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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
TAR PUGLIA, Sede di Bari Sez. II - 18 dicembre 2003, Ordinanza n. 949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nr. 949/2003 Reg. Ord.
Nr. 1818/2003 Reg. Ric.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sede di Bari - Sezione Seconda
nelle persone dei Signori: MICHELE PERRELLI PRESIDENTE - ANTONIO PASCA
COMPONENTE, Rel. - DORIS DURANTE COMPONENTE ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2003;
Visto il ricorso n. 1818/2003, proposto dalla TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA,
rappresentata e difesa da Sticchi Damiani Avv. Ernesto;
C O N T R O
- il Comune di Trani, rappresentato e difeso da Narcisi Avv. Patrizia
- il Dirigente F.F.4^ Ripartizione del Comune di Trani;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot n. 19404 del 7.7.2003
con il quale il Dirigente p.t. della IVa Ripartizione del Comune di Trani ha
sospeso la denuncia di inizio attività acquisita al protocollo generale in data
12.6.2003 al n. 19404;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in
particolare, ove occorra:
- della nota prot. n. 28069 del 26.8.2003 con la quale il Dirigente p.t. della
Va Ripartizione del Comune di Trani ha trasmesso alla Società T.I.M. il
succitato provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;
- del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione
sui territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare
a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico” approvato con delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119
del 20.11.2000 nella parte in cui (art.7, commi 4 e 5, e 11, comma, 7)
costituisce atto presupposto del provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;
- della delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119 del 20.11.2000 recante
approvazione del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della
dislocazione sul territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di
telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico”;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Udito il relatore Cons. Antonio Pasca ed uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti
F. Tondi (in sostituzione di Ernesto Sticchi Damiani) e V. Triggiani (in
sostituzione di P. Narciso);
Considerato che l’istallazione d’impianti di telefonia mobile da parte dei vari
gestori non può prescidere da una previa compiuta definizione in via generale
della pianificazione localizzativa, la quale –a sua volta- presuppone una
collaborativa partecipazione da parte dei gestori medesimi;
Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma
della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 205 del
2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda
Sezione, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Bari, 18 dicembre 2003.
Presidente f.to Michele Perrelli
Estensore f.to Antonio Pasca
DEPOSITA IN SEGRETERIA
il 18 dicembre 2003
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
p. Il Collaboratore di Cancelleria
L’OPERATORE
f.to Sig. Giovanni De Gennaro
1) Inquinamento elettromagnetico - Domanda di sospensione dell’esecuzione (in via incidentale) del Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare – Diniego - Pianificazione localizzativa – Necessità – L. n. 205 del 2000. La domanda di sospensione dell’esecuzione del “Regolamento per l'organizzazione e la realizzazione della dislocazione sui territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”, presentata in via incidentale, non deve essere accolta, considerato che l’istallazione d’impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può prescidere da una previa compiuta definizione in via generale della pianificazione localizzativa, la quale –a sua volta- presuppone una collaborativa partecipazione da parte dei gestori medesimi. (In specie, è stato ritenuto che non sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art. 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare) della legge n. 205 del 2000). Pres. Perrelli - Est. Pasca - TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA (Avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Trani ed altro (Avv. Narcisi) TAR PUGLIA, Sede di Bari Sez. II - 18 dicembre 2003, Ordinanza n. 949
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