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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere
Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 667 del 2000, proposto da s.p.a. Elemedia, s.pa. Centro di
Produzione e s.p.a. Radio Dimensione Suono, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., società rappresentate e difese dall’Avv. Valeria COLOMBO,
dall’Avv. Giorgio GIACOMINI e dall’Avv. Margherita FERRARI ed elettivamente
domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Parma, via Santa Chiara n. 8
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Umberto FANTIGROSSI e dall’Avv. Salvatore CAROPPO ed elettivamente domiciliato
presso gli uffici del Servizio di Avvocatura Comunale, in Parma, via Melloni n.
1/b.
per l’annullamento
previa sospensiva, dell’ordinanza contingibile ed urgente in data 8/11/2000,
prot. n. 943/69654, con la quale il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato alle
ricorrenti di sospendere, entro dieci giorni dalla notifica e fino
all’esecuzione degli interventi di riduzione a conformità, l’utilizzo dei loro
impianti di radiodiffusione ubicati in Parma, via Mazzini n. 6, nonché di
predisporre e presentare il relativo progetto al Comune.
Con ricorso per motivi aggiunti le ricorrenti impugnavano il successivo
provvedimento con il quale il Sindaco di Parma ha ordinato ad A.M.P.S. di
sospendere l’erogazione di energia elettrica alle utenze di via Mazzini n. 6 e
di Borgo Basini n. 1 Parma, per gli impianti delle ricorrenti ivi ubicati.
Visto il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti con i rispettivi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale intimata;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20/5/2003, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi,
altresì, l’Avv. COLOMBO e l’Avv. GIACOMINI per le società ricorrenti e l’Avv.
CAROPPO per l’Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso n. 667 del 2000, notificato il 7/12/2000 e depositato il
19/12/2000, le società ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensiva,
dell’ordinanza contingibile ed urgente in data 8/11/2000, prot. n. 943/69654,
con la quale il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato alle stesse di
sospendere entro dieci giorni dalla sua notifica e fino all’esecuzione degli
interventi di riduzione a conformità, l’utilizzo dei loro impianti di
radiodiffusione ubicati in Parma, via Mazzini n. 6, nonché di predisporre e
presentare il relativo progetto al Comune.
Le ricorrenti sono tutte emittenti private autorizzate all’esercizio della
radiodiffusione in ambito nazionale che gestiscono diversi impianti ubicati
nella città di Parma, tra cui vi è quello sito in via Mazzini.
Nell’aprile del 1999 l’A.R.P.A. effettuava una rilevazione dei campi
elettromagnetici generati da detto impianto di radiofrequenza da cui è risultato
che i valori misurati erano di poco inferiori ai limiti di cui al D.M. n. 381
del 1998, tranne che in un punto, in prossimità di un balcone, in cui tali
limiti erano oltrepassati.
A seguito di quanto comunicato dall’A,R.P.A., l’A.U.S.L. di Parma inviava
lettera al Servizio Ambiente del Comune di Parma con la quale si affermava la
sussistenza delle condizioni per l’avvio dell’azione di risanamento di cui
all’art. 5 del citato decreto ministeriale.
Su richiesta del Comune, interveniva la sezione provinciale A.R.P.A. di Piacenza
che, in collaborazione con quella di Parma, procedeva in data 27/3/2000 a nuove
rilevazioni di campo presso le abitazioni di borgo Basini n. 1 e di via Mazzini
n. 3.
Dette misurazioni evidenziavano ancora una volta la presenza di campi
elettromagnetici non trascurabili ma inferiori ai limiti di legge, salvo un
unico caso di superamento accertato in un locale adibito ad abitazione.
Il Comune di Parma, su sollecito dell’A.U.S.L. di Parma, comunicava alle imprese
titolari degli impianti in questione l’avvio del procedimento diretto ad imporre
la riduzione a conformità dei campi elettromagnetici generati dagli impianti
stessi.
Le ricorrenti si dichiaravano disponibili ad elaborare progetti di bonifica
laddove i loro impianti fossero risultati inquinanti, ferma restando la
richiesta delle stesse di ripetere le misurazioni in contraddittorio, al fine
anche di valutare gli apporti di ogni singolo impianto al presunto inquinamento.
