In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Amministrazione Comunale.

La difesa del Comune di Parma sostiene la mancata instaurazione del contraddittorio da parte delle ricorrenti, sia perché esse – trattandosi di impugnazione di un provvedimento adottato dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo - hanno notificato il ricorso a tale organo presso la sede dell’Amministrazione Comunale e non anche presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, sia perché il ricorso stesso non è stato notificato ad alcun controinteressato.

Il Collegio deve rilevare che entrambi i prospettati profili - e con essi l’eccezione di inammissibilità - devono essere respinti.

Riguardo al primo profilo occorre ribadire, conformemente al consolidato orientamento della giustizia amministrativa in materia, che l’art. 1 del T.U. 30/10/1933 n. 1611, che attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato anche se ad ordinamento autonomo, si riferisce alle Amministrazioni dello Stato in senso proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell’Ente Stato.

Pertanto, la normativa stessa non trova applicazione nel caso di organi di altri Enti che esercitano funzioni statali, come avviene, appunto, per il Sindaco che agisce in veste di Ufficiale di Governo, con la conseguenza che deve considerarsi rituale la notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente (v. C.d.S., sez. IV, 28/3/1994 n. 291; T.A.R. Lombardia –BS- 21/2/2000 n. 134; T.A.R. Basilicata 2/3/1998 n. 74;).

Riguardo al secondo profilo d’inammissibilità, invece, si osserva che dal contenuto dell’ordinanza impugnata non risultano individuabili controinteressati in senso tecnico.

D’altra parte, occorre pure sottolineare che l’ordinanza impugnata mira a tutelare in via preventiva e temporanea – attraverso la sospensione delle trasmissione dagli impianti delle ricorrenti – la generalità degli abitanti della zona in cui sono installati detti impianti dal rischio di inquinamento elettromagnetico e non quindi solo alcuni di essi direttamente individuabili.

Scendendo nel merito della controversia, il Collegio deve rilevare l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale le società istanti lamentano, in concreto, la mancanza dei necessari presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente.

Risulta in atti che il Comune, sulla base di due rilevazioni tecniche effettuate dall’A.R.P.A. e delle conseguenti comunicazioni da parte dell’A.U.S.L. che informavano circa l’avvenuto superamento – limitatamente ad un unico locale adibito ad abitazione - dei limiti di esposizione ad onde elettromagnetiche di cui al D.M. n. 381 del 1998, avviava l’azione di risanamento degli impianti di radiodiffusione delle ricorrenti disciplinata dall’art. 5 dello stesso decreto, dando comunicazione sia alle società proprietarie degli impianti, affinché queste ultime riducessero le emissioni di onde elettromagnetiche sia all’Amministrazione Regionale competente per la prosecuzione del relativo iter procedimentale.

Ritiene il Collegio che in tale obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico per gli abitanti della zona residenziale in cui sono stati installati gli impianti, stante l’accertata inerzia dell’Amministrazione Regionale ad intervenire per effettuare gli specifici adempimenti di sua competenza previsti dalla legge, ricorressero tutti i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata.

Tale tipologia di provvedimenti, infatti, può essere legittimamente adottata non solo nel caso in cui si debba porre rimedio a danni già accaduti, ma anche qualora, come nel caso in esame, si tratti di fronteggiare una situazione dalla quale – a causa dell'inerzia dei soggetti privati direttamente interessati nonché di altre amministrazioni competenti riguardo agli ordinari procedimenti che disciplinano la materia – possano derivare, in concreto, danni alla cittadinanza.

Deve inoltre essere rilevato, al fine di sottolineare la sussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” che alla data di adozione di tale provvedimento, non era ancora entrata in vigore la legge regionale 31/10/2000 n. 30 recante compiuta disciplina per la tutela della salute e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.

Risulta fondato, invece, il secondo mezzo d’impugnazione, con il quale le imprese ricorrenti sostengono l’illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata per difetto d’istruttoria.

Dagli atti di causa emerge che le ricorrenti, quantunque non si siano fattivamente attivate per ridurre a conformità le emissioni dei campi elettromagnetici promananti dai propri impianti, abbiano informato il Comune relativamente all’avvenuta riduzione di tali emissioni in corrispondenza degli interventi operati da altra emittente sui propri impianti.

