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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II – 30 settembre 2003, n. 5222
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - II^ SEZIONE
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi nn.: 3054/2000 proposto da:
LUPERINI ROMANO, NICESE FEDERICO, FARABOLLINI FRANCESCA, CAMOZZI ALFREDO,
PESUCCI MARIO in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA
PODERINA, TUONI ALESSANDRO in proprio e in qualità di socio
accomandatario-legale rappresentante de IL POGGIACCIO S.a.s., RIZZARDINI DANIELE
in proprio e quale legale rappresentante di GESTIONI BORGO PRETALE S.r.l.,
GENTILE SILVIO in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA
CASTELLINA, ANCONA CHIARA, BONI LUCIA, BOF LINDA, DONATI MASSIMO DAMIANO in
proprio e quale legale rappresentante della MONTESTIGLIANO S.r.l., GONNELLI
ANTENELLA, CIALI FRANCESCA, THOMAS JOHANN NIEBLER, PEPI SIMONETTA, RAVEGGI MARIA
GLORIA, RONCUCCUI CARLI DONATELLA, AGOSTINELLI PAOLA, FIORDONI LUCIANO, FUSAI
MARTA, FACCO ALBERTO, MARCHI CARLA, BROCCHI FRANCESCA, FERRI GIOVANNA, ARNDS EVA
MARIA, RICUCCI VITTORIO, BERTOLOZZI PIERGIORGIO, PIRELLI GIANCARLO, CONTI FABIO,
CARLI CLAUDIO, AMPT HELEN, BATTINO VITERBO ANDREA, BENOCCI GIOVANNI, PETRONI
LUDOVICO, FABIANI VASCO, MANCINI ROBERTO, BARONTI PIERO in proprio e quale
legale rappresentante LEGAMBIENTE TOSCANA -ONLUS, BOCCI ROBERTO, BINDI ANGELA,
MILANESI MARGHERITA, SPANTIDAKI PARASKEVI, LEVI ANASTASIA, PIAZZESI EMANUELE,
CARCIONE SERAFINA, LEVI MANUELA, CONTE ARMANDO, CALCHETTI BENEDETTA, HANKACHE
CARLOS, MAZZINI GIOVANNA, SCARPELLIERI MANUELE, MARCHETTI GINO, LASSUEUR
MARIANELLA, GHEZZI DANIELA, LIMONTA CLAUDIO, SANCASCIANI ROSSANA, GAZZARRI
FABRIZIO, BUONADONNA ANTONIO, CERRETANI FRANCO, LORENZ UDO, MEACCI ROSETTA,
NOCENTlNI DANILO, SANCASCIANI LEONARDO, STRATTON RANDALL, ROSA SUSANNA, FRANCI
SIMONETTA, FRANCI FABIO, PETRINI TITO, MASIERO GIULIANA, CARLI GINO, ROSA RENZO,
LARINI GIORGIO, NONIS DOMITILLA, BRUNETTlNI CLAUDIO, RICCOBONO CATERINA, BIAGI
MARISA, GRANDI ELISABETTA, BIANCIARDI SIMONA, GRAZZINI ROSANNA, BIANCIARDI
FABIO, ROSSI ANNA MARIA in proprio e quale legale rappresentante della FATTORIA
LE RANIERE S.n.c., LOCATELLI GIOVANNI, PESCIA FRANCO, SALVADORI GIOVANNI,
BARALDO DANIELA, SANDI FRANCESCO, DONATI DAMIANO, DONATI GIANCARLO, DONATI MARTA,
BORRACCELLI ANDREA in proprio e quale legale rappresentante della POGGIARELLO di
STIGLIANO S.a.s., BORRACCELLI MARIO, SAVINO MARIA, RUGI PIERGIORGIO, PESUCCI
STEFANO, PESUCCI STEFANIA, PACCHIONI GUIDO, RONCHETTI DAVIDICA, TREDESCHI
ROBERTO, ROSSI ADRIANA, BIANCIARDI LUCA, BIANCIARDI NICOLA, GALLINO MARIA LUISA,
CATENI MARCELLO, MAELLARO EMILIA, GUERRINO DEGLI ESPOSTI, VITERBO PAOLO BATTINO,
PACIOTTI MONALDA, KABAT AMY REGINA, CAMOZZI ALESSANDRA, MUGELLI DANIELA,
MICHELETTI ROBERTO, PRATESI FULCO in proprio e quale legale rappresentante della
W.W.F.- ONLUS e DUSSIN DANIELA quale legale rappresentante di CO.NACE.M. tutti
rappresentati e difesi dagli avv.ti Poggioni Pier Paolo e Montini Massimiliano
ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Firenze del primo, Via Cavour
n. 64;
contro
-la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Bora ed
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale in
Firenze, Via Cavour n. 18;
-il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOVRAINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI SIENA E GROSSETO, in
persona del Sovrintendente p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in
Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOC. ENEL s.p.a. COMPARTIMENTO DI FIRENZE, in persona del legale
rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Stefano Grassi, Claudio Maione e Cristina Giuliani ed elettivamente domiciliata
presso la sua sede in Firenze, L.no Colombo n. 54;
-la PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente della Provincia p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Grassi, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Capponi n. 26;
-il COMUNE DI SOVICILLE (SI), in persona del Sindaco p.t., costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Golini ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Capponi n. 26;
-il COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI), in persona del Sindaco p.t., non costituitosi
in giudizio;
-la SOC. ENEL s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi
in giudizio;
e con l’intervento ad opponendum
-della SOC. BAYER BIOLOGICALS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe
Torrani e Domenico Ielo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Neri Baldi in Firenze, via dei Servi n. 49;
PER L‘ANNULLAMENTO
del verbale della Conferenza dei Servizi del 24 luglio 2000, con la quale era
stato espressa la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto dell’ENEL
per la realizzazione di un elettrodotto di alta tensione che doveva collegare
Pian della Speranza, in comune di Casole d’Elsa con la località Orgia nel comune
di Sovicille;
e 1621/2002 proposto da:
LUPERINI ROMANO, FARABOLLINI FRANCESCA, CAMOZZI ALFREDO, DONATI GIANCARLO, TUONI
ALESSANDRO in proprio e in qualità di socio accomandatario-legale rappresentante
de IL POGGIACCIO S.a.s., PESCIA FRANCO, GUIGLIA ALESSANDRO, DONATI MASSIMO
DAMIANO in proprio e quale legale rappresentante della MONTESTIGLIANO S.r.l.,
DONATI DAMIANO, BENOCCI GIOVANNI, FACCO ALBERTO, DALLAPE’ LUCIANO, AMPT HELEN,
PACIOTTI FLORIANA, AGOSTINELLI PAOLA, BOF LINDA, BANFI GAETANO LUIGI, PISANI
ANASTASIA, BROCCHI FRANCESCA, BATTAGLINO MARIA TERESA, CHIARELOTTO MARIA, FRANCI
FABIO, BROCCHI CATERINA, BROCCHI FURIO, FRANCI SIMONETTA, CATENI ANDREA, HORR
JOUNESS, CATENI MARCELLO, LORENZINI VALENTINA, SANI CRISTIANO, GRANA ALESSANDRA,
SANI ALESSIA, CUCINI STEFANO, ISOARDI STEFANO, BROCCHI ETTORINA, LACKAWANNA
PATRICIA MARIE WALTER, CARAPELLI DUCCIO, CAVECCJIA LUCA, CIABATTI LUCIA, MARI
ALFIERO, ANICHINI SIMONETTA, MARI ANDREA, MARI CRISTINA, BICCHI MARINA, BECATTI
LUCIANO, SELCIANI LUCIANA, VAGHEGGINI VANNA, MARROCCHI EVA, MONTAGNANI
ALESSANDRA, PICCIAFUOCHI SILVIA, SARROCO ANDREA, PISTOIESI MARIELLA, FRANCIONI
CAMILLA, PIAZZINI ANNA, FRANCHI LORENZO, AGNOLETTA ROBERTO, SOLAMO ROSARIA,
PIRELLI GIANCARLO, DE ANGELIS ANNA, TRABACCHIN GELINDO, BATTINO PAOLO, MICHI
GIUSEPPE, SOLIGO BARBARA, PORCINI GIORGIO ALBERTO, CAMOZZI ALESSANDRA, MIGNOZZI
ANNALISA, ULERI SALVATORE, DEGLI ESPOSTI DANIELE, CAGNIN FRANCESCO, KABAT AMY
REGINA, BONI LUCIA, DEGLI ESPOSTI GUERRINO, PACIOTTI MONALDA, DEGLI ESPOSTI
DOMENICO, DICIOTTO ENRICO, PETRONI LUDOVICO, MONTOCCHI ALESSANDRO, ZANDARIN
MARIA, BATTINO VITERBO ANDREA, LA GUARDIA GIOVANNI, SIGNORELLI MASSIMILIANO,
PESUCCI STEFANO, RUGI PIERGIORGIO, PESUCCI STEFANIA, PESUCCI MARIO in proprio e
quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA PODERINA, BORACELLI ANDREA
in proprio e in qualità di legale rappresentante di POGGIARELLO DI STIGLIANO
S.a.s., BORACELLI MARIO, RIZZARDINI DANIELE in proprio e in qualità di legale
rappresentante di GESTIONI BORGO PRETALE S.r.l., GENTILE SILVIO in proprio e
quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA CASTELLINA, PELLEGRINI
AURELIO, BARONTI PIERO in proprio e quale legale rappresentante LEGAMBIENTE
TOSCANA -ONLUS, PRATESI FULCO in proprio e quale legale rappresentante della
W.W.F.- ONLUS, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Poggioni Pier Paolo e
Montini Massimiliano ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Firenze
del primo, Via Cavour n. 64;
contro
-la PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente della Provincia p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Grassi, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 2;
-il COMUNE DI SOVICILLE (SI), in persona del Sindaco p.t., costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Golini ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Capponi n. 26;
-il COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI), in persona del Sindaco p.t., non costituitosi
in giudizio;
-il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOVRAINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI SIENA E GROSSETO, in
persona del Sovrintendente p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in
Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOC. ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Grassi,
Claudio Maione e Cristina Giuliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del primo in Firenze, Corso Italia n. 2;
-la SOC. ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. DIREZIONE DI FIRENZE, in persona del legale
rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
-la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non
costituitosi in giudizio;
PER L‘ANNULLAMENTO
del decreto n. 1824 del 30 aprile 2002, della Regione Toscana, pubblicato sul
Bollettino Regionale n. 20 del 15 maggio 2002, di autorizzazione all’ENEL di
costruire e realizzare l’elettrodotto;
Visti i ricorsi e le relative documentazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’atto ad opponendum nel ricorso n. 3054/2000;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 - relatore il Consigliere
Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti P.P. Poggioni, M. Montini, Silvia Fantappiè in
sostituzione di L. Bora, S. Grassi, P. Golini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
La soc. ENEL s.p.a. presentava il 17 maggio 1999 alla Regione Toscana richiesta
di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 e
dell’allegato A1 della L.Reg. 3 novembre 1998 n. 79, con riferimento al progetto
per la costruzione di un elettrodotto di alta tensione (132 Kv) di 16 chilometri
che doveva collegare Pian della Speranza, località sita in comune di Casole
d’Elsa (Provincia di Siena) ad Orgia, località sita in comune di Sovicille
(Provincia di Siena); progetto che veniva parzialmente modificato mediante
arretramento della centrale elettrica di circa due chilometri rispetto al
posizionamento originario.
La regione, ai fini dell’esame della richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale, indiceva per il 4 aprile 2000 una conferenza interna dei servizi cui
venivano invitati i rappresentanti delle strutture dipartimentali e le agenzie
regionali coinvolte nella procedura di approvazione del progetto.
In tale sede venivano ritenuti conclusi gli accertamenti istruttori e veniva
espresso parere favorevole al progetto.
Veniva, infine, indetta, per il 24 luglio 2000, conferenza di servizi, ai sensi
dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ai fini dell’acquisizione degli
assensi e dei nulla osta delle amministrazioni competenti richiesti come
presupposto per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
La pronuncia veniva resa favorevolmente con talune prescrizioni.
Con atto notificato il 14 novembre 2000 e depositato il 12 dicembre successivo
(ricorso n. 3054/2000) i ricorrenti in epigrafe di tale atto indicati
impugnavano il verbale della suddetta conferenza con il quale era stata espressa
tale pronuncia positiva di compatibilità ambientale deducendone l’illegittimità
per i seguenti motivi:
1- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n.
357, nonché della direttiva 92/43/CEE; eccesso di potere per erronea
presupposizione di fatto, illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per
carenza di istruttoria;
I ricorrenti, dopo aver richiamato che il tracciato dell’elettrodotto progettato
interferisce sulle due aree protette della “Alta Merse” e della “Montagnola
Senese” classificate ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357, che ha recepito
nell’ordinamento italiano la direttiva CE 92/43 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (cosiddetta direttiva CE “Habitats”), lamentano che il procedimento
di valutazione ambientale non avrebbe tenuto conto delle esigenze di
preservazione della biodioversità di tali siti.
Deducono, in primo luogo, una violazione procedimentale sull’assunto del mancato
svolgimento del sub procedimento autonomo dedicato alla valutazione
dell’incidenza del progetto sui suindicati siti di importanza comunitaria per
cui la L.Reg. 3 novembre 1998 n. 79, mentre sotto il profilo sostanziale
sostengono che nel procedimento svolto sarebbe mancata la valutazione
dell’incidenza sugli habitats e che qualora la normativa nazionale dovesse
interpretarsi nel senso che la valutazione resterebbe assorbita nel procedimento
di valutazione ambientale tale normativa contrasterebbe con il diritto
comunitario.
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 8 e 9 del DPR 8 settembre
1997 n. 357; eccesso di potere per omessa valutazione di presupposti di fatto e
per carenza di istruttoria e di motivazione.
La scelta del tracciato e della tipologia dell’elettrodotto non sarebbe stata
adeguatamente ponderata mancando una analisi delle alternative di progetto e di
percorso ed una analisi del rapporto costi/benefici.
3- Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 5 comma
5° del DPR 8 settembre 1997 n. 357.
L’opera progettata contrasterebbe con le esigenze di preservazione degli
habitats naturali come codificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
4- Eccesso di potere per irragionevolezza e contrarietà dell’art. 5 comma 5 del
DPR 8 settembre 1997 n. 357, rispetto alle finalità della direttiva CE 92/43;
richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea
o, in subordine, di applicazione della dottrina comunitaria dell’interpretazione
conforme da parte del giudice adito.
Qualora la disposizione di cui al suindicato art. 5 comma 5 del DPR 8 settembre
1997 n. 357, dovesse essere interpretata nel senso che essa prescriva che
laddove un progetto sia sottoposto a procedura di VIA la valutazione di
incidenza dello stesso con i SIC debba essere omessa in quanto assorbita dalla
procedura di valutazione ambientale la disposizione stessa, in quanto
contrastante con la normativa europea, dovrebbe essere sospeso il giudizio con
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia od, in subordine, applicata
l’interpretazione conforme da parte del giudice adito.
5- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490; eccesso di potere per difetto di motivazione;
Dal provvedimento di autorizzazione paesaggistica, in data 24 luglio 2000, nel
comune di Sovicille non si rileverebbero le ragioni della ritenuta compatibilità
del progetto con il contesto ambientale in cui lo stesso progetto si inseriva.
6- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490; eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.
Dal suindicato provvedimento di autorizzazione paesaggistica e dai verbali delle
riunioni al riguardo tenute dalla Commissione Edilizia Intergrata del Comune di
Sovicille non si rileverebbe nemmeno la prova di una effettuata valutazione di
compatibilità ambientale.
7- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490;
Dalla verbalizzazione sulle dichiarazioni rese dal sindaco del comune di
Sovicille alla Conferenza dei servizi in data 21 aprile 2000 (“Il sindaco del
comune di Sovicille ribadisce che l’opera è necessaria per l’alimentazione della
zona e per l’attività industriale della soc. Bayer, invita quindi i presenti a
considerare le esigenze di concludere il procedimento nel più breve tempo
possibile”) si rileverebbe la volontà di tale comune di seguire un iter troppo
rapido nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi tale da
pregiudicare un’istruttoria completa.
8- Violazione dei principi in materia di tutela della salute; eccesso di potere
per manifesta illogicità e carenza di istruttoria.
Le emissioni di campi elettromagnetici prodotte dall’elettrodotto progettato,
pur rispettando i limiti al riguardo fissati dal DPCM 23 aprile 1999,
contrasterebbe con i valori limiti per le esposizioni di lunga durata che i più
recenti studi scientifici hanno ritenuti più idonei a ridurre i rischi per la
salute umana e che il legislatore sembra orientato a fissare normativamente.
9- Eccesso di potere per irragionevolezza.
Si appaleserebbe irragionevole il rinvio operato dalla Regione nella pronuncia
di compatibilità ambientale del progetto “alla fase di redazione del progetto
esecutivo” dell’ottimizzazione del tracciato definitivo “da effettuarsi
mantenendo un costante raccordo con il dipartimento provinciale dell’ARPAT di
Siena al fine di valutare gli effetti relativi ai controlli dei campi
elettromagnetici”. Ciò in quanto una volta approvato il tracciato del progetto
in sede di rilascio della pronuncia positiva di VIA non risulterebbe possibile
spostare la posizione dei sostegni.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 21 dicembre 2000 il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici di Siena resistendo.
Con atto depositato il 22 dicembre 2000 si costituiva in giudizio il comune di
Sovicille.
Con atto depositato il 29 dicembre 2000 si costituiva la Provincia di Siena.
Si costituiva altresì la Regione Toscana.
Si costituiva anche la società ENEL Distribuzione S.p.a..
Con atto notificato il 26 marzo 2001 e depositato il 7 aprile successivo
interveniva in giudizio, a sostegno delle ragioni delle Amministrazioni
intimate, la società Bayer Biologicals S.r.l..
Con atto notificato il 2 luglio 2002 e depositato il 17 dello stesso mese
(ricorso n. 1621/2002) i ricorrenti in epigrafe di tale atto indicati
impugnavano il decreto n. 1824, del 30 aprile 2002, della Regione Toscana –
Giunta Regionale, Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali, Area
Energia U.O.C. Pianificazione Territoriale dell’Energia, a firma del dirigente
Responsabile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 15
maggio 2002, con il quale l’ENEL Distribuzione s.p.a. veniva autorizzata, in via
definitiva, a costruire ed esercitare l’elettrodotto aereo a 132 Kv, in semplice
terna, dall’esistente Stazione elettrica di Pian della Speranza alla nuova
cabina primaria di Rosia, territorialmente insistenti nei comuni di Sovicille e
Casole d’Elsa in Provincia di Siena.
L’impugnativa veniva estesa alle determinazioni della Conferenza dei Servizi del
23 gennaio 2002 di approvazione del progetto del suddetto elettrodotto.
A fondamento dell’impugnativa venivano addotti i seguenti motivi:
1- Violazione dell’art. 13 e allegato C con riferimento agli artt. 12 e segg.
Legge Reg. 3 novembre 1998 n. 79; eccesso di potere per difetto di motivazione;
eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Deducono i ricorrenti che le autorità competenti ad autorizzare la costruzione
dell’elettrodotto e che sono state coinvolte nella procedura non avrebbero
valutato le alternative di progetto possibili, avrebbero omesso di effettuare
l’analisi di costi – benefici relativa all’intervento e, di fronte ad una
valutazione negativa della compatibilità ambientale dello stesso, avrebbero
erroneamente considerato esistenti i motivi imperativi di interesse pubblico
atti a giustificare comunque la realizzazione dell’opera pubblica in questione.
2- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 5, comma 3 della L. Reg. 3
novembre 1998 n. 79 e 15 della L. Reg. 6 aprile 2000 n. 56; eccesso di potere
per carenza di istruttoria.
Deducono i ricorrenti (con ciò sostanzialmente ribadendo quanto sostenuto con il
primo mezzo di gravame di cui al ricorso n. 3054/2000) una violazione
procedimentale sull’assunto del mancato svolgimento del sub procedimento
autonomo dedicato alla valutazione dell’incidenza del progetto sui siti di
importanza comunitaria.
3-Violazione e d erronea applicazione dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n.
357, nonché della direttiva CE 92/43; eccesso di potere per erronea
presupposizione di fatto, illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per
carenza di istruttoria.
Il progetto è stato sottoposto semplicemente a VIA, secondo quanto disposto
dagli artt,. 5 comma 5° della L. Reg. 79/98 e 15 della L. reg. 56/2000 laddove,
interferendo con gli obbiettivi di tutela di due siti di importanza comunitaria
sarebbe dovuto essere sottoposto alla specifica “valutazione di incidenza”
prevista dalla direttiva CE (direttiva “Habitats”).
4- Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5° del DPR 8 settembre 1997
n. 357, nonché dell’art. 6, comma 3° della direttiva CE 92/43.
Qualora si dovesse ritenere legittima la scelta del legislatore nazionale di
prevedere che, nel caso di progetti in linea di principio soggetti sia al VIA
che a valutazione di incidenza si debba procedere, ai sensi della normativa
sulla VIA, tale previsione legislativa dovrebbe essere intesa come limitata a
soddisfare esigenza di economicità del procedimento amministrativo, ma non
invece esigenze di carattere sostanziale.
5- Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell’art. 5 comma
5° del DPR 357 del 1997, rispetto alle finalità della direttiva CE 92/43
(Direttiva CE Habitats). Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia della Comunità Europea o in subordine, di applicazione della dottrina
comunitaria dell’interpretazione conforme da parte del giudice adito.
Qualora la disposizione di cui al suindicato art. 5 comma 5° del DPR del 1997
dovesse essere interpretata nel senso che essa prescriva che laddove un progetto
sia sottoposto a procedure di VIA la valutazione di incidenza dello stesso con i
SIC debba essere omessa in quanto assorbita dalla procedura di valutazione
ambientale la disposizione stessa, in quanto contrastante con la normativa
europea, dovrebbe essere sospeso il giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia o, in subordine applicata l’interpretazione da parte del giudice
adito.
6- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Dal provvedimento di autorizzazione paesaggistica non si rileverebbero le
ragioni della ritenuta compatibilità del progetto con il contesto ambientale in
cui il progetto stesso di inscrive.
7- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490; eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.
Dal provvedimento suindicato di autorizzazione paesaggistica e dai verbali delle
riunioni al riguardo tenute dalla Commissione Edilizia integrata del comune di
Sovicille non si rileverebbe nemmeno la prova di una effettuata valutazione di
compatibilità ambientale.