Elemedia, inoltre, con lettera in data 11/9/2000, comunicava al Comune di Parma,
all’A.R.P.A. e alla A.U.S.L. che alcune emittenti e, in particolare Punto Radio
TV s.r.l. avevano nel frattempo effettuato degli interventi tecnici sui propri
impianti che avevano drasticamente ridotto il campo elettromagnetico, insistendo
ulteriormente per l’effettuazione di nuove misurazioni in contraddittorio.
Successivamente, il Comune di Parma adottava il provvedimento impugnato che
secondo le ricorrenti è illegittimo per i seguenti motivi in diritto.
Violazione dell’art. 50 n. 5 del D. Lgs. n. 257 del 2000; Eccesso di potere per
erroneità della motivazione;
Non sussistevano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza con tingibile ed
urgente.
Nella fattispecie l’ordinanza è finalizzata alla promozione degli interventi di
risanamento dettati dall’art. 5 del D.M. n. 381 del 1998, che ha disposto che
modalità e tempi di esecuzione delle azioni di risanamento siano prescritti
dalle Regioni.
La Regione Emilia Romagna, con l’art. 7 della L.R. n. 30 del 2000 ha dettato le
modalità di attuazione delle azioni di risanamento, prevedendo tempi e procedure
che di per sé escludono la ricorrenza di quelle situazioni di pericolo
eccezionali , imprevedibili e non altrimenti rimediabili se non con un
provvedimento di natura straordinaria, da assumersi in deroga agli ordinari
mezzi offerti dalla legislazione.
D’altra parte, è la stessa disciplina di cui al D.M. n. 381 del 1998 che esclude
la sussistenza di situazioni di imminente pericolo per la salute collettiva in
relazione alle emissioni elettromagnetiche; anche l’art. 4 del decreto detta una
disciplina cautelare sul risanamento che non contempla ipotesi di interventi a
mezzo di ordinanze con tingibili ed urgenti.
2) Violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per
difetto di istruttoria;
Le emittenti contemplate nell’ordinanza non sono mai state convocate in
occasione delle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A., le cui risultanze sono
state poste alla base dell’intervento dell’amministrazione comunale.
Conseguentemente risulta violata la disposizione di cui all’art. 7 della L. n.
241 del 1990, né può ritenersi idonea a rimediare a tale omissione la
comunicazione di avvio del procedimento in data 15/5/2000, dove gli esiti di
quei sopralluoghi sono dati per presupposti.
Inoltre l’ordinanza non contiene alcuna indicazione sulle percentuali di
riduzione che ciascuna emittente sarebbe stata tenuta ad operare sui propri
impianti al fine di conseguire la riduzione a conformità ai limiti del D.M.
Il vizio di istruttoria è reso ancora più evidente da due ulteriori
considerazioni: da un lato la stessa A.R.P.A. aveva sottolineato come i valori
misurati fossero inferiori ai limiti fissati dal D.M. n. 381 del 1998,
circostanza questa che rendeva ancora più necessaria l’individuazione dei
singoli apporti al complessivo campo elettromagnetico, dall’altro la circostanza
che, a seguito degli interventi in riduzione operati dall’emittente Punto Radio
TV, la situazione si era radicalmente modificata, imponendo pertanto la
necessità di procedere a nuove misurazioni, in contraddittorio con le emittenti
coinvolte.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 5/2/2001 e depositato in data
8/2/2001, le ricorrenti hanno impugnato anche il successivo provvedimento con il
quale il Sindaco di Parma ha ordinato ad A.M.P.S. di sospendere l’erogazione di
energia elettrica alle utenze di via Mazzini n. 6 e di Borgo Basini n. 1 Parma,
per gli impianti delle ricorrenti ivi ubicati.
Secondo le ricorrenti tale atto è illegittimo per i seguenti motivi.
- Violazione dell’art. 2 del D.L. 23/1/2001 n. 5 e dell’art. 7 L.R. Emilia
Romagna n. 30 del 2000; Eccesso di potere;
Il Sindaco appare comunque carente ad intervenire su un rapporto privatistico di
somministrazione e riguardo a materia che lo Jus superveniens (D.L. n. 5 del
2001) attribuisce ai soli organi competenti del Ministero delle Comunicazioni.
L’ordine impugnato è comunque illegittimo anche in relazione all’art. 7 della
L.R. n. 30 del 2000 che delinea una dettagliata procedura per il risanamento,
alla quale le ricorrenti avevano dato corso restando perciò in attesa delle
conseguenti convocazioni da parte del Comune, cui la legge regionale attribuiva
la competenza ad approvare i piani di risanamento.
