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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Commento (Di Atturo Augusto)
TAR LIGURIA, Sez. II - 06 dicembre 2003, Sentenza n. 1629
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sez. II, del 6 dicembre 2003, Sentenza n.1629
nelle persone dei Signori: Mario AROSIO Presidente, Roberto PUPILELLA
Consigliere, rel. ed est., Raffaele PROSPERI Consigliere ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 542\03 R.G.R. proposto da: Associazione Italiana per il
World funi for nature” WWF, in persona del Presidente legale rappresentante in
carica; “Italia Nostra”, in persona del Presidente e legale rappresentante in
carica; Lega per l’abolizione della caccia., in persona del Presidente in
carica; LIPU Lega Nazionale Protezione Uccelli, in persona del Presidente in
carica, tutti elettivamente domiciliati in Genova, via alla Porta degli Archi,
10\27 presso lo studio dell’avv. Daniele Granara che le rappresenta e difende
per mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Provincia di Imperia, in persona del
Presidente della Giunta Provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Roberto Romani e Rosa Pellerano, elettivamente domiciliato in Genova, presso lo
studio della seconda, via Roma, 3/9;
- resistente -
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio
provinciale di Imperia n.10 del 30\1\2003, avente ad oggetto l’approvazione del
Piano faunistico-venatorio provinciale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della provincia e l’intervento della Regione
Liguria ad opponendum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 3\7\2003, relatore il Consigliere Roberto
Pupilella, l’Avv. Daniele Granara per l’Associazione ricorrente e l’Avv. Rosa
Pellerano per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, le associazioni ricorrenti,
hanno chiesto al tribunale l’annullamento della deliberazione del Consiglio
provinciale n.10 del 30\1\2003, avente ad oggetto l’approvazione del Piano
faunistico-venatorio provinciale.
Queste le censure a sostegno del ricorso:
1)-Violazione e mancata applicazione dell’art.21 c. 3 della l.n.157\92 e
dell’art. 47, c.1 lett. A) della l.r. 1\7\1994 n.29 in relazione alla violazione
dell’art. 3 l.n.241\90. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità
manifeste. Sviamento.
Secondo le associazioni ricorrenti le norme indicate avrebbero limitato la
caccia in maniera generalizzata in prossimità di tutti i valichi montani, con
conseguente incompetenza della provincia a delimitarne il numero, consentendo
così la caccia in quei siti.
2)-Violazione dell’art. 3 l.n.241\90 sotto altro profilo. Eccesso di potere per
difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità
manifeste.
La scelta provinciale si basa su di uno studio dell’Università di Genova,
risalente nel tempo e non affidabile perché non oggetto di studi scientifici sui
flussi migratori. Di qui il vizio lamentato.
3)-Violazione e mancata applicazione dell’art.10 della l.n.157\92 e dell’art. 3
della l.r. 1\7\1994 n.29. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità
manifeste. Sviamento.
Sarebbe illegittima la previsione di inserire anche le zone urbanizzate tra le
aree di protezione faunistica perché in tal modo si violerebbe l’articolo in
rubrica e non si raggiungerebbe il fine di protezione insito nella norma.
Violazione e mancata applicazione dell’art.21 c. 3 della l.n.157\92 e dell’art.
47, c.1 lett. A) della l.r. 1\7\1994 n.29 in relazione alla violazione dell’art.
3 l.n.241\90. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste.
Sviamento.
L’amministrazione avrebbe errato per difetto, nel calcolo dell’area di
protezione attorno ai due valichi di passaggio della fauna migratoria.
4)-Violazione e mancata applicazione dell’art.10 della l.n.157\92 e dell’art. 3
della l.r. 1\7\1994 n.29 sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità
ed irrazionalità manifeste. Sviamento.
Le ricorrenti lamentano che la delibera impugnata avrebbe conteggiato due volte
le aree urbanizzate sottraendo così ulteriore superficie al 20% di area protetta
voluta dalla legge, dovendo ritenersi dette aree inibite alla caccia per ragioni
di sicurezza.
5)-Violazione e mancata applicazione dell’art.5 c. 3 e 4 della l.n.157\92 e
dell’art. 29, c. 11 della l.r. 1\7\1994 n.29. Eccesso di potere per
contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifesta. Sviamento.
L’articolo in rubrica, ripreso dalla legge regionale esclude la possibilità di
rilasciare permessi per appostamenti fissi di caccia di qualunque tipo in numero
superiore a quelli consentiti nella stagione venatoria 1989\1990, mentre nel
piano contestato sono stati rilasciati permessi in parola senza alcuna
motivazione sulle ragioni della violazione della norma.