8- Violazione dell’art. 2 comma 1 lett. D del regolamento della Regione Toscana
n. 9 del 2000.
Sia in sede di progettazione che di approvazione dell’elettrodotto non si
sarebbe tenuto conto della sua interferenza con i siti di interesse comunitario
costituiti dalla Montagnola Senese e dall’Alta Merse nonostante la suindicata
disposizione regolamentare disponesse che “la progettazione di nuove linee ed
impianti elettrici e di varianti di strutture già esistenti dovesse tenere conto
..... degli ambiti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del
10 novembre 1998 di approvazione dei siti individuati nel progetto BioItaly e di
attuazione della direttiva comunitaria Habitats”.
9- Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, violazione
dell’art. 13 lett. C della L. Reg. 79/1998.
Sarebbe stata disattesa la prescrizione di cui alla lettera O della pronuncia di
compatibilità ambientale espressa dalla Conferenza dei servizi del 24 luglio
2000, prescrizione relativa all’esame, in sede di progetto esecutivo della
“possibilità di determinare la riduzione del tratto aereo dal torrente Rosia al
punto terminale”, con ciò violandosi anche la disposizione di cui all’art. 13
lett. C della L. reg. 79/1998.
10- Violazione dell’art. 2 comma 2 del regolamento della Regione Toscana n.
9/2000.
Il progetto disattenderebbe la suindicata disposizione del regolamento della
Regione Toscana n. 9/2000 dato che sarebbe stato redatto senza considerare
l’interferenza con i due siti di rilevanza comunitaria.
11- Ulteriore violazione dell’art. 2, comma 2, del regolamento della Regione
Toscana n. 9/2000.
Non sarebbe stata posta in essere, sia nella fase di progettazione che in quella
di approvazione dell’elettrodotto, alcuna attività diretta alla individuazione
delle soluzioni più idonee per mitigare e ridurre al minimo l’impatto della
nuova linea elettrica sulle aree protette attraversate.
12- Violazione dell’art. G3 del PTC della Provincia di Siena.
Sarebbe stata disattesa la suindicata disposizione del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Siena la quale prevede che gli impianti e gli
elettrodotti aerei non siano posizionati “in aree di elevata visibilità”.
13- Violazione dell’art. 37 delle disposizioni attuative del PRG del Comune di
Sovicille.
Il progetto approvato contrasterebbe con il suindicato articolo nella parte in
cui prevede che in assenza di specifici progetti ambientali comunali, siano
consentiti nelle aree individuate come “ambiti a parco
storico-artistico-naturale” solo “quegli interventi che abbiano ad oggetto le
sistemazioni del suolo ed i relativi manufatti e che siano intesi a migliorare
la qualità dell’ambiente”.
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 18 luglio 2002, la società
ENEL Distribuzione S.p.a..
Con atto depositato il 19 luglio 2002 si costituiva l’Amministrazione
Provinciale di Siena.
Con atto depositato il 22 luglio 2002 si costituiva il comune di Sovicille.
Si costituiva anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Non si costituivano la Regione Toscana e il Comune di Casole d’Elsa, sebbene
intimati.
Con memoria depositata il 6 dicembre 2002, la difesa dell’ENEL dopo aver
ribadito l’infondatezza nel merito di entrambi i ricorsi, ha in via preliminare,
eccepito la loro inammissibilità sul rilievo che non risultando nessuno dei
ricorrenti nel ricorso r.g. 3054/2000 (e conseguentemente i medesimi ricorrenti
nel ricorso r.g. 1621/2002) proprietario di terreni attraversati dal tracciato
dell’elettrodotto, gli stessi difetterebbero di legittimazione, in quanto
farebbero valere un interesse diffuso, che può essere processualmente fatto
rappresentato soltanto da enti pubblici o da associazioni a ciò specificatamente
legittimati. Con riferimento ai ricorrenti che agiscono quali rappresentanti di
aziende turistiche, non si comprenderebbe se gli stessi agiscano quali
proprietari interessati da un futuro esproprio della proprietà o se invece
facciano valere l’interesse diffuso alla tutela del paesaggio e dell’ambiente
rispetto al quale interesse, sarebbero privi di legittimazione processuale.
Le cause, previa istanza di fissazione, passavano in decisione alla pubblica
udienza del 17 dicembre 2002.
D I R I T T O
I ricorsi in quanto soggettivamente (i ricorrenti sono in gran parte gli stessi
mentre vi è totale identità tra le Amministrazioni intimate) e strumentalmente
connessi, prospettando motivi in gran parte identici ed attinenti a tematiche
comuni, possono essere riuniti per ragioni di economia processuale, ai fini di
un esame congiunto. Essendo entrambi i ricorsi infondati nel merito, può
prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità degli stessi dedotte
dalla difesa dell’ENEL sull’assunto della carenza di legittimazione da parte dei
ricorrenti.
Come delineato in fatto, oggetto del primo ricorso (n. 3054/2000) è il verbale
in data 24 luglio 2000, della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione
Toscana ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, relativo alla
pronuncia di compatibilità ambientale espressa a norma dell’art. 18 della L.
Reg. 3 novembre 1998 n. 79, sul progetto presentato dalla Soc. ENEL S.p.a., di
“Elettrodotto a 132 Kv della esistente stazione elettrica di Pian della Speranza
alla Cabina primaria di Rosia nei comuni di Casole d’Elsa, Sovicille e Chiusdino
della Provincia di Siena”, mentre oggetto del secondo ricorso (n. 1621/2002) è
il decreto n. 1824 del 30 aprile 2002, della Regione Toscana – Giunta Regionale,
Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali, Area Energia, a firma
del Dirigente Responsabile, con il quale la suddetta soc. ENEL s.p.a. è stata
autorizzata, in via definitiva, a costruire ed esercitare tale elettrodotto.
I ricorrenti, dopo aver richiamato la circostanza che il tracciato
dell’elettrodotto interferisce con i due siti di importanza comunitaria ai sensi
della direttiva del Consiglio 92/43 C.E.E., del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna
selvatiche – costituiti dalla “Alta Merse” e dalla “Montagnola Senese” e
compresi nell’elenco di quelli approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 342, del 10 novembre 1998, lamentano che il procedimento di
valutazione ambientale attivato dalla Regione non avrebbe tenuto conto delle
esigenze di preservazione della biodiversità di tali siti.
Deducono innanzitutto i ricorrenti un vizio procedimentale per essere stato il
progetto sottoposto soltanto alla procedura di valutazione ambientale di cui
agli artt. 5, comma 3 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79 e 15 della L. reg. 6
aprile 2000 n. 56, laddove , interferendo tale progetto con gli abitativi di
tutela dei sopraindicati due siti di importanza comunitaria lo stesso, secondo
la prospettazione dei ricorrenti, sarebbe dovuto essere sottoposto anche alla
specifica “valutazione di incidenza” prevista dall’art. 6, comma 3° della citata
direttiva CEE n. 92/43; articolo quest’ultimo la cui trasposizione
nell’ordinamento nazionale è stata effettuata dall’art. 5 del D.P.R. 8 settembre
1997 n. 357 (primo e terzo motivo del ricorso n. 3054/2000, secondo e quarto
motivo del ricorso n. 1621/2002).
Tali motivi vanno disattesi.
Con riferimento alla normativa in materia di valutazione ambientale, va
rilevato, che allo stato attuale vale ancora la direttiva C.E.E. 27 giugno 1985,
n. 85/337, raccolta in Italia mediante alcuni decreti governativi, in attesa
dell’approvazione da parte del parlamento, di una legge organica al riguardo.
Peraltro, il 3 marzo 1997, la C.E.E. ha approvato una nuova direttiva
comunitaria, cui ha fatto seguito in Italia il D.P.R. 11 febbraio 1998.