Anche a prescindere dal fatto che la situazione in esame esclude la sussistenza
dei presupposti per l’adozione di un provvedimento con tingibile ed urgente (in
quanto gli impianti delle emittenti siti in via Mazzini erano già rientrati nei
limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 ed era già stato presentato un piano di
risanamento secondo quanto previsto dalla legge regionale), l’ordine impartito
dal Sindaco all’A.M.P.S. è frutto di uno sviamento di potere, in quanto volto a
conseguire la finalità della sospensione delle trasmissioni non con un
intervento diretto e con l’utilizzo di poteri propri, ma attraverso l’intervento
di un soggetto terzo, per di più legato da un rapporto di somministrazione con i
titolari degli impianti.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Anche il provvedimento impugnato con motivi aggiunti è illegittimo per difetto
di istruttoria, in quanto anche riguardo ad esso è dato rilevare che
l’Amministrazione Comunale non ha considerato l’intervenuta riduzione del
livello di inquinamento entro i limiti di legge e la conseguente necessità di
svolgere ulteriori misure in contraddittorio anche in relazione al procedimento
dettato dalla legge regionale.
Violazione dell’art. 14 della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 9
della L. n. 340 del 2000;
Le ricorrenti ritengono che la vicenda in esame doveva ritenersi pienamente
riconducibile all’ipotesi di obbligatoria convocazione della conferenza di
servizi, di cui al novellato art. 14 della L. n. 241 del 1990, poiché ogni
intervento tecnico sugli impianti doveva essere autorizzato dall’Ispettorato
territoriale dell’Emilia Romagna del Ministero delle Comunicazioni ed inoltre
poiché il piano di risanamento definitivo, prevedendo la dislocazione degli
impianti, deve necessariamente valutare anche il relativo impatto ambientale.
Con gli stessi motivi aggiunti, le ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento
dei danni subiti a causa degli illegittimi provvedimenti adottati
dall’Amministrazione Comunale di Parma.
- Con memoria presentate in data 24/4/2003, le ricorrenti, dopo avere
ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte con l’atto introduttivo del
giudizio e con motivi aggiunti, insistono per l’accoglimento del gravame, vinte
le spese.
L’Amministrazione Comunale resistente, costituitasi in giudizio, in via
preliminare chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata
instaurazione del contraddittorio e, nel merito, chiede la reiezione dello
stesso in quanto lo ritiene infondato.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione della causa,
l’Amministrazione Comunale ritenendo che sia sopravvenuta la cessazione della
materia del contendere, chiede al giudice pronuncia dichiarativa in tal senso.
Essa insiste ,inoltre, per l’accoglimento delle eccezioni in rito e delle
argomentazioni in merito sviluppate con l’atto di costituzione in giudizio.
Alla pubblica udienza del 20/5/2003 la causa è stata chiamata ed è stata
trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla legittimità
dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune di
Parma ha ordinato alle imprese ricorrenti – tutte emittenti private titolari di
concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione in ambito
nazionale a carattere commerciale – di sospendere entro dieci giorni dalla
notifica della stessa e fino all’esecuzione degli interventi di riduzione a
conformità, l’utilizzo dei loro impianti ubicati in Parma via Mazzini n. 6 e
borgo Basini n. 1 e di predisporre e presentare il relativo progetto al Comune.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, le istanti chiedono l’annullamento
del provvedimento (connesso con quello impugnato con ricorso principale) con il
quale il Sindaco del Comune di Parma ha ordinato ad A.M.P.S. – Azienda
Municipale Pubblici Servizi – di sospendere l’erogazione dell’energia elettrica
riguardo alle utenze afferenti i suddetti impianti delle ricorrenti.
Con gli stessi motivi aggiunti di ricorso veniva altresì proposta azione diretta
ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dal Comune di Parma
alle ricorrenti con i provvedimenti impugnati.
In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità
del ricorso sollevata dalla resistente Amministrazione Comunale.
La difesa del Comune di Parma sostiene la mancata instaurazione del
contraddittorio da parte delle ricorrenti, sia perché esse – trattandosi di
impugnazione di un provvedimento adottato dal Sindaco nella sua qualità di
Ufficiale del Governo - hanno notificato il ricorso a tale organo presso la sede
dell’Amministrazione Comunale e non anche presso la competente Avvocatura
Distrettuale dello Stato, sia perché il ricorso stesso non è stato notificato ad
alcun controinteressato.