6)-Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, art.12 commi 2 e 3, dell’art.10
comma 8 e art. 18 della l.n.157\92. Eccesso di potere per contraddittorietà
manifesta . Sviamento.
In violazione delle norme in rubrica il Piano avrebbe previsto zone di
addestramento per cani da ferma “con periodo di attività esteso a tutto l’anno”
con facoltà di sparo.
7)-Violazione dell’art.10 comma 1 della l.n.157\92. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria e motivazione e per illogicità manifesta.
La norma impone il divieto per dieci anni nelle zone boscate nelle quali si
siano verificati incendi boschivi, mentre il Piano espressamente non considera
quelle aree adducendone genericamente la non conoscenza della loro
delimitazione.
8)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l.r n.29\94. Eccesso di
potere per mancanza di istruttoria.
La norma impone la individuazione delle pareti rocciose sede di possibile
nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell’allegato 2 della
convenzione di Berna, mentre l’atto impugnato limita la tutela senza motivazione
soltanto a tre specie di rapaci.
Si costituivano in giudizio, sia la provincia che la Regione Liguria che nelle
memorie conclusive chiedevano il rigetto del ricorso.
All’udienza del 3\7\2003 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Sono innanzitutto fondati i primi due motivi di ricorso che lamentano la mancata
inclusione di tutti e quattro i valichi presenti sulla direzione indicata dallo
studio sulle rotte di migrazione dell’avifauna in Liguria, approvato dalla GR
con deliberazione n.438\94,mentre il piano individua come area interdetta alla
caccia il solo passo del Garlenda.
Al contrario nella provincia di Imperia come testimonia lo studio dell’ex
Istituto di Zoologia dell’università di Genova, su cui si fonda il Piano afferma
che nella direttrice del flusso migratorio Tanarello-Arroscia esistono quattro
valichi (Garlenda M2021; S Bernardo di Medratica (m.1263; Bocchino di Semola (m.1000)
ed il valico di Nava (m.941) che essendo il punto meno alto dello spartiacque
costituisce il principale valico di accesso alla pianura padana.
Per questa sola ragione il piano risulta viziato, non risultando congrua la
motivazione fondata su di un rilevamento lacunoso e limitato nel tempo (27
giorni di rilevamento) a fronte della chiara identificazione dei valichi come
principali rotte migratorie e quindi per legge da escludere dalle zone di
caccia.
L’argomento qui affrontato vale in particolare per il più basso dei valichi
indicati, posto che lo studio commissionato dalla regione Liguria che ha
individuato i quattro valichi ha espressamente affermato che “più il punto di
valico è posto a bassa quota più questo risulta interessato al flusso migratorio
per l’evidente risparmio energetico”.
Ne consegue che il piano provinciale è viziato laddove afferma genericamente che
il flusso migratorio tende a disperdersi su un fronte di grande ampiezza a causa
della quota relativamente bassa delle linee di cresta.
Questa affermazione non solo non risulta confortata dai dati altimetrici sopra
riportati poiché si passa dai 910 m del passo di Nava ai m.2021 del Garlenda, ma
non coincide con quanto affermato in linea di principio con lo studio posto a
base della scelta di escludere i valichi montani nel raggio di mille metri dalla
caccia.
Anche gli altri motivi di ricorso sono tuttavia fondati.
Quanto al terzo ed al quarto motivo questa sezione ha già in passato affermato (II
22\11\2002 n.1124) che “nelle percentuali di territorio da destinare a
protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è
vietata per ragioni prettamente ambientali (centri urbani, fasce di rispetto
stradali o ferroviarie)” e, più in generale, si può affermare che vada esclusa
per tutte le aree antropizzate che ne rendono pericoloso l’esercizio essendo
ormai destinate ad altri usi prevalenti ad opera della trasformazione del suolo.
(Cfr. C. Cost. N.488\97 in relazione alla necessità di comprensori omogenei nei
quali articolare la destinazione dell’uso venatorio o faunistico del
territorio).
Poiché l’art. 102 del piano include tali aree nel computo del 20% sottratto alla
caccia ne deriva la violazione dell’art. 10,l.n.157\92.
Il quinto motivo è fondato su di una contraddizione contenuta nello stesso
piano.
Le leggi statali e regionali vietano il rilascio di concessioni per caccia in
appostamenti fissi con uso dei richiami vivi vincolando comunque il numero
massimo di permessi a quelli rilasciati nella stagione venatoria 1989\1990.