Sia a livello della Comunità Economica Europea sia a livello nazionale si tende,
cioè a valutare in via preliminare – in sede di programmazione e di
progettazione – quali effetti avrebbe sul territorio la realizzazione di
determinate opere. La suindicata direttiva comunitaria del 1985, distingue due
categorie di tali opere, includendo nel primo gruppo dieci tipi di interventi
soggetti obbligatoriamente a V.I.A. a discrezione del legislatore regionale.
Su tali opere la nuova direttiva comunitaria del marzo 1997 lascia libertà agli
stati membri di optare per un criterio automatico basato su soglie dimensionali
oltre le quali scatta automaticamente la procedura o su un esame caso per caso
dei progetti, oppure ancora, per entrambi i criteri automaticamente.
Questo meccanismo è già stato in parte recepito dall’Italia: il D.P.R. del 12
aprile 1996, ovvero l’atto di indirizzo e coordinamento che ha ripartito le
competenze tra Stato e Regioni in questo campo (ai sensi dell’art. 40, comma 1,
della L. 22 febbraio 1994 n. 146) prevede un sistema di soglie semiautomatiche
aumentate o meno a discrezione delle Regioni oppure in presenza di aree naturali
protette.
Come sopra accennato, l’Italia ha, per ora, emanato alcuni decreti che
rappresentano una prima attuazione delle direttive comunitarie, in attesa di un
provvedimento legislativo organico e sono, quindi, improntati ad un carattere di
sperimentazione, in considerazione proprio dell’aspetto profondamente innovativo
della nuova procedura (D.P.C.M. 10 agosto 1998 n. 377, 27 dicembre 1988 e 3
settembre 1999, oltre ai D.P.R. 12 aprile 1996 e 11 febbraio 1998).
Le leggi delegate (ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59) sul decentramento
amministrativo, prevedono che, in alcuni casi, la V.I.A. sia di competenza
regionale; in particolare l’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali) indica le opere soggette a V.I.A. di competenza statale,
mentre stabilisce che, con “atto di indirizzo e di coordinamento da adottare
entro otto mesi” saranno individuate le opere, interventi ed attività
attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire
alla competenza delle Regioni (con la coordinazione, inoltre, della vigenza di
una legge regionale della V.I.A.).
La regione Toscana ha emanato la legge 3 novembre 1998 n. 79, (norme per
l’applicazione della valutazione di impatto ambientale) la quale, ha previsto
all’art. 7, la propria competenza delle procedure di V.I.A. relative ai progetti
ricompresi in determinate tipologie ed, in particolare, per quanto qui
interessa, per i progetti degli “elettrodotti aerei esterni con tensione
nominale compresa tra 100 e 150 KW con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km”
(lett. a dell’allegato A1 alla stessa legge).
Con riferimento alla normativa comunitaria in materia di tutela degli habitat di
cui alla direttiva del Consiglio 92/43 del 21 maggio 1992, che i ricorrenti
assumono che nella specie sia stata disattesa, è da rilevare che tale direttiva,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche, nell’ambito della politica di salvaguardia,
protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente, conformemente all’art
130 R (ora art. 174) del Trattato, ha promosso, secondo tempi procedimentali
definiti, la realizzazione di una rete ecologica europea coerente – denominata
“Natura 2000” – costituita da zone speciali di conservazione, concernenti “siti
di importanza comunitaria” la cui individuazione spetta ordinariamente agli
Stati (e solo eccezionalmente alla Commissione). In tali zone, gli Stati membri
sono tenuti ad attuare speciali misure di conservazione e promozione, con la
connessa attività di sorveglianza e tutela delle specie animali e vegetali
protette, anche a promuovere attività di studio e ricerca. Secondo l’art. 23
della direttiva, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
medesima, entro due anni a decorrere dalla sua notifica e informarne
immediatamente la Commissione.
Con l’art. 4 della L. 22 febbraio 1994 n. 146, il Parlamento italiano ha inteso
dare attuazione alla predetta direttiva per via regolamentare, attribuendo al
Governo la relativa autorizzazione. Sulla base di tale autorizzazione è stato
emanato il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. Detto regolamento disciplina un
particolare, per quanto qui interessa, l’individuazione delle zone protette, le
misure di protezione dei siti e delle specie animali e vegetali in essi
esistenti.
Circa l’individuazione delle zone protette, l’art. 3, commi 1 e 2 stabilisce che
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino, con proprio
procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat meritevoli di protezione
secondo la direttiva e ne diano comunicazione al Ministero dell’Ambiente. Al
Ministro dell’Ambiente spetta, su questa base, la proposta alla Commissione
europea, ai fini della designazione delle “zone speciali di conservazione” per
la formazione della rete ecologica europea. Per quanto qui ancora interessa è da
rilevare che la Regione Toscana ha, con delibera consiliare n. 342, del 10
novembre 1998, approvato l’elenco dei siti di importanza comunitaria ritenuti
presenti nel proprio territorio, tra i quali rientrano quello dell’”Alta Merse”
e quello della “Montagnola Senese”.
Va al riguardo precisato che la proposta di elenco dei siti di importanza
comunitaria individuati nell’ambito del territorio nazionale non è stata ancora
approvata dalla Commissione Europea.
Occorre poi rilevare che il citato art. 40 della L. 22 febbraio 1994 n. 146, al
comma secondo, dispone espressamente che “Qualora per un medesimo progetto,
oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri
provvedimenti autorizzativi, si proceda alla unificazione e all’integrazione dei
relativi procedimenti”.
E la citata L. Reg. 3 novembre 1998 n. 79, all’art. 17 (Procedura unica
integrata) ha in applicazione di tale principio previsto che “L’autorità
competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti
i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti
l’acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di
specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati,
relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell’aria,
nell’acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché
alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale,
idreologica, e della diversità biologica”.
Quanto sopra delineato va rilevato che l’art. 6, della direttiva Habitat 29/43
CEE, fissa quale principio generale quello in base al quale qualsiasi progetto
che possa avere una incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria
(che sia stato riconosciuto come zona speciale di conservazione) forma oggetto
“di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto
degli obbiettivi di conservazione del medesimo”.
Va al riguardo precisato che non tutti i siti di importanza comunitaria sono
sottoposti alla valutazione di incidenza, ma solo quelli che sono stati
designati come “zone speciali di conservazione”; designazione questa, che, a
norma dell’art. 4, paragrafo 4 della direttiva è effettuata dagli stati membri
ed è possibile unicamente dopo che un sito è stato designato come sito di
importanza comunitaria.
L’assunto dei ricorrenti ampiamente sviluppato nel ricorso n. 3054/2000, con il
primo mezzo di impugnativa, secondo il quale i siti che meritano di essere
classificati come zona speciale andrebbero trattati alla stessa maniera, a
prescindere che siano o meno ufficialmente classificati è, come fa correttamente
rilevare la difesa dell’ENEL, ultroneo, dato che il D.P.R. 8 settembre 1997 n.
357(con il quale, come già delineato, è stata recepita nel nostro ordinamento la
direttiva habitat), all’art. 5 (valutazione di incidenza), comma terzo, prevede
la valutazione di incidenza riguardo a tutti i siti di importanza comunitaria,
indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati o meno designati come
zone speciali di conservazione (il fatto che il suddetto art. 5 del D.P.R. non
trovi applicazione rispetto a tutti i tipi di interventi considerati dall’art. 6
della direttiva non assume poi alcuna rilevanza nella fattispecie per cui è
causa, riguardando questa un progetto assoggettato alla valutazione di incidenza
sia in base alla disciplina nazionale che a quella comunitaria).
