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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. LAZIO Sez. di Latina del 29 luglio 2003, (Ud. 6 giugno 2003) Sentenza n. 675
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Anno 2003 Sezione staccata di Latina, composto dai seguenti magistrati:
DOTT. FRANCO BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. SALVATORE RAPONI CONSIGLIERE DOTT. SANDRO AURELI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 795 del 2001
proposto dai Sigg.ri Anna Giovanna Volpe e Fabio Pettirossi, rappresentati e
difesi dall’avv. Giuseppe Cosentino e dall’avv. Luigi Lana, successivamente, con
procura speciale anche, dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Lucia Camporeale ed
elettivamente domiciliati in Latina, via Umberto I°, n. 100 presso lo studio
dell’avv. G. Colletta;
contro
il Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Cesare Manchisi ed elettivamente domiciliato in Latina, via Farini n.
2, presso l’Avvocatura Comunale;
per l'annullamento
-del provvedimento n.2000.45 del 28 novembre 2000, del Dirigente del Servizio
Condono Edilizio del Comune di Latina, concernente reiezione domanda di condono
edilizio n.A3049-A;
-dell’ordinanza di demolizione opere abusive del Dirigente del Servizio Condono
Edilizio del Comune di Latina, n.13298/2891 del 14 dicembre 2000;
-verbale d’accertamento dell’inottemperanza ad ingiunzione di demolizione del
Comune di Latina datato 10 aprile 2001;
-verbale d’immissione in possesso ed acquisizione immobile n.13598/2891 del 25
febbraio 2002;
-del nuovo rigetto della domanda di condono edilizio di cui all’atto del 17
marzo 2003 prot. n. 25440, adottato dal Comune di Latina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Latina;
Viste le memorie depositate dalle parti in causa;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2003 il Consigliere Sandro Aureli;
Uditi, altresì, l'avv. G. Amorelli e L. Camporeale per i ricorrenti, e l’avv. C.
Manchisi per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Latina in data 12 febbraio 2001 e depositato
il successivo giorno 13 marzo, e con i successivi motivi aggiunti i sigg. Volpe
Anna Giovanna e Pettirossi Fabio hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti
edilizi riportati in epigrafe, relativi e conseguenti all’impugnata reiezione
della domanda di condono edilizio presentata per la realizzazione di opere
abusive in data 4 marzo 1995.
Al riguardo parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti
impugnati, oltre che con il ricorso principale anche con motivi aggiunti, sotto
vari profili di violazione di legge ed in relazione a molteplici figure di
eccesso di potere, tutti tesi a dimostrare, anche attraverso consulenza tecnica,
l’avvenuta realizzazione dell’opera oggetto di essi in epoca antecedente al 31
dicembre 1993, ovvero la mancanza di dimostrazione da parte del Comune di Latina
del contrario, di quanto dagli stessi ricorrenti ritualmente dichiarato al
riguardo.
Quest’ultimo con l’atto di costituzione e con le successive memorie illustrative
e di replica si è opposto all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti
anche sulla base della documentazione depositata.
Parte ricorrente a sua volta ha depositato memorie e documenti; in particolare
la perizia stragiudiziale a firma dell’ing. Giuseppino Federico Fredda del 28
ottobre 2002 tesa a dar conto dell’esistenza delle opere abusive investite dai
provvedimenti impugnati, all’epoca dell’aerofotogrammetrie effettuate nel
dicembre 1994.
Parte ricorrente con i primi motivi aggiunti ha impugnato il verbale
d’accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire del Comune di Latina
datata il 10 aprile 2001.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 26 aprile 2003 ha chiesto
l’annullamento dell’atto del 17 marzo 2003 prot. n. 25440, con il quale, a
seguito della sentenza istruttoria di questa Sezione n.37 del 18 gennaio 2002
con cui veniva disposto il riesame della domanda di condono dei ricorrenti alla
luce di ulteriore lettura dei documenti già prodotti nonché di quelli di
possibile successiva acquisizione, ha nuovamente rigettato la domanda di condono
dei ricorrenti stessi.
All’udienza odierna le parti hanno ribadito le rispettive posizioni chiedendone
l’accoglimento al Collegio, che si è riservato di decidere.