Nel caso qui discusso non furono rilasciate in quell’anno dalla provincia di
Imperia autorizzazioni di questo tipo con la conseguenza della illegittimità
della previsione contenuta nel piano che rilascia 50 permessi per appostamenti
fissi.
Fondato è anche il sesto motivo di ricorso poiché il piano prevede, in contrasto
con tutta la giurisprudenza amministrativa sul punto ( CdS VI 21\5\2002 n.717;
Tar Liguria II 22\11\2002 n.1124) che afferma che anche nelle zone riservate
all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la
qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento non può essere
indiscriminato ma ricompreso nelle attività venatorie, con la conseguenza della
illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario
venatorio relativo alla specie cacciata.
Fondati infine risultano anche gli ultimi due motivi di censura, sotto i profili
del difetto di istruttoria e di motivazione.
Quanto al primo, la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per
mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai
sensi della legge 353\2000 appare scelta inaccettabile sotto due profili:
in primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento dell’incendio cui la
provincia è parte fondamentale per le competenze attribuite le dalla legge fa sì
che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia
perché danneggiato dal fuoco;
in secondo luogo la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura
delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del
piano, lascia prive di destinazione le stesse cioè con un’assenza di
regolamentazione voluta invece dal legislatore.
Infine anch’esso privo di un supporto motivazionale adeguato appare la riduzione
a sole tre specie di rapaci la tutela nei siti di nidificazione rocciosa in
contrasto con la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione di Berna
(all.2).
Il ricorso va dunque conclusivamente accolto con conseguente annullamento
dell’atto impugnato.
Le spese possono essere tuttavia liquidate tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. II, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto in epigrafe
impugnato.
Spese di lite compensate.
La presenta sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella Camera di consiglio del 3\7\2003.
Mario AROSIO Presidente
Roberto PUPILELLA Consigliere, estensore.
Depositato in Segreteria il 6 DIC. 2003
p. Il Direttore di Segreteria
(Dott.ssa C. Savino)
L’Assistente Amministrativo
(Dott.ssa Maria Vittoria Legrottaglie)
1) Caccia - Piano faunistico venatorio provinciale – Carenza di motivazioni – Illegittimità – Sussistenza. La generica affermazione contenuta in un piano faunistico venatorio provinciale, “che il flusso migratorio tende a disperdersi su un fronte di grande ampiezza a causa della quota relativamente bassa delle linee di cresta” e la mancata coerenza con quanto affermato in linea di principio nello studio, lo rende viziato. Pres. AROSIO - Est. PUPILELLA - Ass. WWF, Italia Nostra e LIPU (avv. Granara) c. Provincia di Imperia (Avv.ti Romani e Pellerano). TAR LIGURIA, Sez. II - 06 dicembre 2003, Sentenza n. 1629
2) Caccia - Piano faunistico venatorio provinciale – Computo delle aree in cui la caccia è vietata. Nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali (centri urbani, fasce di rispetto stradali o ferroviarie)” (TAR Liguria Sez. II 22\11\2002 n.1124); più in generale la caccia va esclusa per tutte le aree antropizzate che ne rendono pericoloso l’esercizio essendo ormai destinate ad altri usi prevalenti ad opera della trasformazione del suolo. (Cfr. C. Cost. N.488\97 in relazione alla necessità di comprensori omogenei nei quali articolare la destinazione dell’uso venatorio o faunistico del territorio). Pres. AROSIO - Est. PUPILELLA - Ass. WWF, Italia Nostra e LIPU (avv. Granara) c. Provincia di Imperia (Avv.ti Romani e Pellerano). TAR LIGURIA, Sez. II - 06 dicembre 2003, Sentenza n. 1629
3) Caccia – Nelle zone riservate all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica - Attività venatorie - sussiste. Anche nelle zone riservate all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica e pertanto il loro abbattimento non può essere indiscriminato ma deve ricomprendersi nelle attività venatorie, con la conseguenza della illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie cacciata. (CdS VI 21\5\2002 n.717; Tar Liguria II 22\11\2002 n.1124). Pres. AROSIO - Est. PUPILELLA - Ass. WWF, Italia Nostra e LIPU (avv. Granara) c. Provincia di Imperia (Avv.ti Romani e Pellerano). TAR LIGURIA, Sez. II - 06 dicembre 2003, Sentenza n. 1629