La suindicata disposizione, in particolare, prevede che ai progetti che hanno un
impatto sui siti di importanza comunitaria deve essere allegata “una relazione
documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può
avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obbiettivi di
conservazione del medesimo”.
Dal fatto che tale procedura trova applicazione, a norma della detta
disposizione, soltanto per gli “interventi ai quali non si applica la procedura
di valutazione di impatto ambientale” si rileva, in maniera evidente, come la
valutazione di incidenza venga assorbita nella procedura di V.I.A..
Dispone, del resto, il comma 5° dell’art. 5 del D.P.R. in questione, che “nel
caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la
procedura di valutazione di impatto ambientale si procede ai sensi della vigente
normativa in materia”.
Dal chiaro tenore letterale di tali disposizioni, come fa correttamente rilevare
la difesa dell’ENEL, risulta evidente come con le stesse venga effettuata una
netta differenziazione tra opere autonomamente soggette a V.I.A.
(indipendentemente dall’impatto su siti di importanza comunitaria) ed opere, non
autonomamente soggette a V.I.A., che hanno un impatto sui siti di importanza
comunitaria.
Per le prime, in assenza di un procedimento di valutazione degli effetti
ambientali, si procede alla valutazione degli effetti sul sito di importanza
comunitaria; per le seconde, essendo già prevista una valutazione degli effetti
ambientali (che comprende anche la valutazione delle implicazioni che
l’intervento può comportare sul sito con riferimento agli obbiettivi di
conservazione del medesimo) non è disposta alcuna procedura specifica,
limitandosi a richiamare la vigente normativa in materia di valutazione di
impatto ambientale. Anche la già citata legge regionale toscana 3 novembre 1998
n. 79, segue tale impostazione. Detta legge, infatti, all’art. 5 (Progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale), dopo aver indicato quali sono i
progetti per i quali è prevista la valutazione di impatto ambientale (tra i
quali, rientrano, per quanto qui, appunto, interessa, gli “Elettrodotti aerei
esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a
150 Kv con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 Km ed elettrodotti aerei
esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 Kv con tracciato di
lunghezza superiore a 3 Km;”: cfr. lett. a dell’allegato A 1 alla stessa legge),
dispone che “sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale
....... i progetti ....... ricadenti, anche parzialmente, all’interno ...... dei
siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43 CEE, come siti di importanza
comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC)”.
La previsione della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale dei
suindicati progetti, qualora interessino, siti di importanza comunitaria, è
stata ribadita dalla legge reg. 6 aprile 2000 n. 56 (Norme per la conservazione
e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998 n. 7. Modifiche alla
legge regionale 11 aprile 1995 n. 49).
E’ evidente la ratio di tale sistema normativo: uno specifico procedimento di
valutazione di incidenza non è richiesto allorché sia già prevista la procedura
di valutazione di impatto ambientale, che in quanto strumento tipicamente
finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti
che una determinata opera avrà sull’ambiente, costituisce anche il momento
precipuo di valutazione delle interazioni della suddetta opera all’interno di un
sito di importanza comunitaria.
La protezione e conservazione delle risorse naturali, è, difatti, uno degli
elementi della valutazione di impatto ambientale, che è preordinata a verificare
“l’insieme degli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve ed a
lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti
sull’ambiente” (cfr. art. 3, comma 1° della L. reg. 79/98) e di cui costituisce
elemento essenziale la “tutela della diversità biologica” nonché “la descrizione
delle componenti soggette ad impatto ambientale ..... con particolare
riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione”.
La valutazione di impatto ambientale prevedendo di prendere in considerazione le
potenziali caratteristiche di elementi costituenti fattori di impatto
ambientale, non esclude con ciò l’obbligo di considerare singolarmente ogni
aspetto che da solo costituisca elemento impattante: le due funzioni, quindi,
non risultando in alcun modo alternative, ma integrandosi l’un l’altra,
comprendono ed esauriscono ogni altra funzione prevista dalla valutazione di
incidenza.
Privo di ogni pregio si rivela, pertanto, l’assunto dei ricorrenti, in base al
quale nella specie il progetto sarebbe dovuto essere sottoposto ad un
subprocedimento di valutazione di incidenza autonomo da quello di valutazione
ambientale; subprocedimento che oltre a violare il principio della procedura
unica integrata previsto dal comma secondo dell’art. 40 della L. 22 febbraio
1994 n. 146, e recepito dall’art. 17 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79,
risulterebbe assolutamente superfluo.
Con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale delle cause alla Corte di
Giustizia della Comunità Europea, avanzata dai ricorrenti ne va rilevata
l’inammissibilità.
Il rinvio pregiudiziale di una causa alla Corte di Giustizia della Comunità
Europea, ai sensi dell’art. 177 del trattato istitutivo della C.E.E., 25 marzo
1957, volto ad ottenere l’interpretazione di norme comunitarie – rinvio
obbligatorio per i giudizi nazionali di ultima istanza e facoltativo per gli
altri – postula in ogni caso: a) che la questione interpretativa riguardi norme
comunitarie; b) che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione delle
stesse, nonché sulla loro portata, sull’ambito di efficacia e sull’oggetto della
disciplina; c) che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza ai
fini decisori, con valenza idonea a definire il giudizio a quo pendente davanti
al giudice nazionale. (cfr. Cons. St. VI sez. 4 ottobre 2002 n. 5255 e Cass.
Civ. 9 giugno 1998 n. 5673).
Ebbene, nel caso di specie è stata posta una questione di una norma nazionale e
non di una norma comunitaria e tale rilievo è da solo idoneo a far disattendere
la richiesta.
Peraltro tale richiesta è stata avanzata sull’erroneo presupposto che la
normativa nazionale escluda la valutazione di incidenza sui siti comunitari se
il progetto interessato è oggetto di V.I.A. laddove la normativa nazionale ha
incluso la prima nell’ambito della seconda.
Non vi è, infine, alcun contrasto tra la normativa comunitaria e quella
nazionale di recepimento. La valutazione di incidenza, secondo l’art. 6 della
direttiva Habitats consiste in una opportuna valutazione degli effetti che un
opera ha su un sito “tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del
medesimo”.
Ciò che il diritto comunitario impone agli stati membri è di prevedere nei
propri ordinamenti non tanto l’applicazione di un particolare procedimento in
relazione alla valutazione di incidenza, ma che questa venga effettuata con un
determinato contenuto.
Riguardando, quindi, la prescrizione della direttiva il contenuto e non la forma
della valutazione, tale valutazione, può ben essere effettuata nell’ambito di un
procedimento valutativo quale è quello di V.I.A..
Ed è da rilevare che, come si evince dal verbale, in data 24 luglio 2000, della
conferenza dei servizi (cui hanno partecipato rappresentanti della Regione
Toscana, della Provincia di Siena e del Comune di Sovicille), costituitasi a
norma dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ed al fine dell’emissione del
parere di compatibilità ambientale del progetto dell’elettrodotto per cui è
causa (progetto che è stato sottoposto all’esame di enti tra i quali, in
particolare, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero per i Beni e le attività
Culturali, la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Siena e
Grosseto, i comuni di Casole d’Elsa e di sovicille e l’Arpat), tale parere è
stato positivamente espresso in seguito ad una appropriata valutazione degli
effetti diretti ed indiretti del progetto sui fattori uomo, fauna, flora, suolo,
acqua, aria, clima e paesaggio nonché dell’interazione tra gli stessi fattori.
