AmbienteDiritto.it Copyright © Ambiente Diritto.it
Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 25 luglio 2003 n. 6670
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda Bis, ANNO 2003 composto da:
Pres. Giulia, Est. Speranza - Modigliani (Avv.ti M. e C. Puritano) c. Comune di Roma (Avv. A. Manganelli)
(omissis)
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n.1007 del 24.4.96, con la quale veniva ingiunta la demolizione e rimozione delle opere eseguite senza concessione edilizia nell’appartamento sito in Roma, Via Natale del Grande n.51, sc. A, piano V-VI, int.15, ricadente in zona A di P.R.G.;
(omissis)FATTO e DIRITTO
I. Con il provvedimento impugnato, alle ricorrenti è stata ingiunta la demolizione e rimozione delle seguenti opere eseguite senza concessione edilizia nell’appartamento suindicato: realizzazione di un solaio in ferro e tavelloni di mt. 3,80 x 2,20 impostato a quota 2,15 dal calpestio e mt.2,35 dal soffitto, reso praticabile dall’aumento dell’altezza del solaio di copertura variato a quota più mt.0,60 rispetto alla terrazza di copertura da cui sono state ricavate n.5 finestrelle rettangolari, ciascuna di mt. 0,50x0,25; in aderenza allo stesso, realizzazione di una scala di collegamento con detto piano, con adiacente nuovo volume adibito a servizio igienico di mt. 2,00 x 2,20 x 2,25 di altezza, scala che prosegue permettendo l’accesso al terrazzo e che risulta coperta da un manufatto in laterizio(di mt.1,10 x2,70) alto mt.2,00 al solaio e mt. zero all’imposta.
Con il presente ricorso, notificato il 1°.7.96 e depositato il 10 successivo, le interessate hanno censurato l’anzidetto provvedimento per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art.38 della legge 28.2.1985,n.47 e successive modificazioni, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto della avvenuta presentazione della domanda di sanatoria edilizia per le opere in questione e del pagamento delle relative oblazioni, in data antecedente all’adozione dei provvedimenti di disciplina edilizia, adempimenti che hanno l’effetto di sospendere l’applicazione delle sanzioni amministrative, domanda che ha ad oggetto opere realizzate ante 30.9.83 e sulla quale, non essendosi il Comune pronunciato negativamente, si sarebbe formato il silenzio-assenso;
Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, in quanto per le opere in questione non sarebbe necessario il rilascio di concessione edilizia, trattandosi di lavori, e non di opere, che non hanno comportato alcuna modifica strutturale dell’unità immobiliare, né alcun aumento di volumetria e di superficie utile; anzi tali lavori non sarebbero assimilabili neppure alle opere interne, per le quali le ricorrenti, anche se non tenute, hanno provveduto a dare comunicazione ai sensi dell’art. 26 della n.47 del 1985. In particolare, la realizzazione del solaio interno non doveva essere previamente autorizzata in quanto l’opera, già preesistente al 1967, non ha comportato la modifica della sagoma e dei prospetti, né aumento delle superfici utili, del numero delle unità immobiliari, ovvero mutamento della destinazione d’uso, né arrecato pregiudizio alla statica dell’immobile, per cui l’intervento non sarebbe soggetto a concessione o autorizzazione, al pari delle altre opere contestate, che al più possono qualificarsi "volume tecnico", di modesta entità;
Violazione dell’art.10 legge n.47/1985 in relazione all’art.31 lettere b e c legge 457/78 e art.7 legge n.94/82; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, in quanto per i lavori contestati, che potrebbero essere considerati di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, così come definiti dall’art.31, lett. b e c, della legge n.457/1978, l’unica sanzione applicabile, difettando l’autorizzazione edilizia, era quella pecuniaria prevista dall’art.10 della legge n.47/1985.
Alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 1996,(ordinanza n.2424) l’istanza cautelare delle ricorrenti di sospensione del provvedimento impugnato veniva accolta nei limiti delle opere oggetto della domanda di condono 1986.
Le ricorrenti con successive memorie hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, segnalando che il Pretore di Roma(27.9.95), ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Paola Modigliani(n.27833/15), ritenendo che per la realizzazione del soppalco non era necessaria la concessione edilizia e che l’aumento dell’altezza del solaio di copertura, per la sua modesta entità, non era pregiudizievole per l’interesse pubblico.