DIRITTO
I coniugi Anna Giovanna Volpe e Fabio Pettorossi hanno realizzato in via
Isolabella n. 23 Località Marina di Latina, su un lotto di terreno esteso per
mq. 965, acquistato il 21 ottobre 1993, catastalmente distinto al fg. 247,
mappale 257 (ora per effetto di variazione di particella n.841) urbanisticamente
insistente nella Sottozona A/31 del P.T.P. n.10 normato dall’art. 27 delle NTA
dove è vietata ogni nuova costruzione anche a carattere precario, sottoposto ai
vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ed in particolare dell’art.139
e segg. del D. Lgs. 490 del 1999 “T.U. in materia di Beni Culturali e
Ambientali”, in vigenza del D.M. 25 febbraio 1974 e del D.M. 21 settembre 1984
ex art. 1 della legge n.1497 del 1939, opere abusive consistenti in:
a) fabbricato per civile abitazione, della superficie totale di mq. 76,2;
b) locale annesso adibito a ripostiglio della superficie di mq. 4,41;
c) struttura (gazebo) con telaio metallico, infissa al suolo e coperta con una
tenda parasole di plastica vinilica, della superficie di mq. 25,40.
In data 4 marzo 1995, la sig.ra Volpe Anna Giovanna presentava al Comune di
Latina istanza di condono ex art. 39 della legge n. 724 del 1994, per ottenere
la concessione in sanatoria del manufatto per civile abitazione.
In seguito presentava la documentazione integrativa e la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ove affermava di aver ultimato le opere entro
la data del 31 dicembre 1993.
Sulla base dell’accertamento della P.M. di Latina del 10 marzo 1997 da cui
risultava che le opere erano di recente realizzazione e dell’esame
dell’ulteriore verifica della documentazione che i ricorrenti erano stati
invitati a produrre dal Comune, quest’ultimo respingeva l’istanza di condono con
il provvedimento di reiezione n. 2000.45 prot. n.104262 del 28 novembre 2000,
avendo ritenuto la documentazione prodotta in origine e successivamente non
sufficiente a confermare che l’opera fosse stata realizzata entro il termine di
legge del 31 dicembre 1994.
Di qui seguivano i provvedimenti sanzionatori del Comune di Latina; l’ordinanza
di demolizione delle opere edilizie abusivamente eseguite n.13298/2891, prot. n.
109808, impugnata con ricorso originario; l’accertamento del Comando di P.M. in
data 10 aprile 2001, dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, impugnato
con i primi motivi aggiunti dinanzi alla sede di Roma di questo T.A.R.;
l’immissione in possesso e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle
opere abusive.
Ad esito dell’udienza di merito del 22 novembre 2002 questo Collegio alla luce
dei documenti in atti pronunciava la sentenza n. 37 del 2003 disponendo che il
Dirigente del Servizio Condono Edilizio del Comune di Latina procedesse al
riesame dell’istanza di concessione a sanatoria n. A73049 presentata dai
ricorrenti, in contraddittorio con gli stessi, fissando alla data odierna la
nuova udienza di discussione nel merito.
Il Comune ritenendo che nel corso nel contraddittorio con la parte ricorrente
non erano emersi fatti diversi da quelli già conosciuti e che quindi essa parte
non era stata in grado di dimostrare la realizzazione delle opere prima del 31
dicembre 1993 adottava la comunicazione prot. n. 25440 del 17 marzo 2003 rivolta
alla sig.ra Volpe, impugnata con i secondi motivi aggiunti.
Emerge da quanto precede che il profilo giuridico con rilievo preminente ai fini
del decidere, concerne la prova circa l’ultimazione dei lavori abusivi alla data
del 31 dicembre 1993, dei quali l’interessato, sulla base della dichiarazione
sostitutiva, abbia richiesto la sanatoria ai sensi dell’art.39 della legge n.724
del 1994.
Sul punto due sono gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa dai
quali il Collegio non ritiene che nella fattispecie ci si possa discostare.
Per il primo: “Il richiedente la sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art.