Il Collegio deve rilevare che entrambi i prospettati profili - e con essi
l’eccezione di inammissibilità - devono essere respinti.
Riguardo al primo profilo occorre ribadire, conformemente al consolidato
orientamento della giustizia amministrativa in materia, che l’art. 1 del T.U.
30/10/1933 n. 1611, che attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza
e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato anche se ad
ordinamento autonomo, si riferisce alle Amministrazioni dello Stato in senso
proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura
organica dell’Ente Stato.
Pertanto, la normativa stessa non trova applicazione nel caso di organi di altri
Enti che esercitano funzioni statali, come avviene, appunto, per il Sindaco che
agisce in veste di Ufficiale di Governo, con la conseguenza che deve
considerarsi rituale la notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché
presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente (v. C.d.S., sez. IV,
28/3/1994 n. 291; T.A.R. Lombardia –BS- 21/2/2000 n. 134; T.A.R. Basilicata
2/3/1998 n. 74;).
Riguardo al secondo profilo d’inammissibilità, invece, si osserva che dal
contenuto dell’ordinanza impugnata non risultano individuabili controinteressati
in senso tecnico.
D’altra parte, occorre pure sottolineare che l’ordinanza impugnata mira a
tutelare in via preventiva e temporanea – attraverso la sospensione delle
trasmissione dagli impianti delle ricorrenti – la generalità degli abitanti
della zona in cui sono installati detti impianti dal rischio di inquinamento
elettromagnetico e non quindi solo alcuni di essi direttamente individuabili.
Scendendo nel merito della controversia, il Collegio deve rilevare
l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale le società istanti
lamentano, in concreto, la mancanza dei necessari presupposti per l’adozione di
un provvedimento contingibile ed urgente.
Risulta in atti che il Comune, sulla base di due rilevazioni tecniche effettuate
dall’A.R.P.A. e delle conseguenti comunicazioni da parte dell’A.U.S.L. che
informavano circa l’avvenuto superamento – limitatamente ad un unico locale
adibito ad abitazione - dei limiti di esposizione ad onde elettromagnetiche di
cui al D.M. n. 381 del 1998, avviava l’azione di risanamento degli impianti di
radiodiffusione delle ricorrenti disciplinata dall’art. 5 dello stesso decreto,
dando comunicazione sia alle società proprietarie degli impianti, affinché
queste ultime riducessero le emissioni di onde elettromagnetiche sia
all’Amministrazione Regionale competente per la prosecuzione del relativo iter
procedimentale.
Ritiene il Collegio che in tale obiettiva situazione di pericolo da inquinamento
elettromagnetico per gli abitanti della zona residenziale in cui sono stati
installati gli impianti, stante l’accertata inerzia dell’Amministrazione
Regionale ad intervenire per effettuare gli specifici adempimenti di sua
competenza previsti dalla legge, ricorressero tutti i presupposti per l’adozione
dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata.
Tale tipologia di provvedimenti, infatti, può essere legittimamente adottata non
solo nel caso in cui si debba porre rimedio a danni già accaduti, ma anche
qualora, come nel caso in esame, si tratti di fronteggiare una situazione dalla
quale – a causa dell'inerzia dei soggetti privati direttamente interessati
nonché di altre amministrazioni competenti riguardo agli ordinari procedimenti
che disciplinano la materia – possano derivare, in concreto, danni alla
cittadinanza.
Deve inoltre essere rilevato, al fine di sottolineare la sussistenza dei
presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” che alla data
di adozione di tale provvedimento, non era ancora entrata in vigore la legge
regionale 31/10/2000 n. 30 recante compiuta disciplina per la tutela della
salute e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
Risulta fondato, invece, il secondo mezzo d’impugnazione, con il quale le
imprese ricorrenti sostengono l’illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata
per difetto d’istruttoria.
Dagli atti di causa emerge che le ricorrenti, quantunque non si siano
fattivamente attivate per ridurre a conformità le emissioni dei campi
elettromagnetici promananti dai propri impianti, abbiano informato il Comune
relativamente all’avvenuta riduzione di tali emissioni in corrispondenza degli
interventi operati da altra emittente sui propri impianti.
Tale nuovo fatto rendeva necessario, ad avviso del Collegio, che
l’Amministrazione Comunale, prima di adottare un provvedimento contingibile ed
urgente altamente lesivo della situazione giuridica delle società emittenti
interessate, promuovesse una nuova verifica tecnica degli impianti in questione,
al fine di accertare la permanenza o meno dell’oggettivo stato di pericolo
derivante dal superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 accertato
da due precedenti verifiche tecniche effettuate dall’A.R.P.A..