4) Caccia – Incendi - Aree percorse dal fuoco – Divieto di caccia per 10 anni – Sussiste – L. n. 353\2000 - mancanza di mappatura – Ininfluenza – P.F.V.P. - Illegittimo. E’ illegittima l’esclusione, dal piano faunistico venatorio provinciale (P.F.V.P.), delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura delle zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 353\2000: in primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento dell’incendio cui la provincia è parte fondamentale per le competenze attribuite le dalla legge fa sì che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco; in secondo luogo la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione le stesse cioè con un’assenza di regolamentazione voluta invece dal legislatore. Pres. AROSIO - Est. PUPILELLA - Ass. WWF, Italia Nostra e LIPU (avv. Granara) c. Provincia di Imperia (Avv.ti Romani e Pellerano). TAR LIGURIA, Sez. II - 06 dicembre 2003, Sentenza n. 1629
5) Caccia – P.F.V.P. - Mancanza di istruttoria - Riduzione della tutela a tre specie di rapaci – Illegittimità. La riduzione della tutela nei siti di nidificazione rocciosa a sole tre specie di rapaci, prevista nel piano faunistico venatorio provinciale è in contrasto, in mancanza d’istruttoria, con la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione di Berna (all.2). Pres. AROSIO - Est. PUPILELLA - Ass. WWF, Italia Nostra e LIPU (avv. Granara) c. Provincia di Imperia (Avv.ti Romani e Pellerano). TAR LIGURIA, Sez. II - 06 dicembre 2003, Sentenza n. 1629
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TAR LIGURIA- Sentenza n.1629 del 6
dicembre 2003. Annullamento del Piano Faunistico-venatorio provinciale di
Imperia.
Obbligo di includere le superfici boschive incendiate nelle zone di divieto di
caccia. Ribadita l’illegittimità del computo delle fasce di rispetto da strade e
ferrovie per individuare la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale
protetto. Confermata l’illegittimità dell’allenamento di cani da ferma con
abbattimento di selvaggina allevata in periodo di caccia chiusa. Con sentenza n.1629
del 6/12/2003 (Pres. Arosio, relatore Pupilella) il Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria ha annullato il Piano Faunistico-Venatorio approvato dal
Consiglio Provinciale di Imperia il 30 gennaio 2003 su ricorso delle
associazioni Italia Nostra,WWF,Lega Italiana Protezione Uccelli e Lega
Abolizione Caccia. Questi, in estrema sintesi, i fondamentali punti dichiarati
illegittimi dal TAR:
1) La Provincia ha omesso di vietare la caccia nel raggio di un chilometro dai
valichi montani di Nava, del Bocchino di Semola e di S. Bernardo di Mendatica
,riducendo da 4 ad 1 (il solo valico di Garlenda) la tutela delle aree di flusso
migratorio;
2) La Provincia ha calcolato in modo improprio la percentuale minima
obbligatoria (il 20% del territorio agro-forestale) che secondo la legge statale
sulla caccia va destinata a protezione della fauna; sono state forzatamente
incluse nel conteggio delle aree protette,al pari di oasi faunistiche, anche i
tracciati ferroviari e le carreggiate delle strade e le fasce di 50 metri ai
loro lati, notoriamente inidonee alla sosta e alla riproduzione della fauna.
3) Non è corretto conteggiare nel totale delle superfici di divieto di caccia
anche le aree urbanizzate,come ha fatto la Provincia per mettere a disposizione
dei cacciatori la maggior superficie di territorio utile alla fauna.
4) La Provincia non ha rispettato la legge 353 del 2000 sugli incendi,che
prescrive che nelle aree boscate percorse dal fuoco la caccia debba essere
vietata per 10 anni. La Provincia ha omesso di individuarle nel piano faunistico.
5) Non è ammissibile la possibilità di autorizzare 50 nuovi appostamenti fissi
di caccia,con uso di richiami vivi . La legge quadro venatoria nazionale prevede
che il numero provinciale degli appostamenti di caccia non possa superare la
quota esistente nel 1989 (data in cui in Provincia di Imperia non esistevano
appostamenti fissi di caccia autorizzati).
6) Non è ammissibile abbattere in periodo di caccia chiusa la selvaggina di
allevamento (come le quaglie) nei capi di addestramento per cani da ferma,perché
trattasi comunque di attività venatoria con armi da fuoco.
7) La Provincia ha omesso di individuare le pareti rocciose soggette a divieto
di arrampicata per la tutela di alcune rare specie di uccelli,protette dalla
Convenzione di Berna del 1979 sulla tutela della vista selvatica in
Europa,violando la LR 29/94 della Liguria.
(Augusto Atturo)