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Legislazione  Giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

  

 

T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 24 gennaio 2003, n. 65 .

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 859/99 proposto da ABITABILE Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv.to Salvatore Giacalone ed selettivamente domiciliato in Palermo via Libertà n. 171, presso lo studio dell’avv.to Giovanni Immordino;
contro
-l’Assessorato Regionale Lavoro Previdenza Sociale Formazione Professionale ed Emigrazione, in persona dell’Assessore pro-tempore;
-l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Trapani, in persona del Direttore pro-tempore;
-la Sezione Circoscriziale per l’impiego di Castelvetrano, in persona del Dirigente pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Palermo sono per legge domiciliati,
e nei confronti
-dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, in persona dell’Assessore pro-tempore, come sopra rappresentato e difeso;
per l’annullamento
previa sospensione, della determinazione prot. N. 675 del 04/02/1999 della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Castelvetrano, notificata l’08/02/1999, con cui è stata negata l’inclusione del ricorrente nella graduatoria unica di cui all’art. 59 comma IV L.r. n.16/96;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti di causa ;
Designato relatore alla pubblica udienza del l’11/12/2002 il Consigliere Cosimo Di Paoloa:
Uditi l’avv.to Monica Di GIorgi – delegato dall’avv.to S. Giacalone – per il ricorrente e l’Avv.to dello Stato G. Tutino, per le Amministrazioni intimate;
 

Considerato:


- che, l’impugnato diniego di inclusione del ricorrente nella graduatoria unica di cui all’art. 59 comma IV L.r. n.16/96, risulta motivato dal fatto dell’avvenuto superamento del limite di età di 41 anni, previsto dall’art.57, comma 6, della predetta L.r.:


- che, come ha già avuto modo di statuire la Sezione, in fattispecie analoga a quella in esame, l’art.3, comma VI, L. n. 127/97 che ha introdotto il principio generale di liberalizzazione dell’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni, trova attuazione anche nella Regione siciliana e di conseguenza devono considerarsi abrogate anche le previdenti norme speciali di settore che sancivano limiti di età per l’accesso di determinate categorie di personale nelle amministrazioni pubbliche (cfr.sentenza n.408 del 29 febbraio 2000):


- che, di conseguenza, va condiviso il primo motivo di censura con cui si deduce la violazione della sundicata norma di legge;


Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento a contenuto negativo impugnato, e che quanto alle spese del giudizio, possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato;


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo l’11 dicembre 2002, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:
- Salvatore Veneziano, Presidente f.f.;
- Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;
- Fabio Caserta, Referendario;
Angelo Pirrone, Segretario.


Depositata in Segreteria il 24.01.2003

Il Funzionario
Laura Malerba

 


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1)  Pubblica Amministrazione - limiti di età - abrogazione delle norme che sancivano limiti di età per l’accesso lavorativo in determinate categorie - principio generale di liberalizzazione dell’accesso agli impieghi. L’art.3, comma VI, L. n. 127/97, ha introdotto il principio generale di liberalizzazione dell’accesso agli impieghi delle Pubbliche Amministrazioni, questa legge trova attuazione anche nella Regione siciliana e di conseguenza devono considerarsi abrogate anche le previdenti norme speciali di settore (in specie gli artt. 57, comma 6, e 59 comma IV L.r. n.16/96) che sancivano limiti di età per l’accesso di determinate categorie di personale nelle Pubbliche Amministrazioni. (cfr.sentenza n. 408 del 29 febbraio 2000). (Nella specie è stato impugnato il diniego di inclusione del ricorrente nella graduatoria unica motivato dal superamento del limite di età di 41 anni (L.r. n.16/96), legge inapplicabile in quanto risulta abrogata dalla successiva L. n.127/97). T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 24 gennaio 2003, n. 65

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