31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (ovvero art.39 della legge n.724 del 1994) deve
fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza del manufatto al 1
ottobre 1983 (ovvero 31 dicembre 1994), restando a carico dell'Amministrazione
di controllare l'attendibilità dei dati forniti ed eventualmente di contrapporre
le risultanze di proprie verifiche; pertanto, qualora non risulti alcun univoco
ed oggettivo elemento da cui possa evincersi che le opere abusive sono state
ultimate entro la data predetta, l'Amministrazione deve respingere la domanda di
concessione in sanatoria e reprimere l'abuso. (Cons. Stato Sez.V n.748 - 10
febbraio 2000).
Per il secondo: “….. In sede d'esame di un'istanza di condono edilizio, è
inidonea ……… la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal ricorrente a
corredo dell'istanza stessa, non precludendo essa la possibilità di raccogliere
nel corso del procedimento elementi in contrario e pervenire, quindi, a
risultanze diverse, ………”. (T.A.R. Toscana Firenze n.819 - 10 maggio 2001).
Se dunque l’interessato in sede di presentazione della domanda di condono può a
tenore dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, limitarsi alla dichiarazione
sostitutiva circa la data di ultimazione delle opere abusive, ciò non di meno
tale facilitazione procedimentale, rispetto a quanto previsto dall’art. 35 della
legge n. 47 del 1985, non implica alcun passaggio al Comune dell’onere di
fornire la prova dell’ultimazione dei lavori, in ipotesi in data successiva, a
quella dichiarata dall’interessato.
Ad avviso del Collegio, la piena lettura dell’art. 31 e segg. della legge n. 47
del 1985 non ammette invero soluzione diversa da quella che porta a ritenere che
l’Amministrazione ha soltanto il compito di verificare la veridicità
dell’affermazione dell’interessato circa l’epoca di ultimazione dei lavori,
avvalendosi delle circostanze di fatto già autonomamente accertate ovvero
dell’insieme degli elementi emergenti dalla stessa domanda dell’interessato.
Ciò, essendo la data del 31 dicembre 1994, quella entro la quale le opere
debbono essere ultimate, nonché quella che l’interessato stesso ha il dovere di
dichiarare perché esse siano ex lege ammesse a sanatoria.
Vale a dire che essendo l’indicazione di detta data contenuto necessario e
qualificante della domanda, come si ricava del resto dalla definizione di
ultimazione delle opere accolta dalla stessa norma in esame (esecuzione del
rustico e completamento della copertura in caso di opere abitabili), non può, in
base al generale principio che chi afferma deve provare, che ricadere
sull’interessato, e non sull’Amministrazione, l’onere di provare tale
circostanza, al dì là di quanto soltanto dichiarato, ove insorga contestazione
su di essa da parte dell’Amministrazione stessa.
A tal riguardo l’insussistenza del presupposto per conseguire la sanatoria non
sembra contestabile sulla base degli atti prodotti da parte ricorrente.
Ed invero:
-la fattura n.65/1993 emessa il 4 dicembre 1993 dalla S.C.A. srl Sistemi Controlli Automazioni – di Isola del Liri, (doc. n.4a della memoria del Comune del 28.marzo 2001) non suffragata da altri elementi fiscali (bolle di accompagnamento, modalità di pagamento, etc…) non contiene indicazione alcuna né del tipo di materiali forniti, né dei servizi resi e se gli stessi siano stati effettivamente forniti ed eseguiti presso il manufatto abusivo in questione.
Oltretutto per la visura Camerale prodotta dal Comune (doc. del 15.05.2003) tale
ditta è risultata avere un oggetto sociale senz’altro incompatibile con
l’attività edilizia residenziale:
-Relazione tecnica a firma del geom. Mario Gatto pervenuta al Comune di Latina
il 17 febbraio 2000, (doc. n. 6 memoria di costituzione del Comune), senza data,
nulla indica circa l’epoca di realizzazione dei lavori abusivi;
-Relazione stragiudiziale dell’ing. Federico Giuseppino Fredda (doc. n. 1
depositato in data 30 ottobre 2002) dimostra la corrispondenza della particella
catastale n. 841 con la soppressa particella n. 257, ove è situato l’immobile di
cui trattasi e sussistenza del fabbricato oggetto della domanda di condono alla
data dell’aerofotogrammetria n. 63 effettuata dalla S.A.R.A. Nistri s.r.l. il 27
dicembre 1994.