Tale nuovo fatto rendeva necessario, ad avviso del Collegio, che l’Amministrazione Comunale, prima di adottare un provvedimento contingibile ed urgente altamente lesivo della situazione giuridica delle società emittenti interessate, promuovesse una nuova verifica tecnica degli impianti in questione, al fine di accertare la permanenza o meno dell’oggettivo stato di pericolo derivante dal superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 accertato da due precedenti verifiche tecniche effettuate dall’A.R.P.A..

Risulta parimenti da accogliere il secondo dei motivi aggiunti di ricorso, con il quale le società istanti censurano, sempre per difetto di istruttoria, il provvedimento sindacale con il quale si ordina ad A.M.P.S. la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica relativamente agli impianti delle ricorrenti.

Restano assorbiti gli ulteriori mezzi d’impugnazione non esaminati, ove non confluenti in quelli accolti.

Per i motivi suesposti, l’azione impugnatoria deve essere accolta e, per l’effetto, sono annullati i provvedimenti impugnati.

Deve essere respinta, invece, l’azione di risarcimento del danno, poiché non è dato individuare, nell’agire dell’Amministrazione Comunale, un comportamento connotato da effettiva colpa, stante, da un lato, l’inerzia dell’Amministrazione Regionale che avrebbe dovuto intervenire per proseguire l’azione di risanamento avviata dal Comune e stante altresì, dall’altro lato, il comportamento non collaborativo delle stesse ricorrenti che, pur avvisate e sollecitate dal Comune a ridurre le emissioni di onde elettromagnetiche promananti dagli impianti di loro proprietà, hanno tenuto un atteggiamento sostanzialmente inerte, non intervenendo operativamente ma subordinando la propria disponibilità a collaborare unicamente all’esito dell’effettuazione, da parte dei competenti organi, di nuova verifica tecnica degli impianti in questione alla quale esse ritenevano di dovere essere chiamate a partecipare.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio;
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 667 del 2000 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.

Respinge l’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2003.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel. Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

Parma, li 12 giugno 2003
f.to Eleonora Raffaele Il Segretario

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico - la sussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” - superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 - legittimità - tutela della salute. E’ legittima l’ordinanza sindacale “extra ordinem” quando vi è un'obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico per gli abitanti della zona residenziale in cui sono stati installati gli impianti, stante l’accertata inerzia dell’Amministrazione Regionale ad intervenire per effettuare gli specifici adempimenti di sua competenza previsti dalla legge, ricorressero tutti i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata. (Fattispecie: l’oggettivo stato di pericolo derivante dal superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 accertato da due precedenti verifiche tecniche effettuate dall’A.R.P.A..) Tale tipologia di provvedimenti, infatti, può essere legittimamente adottata non solo nel caso in cui si debba porre rimedio a danni già accaduti, ma anche qualora, come nel caso in esame, si tratti di fronteggiare una situazione dalla quale – a causa dell'inerzia dei soggetti privati direttamente interessati nonché di altre amministrazioni competenti riguardo agli ordinari procedimenti che disciplinano la materia – possano derivare, in concreto, danni alla cittadinanza. Deve inoltre essere rilevato, al fine di sottolineare la sussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” che alla data di adozione di tale provvedimento, non era ancora entrata in vigore la legge regionale 31/10/2000 n. 30 recante compiuta disciplina per la tutela della salute e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna Sezione di Parma, 12 giugno 2003 - sentenza n. 303

 

2) La notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente - la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato. Conformemente al consolidato orientamento della giustizia amministrativa in materia, che l’art. 1 del T.U. 30/10/1933 n. 1611, che attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato anche se ad ordinamento autonomo, si riferisce alle Amministrazioni dello Stato in senso proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell’Ente Stato. Pertanto, la normativa stessa non trova applicazione nel caso di organi di altri Enti che esercitano funzioni statali, come avviene, appunto, per il Sindaco che agisce in veste di Ufficiale di Governo, con la conseguenza che deve considerarsi rituale la notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente (v. C.d.S., sez. IV, 28/3/1994 n. 291; T.A.R. Lombardia –BS- 21/2/2000 n. 134; T.A.R. Basilicata 2/3/1998 n. 74;). Tribunale Amministrativo Regionale Emilia - Romagna Sezione di Parma, 12 giugno 2003 - sentenza n. 303

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