La riprova, in particolare, di una effettuata considerazione delle esigenze di
preservazione delle due aree protette della “Alta Merse” e della “Montagnola
Senese” è data dal fatto che il parere è stato reso con prescrizione diretta
“alla protezione dell’avifauna, in area di particolare interesse faunistico
.....” e con la previsione “al fine di conservare la diversità di ambienti e
habitat all’interno dei p. SIC, costituita dalla presenza di spazi aperti
mosaicati con le formazioni forestali, l’eventuale messa a dimora di specie
arboree, compensative degli alberi tagliati, sia preferibilmente effettuata
nelle aree degradate (ad esempio nelle aree estrattive dismesse) e nella fascia
ripariale, con specie idonee alle diverse condizioni; tale messa a dimora non
dovrà essere effettuata negli spazi aperti, agricoli e a pascolo, che si trovano
all’interno dei p. SIC.”. Vanno quindi disattese le censure con le quali viene
lamentato che il procedimento di valutazione ambientale non avrebbe tenuto conto
delle esigenze di preservazione della biodiversità delle due suindicate aree
protette (primo, decimo ed undicesimo motivo del ricorso n. 1621/2002).
Prive di fondamento vanno ritenute le censure di cui al primo motivo del ricorso
n. 3054/2000 ed al secondo motivo del ricorso n. 1621/2002, con le quali si
assume che la scelta del tracciato e della tipologia dell’elettrodotto non
sarebbe stata adeguatamente ponderata mancando una analisi delle alternative e
di progetto e di percorso, come previsto dalla lett. L) dell’allegato c) alla L.
reg. 3 novembre 1998 n. 79. Invero come rilevasi dalla relazione istruttoria al
procedimento redatta dall’ENEL nel novembre 1997, in particolare da quanto
riportato al punto 3.3 “Criteri di scelta e descrizione del tracciato” ed al
punto 3.4 “Ipotesi alternative” tale società ha, fin dall’inizio, operato
considerando e recependo ogni soluzione idonea a mitigare l’impatto
sull’ambiente del progetto, come comprova lo studio di impatto ambientale
redatto dalla stessa società nel dicembre 1999, nel quale, in adesione anche
alle richieste formulate dalla Regione, il progetto originario ha subito una
serie di modifiche in ordine alle caratteristiche tecniche dei sostegni della
linea, alla loro collocazione, agli isolanti utilizzati, alla collocazione della
cabina elettrica di trasformazione, all’interramento della linea; modifica
quest’ultima che ha comportato anche una riduzione del tracciato aereo (cfr.
capitolo 2) “Esame delle alternative di progetto” del suddetto studio di impatto
ambientale).
I suindicati motivi vanno disattesi anche laddove con questi viene dedotta
l’illegittimità dello studio di impatto ambientale effettuato dall’ENEL,
mancando in tale studio “l’analisi costi-benefici dell’opera” prevista dalla
lett. o) del citato allegato c), alla L. Reg. 3 novembre 1998 n. 79, “qualora si
tratti di opere pubbliche o comunque opere con finanziamento pubblico”.
Infatti, indipendentemente dal fatto che non risulta individuabile un interesse
dei ricorrenti a tale censura, è da rilevare che, dal chiaro tenore letterale
della disposizione risulta evidente come la suddetta “analisi costi-benefici
dell’opera” sia richiesta qualora un’opera sia realizzata con risorse pubbliche;
fattispecie questa che si concretizza quando sia un ente pubblico a realizzarla
o quando un ente pubblico ne sia il finanziatore; ipotesi queste estranee al
caso di specie.
Va, peraltro, sottolineato che vi è una netta differenza concettuale tra “opera
pubblica” ed “opera di pubblica utilità”. E’ evidente infatti che le prime sono
le opere che servono a finalità proprie degli enti pubblici, e ad essi
appartengono, mentre le seconde sono le opere che occorrono per il conseguimento
di un fine di utile collettivo e che possono anche essere realizzate da un
privato che ne rimane proprietario. L’opera pubblica, quindi, è sempre un’opera
di pubblica utilità, ma non vale il contrario, non essendo identico l’elemento
soggettivo.
E l’elettrodotto per cui è causa è “opera di pubblica utilità”, ma non è “opera
pubblica”, venendo, appunto, realizzato da soggetto privato.
I provvedimenti impugnati vengono censurati anche nella parte in cui recepiscono
il nulla osta paesaggistico rilasciato dal comune di Sovicille dal quale nulla
osta viene dedotto il difetto di motivazione sul rilievo che dallo stesso non si
evincerebbero le ragioni della ritenuta compatibilità del progetto con il
contesto ambientale in cui tale progetto si inserisce (quinto motivo del ricorso
n. 3054/2000 e settimo motivo del ricorso n. 1621/2002).
Le censure non sono fondate.
Premesso che in materia di tutela delle bellezze naturali se è vero che una
motivazione adeguata occorre quando viene adottato dalla Amministrazione un
provvedimento negativo alla realizzazione di manufatti in zona soggetta a
vincolo paesaggistico, si deve, tuttavia, ammettere che una motivazione, sia
pure sintetica, è necessaria anche quando viene rilasciato il detto nulla-osta,
giacché, se nel primo caso si deve porre l’interessato nella condizione di
adeguarsi alle osservazioni e di difendersi nell’apposita sede, nel secondo caso
tutti i cittadini sono titolari di una posizione che li legittima a difendere
l’interesse paesaggistico.
Ebbene, nel caso, come rilevasi dal verbale relativo alla conferenza dei servizi
tenutasi il 24 luglio 2000, a norma dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241,
ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 17 della
L. reg. 3 novembre 1998 n. 79, il comune di Sovicille, chiamato ad esprimere, al
pari delle altre amministrazioni convenute, il nulla-osta, ai sensi dell’art.
151, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, si è espresso favorevolmente, condizionando,
tuttavia, il proprio parere all’attuazione delle seguenti prescrizioni : “a)
evitare il taglio del bosco sulla proiezione dell’elettrodotto dei tratti
boschivi; b) che le opere di viabilità e di cantiere necessarie alla
realizzazione ed alla manutenzione dell’elettrodotto nelle zone boschive siano
realizzate in conformità alle leggi che tutelano l’integrità del territorio; c)
nel progetto esecutivo si esamini la possibilità di determinare la riduzione del
tratto aereo dal torrente Rosia al punto terminale.”.
Trattasi delle stesse prescrizioni contenute nel parere espresso in data 20
luglio 2000 dalla Commissione edilizia integrata dallo stesso comune.
Nel verbale relativo alla conferenza dei servizi, del 23 gennaio 2002, ed
indetta ai fini dell’autorizzazione, a norma degli artt. 6 e 7 della L. reg. 11
agosto 1999 n. 51, (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti
elettrici) alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto per cui è causa,
viene poi richiamato il nulla-osta a tale autorizzazione espresso dal suindicato
comune con atto n. 6760, del 12 novembre 2001, nulla-osta che, a sua volta
richiama il conforme parere formulato il 7 novembre 2001 dalla commissione
edilizia integrata dello stesso comune che conferma il parere acquisito in sede
di valutazione di impatto ambientale che, come già delineato, è stato emesso
considerando ogni aspetto dell’impatto del progetto anche sui caratteri
paesistici della zona al fine di porre in essere, recependo al riguardo anche
“le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni” formulate dagli enti coinvolti
(tra i quali il Comune di Sovicille), le misure dirette a garantire una idonea
compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione dei valori naturali
oggetto del vincolo.
Dal contenuto dei sopraindicati atti e di quelli in base ai quali gli stessi
sono stati adottati si rileva in maniera esaustiva l’iter logico seguito ai fini
del rilascio del nulla-osta.