Ad avviso del Collegio detti descritti atti sia che li si consideri
singolarmente che nel loro insieme, non dimostrano in alcun modo che l’abuso sia
stato effettivamente compiuto entro la data del 31 dicembre 2003.
E non è senza rilievo aggiungere che l’atto pubblico d’acquisto del lotto di
terreno di mq. 965, è stato redatto il 21 ottobre 1993, vale a dire solo due
mesi prima del termine utile per condonare e non reca l’individuazione di alcuna
struttura sulla predetta particella 841 (ex 257), né parte ricorrente ha
minimamente documentato circostanze utili a dimostrare lo svolgimento di
effettiva e confacente attività edilizia diretta all’innalzamento della
struttura entro tale data, salvo quanto emerge dalla predetta fattura della cui
inutilizzabilità s’è detto.
Né apporta un cambiamento al quadro sopra delineato il “ritrovamento” di una
aerofotogrammetria in data ottobre del 1994, dalla quale si ricava la presenza
di un manufatto sulla particella n. 841 del foglio 247, poiché al di là della
considerazione del ruolo che il Comune di Latina avrebbe svolto al riguardo,
l’aver provato che la struttura esistesse quasi dieci mesi dopo la data del 31
dicembre 1994, non può certo confermarne l’esistenza in tale ultima ed
ampiamente anteriore, data.
Nessuna delle censure proposte con il ricorso ovvero con i motivi aggiunti
merita quindi d’essere condivisa.
Il ricorso deve essere quindi respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina,
Respinge ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Latina, in Camera di Consiglio, il 6 giugno 2003.
IL CONSIGLIERE EST.
-Dr. Sandro AURELI-
IL PRESIDENTE
-Dr. Franco BIANCHI-
Il Segretario
drmp
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 29/07/2003
(art. 55, L. 27.4.82 n. 186)
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
1) Territorio – Edilizia e urbanistica - Sanatoria di abusi edilizi - Preesistenza del manufatto - Principio di prova ed elementi probatori – Incertezza sulla data di ultimazione delle opere - L’Amministrazione deve respingere la domanda di concessione in sanatoria e reprimere l'abuso. Il richiedente la sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (ovvero art.39 della legge n.724 del 1994) deve fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza del manufatto al 1 ottobre 1983 (ovvero 31 dicembre 1994), restando a carico dell'Amministrazione di controllare l'attendibilità dei dati forniti ed eventualmente di contrapporre le risultanze di proprie verifiche; pertanto, qualora non risulti alcun univoco ed oggettivo elemento da cui possa evincersi che le opere abusive sono state ultimate entro la data predetta, l'Amministrazione deve respingere la domanda di concessione in sanatoria e reprimere l'abuso. (Cons. Stato Sez.V n.748 - 10 febbraio 2000). (In specie non sono state ritenute probatorie ai fini dell'accertamento della data di ultimazione delle opere, la fattura non suffragata da altri elementi fiscali (bolle di accompagnamento, modalità di pagamento, etc…), la relazione tecnica a firma del geom. M.G. pervenuta al Comune di Latina il 17 febbraio 2000, senza data, e nulla indicando circa l’epoca di realizzazione dei lavori abusivi ecc.). Pres. BIANCHI - Est. AURELI – Volpe e altri (avv.ti Cosentino e Lana) c. Comune di Latina (avv. Manchisi).T.A.R. LAZIO Sezione Staccata di Latina del 29 luglio 2003, (Ud. 6 giugno 2003) Sentenza n. 675.
2) Edilizia e urbanistica - Istanza di condono edilizio - Inidoneità della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal ricorrente a corredo dell'istanza – Elementi in contrario risultanti da verifiche dell’Amministrazione – Diniego - Legittimità. In sede d'esame di un'istanza di condono edilizio, è inidonea la dichiarazione sostitutiva di notorietà stessa, non precludendo essa la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi in contrario e pervenire, quindi, a risultanze diverse. (T.A.R. Toscana Firenze n.819 - 10 maggio 2001). Pres. BIANCHI - Est. AURELI – Volpe e altri (avv.ti Cosentino e Lana) c. Comune di Latina (avv. Manchisi).T.A.R. LAZIO Sezione Staccata di Latina del 29 luglio 2003, (Ud. 6 giugno 2003) Sentenza n. 675.
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