Risulta parimenti da accogliere il secondo dei motivi aggiunti di ricorso, con
il quale le società istanti censurano, sempre per difetto di istruttoria, il
provvedimento sindacale con il quale si ordina ad A.M.P.S. la sospensione
dell’erogazione dell’energia elettrica relativamente agli impianti delle
ricorrenti.
Restano assorbiti gli ulteriori mezzi d’impugnazione non esaminati, ove non
confluenti in quelli accolti.
Per i motivi suesposti, l’azione impugnatoria deve essere accolta e, per
l’effetto, sono annullati i provvedimenti impugnati.
Deve essere respinta, invece, l’azione di risarcimento del danno, poiché non è
dato individuare, nell’agire dell’Amministrazione Comunale, un comportamento
connotato da effettiva colpa, stante, da un lato, l’inerzia dell’Amministrazione
Regionale che avrebbe dovuto intervenire per proseguire l’azione di risanamento
avviata dal Comune e stante altresì, dall’altro lato, il comportamento non
collaborativo delle stesse ricorrenti che, pur avvisate e sollecitate dal Comune
a ridurre le emissioni di onde elettromagnetiche promananti dagli impianti di
loro proprietà, hanno tenuto un atteggiamento sostanzialmente inerte, non
intervenendo operativamente ma subordinando la propria disponibilità a
collaborare unicamente all’esito dell’effettuazione, da parte dei competenti
organi, di nuova verifica tecnica degli impianti in questione alla quale esse
ritenevano di dovere essere chiamate a partecipare.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente,
tra le parti, le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
definitivamente pronunziando sul ricorso n. 667 del 2000 di cui in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso
principale e con il ricorso per motivi aggiunti.
Respinge l’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2003.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel. Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.
Parma, li 12 giugno 2003
f.to Eleonora Raffaele Il Segretario
1) Obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico - la sussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” - superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 - legittimità - tutela della salute. E’ legittima l’ordinanza sindacale “extra ordinem” quando vi è un'obiettiva situazione di pericolo da inquinamento elettromagnetico per gli abitanti della zona residenziale in cui sono stati installati gli impianti, stante l’accertata inerzia dell’Amministrazione Regionale ad intervenire per effettuare gli specifici adempimenti di sua competenza previsti dalla legge, ricorressero tutti i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata. (Fattispecie: l’oggettivo stato di pericolo derivante dal superamento dei limiti previsti dal D.M. n. 381 del 1998 accertato da due precedenti verifiche tecniche effettuate dall’A.R.P.A..) Tale tipologia di provvedimenti, infatti, può essere legittimamente adottata non solo nel caso in cui si debba porre rimedio a danni già accaduti, ma anche qualora, come nel caso in esame, si tratti di fronteggiare una situazione dalla quale – a causa dell'inerzia dei soggetti privati direttamente interessati nonché di altre amministrazioni competenti riguardo agli ordinari procedimenti che disciplinano la materia – possano derivare, in concreto, danni alla cittadinanza. Deve inoltre essere rilevato, al fine di sottolineare la sussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanza sindacale “extra ordinem” che alla data di adozione di tale provvedimento, non era ancora entrata in vigore la legge regionale 31/10/2000 n. 30 recante compiuta disciplina per la tutela della salute e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna Sezione di Parma, 12 giugno 2003 - sentenza n. 303
2) La notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente - la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato. Conformemente al consolidato orientamento della giustizia amministrativa in materia, che l’art. 1 del T.U. 30/10/1933 n. 1611, che attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato anche se ad ordinamento autonomo, si riferisce alle Amministrazioni dello Stato in senso proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell’Ente Stato. Pertanto, la normativa stessa non trova applicazione nel caso di organi di altri Enti che esercitano funzioni statali, come avviene, appunto, per il Sindaco che agisce in veste di Ufficiale di Governo, con la conseguenza che deve considerarsi rituale la notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente (v. C.d.S., sez. IV, 28/3/1994 n. 291; T.A.R. Lombardia –BS- 21/2/2000 n. 134; T.A.R. Basilicata 2/3/1998 n. 74;). Tribunale Amministrativo Regionale Emilia - Romagna Sezione di Parma, 12 giugno 2003 - sentenza n. 303
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