Del resto la funzione della motivazione non viene meno per il fatto che nel
provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le
ragioni sottese alla scelta, allorché le stesse (come nell’ipotesi di specie)
possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie
fasi in cui si articola il procedimento e ciò in forza di una considerazione non
meramente dell’obbligo della motivazione (cfr. Cons. St. IV sez. 29 aprile 2002
n. 2281).
Con il tredicesimo motivo del ricorso n. 1621/2002 viene dedotta la violazione
dell’art. 37 delle norme di attuazione del piano regolatore del comune di
Sovicille nella parte in cui vieta “qualsiasi nuova costruzione anche precaria”
se non sono previste nei progetti ambientali approvati dal comune.
Anche tale censura va disattesa.
La suindicata disposizione, infatti, si riferisce agli “ambiti a parco
storico-artistico-naturale”, cioè, come prevede il comma primo di tale articolo,
agli ambiti disciplinati dalla L. reg. 29 giugno 1982 n. 52 e degli atti
amministrativi attuativi della legge medesima.
detta legge è stata, tuttavia, abrogata dalla L. reg. 11 aprile 1995 n. 49, che
è quella che, in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991 n.
394, detta attualmente, nella Regione Toscana, disposizioni per l’istituzione e
la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali
protette di interesse locale. Ebbene le due aree interessate dal tracciato
dell’elettrodotto, pur soggette ai vincoli derivanti dalla loro qualificazione
come siti di importanza comunitaria, non ricadono nella disciplina della
suindicata legge regionale in quanto non risultano qualificati né parco, né
riserva naturale, né area protetta di interesse locale ai sensi di tale legge.
E’, del pari, infondato l’ulteriore profilo di illegittimità dedotto con il
suindicato motivo, della violazione del piano territoriale di coordinamento
della provincia di Siena, laddove al punto “G3” prevede che “gli impianti ed
elettrodotti aerei” non siano realizzati “in aree di elevata visibilità”.
Al di là del fatto determinante che la norma non specifica quali siano le aree
da considerare ad “elevata visibilità”, va rilevato che la valutazione di
impatto ambientale è stata effettuata considerando tutti gli aspetti impattanti
la zona interessata e tra i quali, in particolare modo, l’impatto visivo
risultando dagli atti sulla cui base la suindicata valutazione è stata
effettuata, l′ ”analisi di visibilità del tracciato“ allegata al piano tecnico
dell’opera redatto il 10 maggio 1999 dall’ENEL. Analisi “condotta considerando
la reale morfologia del terreno, così come descritta dal modello digitale del
terreno ad alta risoluzione (10 metri) dell’Amministrazione Provinciale di
Siena” che “è stato introdotto l’effetto mascherante della vegetazione e la
reale altezza dei sostegni, differenziandola secondo la tipologia , tra tralicci
e tubolari”, che “all’osservatore è stata attribuita una altezza media di 170
metri” e “si è considerato un orizzonte massimo di visibilità dei sostegni di 5
Km, distanza dalla quale, anche il più attento osservatore, perde la loro
percezione visiva”.
Peraltro, come rilevasi dai “montaggi fotografi” allegati alla sopraindicata
analisi visiva (cfr. All. 7D ed All. 7E) è stato scelto un tracciato che
privilegiasse il più possibile aree a destinazione agricola.
Ed è da sottolineare che la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici per le province di Siena e Grosseto, nell’esprimere, con la nota
n. 15970, del 1 agosto 2000, il proprio parere favorevole alla realizzazione
dell’opera, ha precisato che ciò è avvenuto “in seguito all’esame di tutti i
possibili percorsi dell’elettrodotto in questione nonché delle ultime
documentazioni prodotte dall’ENEL relative all’analisi per l’impatto visivo del
percorso definitivo”.
Con l’ottavo ed il nono motivo del ricorso n. 3054/2000 si lamenta che
l’elettrodotto sarebbe dannoso per la salute, sul rilievo che l’attuale limite
al riguardo fissato dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, sarebbe inadeguato sulla base
dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche internazionali effettuate
sul tema.
Va al riguardo considerato che l’elettrodotto per cui è causa rispetta i limiti
di emissione acuta (per esposizione istantanei) dei campi elettromagnetici a
bassa frequenza, previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992; circostanza questa
incontestata.
A fronte di tale dato di fatto, ed atteso che la legge quadro sull’inquinamento
elettromagnetico n. 36 del 2001, che richiama all’art. 3, il concetto dei
“valori di attenzione” per l’esposizioni di lungo periodo “negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi di lunga permanenza” non ha avuto ancora
attuazione, le suindicate censure vanno disattese.
Concludendo entrambi i ricorsi vanno respinti.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, previa
riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, li respinge entrambi;
Spese ed onorari di causa compensati;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 dicembre 2002, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Saverio CORASANITI - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. Silvio I. SILVESTRI - Consigliere
F.to Saverio Corasaniti
F.to Vincenzo Fiorentino
F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 SETTEMBRE 2003
Firenze, lì 30 settembre 2003
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Silvana Nannucci
1) Valutazione di impatto ambientale – S.I.C. – Dir. 92/43 C.E.E. - Realizzazione di un elettrodotto di alta tensione – Procedimento di valutazione di incidenza – D.P.R. 357/1997 - Non è richiesto – Qualora sia già prevista la procedura di V.I.A. Unione Europea – Direttiva 92/43 C.E.E. – D.P.R. 357/1997 – Contrasto – Insussistenza. Ai fini della realizzazione di un elettrodotto di alta tensione interferente con un sito di importanza comunitaria (direttiva 92/43 C.E.E., del 21 maggio 1992: conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), non è richiesto uno specifico procedimento di valutazione di incidenza (art. 6, comma 3° della direttiva CEE n. 92/43 - articolo trasposto nell’ordinamento italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) allorché sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (artt. 5, comma 3 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79 e 15 della L. reg. 6 aprile 2000 n. 56), che in quanto strumento tipicamente finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti che una determinata opera avrà sull’ambiente, costituisce anche il momento precipuo di valutazione delle interazioni della suddetta opera all’interno di un S.I.C.. La protezione e conservazione delle risorse naturali, è, difatti, uno degli elementi della valutazione di impatto ambientale, che è preordinata a verificare “l’insieme degli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull’ambiente” (art. 3, comma 1° della L. reg. 79/98) e di cui costituisce elemento essenziale la “tutela della diversità biologica” nonché “la descrizione delle componenti soggette ad impatto ambientale ..... con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione”, ragion per cui le funzioni della V.I.A. comprendono ed esauriscono ogni altra funzione prevista dalla valutazione di incidenza. Non vi è alcun contrasto tra le finalità della direttiva CEE n. 92/43 e l’art. 5, c. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento. La valutazione di incidenza, secondo l’art. 6 della direttiva Habitats consiste in una opportuna valutazione degli effetti che un opera ha su un sito “tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo”. Ciò che il diritto comunitario impone agli stati membri è di prevedere nei propri ordinamenti non tanto l’applicazione di un particolare procedimento in relazione alla valutazione di incidenza, ma che questa venga effettuata con un determinato contenuto. Riguardando, quindi, la prescrizione della direttiva il contenuto e non la forma della valutazione, tale valutazione può ben essere effettuata nell’ambito di un procedimento valutativo quale è quello di V.I.A.. - Pres. ed Est. FIORENTINO – Luperini e altri (Avv.ti Poggioni e Montini) c. Regione Toscana (Avv. Bora), Ministero per i beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato), Soc. ENEL s.p.a comp. di Firenze(Avv.ti Grassi, Maione e Giuliani), Provincia di Siena (Avv. Grassi), Comune di Sovicille (Avv. Golini) e altri (n.c.), riunito ad altri. T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II – 30 settembre 2003, n. 5222
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