Il Comune convenuto resiste al ricorso di cui ha chiesto la reiezione per infondatezza, evidenziando in particolare: che non è stato realizzato un semplice soppalco, ma un aumento di superficie utile resa praticabile dall’innalzamento del solaio di copertura e che l’intervento abusivo ha interessato anche il prospetto esterno dell’edificio, essendo stata la nuova superficie dotata di cinque finestrelle rettangolari; che la domanda di condono, invocata dalle ricorrenti, non riguarda le opere di cui si discute, ma opere diverse per le quali il Comune ha rilasciato le concessioni sin dal 1998, circostanza taciuta dalle istanti.
II. Il ricorso, ad avviso del Collegio, non pare meritevole di accoglimento.
Difatti, quanto al primo motivo, va osservato che la domanda di sanatoria (28.3.86, prot. n.3070) riguarda opere diverse da quelle qui in contestazione, come si desume dalla dichiarazione della sig.ra Paola Modigliani in data 15.3.1986, allegata alla domanda di condono, dichiarazione la quale ha ad oggetto una serie di opere realizzate, in via Natale del Grande, al civico n.31 scala A, al civico n.51 scala B ed ai civici n.52-53, mentre l’ingiunzione di cui si discute ha riguardo, come si desume dal contenuto della medesima, alle opere abusive suindicate realizzate al civico n.51, scala A.
Va aggiunto che per le opere indicate in detta dichiarazione il Comune, secondo quanto dal medesimo segnalato senza contestazioni ex adverso, ha rilasciato le relative concessioni in sanatoria sin dal 1998.
Appare pertanto evidente che il Comune non è incorso in alcuna violazione dell’art.38 della legge n. 47 del 1985, atteso che la determinazione dirigenziale 24.4.96, n.1007 ingiunge la demolizione di opere abusive diverse da quelle per le quali era stata presentata la domanda di condono 1986, per cui neppure è ipotizzabile né la illegittimità del provvedimento demolitorio non emesso in pendenza di domanda di condono, né in conseguenza la formazione di alcun silenzio assenso sulle opere in questione.
Parimenti, va disatteso il secondo motivo con il quale si sostiene, in sostanza, che le opere di cui si discute, non essendo soggette al regime concessorio, non erano sanzionabili con la demolizione, nella specie ingiunta dall’A.ne.
Al riguardo va ricordato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. C.d.S., V, 8.4.99, n.394 e 17.1.94, n. 26), le opere comportanti aumento di volume o di superficie utile e la modifica della sagoma dell’edificio, sono soggette a concessione edilizia e, qualora realizzate abusivamente senza tale titolo, sono soggette alla sanzione della demolizione.
Quanto al caso di specie, va rilevato che le opere sanzionate, come si desume anche dalla documentazione fotografica, non consistono nella semplice realizzazione di un soppalco, ma hanno comportato l’aumento di superficie utile, mediante l’elevazione del solaio di copertura dell’edificio e la nuova superficie è stata dotata di 5 finestrelle rettangolari, con conseguente modifica anche del prospetto esterno dell’edificio.
Appare pertanto privo di fondamento l’assunto delle ricorrenti, in relazione alle opere sopra descritte e documentate, che queste non avrebbero comportato alcun aumento di superficie e di volumetria, né modifica dei prospetti esterni dell’edificio e che esse non sarebbero neppure assimilabili alle opere interne disciplinate dall’art. 26 della legge n.47 del 1985.
Difatti, in più occasioni, la giurisprudenza ha evidenziato che l’art. 26 in parola è inapplicabile alle opere interne che comportino, come nella specie, interventi modificativi degli spazi interni per creare vani accessori, nuovi volumi o maggiori superfici utili(cfr. C.d.S., V, 5.3.2001, n.1244) ovvero la costruzione di un solaio comportante la realizzazione di un piano ulteriore determinando una definitiva modificazione dell’interno del fabbricato e, come tale, in quanto travalicante la definizione di opere interne prevista dal citato art. 26, soggetto al rilascio di concessione edilizia(cfr. ancora, C.d.S., V, 9.2.2001, n.577, 24.2.95, n.247 e12.9.92, n.789; TAR Toscana, sez.I, 10.12.97).
Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che gli interventi in questione dovrebbero essere considerati di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, così come definiti dalla legge n.457/1978(art.31, lettere b e c).
Anche tale prospettazione non pare condivisibile.
Invero, solo gli interventi che non alterino volumi e superfici sono annoverabili tra quelli di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo(cfr. TAR Lombardia Milano, Sez.II, 9.4.2002, n.1388; TAR Sardegna 2.6.2000, n. 561, secondo cui gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino la redistribuzione di volumi, non sono configurabili né come manutenzione straordinaria, né come risanamento conservativo, ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia soggetta a concessione edilizia(art.31, lettera d) L.n.457/1978; cfr. in termini, C. d. S, V, 23.5.2000, n. 2988, 25.11.99, n. 1971, 17.12.1996, n. 1551, 14.12.94, n. 1469, 13.7.92, n. 646, 23.4.91, n. 644, 2.4.91, n. 374).
Quanto alla circostanza, segnalata in memoria dalle ricorrenti e sopra riferita, secondo cui il Pretore di Roma, in relazione alle opere abusive di cui si discute, ha disposto archiviazione del procedimento penale a carico della sig.ra Paola Modiglioni, va osservato che il giudice amministrativo è vincolato soltanto alle risultanze dei fatti materiali accertati in sede penale, ma non anche alla qualificazione giuridica che, in quella sede, sia stata formulata dei fatti stessi, che questo giudice ha il potere dovere di valutare e qualificare autonomamente.
In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto per infondatezza.
Le spese di causa possono compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II BIS, respinge il ricorso in epigrafe. Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2003.
Patrizio GIULIA PRESIDENTE
Evasio SPERANZA CONSIGLIERE, EST.
Depositata in segreteria il 25 luglio 2003.
1) Opere interne - interventi modificativi degli spazi interni per creare vani accessori, nuovi volumi o maggiori superfici utili - la costruzione di un solaio - concessione edilizia - necessità. La giurisprudenza ha evidenziato che l’art. 26 della legge n.47 del 1985 è inapplicabile alle opere interne che comportino, come nella specie, interventi modificativi degli spazi interni per creare vani accessori, nuovi volumi o maggiori superfici utili (cfr. C.d.S., V, 5.3.2001, n.1244) ovvero la costruzione di un solaio comportante la realizzazione di un piano ulteriore determinando una definitiva modificazione dell’interno del fabbricato e, come tale, in quanto travalicante la definizione di opere interne prevista dal citato art. 26, soggetto al rilascio di concessione edilizia (cfr. ancora, C.d.S., V, 9.2.2001, n.577, 24.2.95, n.247 e12.9.92, n.789; TAR Toscana, sez.I, 10.12.97). TAR LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 25 luglio 2003 n. 6670
2) Opere comportanti aumento di volume o di superficie utile - la modifica della sagoma dell’edificio - concessione edilizia - necessità - sanzione della demolizione. Le opere comportanti aumento di volume o di superficie utile e la modifica della sagoma dell’edificio, sono soggette a concessione edilizia e, qualora realizzate abusivamente senza tale titolo, sono soggette alla sanzione della demolizione. TAR LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 25 luglio 2003 n. 6670
3) Opere interne - interventi modificativi degli spazi interni per creare vani accessori, nuovi volumi o maggiori superfici utili - la costruzione di un solaio - concessione edilizia - necessità. La giurisprudenza ha evidenziato che l’art. 26 della legge n.47 del 1985 è inapplicabile alle opere interne che comportino, come nella specie, interventi modificativi degli spazi interni per creare vani accessori, nuovi volumi o maggiori superfici utili (cfr. C.d.S., V, 5.3.2001, n.1244) ovvero la costruzione di un solaio comportante la realizzazione di un piano ulteriore determinando una definitiva modificazione dell’interno del fabbricato e, come tale, in quanto travalicante la definizione di opere interne prevista dal citato art. 26, soggetto al rilascio di concessione edilizia (cfr. ancora, C.d.S., V, 9.2.2001, n.577, 24.2.95, n.247 e12.9.92, n.789; TAR Toscana, sez.I, 10.12.97). TAR LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 25 luglio 2003 n. 6670
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza