AmbienteDiritto.it                                                                                     Copyright © Ambiente Diritto.it

Legislazione  Giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II – 30 settembre 2003, n. 5222

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - II^ SEZIONE

ha pronunciato la seguente:


S E N T E N Z A


sui ricorsi nn.: 3054/2000 proposto da:
LUPERINI ROMANO, NICESE FEDERICO, FARABOLLINI FRANCESCA, CAMOZZI ALFREDO, PESUCCI MARIO in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA PODERINA, TUONI ALESSANDRO in proprio e in qualità di socio accomandatario-legale rappresentante de IL POGGIACCIO S.a.s., RIZZARDINI DANIELE in proprio e quale legale rappresentante di GESTIONI BORGO PRETALE S.r.l., GENTILE SILVIO in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA CASTELLINA, ANCONA CHIARA, BONI LUCIA, BOF LINDA, DONATI MASSIMO DAMIANO in proprio e quale legale rappresentante della MONTESTIGLIANO S.r.l., GONNELLI ANTENELLA, CIALI FRANCESCA, THOMAS JOHANN NIEBLER, PEPI SIMONETTA, RAVEGGI MARIA GLORIA, RONCUCCUI CARLI DONATELLA, AGOSTINELLI PAOLA, FIORDONI LUCIANO, FUSAI MARTA, FACCO ALBERTO, MARCHI CARLA, BROCCHI FRANCESCA, FERRI GIOVANNA, ARNDS EVA MARIA, RICUCCI VITTORIO, BERTOLOZZI PIERGIORGIO, PIRELLI GIANCARLO, CONTI FABIO, CARLI CLAUDIO, AMPT HELEN, BATTINO VITERBO ANDREA, BENOCCI GIOVANNI, PETRONI LUDOVICO, FABIANI VASCO, MANCINI ROBERTO, BARONTI PIERO in proprio e quale legale rappresentante LEGAMBIENTE TOSCANA -ONLUS, BOCCI ROBERTO, BINDI ANGELA, MILANESI MARGHERITA, SPANTIDAKI PARASKEVI, LEVI ANASTASIA, PIAZZESI EMANUELE, CARCIONE SERAFINA, LEVI MANUELA, CONTE ARMANDO, CALCHETTI BENEDETTA, HANKACHE CARLOS, MAZZINI GIOVANNA, SCARPELLIERI MANUELE, MARCHETTI GINO, LASSUEUR MARIANELLA, GHEZZI DANIELA, LIMONTA CLAUDIO, SANCASCIANI ROSSANA, GAZZARRI FABRIZIO, BUONADONNA ANTONIO, CERRETANI FRANCO, LORENZ UDO, MEACCI ROSETTA, NOCENTlNI DANILO, SANCASCIANI LEONARDO, STRATTON RANDALL, ROSA SUSANNA, FRANCI SIMONETTA, FRANCI FABIO, PETRINI TITO, MASIERO GIULIANA, CARLI GINO, ROSA RENZO, LARINI GIORGIO, NONIS DOMITILLA, BRUNETTlNI CLAUDIO, RICCOBONO CATERINA, BIAGI MARISA, GRANDI ELISABETTA, BIANCIARDI SIMONA, GRAZZINI ROSANNA, BIANCIARDI FABIO, ROSSI ANNA MARIA in proprio e quale legale rappresentante della FATTORIA LE RANIERE S.n.c., LOCATELLI GIOVANNI, PESCIA FRANCO, SALVADORI GIOVANNI, BARALDO DANIELA, SANDI FRANCESCO, DONATI DAMIANO, DONATI GIANCARLO, DONATI MARTA, BORRACCELLI ANDREA in proprio e quale legale rappresentante della POGGIARELLO di STIGLIANO S.a.s., BORRACCELLI MARIO, SAVINO MARIA, RUGI PIERGIORGIO, PESUCCI STEFANO, PESUCCI STEFANIA, PACCHIONI GUIDO, RONCHETTI DAVIDICA, TREDESCHI ROBERTO, ROSSI ADRIANA, BIANCIARDI LUCA, BIANCIARDI NICOLA, GALLINO MARIA LUISA, CATENI MARCELLO, MAELLARO EMILIA, GUERRINO DEGLI ESPOSTI, VITERBO PAOLO BATTINO, PACIOTTI MONALDA, KABAT AMY REGINA, CAMOZZI ALESSANDRA, MUGELLI DANIELA, MICHELETTI ROBERTO, PRATESI FULCO in proprio e quale legale rappresentante della W.W.F.- ONLUS e DUSSIN DANIELA quale legale rappresentante di CO.NACE.M. tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Poggioni Pier Paolo e Montini Massimiliano ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Firenze del primo, Via Cavour n. 64;
contro
-la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Bora ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18;
-il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOVRAINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI SIENA E GROSSETO, in persona del Sovrintendente p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOC. ENEL s.p.a. COMPARTIMENTO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Grassi, Claudio Maione e Cristina Giuliani ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in Firenze, L.no Colombo n. 54;
-la PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente della Provincia p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Grassi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Capponi n. 26;
-il COMUNE DI SOVICILLE (SI), in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Capponi n. 26;
-il COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI), in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-la SOC. ENEL s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
e con l’intervento ad opponendum
-della SOC. BAYER BIOLOGICALS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani e Domenico Ielo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Neri Baldi in Firenze, via dei Servi n. 49;
PER L‘ANNULLAMENTO
del verbale della Conferenza dei Servizi del 24 luglio 2000, con la quale era stato espressa la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto dell’ENEL per la realizzazione di un elettrodotto di alta tensione che doveva collegare Pian della Speranza, in comune di Casole d’Elsa con la località Orgia nel comune di Sovicille;

e 1621/2002 proposto da:
LUPERINI ROMANO, FARABOLLINI FRANCESCA, CAMOZZI ALFREDO, DONATI GIANCARLO, TUONI ALESSANDRO in proprio e in qualità di socio accomandatario-legale rappresentante de IL POGGIACCIO S.a.s., PESCIA FRANCO, GUIGLIA ALESSANDRO, DONATI MASSIMO DAMIANO in proprio e quale legale rappresentante della MONTESTIGLIANO S.r.l., DONATI DAMIANO, BENOCCI GIOVANNI, FACCO ALBERTO, DALLAPE’ LUCIANO, AMPT HELEN, PACIOTTI FLORIANA, AGOSTINELLI PAOLA, BOF LINDA, BANFI GAETANO LUIGI, PISANI ANASTASIA, BROCCHI FRANCESCA, BATTAGLINO MARIA TERESA, CHIARELOTTO MARIA, FRANCI FABIO, BROCCHI CATERINA, BROCCHI FURIO, FRANCI SIMONETTA, CATENI ANDREA, HORR JOUNESS, CATENI MARCELLO, LORENZINI VALENTINA, SANI CRISTIANO, GRANA ALESSANDRA, SANI ALESSIA, CUCINI STEFANO, ISOARDI STEFANO, BROCCHI ETTORINA, LACKAWANNA PATRICIA MARIE WALTER, CARAPELLI DUCCIO, CAVECCJIA LUCA, CIABATTI LUCIA, MARI ALFIERO, ANICHINI SIMONETTA, MARI ANDREA, MARI CRISTINA, BICCHI MARINA, BECATTI LUCIANO, SELCIANI LUCIANA, VAGHEGGINI VANNA, MARROCCHI EVA, MONTAGNANI ALESSANDRA, PICCIAFUOCHI SILVIA, SARROCO ANDREA, PISTOIESI MARIELLA, FRANCIONI CAMILLA, PIAZZINI ANNA, FRANCHI LORENZO, AGNOLETTA ROBERTO, SOLAMO ROSARIA, PIRELLI GIANCARLO, DE ANGELIS ANNA, TRABACCHIN GELINDO, BATTINO PAOLO, MICHI GIUSEPPE, SOLIGO BARBARA, PORCINI GIORGIO ALBERTO, CAMOZZI ALESSANDRA, MIGNOZZI ANNALISA, ULERI SALVATORE, DEGLI ESPOSTI DANIELE, CAGNIN FRANCESCO, KABAT AMY REGINA, BONI LUCIA, DEGLI ESPOSTI GUERRINO, PACIOTTI MONALDA, DEGLI ESPOSTI DOMENICO, DICIOTTO ENRICO, PETRONI LUDOVICO, MONTOCCHI ALESSANDRO, ZANDARIN MARIA, BATTINO VITERBO ANDREA, LA GUARDIA GIOVANNI, SIGNORELLI MASSIMILIANO, PESUCCI STEFANO, RUGI PIERGIORGIO, PESUCCI STEFANIA, PESUCCI MARIO in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA PODERINA, BORACELLI ANDREA in proprio e in qualità di legale rappresentante di POGGIARELLO DI STIGLIANO S.a.s., BORACELLI MARIO, RIZZARDINI DANIELE in proprio e in qualità di legale rappresentante di GESTIONI BORGO PRETALE S.r.l., GENTILE SILVIO in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agraria LA CASTELLINA, PELLEGRINI AURELIO, BARONTI PIERO in proprio e quale legale rappresentante LEGAMBIENTE TOSCANA -ONLUS, PRATESI FULCO in proprio e quale legale rappresentante della W.W.F.- ONLUS, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Poggioni Pier Paolo e Montini Massimiliano ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Firenze del primo, Via Cavour n. 64;
contro
-la PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente della Provincia p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Grassi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 2;
-il COMUNE DI SOVICILLE (SI), in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Capponi n. 26;
-il COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI), in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOVRAINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI SIENA E GROSSETO, in persona del Sovrintendente p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Firenze via degli Arazzieri n. 4;
-la SOC. ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Grassi, Claudio Maione e Cristina Giuliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Corso Italia n. 2;
-la SOC. ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. DIREZIONE DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
-la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituitosi in giudizio;
PER L‘ANNULLAMENTO
del decreto n. 1824 del 30 aprile 2002, della Regione Toscana, pubblicato sul Bollettino Regionale n. 20 del 15 maggio 2002, di autorizzazione all’ENEL di costruire e realizzare l’elettrodotto;
Visti i ricorsi e le relative documentazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’atto ad opponendum nel ricorso n. 3054/2000;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti P.P. Poggioni, M. Montini, Silvia Fantappiè in sostituzione di L. Bora, S. Grassi, P. Golini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O


La soc. ENEL s.p.a. presentava il 17 maggio 1999 alla Regione Toscana richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 e dell’allegato A1 della L.Reg. 3 novembre 1998 n. 79, con riferimento al progetto per la costruzione di un elettrodotto di alta tensione (132 Kv) di 16 chilometri che doveva collegare Pian della Speranza, località sita in comune di Casole d’Elsa (Provincia di Siena) ad Orgia, località sita in comune di Sovicille (Provincia di Siena); progetto che veniva parzialmente modificato mediante arretramento della centrale elettrica di circa due chilometri rispetto al posizionamento originario.


La regione, ai fini dell’esame della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, indiceva per il 4 aprile 2000 una conferenza interna dei servizi cui venivano invitati i rappresentanti delle strutture dipartimentali e le agenzie regionali coinvolte nella procedura di approvazione del progetto.


In tale sede venivano ritenuti conclusi gli accertamenti istruttori e veniva espresso parere favorevole al progetto.


Veniva, infine, indetta, per il 24 luglio 2000, conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ai fini dell’acquisizione degli assensi e dei nulla osta delle amministrazioni competenti richiesti come presupposto per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
La pronuncia veniva resa favorevolmente con talune prescrizioni.


Con atto notificato il 14 novembre 2000 e depositato il 12 dicembre successivo (ricorso n. 3054/2000) i ricorrenti in epigrafe di tale atto indicati impugnavano il verbale della suddetta conferenza con il quale era stata espressa tale pronuncia positiva di compatibilità ambientale deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:


1- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, nonché della direttiva 92/43/CEE; eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per carenza di istruttoria;


I ricorrenti, dopo aver richiamato che il tracciato dell’elettrodotto progettato interferisce sulle due aree protette della “Alta Merse” e della “Montagnola Senese” classificate ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva CE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva CE “Habitats”), lamentano che il procedimento di valutazione ambientale non avrebbe tenuto conto delle esigenze di preservazione della biodioversità di tali siti.


Deducono, in primo luogo, una violazione procedimentale sull’assunto del mancato svolgimento del sub procedimento autonomo dedicato alla valutazione dell’incidenza del progetto sui suindicati siti di importanza comunitaria per cui la L.Reg. 3 novembre 1998 n. 79, mentre sotto il profilo sostanziale sostengono che nel procedimento svolto sarebbe mancata la valutazione dell’incidenza sugli habitats e che qualora la normativa nazionale dovesse interpretarsi nel senso che la valutazione resterebbe assorbita nel procedimento di valutazione ambientale tale normativa contrasterebbe con il diritto comunitario.


2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 8 e 9 del DPR 8 settembre 1997 n. 357; eccesso di potere per omessa valutazione di presupposti di fatto e per carenza di istruttoria e di motivazione.


La scelta del tracciato e della tipologia dell’elettrodotto non sarebbe stata adeguatamente ponderata mancando una analisi delle alternative di progetto e di percorso ed una analisi del rapporto costi/benefici.


3- Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 5 comma 5° del DPR 8 settembre 1997 n. 357.


L’opera progettata contrasterebbe con le esigenze di preservazione degli habitats naturali come codificate dalla normativa nazionale e comunitaria.


4- Eccesso di potere per irragionevolezza e contrarietà dell’art. 5 comma 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, rispetto alle finalità della direttiva CE 92/43; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea o, in subordine, di applicazione della dottrina comunitaria dell’interpretazione conforme da parte del giudice adito.


Qualora la disposizione di cui al suindicato art. 5 comma 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, dovesse essere interpretata nel senso che essa prescriva che laddove un progetto sia sottoposto a procedura di VIA la valutazione di incidenza dello stesso con i SIC debba essere omessa in quanto assorbita dalla procedura di valutazione ambientale la disposizione stessa, in quanto contrastante con la normativa europea, dovrebbe essere sospeso il giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia od, in subordine, applicata l’interpretazione conforme da parte del giudice adito.


5- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490; eccesso di potere per difetto di motivazione;


Dal provvedimento di autorizzazione paesaggistica, in data 24 luglio 2000, nel comune di Sovicille non si rileverebbero le ragioni della ritenuta compatibilità del progetto con il contesto ambientale in cui lo stesso progetto si inseriva.


6- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490; eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.


Dal suindicato provvedimento di autorizzazione paesaggistica e dai verbali delle riunioni al riguardo tenute dalla Commissione Edilizia Intergrata del Comune di Sovicille non si rileverebbe nemmeno la prova di una effettuata valutazione di compatibilità ambientale.


7- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490;


Dalla verbalizzazione sulle dichiarazioni rese dal sindaco del comune di Sovicille alla Conferenza dei servizi in data 21 aprile 2000 (“Il sindaco del comune di Sovicille ribadisce che l’opera è necessaria per l’alimentazione della zona e per l’attività industriale della soc. Bayer, invita quindi i presenti a considerare le esigenze di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile”) si rileverebbe la volontà di tale comune di seguire un iter troppo rapido nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi tale da pregiudicare un’istruttoria completa.


8- Violazione dei principi in materia di tutela della salute; eccesso di potere per manifesta illogicità e carenza di istruttoria.


Le emissioni di campi elettromagnetici prodotte dall’elettrodotto progettato, pur rispettando i limiti al riguardo fissati dal DPCM 23 aprile 1999, contrasterebbe con i valori limiti per le esposizioni di lunga durata che i più recenti studi scientifici hanno ritenuti più idonei a ridurre i rischi per la salute umana e che il legislatore sembra orientato a fissare normativamente.


9- Eccesso di potere per irragionevolezza.


Si appaleserebbe irragionevole il rinvio operato dalla Regione nella pronuncia di compatibilità ambientale del progetto “alla fase di redazione del progetto esecutivo” dell’ottimizzazione del tracciato definitivo “da effettuarsi mantenendo un costante raccordo con il dipartimento provinciale dell’ARPAT di Siena al fine di valutare gli effetti relativi ai controlli dei campi elettromagnetici”. Ciò in quanto una volta approvato il tracciato del progetto in sede di rilascio della pronuncia positiva di VIA non risulterebbe possibile spostare la posizione dei sostegni.


Si costituiva in giudizio con atto depositato il 21 dicembre 2000 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Siena resistendo.


Con atto depositato il 22 dicembre 2000 si costituiva in giudizio il comune di Sovicille.


Con atto depositato il 29 dicembre 2000 si costituiva la Provincia di Siena.


Si costituiva altresì la Regione Toscana.


Si costituiva anche la società ENEL Distribuzione S.p.a..


Con atto notificato il 26 marzo 2001 e depositato il 7 aprile successivo interveniva in giudizio, a sostegno delle ragioni delle Amministrazioni intimate, la società Bayer Biologicals S.r.l..


Con atto notificato il 2 luglio 2002 e depositato il 17 dello stesso mese (ricorso n. 1621/2002) i ricorrenti in epigrafe di tale atto indicati impugnavano il decreto n. 1824, del 30 aprile 2002, della Regione Toscana – Giunta Regionale, Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali, Area Energia U.O.C. Pianificazione Territoriale dell’Energia, a firma del dirigente Responsabile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 15 maggio 2002, con il quale l’ENEL Distribuzione s.p.a. veniva autorizzata, in via definitiva, a costruire ed esercitare l’elettrodotto aereo a 132 Kv, in semplice terna, dall’esistente Stazione elettrica di Pian della Speranza alla nuova cabina primaria di Rosia, territorialmente insistenti nei comuni di Sovicille e Casole d’Elsa in Provincia di Siena.


L’impugnativa veniva estesa alle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 23 gennaio 2002 di approvazione del progetto del suddetto elettrodotto.


A fondamento dell’impugnativa venivano addotti i seguenti motivi:


1- Violazione dell’art. 13 e allegato C con riferimento agli artt. 12 e segg. Legge Reg. 3 novembre 1998 n. 79; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria.


Deducono i ricorrenti che le autorità competenti ad autorizzare la costruzione dell’elettrodotto e che sono state coinvolte nella procedura non avrebbero valutato le alternative di progetto possibili, avrebbero omesso di effettuare l’analisi di costi – benefici relativa all’intervento e, di fronte ad una valutazione negativa della compatibilità ambientale dello stesso, avrebbero erroneamente considerato esistenti i motivi imperativi di interesse pubblico atti a giustificare comunque la realizzazione dell’opera pubblica in questione.


2- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 5, comma 3 della L. Reg. 3 novembre 1998 n. 79 e 15 della L. Reg. 6 aprile 2000 n. 56; eccesso di potere per carenza di istruttoria.


Deducono i ricorrenti (con ciò sostanzialmente ribadendo quanto sostenuto con il primo mezzo di gravame di cui al ricorso n. 3054/2000) una violazione procedimentale sull’assunto del mancato svolgimento del sub procedimento autonomo dedicato alla valutazione dell’incidenza del progetto sui siti di importanza comunitaria.


3-Violazione e d erronea applicazione dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, nonché della direttiva CE 92/43; eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per carenza di istruttoria.


Il progetto è stato sottoposto semplicemente a VIA, secondo quanto disposto dagli artt,. 5 comma 5° della L. Reg. 79/98 e 15 della L. reg. 56/2000 laddove, interferendo con gli obbiettivi di tutela di due siti di importanza comunitaria sarebbe dovuto essere sottoposto alla specifica “valutazione di incidenza” prevista dalla direttiva CE (direttiva “Habitats”).


4- Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5° del DPR 8 settembre 1997 n. 357, nonché dell’art. 6, comma 3° della direttiva CE 92/43.


Qualora si dovesse ritenere legittima la scelta del legislatore nazionale di prevedere che, nel caso di progetti in linea di principio soggetti sia al VIA che a valutazione di incidenza si debba procedere, ai sensi della normativa sulla VIA, tale previsione legislativa dovrebbe essere intesa come limitata a soddisfare esigenza di economicità del procedimento amministrativo, ma non invece esigenze di carattere sostanziale.


5- Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell’art. 5 comma 5° del DPR 357 del 1997, rispetto alle finalità della direttiva CE 92/43 (Direttiva CE Habitats). Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea o in subordine, di applicazione della dottrina comunitaria dell’interpretazione conforme da parte del giudice adito.


Qualora la disposizione di cui al suindicato art. 5 comma 5° del DPR del 1997 dovesse essere interpretata nel senso che essa prescriva che laddove un progetto sia sottoposto a procedure di VIA la valutazione di incidenza dello stesso con i SIC debba essere omessa in quanto assorbita dalla procedura di valutazione ambientale la disposizione stessa, in quanto contrastante con la normativa europea, dovrebbe essere sospeso il giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o, in subordine applicata l’interpretazione da parte del giudice adito.


6- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490; eccesso di potere per difetto di motivazione.


Dal provvedimento di autorizzazione paesaggistica non si rileverebbero le ragioni della ritenuta compatibilità del progetto con il contesto ambientale in cui il progetto stesso di inscrive.


7- Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490; eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.


Dal provvedimento suindicato di autorizzazione paesaggistica e dai verbali delle riunioni al riguardo tenute dalla Commissione Edilizia integrata del comune di Sovicille non si rileverebbe nemmeno la prova di una effettuata valutazione di compatibilità ambientale.


8- Violazione dell’art. 2 comma 1 lett. D del regolamento della Regione Toscana n. 9 del 2000.


Sia in sede di progettazione che di approvazione dell’elettrodotto non si sarebbe tenuto conto della sua interferenza con i siti di interesse comunitario costituiti dalla Montagnola Senese e dall’Alta Merse nonostante la suindicata disposizione regolamentare disponesse che “la progettazione di nuove linee ed impianti elettrici e di varianti di strutture già esistenti dovesse tenere conto ..... degli ambiti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 10 novembre 1998 di approvazione dei siti individuati nel progetto BioItaly e di attuazione della direttiva comunitaria Habitats”.


9- Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 13 lett. C della L. Reg. 79/1998.


Sarebbe stata disattesa la prescrizione di cui alla lettera O della pronuncia di compatibilità ambientale espressa dalla Conferenza dei servizi del 24 luglio 2000, prescrizione relativa all’esame, in sede di progetto esecutivo della “possibilità di determinare la riduzione del tratto aereo dal torrente Rosia al punto terminale”, con ciò violandosi anche la disposizione di cui all’art. 13 lett. C della L. reg. 79/1998.


10- Violazione dell’art. 2 comma 2 del regolamento della Regione Toscana n. 9/2000.


Il progetto disattenderebbe la suindicata disposizione del regolamento della Regione Toscana n. 9/2000 dato che sarebbe stato redatto senza considerare l’interferenza con i due siti di rilevanza comunitaria.


11- Ulteriore violazione dell’art. 2, comma 2, del regolamento della Regione Toscana n. 9/2000.


Non sarebbe stata posta in essere, sia nella fase di progettazione che in quella di approvazione dell’elettrodotto, alcuna attività diretta alla individuazione delle soluzioni più idonee per mitigare e ridurre al minimo l’impatto della nuova linea elettrica sulle aree protette attraversate.


12- Violazione dell’art. G3 del PTC della Provincia di Siena.


Sarebbe stata disattesa la suindicata disposizione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena la quale prevede che gli impianti e gli elettrodotti aerei non siano posizionati “in aree di elevata visibilità”.


13- Violazione dell’art. 37 delle disposizioni attuative del PRG del Comune di Sovicille.


Il progetto approvato contrasterebbe con il suindicato articolo nella parte in cui prevede che in assenza di specifici progetti ambientali comunali, siano consentiti nelle aree individuate come “ambiti a parco storico-artistico-naturale” solo “quegli interventi che abbiano ad oggetto le sistemazioni del suolo ed i relativi manufatti e che siano intesi a migliorare la qualità dell’ambiente”.


Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 18 luglio 2002, la società ENEL Distribuzione S.p.a..


Con atto depositato il 19 luglio 2002 si costituiva l’Amministrazione Provinciale di Siena.


Con atto depositato il 22 luglio 2002 si costituiva il comune di Sovicille.


Si costituiva anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.


Non si costituivano la Regione Toscana e il Comune di Casole d’Elsa, sebbene intimati.


Con memoria depositata il 6 dicembre 2002, la difesa dell’ENEL dopo aver ribadito l’infondatezza nel merito di entrambi i ricorsi, ha in via preliminare, eccepito la loro inammissibilità sul rilievo che non risultando nessuno dei ricorrenti nel ricorso r.g. 3054/2000 (e conseguentemente i medesimi ricorrenti nel ricorso r.g. 1621/2002) proprietario di terreni attraversati dal tracciato dell’elettrodotto, gli stessi difetterebbero di legittimazione, in quanto farebbero valere un interesse diffuso, che può essere processualmente fatto rappresentato soltanto da enti pubblici o da associazioni a ciò specificatamente legittimati. Con riferimento ai ricorrenti che agiscono quali rappresentanti di aziende turistiche, non si comprenderebbe se gli stessi agiscano quali proprietari interessati da un futuro esproprio della proprietà o se invece facciano valere l’interesse diffuso alla tutela del paesaggio e dell’ambiente rispetto al quale interesse, sarebbero privi di legittimazione processuale.


Le cause, previa istanza di fissazione, passavano in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002.


D I R I T T O


I ricorsi in quanto soggettivamente (i ricorrenti sono in gran parte gli stessi mentre vi è totale identità tra le Amministrazioni intimate) e strumentalmente connessi, prospettando motivi in gran parte identici ed attinenti a tematiche comuni, possono essere riuniti per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto. Essendo entrambi i ricorsi infondati nel merito, può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità degli stessi dedotte dalla difesa dell’ENEL sull’assunto della carenza di legittimazione da parte dei ricorrenti.


Come delineato in fatto, oggetto del primo ricorso (n. 3054/2000) è il verbale in data 24 luglio 2000, della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale espressa a norma dell’art. 18 della L. Reg. 3 novembre 1998 n. 79, sul progetto presentato dalla Soc. ENEL S.p.a., di “Elettrodotto a 132 Kv della esistente stazione elettrica di Pian della Speranza alla Cabina primaria di Rosia nei comuni di Casole d’Elsa, Sovicille e Chiusdino della Provincia di Siena”, mentre oggetto del secondo ricorso (n. 1621/2002) è il decreto n. 1824 del 30 aprile 2002, della Regione Toscana – Giunta Regionale, Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali, Area Energia, a firma del Dirigente Responsabile, con il quale la suddetta soc. ENEL s.p.a. è stata autorizzata, in via definitiva, a costruire ed esercitare tale elettrodotto.


I ricorrenti, dopo aver richiamato la circostanza che il tracciato dell’elettrodotto interferisce con i due siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43 C.E.E., del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche – costituiti dalla “Alta Merse” e dalla “Montagnola Senese” e compresi nell’elenco di quelli approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 342, del 10 novembre 1998, lamentano che il procedimento di valutazione ambientale attivato dalla Regione non avrebbe tenuto conto delle esigenze di preservazione della biodiversità di tali siti.


Deducono innanzitutto i ricorrenti un vizio procedimentale per essere stato il progetto sottoposto soltanto alla procedura di valutazione ambientale di cui agli artt. 5, comma 3 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79 e 15 della L. reg. 6 aprile 2000 n. 56, laddove , interferendo tale progetto con gli abitativi di tutela dei sopraindicati due siti di importanza comunitaria lo stesso, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbe dovuto essere sottoposto anche alla specifica “valutazione di incidenza” prevista dall’art. 6, comma 3° della citata direttiva CEE n. 92/43; articolo quest’ultimo la cui trasposizione nell’ordinamento nazionale è stata effettuata dall’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (primo e terzo motivo del ricorso n. 3054/2000, secondo e quarto motivo del ricorso n. 1621/2002).


Tali motivi vanno disattesi.


Con riferimento alla normativa in materia di valutazione ambientale, va rilevato, che allo stato attuale vale ancora la direttiva C.E.E. 27 giugno 1985, n. 85/337, raccolta in Italia mediante alcuni decreti governativi, in attesa dell’approvazione da parte del parlamento, di una legge organica al riguardo.


Peraltro, il 3 marzo 1997, la C.E.E. ha approvato una nuova direttiva comunitaria, cui ha fatto seguito in Italia il D.P.R. 11 febbraio 1998.


Sia a livello della Comunità Economica Europea sia a livello nazionale si tende, cioè a valutare in via preliminare – in sede di programmazione e di progettazione – quali effetti avrebbe sul territorio la realizzazione di determinate opere. La suindicata direttiva comunitaria del 1985, distingue due categorie di tali opere, includendo nel primo gruppo dieci tipi di interventi soggetti obbligatoriamente a V.I.A. a discrezione del legislatore regionale.


Su tali opere la nuova direttiva comunitaria del marzo 1997 lascia libertà agli stati membri di optare per un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta automaticamente la procedura o su un esame caso per caso dei progetti, oppure ancora, per entrambi i criteri automaticamente.


Questo meccanismo è già stato in parte recepito dall’Italia: il D.P.R. del 12 aprile 1996, ovvero l’atto di indirizzo e coordinamento che ha ripartito le competenze tra Stato e Regioni in questo campo (ai sensi dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994 n. 146) prevede un sistema di soglie semiautomatiche aumentate o meno a discrezione delle Regioni oppure in presenza di aree naturali protette.


Come sopra accennato, l’Italia ha, per ora, emanato alcuni decreti che rappresentano una prima attuazione delle direttive comunitarie, in attesa di un provvedimento legislativo organico e sono, quindi, improntati ad un carattere di sperimentazione, in considerazione proprio dell’aspetto profondamente innovativo della nuova procedura (D.P.C.M. 10 agosto 1998 n. 377, 27 dicembre 1988 e 3 settembre 1999, oltre ai D.P.R. 12 aprile 1996 e 11 febbraio 1998).


Le leggi delegate (ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59) sul decentramento amministrativo, prevedono che, in alcuni casi, la V.I.A. sia di competenza regionale; in particolare l’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) indica le opere soggette a V.I.A. di competenza statale, mentre stabilisce che, con “atto di indirizzo e di coordinamento da adottare entro otto mesi” saranno individuate le opere, interventi ed attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni (con la coordinazione, inoltre, della vigenza di una legge regionale della V.I.A.).


La regione Toscana ha emanato la legge 3 novembre 1998 n. 79, (norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale) la quale, ha previsto all’art. 7, la propria competenza delle procedure di V.I.A. relative ai progetti ricompresi in determinate tipologie ed, in particolare, per quanto qui interessa, per i progetti degli “elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 KW con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km” (lett. a dell’allegato A1 alla stessa legge).


Con riferimento alla normativa comunitaria in materia di tutela degli habitat di cui alla direttiva del Consiglio 92/43 del 21 maggio 1992, che i ricorrenti assumono che nella specie sia stata disattesa, è da rilevare che tale direttiva, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nell’ambito della politica di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente, conformemente all’art 130 R (ora art. 174) del Trattato, ha promosso, secondo tempi procedimentali definiti, la realizzazione di una rete ecologica europea coerente – denominata “Natura 2000” – costituita da zone speciali di conservazione, concernenti “siti di importanza comunitaria” la cui individuazione spetta ordinariamente agli Stati (e solo eccezionalmente alla Commissione). In tali zone, gli Stati membri sono tenuti ad attuare speciali misure di conservazione e promozione, con la connessa attività di sorveglianza e tutela delle specie animali e vegetali protette, anche a promuovere attività di studio e ricerca. Secondo l’art. 23 della direttiva, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima, entro due anni a decorrere dalla sua notifica e informarne immediatamente la Commissione.


Con l’art. 4 della L. 22 febbraio 1994 n. 146, il Parlamento italiano ha inteso dare attuazione alla predetta direttiva per via regolamentare, attribuendo al Governo la relativa autorizzazione. Sulla base di tale autorizzazione è stato emanato il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. Detto regolamento disciplina un particolare, per quanto qui interessa, l’individuazione delle zone protette, le misure di protezione dei siti e delle specie animali e vegetali in essi esistenti.


Circa l’individuazione delle zone protette, l’art. 3, commi 1 e 2 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat meritevoli di protezione secondo la direttiva e ne diano comunicazione al Ministero dell’Ambiente. Al Ministro dell’Ambiente spetta, su questa base, la proposta alla Commissione europea, ai fini della designazione delle “zone speciali di conservazione” per la formazione della rete ecologica europea. Per quanto qui ancora interessa è da rilevare che la Regione Toscana ha, con delibera consiliare n. 342, del 10 novembre 1998, approvato l’elenco dei siti di importanza comunitaria ritenuti presenti nel proprio territorio, tra i quali rientrano quello dell’”Alta Merse” e quello della “Montagnola Senese”.


Va al riguardo precisato che la proposta di elenco dei siti di importanza comunitaria individuati nell’ambito del territorio nazionale non è stata ancora approvata dalla Commissione Europea.


Occorre poi rilevare che il citato art. 40 della L. 22 febbraio 1994 n. 146, al comma secondo, dispone espressamente che “Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzativi, si proceda alla unificazione e all’integrazione dei relativi procedimenti”.


E la citata L. Reg. 3 novembre 1998 n. 79, all’art. 17 (Procedura unica integrata) ha in applicazione di tale principio previsto che “L’autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l’acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale, idreologica, e della diversità biologica”.


Quanto sopra delineato va rilevato che l’art. 6, della direttiva Habitat 29/43 CEE, fissa quale principio generale quello in base al quale qualsiasi progetto che possa avere una incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria (che sia stato riconosciuto come zona speciale di conservazione) forma oggetto “di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo”.


Va al riguardo precisato che non tutti i siti di importanza comunitaria sono sottoposti alla valutazione di incidenza, ma solo quelli che sono stati designati come “zone speciali di conservazione”; designazione questa, che, a norma dell’art. 4, paragrafo 4 della direttiva è effettuata dagli stati membri ed è possibile unicamente dopo che un sito è stato designato come sito di importanza comunitaria.


L’assunto dei ricorrenti ampiamente sviluppato nel ricorso n. 3054/2000, con il primo mezzo di impugnativa, secondo il quale i siti che meritano di essere classificati come zona speciale andrebbero trattati alla stessa maniera, a prescindere che siano o meno ufficialmente classificati è, come fa correttamente rilevare la difesa dell’ENEL, ultroneo, dato che il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357(con il quale, come già delineato, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva habitat), all’art. 5 (valutazione di incidenza), comma terzo, prevede la valutazione di incidenza riguardo a tutti i siti di importanza comunitaria, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati o meno designati come zone speciali di conservazione (il fatto che il suddetto art. 5 del D.P.R. non trovi applicazione rispetto a tutti i tipi di interventi considerati dall’art. 6 della direttiva non assume poi alcuna rilevanza nella fattispecie per cui è causa, riguardando questa un progetto assoggettato alla valutazione di incidenza sia in base alla disciplina nazionale che a quella comunitaria).


La suindicata disposizione, in particolare, prevede che ai progetti che hanno un impatto sui siti di importanza comunitaria deve essere allegata “una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo”.


Dal fatto che tale procedura trova applicazione, a norma della detta disposizione, soltanto per gli “interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale” si rileva, in maniera evidente, come la valutazione di incidenza venga assorbita nella procedura di V.I.A..


Dispone, del resto, il comma 5° dell’art. 5 del D.P.R. in questione, che “nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale si procede ai sensi della vigente normativa in materia”.


Dal chiaro tenore letterale di tali disposizioni, come fa correttamente rilevare la difesa dell’ENEL, risulta evidente come con le stesse venga effettuata una netta differenziazione tra opere autonomamente soggette a V.I.A. (indipendentemente dall’impatto su siti di importanza comunitaria) ed opere, non autonomamente soggette a V.I.A., che hanno un impatto sui siti di importanza comunitaria.


Per le prime, in assenza di un procedimento di valutazione degli effetti ambientali, si procede alla valutazione degli effetti sul sito di importanza comunitaria; per le seconde, essendo già prevista una valutazione degli effetti ambientali (che comprende anche la valutazione delle implicazioni che l’intervento può comportare sul sito con riferimento agli obbiettivi di conservazione del medesimo) non è disposta alcuna procedura specifica, limitandosi a richiamare la vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. Anche la già citata legge regionale toscana 3 novembre 1998 n. 79, segue tale impostazione. Detta legge, infatti, all’art. 5 (Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale), dopo aver indicato quali sono i progetti per i quali è prevista la valutazione di impatto ambientale (tra i quali, rientrano, per quanto qui, appunto, interessa, gli “Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 150 Kv con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 Km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 Kv con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km;”: cfr. lett. a dell’allegato A 1 alla stessa legge), dispone che “sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale ....... i progetti ....... ricadenti, anche parzialmente, all’interno ...... dei siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43 CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC)”.


La previsione della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale dei suindicati progetti, qualora interessino, siti di importanza comunitaria, è stata ribadita dalla legge reg. 6 aprile 2000 n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998 n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49).


E’ evidente la ratio di tale sistema normativo: uno specifico procedimento di valutazione di incidenza non è richiesto allorché sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale, che in quanto strumento tipicamente finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti che una determinata opera avrà sull’ambiente, costituisce anche il momento precipuo di valutazione delle interazioni della suddetta opera all’interno di un sito di importanza comunitaria.


La protezione e conservazione delle risorse naturali, è, difatti, uno degli elementi della valutazione di impatto ambientale, che è preordinata a verificare “l’insieme degli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull’ambiente” (cfr. art. 3, comma 1° della L. reg. 79/98) e di cui costituisce elemento essenziale la “tutela della diversità biologica” nonché “la descrizione delle componenti soggette ad impatto ambientale ..... con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione”.


La valutazione di impatto ambientale prevedendo di prendere in considerazione le potenziali caratteristiche di elementi costituenti fattori di impatto ambientale, non esclude con ciò l’obbligo di considerare singolarmente ogni aspetto che da solo costituisca elemento impattante: le due funzioni, quindi, non risultando in alcun modo alternative, ma integrandosi l’un l’altra, comprendono ed esauriscono ogni altra funzione prevista dalla valutazione di incidenza.


Privo di ogni pregio si rivela, pertanto, l’assunto dei ricorrenti, in base al quale nella specie il progetto sarebbe dovuto essere sottoposto ad un subprocedimento di valutazione di incidenza autonomo da quello di valutazione ambientale; subprocedimento che oltre a violare il principio della procedura unica integrata previsto dal comma secondo dell’art. 40 della L. 22 febbraio 1994 n. 146, e recepito dall’art. 17 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79, risulterebbe assolutamente superfluo.


Con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale delle cause alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, avanzata dai ricorrenti ne va rilevata l’inammissibilità.


Il rinvio pregiudiziale di una causa alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 177 del trattato istitutivo della C.E.E., 25 marzo 1957, volto ad ottenere l’interpretazione di norme comunitarie – rinvio obbligatorio per i giudizi nazionali di ultima istanza e facoltativo per gli altri – postula in ogni caso: a) che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie; b) che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione delle stesse, nonché sulla loro portata, sull’ambito di efficacia e sull’oggetto della disciplina; c) che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza ai fini decisori, con valenza idonea a definire il giudizio a quo pendente davanti al giudice nazionale. (cfr. Cons. St. VI sez. 4 ottobre 2002 n. 5255 e Cass. Civ. 9 giugno 1998 n. 5673).


Ebbene, nel caso di specie è stata posta una questione di una norma nazionale e non di una norma comunitaria e tale rilievo è da solo idoneo a far disattendere la richiesta.


Peraltro tale richiesta è stata avanzata sull’erroneo presupposto che la normativa nazionale escluda la valutazione di incidenza sui siti comunitari se il progetto interessato è oggetto di V.I.A. laddove la normativa nazionale ha incluso la prima nell’ambito della seconda.


Non vi è, infine, alcun contrasto tra la normativa comunitaria e quella nazionale di recepimento. La valutazione di incidenza, secondo l’art. 6 della direttiva Habitats consiste in una opportuna valutazione degli effetti che un opera ha su un sito “tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo”.


Ciò che il diritto comunitario impone agli stati membri è di prevedere nei propri ordinamenti non tanto l’applicazione di un particolare procedimento in relazione alla valutazione di incidenza, ma che questa venga effettuata con un determinato contenuto.


Riguardando, quindi, la prescrizione della direttiva il contenuto e non la forma della valutazione, tale valutazione, può ben essere effettuata nell’ambito di un procedimento valutativo quale è quello di V.I.A..


Ed è da rilevare che, come si evince dal verbale, in data 24 luglio 2000, della conferenza dei servizi (cui hanno partecipato rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia di Siena e del Comune di Sovicille), costituitasi a norma dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ed al fine dell’emissione del parere di compatibilità ambientale del progetto dell’elettrodotto per cui è causa (progetto che è stato sottoposto all’esame di enti tra i quali, in particolare, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero per i Beni e le attività Culturali, la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Siena e Grosseto, i comuni di Casole d’Elsa e di sovicille e l’Arpat), tale parere è stato positivamente espresso in seguito ad una appropriata valutazione degli effetti diretti ed indiretti del progetto sui fattori uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima e paesaggio nonché dell’interazione tra gli stessi fattori. La riprova, in particolare, di una effettuata considerazione delle esigenze di preservazione delle due aree protette della “Alta Merse” e della “Montagnola Senese” è data dal fatto che il parere è stato reso con prescrizione diretta “alla protezione dell’avifauna, in area di particolare interesse faunistico .....” e con la previsione “al fine di conservare la diversità di ambienti e habitat all’interno dei p. SIC, costituita dalla presenza di spazi aperti mosaicati con le formazioni forestali, l’eventuale messa a dimora di specie arboree, compensative degli alberi tagliati, sia preferibilmente effettuata nelle aree degradate (ad esempio nelle aree estrattive dismesse) e nella fascia ripariale, con specie idonee alle diverse condizioni; tale messa a dimora non dovrà essere effettuata negli spazi aperti, agricoli e a pascolo, che si trovano all’interno dei p. SIC.”. Vanno quindi disattese le censure con le quali viene lamentato che il procedimento di valutazione ambientale non avrebbe tenuto conto delle esigenze di preservazione della biodiversità delle due suindicate aree protette (primo, decimo ed undicesimo motivo del ricorso n. 1621/2002).


Prive di fondamento vanno ritenute le censure di cui al primo motivo del ricorso n. 3054/2000 ed al secondo motivo del ricorso n. 1621/2002, con le quali si assume che la scelta del tracciato e della tipologia dell’elettrodotto non sarebbe stata adeguatamente ponderata mancando una analisi delle alternative e di progetto e di percorso, come previsto dalla lett. L) dell’allegato c) alla L. reg. 3 novembre 1998 n. 79. Invero come rilevasi dalla relazione istruttoria al procedimento redatta dall’ENEL nel novembre 1997, in particolare da quanto riportato al punto 3.3 “Criteri di scelta e descrizione del tracciato” ed al punto 3.4 “Ipotesi alternative” tale società ha, fin dall’inizio, operato considerando e recependo ogni soluzione idonea a mitigare l’impatto sull’ambiente del progetto, come comprova lo studio di impatto ambientale redatto dalla stessa società nel dicembre 1999, nel quale, in adesione anche alle richieste formulate dalla Regione, il progetto originario ha subito una serie di modifiche in ordine alle caratteristiche tecniche dei sostegni della linea, alla loro collocazione, agli isolanti utilizzati, alla collocazione della cabina elettrica di trasformazione, all’interramento della linea; modifica quest’ultima che ha comportato anche una riduzione del tracciato aereo (cfr. capitolo 2) “Esame delle alternative di progetto” del suddetto studio di impatto ambientale).


I suindicati motivi vanno disattesi anche laddove con questi viene dedotta l’illegittimità dello studio di impatto ambientale effettuato dall’ENEL, mancando in tale studio “l’analisi costi-benefici dell’opera” prevista dalla lett. o) del citato allegato c), alla L. Reg. 3 novembre 1998 n. 79, “qualora si tratti di opere pubbliche o comunque opere con finanziamento pubblico”.


Infatti, indipendentemente dal fatto che non risulta individuabile un interesse dei ricorrenti a tale censura, è da rilevare che, dal chiaro tenore letterale della disposizione risulta evidente come la suddetta “analisi costi-benefici dell’opera” sia richiesta qualora un’opera sia realizzata con risorse pubbliche; fattispecie questa che si concretizza quando sia un ente pubblico a realizzarla o quando un ente pubblico ne sia il finanziatore; ipotesi queste estranee al caso di specie.


Va, peraltro, sottolineato che vi è una netta differenza concettuale tra “opera pubblica” ed “opera di pubblica utilità”. E’ evidente infatti che le prime sono le opere che servono a finalità proprie degli enti pubblici, e ad essi appartengono, mentre le seconde sono le opere che occorrono per il conseguimento di un fine di utile collettivo e che possono anche essere realizzate da un privato che ne rimane proprietario. L’opera pubblica, quindi, è sempre un’opera di pubblica utilità, ma non vale il contrario, non essendo identico l’elemento soggettivo.


E l’elettrodotto per cui è causa è “opera di pubblica utilità”, ma non è “opera pubblica”, venendo, appunto, realizzato da soggetto privato.


I provvedimenti impugnati vengono censurati anche nella parte in cui recepiscono il nulla osta paesaggistico rilasciato dal comune di Sovicille dal quale nulla osta viene dedotto il difetto di motivazione sul rilievo che dallo stesso non si evincerebbero le ragioni della ritenuta compatibilità del progetto con il contesto ambientale in cui tale progetto si inserisce (quinto motivo del ricorso n. 3054/2000 e settimo motivo del ricorso n. 1621/2002).


Le censure non sono fondate.


Premesso che in materia di tutela delle bellezze naturali se è vero che una motivazione adeguata occorre quando viene adottato dalla Amministrazione un provvedimento negativo alla realizzazione di manufatti in zona soggetta a vincolo paesaggistico, si deve, tuttavia, ammettere che una motivazione, sia pure sintetica, è necessaria anche quando viene rilasciato il detto nulla-osta, giacché, se nel primo caso si deve porre l’interessato nella condizione di adeguarsi alle osservazioni e di difendersi nell’apposita sede, nel secondo caso tutti i cittadini sono titolari di una posizione che li legittima a difendere l’interesse paesaggistico.


Ebbene, nel caso, come rilevasi dal verbale relativo alla conferenza dei servizi tenutasi il 24 luglio 2000, a norma dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 17 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79, il comune di Sovicille, chiamato ad esprimere, al pari delle altre amministrazioni convenute, il nulla-osta, ai sensi dell’art. 151, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, si è espresso favorevolmente, condizionando, tuttavia, il proprio parere all’attuazione delle seguenti prescrizioni : “a) evitare il taglio del bosco sulla proiezione dell’elettrodotto dei tratti boschivi; b) che le opere di viabilità e di cantiere necessarie alla realizzazione ed alla manutenzione dell’elettrodotto nelle zone boschive siano realizzate in conformità alle leggi che tutelano l’integrità del territorio; c) nel progetto esecutivo si esamini la possibilità di determinare la riduzione del tratto aereo dal torrente Rosia al punto terminale.”.


Trattasi delle stesse prescrizioni contenute nel parere espresso in data 20 luglio 2000 dalla Commissione edilizia integrata dallo stesso comune.
Nel verbale relativo alla conferenza dei servizi, del 23 gennaio 2002, ed indetta ai fini dell’autorizzazione, a norma degli artt. 6 e 7 della L. reg. 11 agosto 1999 n. 51, (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici) alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto per cui è causa, viene poi richiamato il nulla-osta a tale autorizzazione espresso dal suindicato comune con atto n. 6760, del 12 novembre 2001, nulla-osta che, a sua volta richiama il conforme parere formulato il 7 novembre 2001 dalla commissione edilizia integrata dello stesso comune che conferma il parere acquisito in sede di valutazione di impatto ambientale che, come già delineato, è stato emesso considerando ogni aspetto dell’impatto del progetto anche sui caratteri paesistici della zona al fine di porre in essere, recependo al riguardo anche “le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni” formulate dagli enti coinvolti (tra i quali il Comune di Sovicille), le misure dirette a garantire una idonea compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione dei valori naturali oggetto del vincolo.


Dal contenuto dei sopraindicati atti e di quelli in base ai quali gli stessi sono stati adottati si rileva in maniera esaustiva l’iter logico seguito ai fini del rilascio del nulla-osta.


Del resto la funzione della motivazione non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta, allorché le stesse (come nell’ipotesi di specie) possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento e ciò in forza di una considerazione non meramente dell’obbligo della motivazione (cfr. Cons. St. IV sez. 29 aprile 2002 n. 2281).


Con il tredicesimo motivo del ricorso n. 1621/2002 viene dedotta la violazione dell’art. 37 delle norme di attuazione del piano regolatore del comune di Sovicille nella parte in cui vieta “qualsiasi nuova costruzione anche precaria” se non sono previste nei progetti ambientali approvati dal comune.


Anche tale censura va disattesa.


La suindicata disposizione, infatti, si riferisce agli “ambiti a parco storico-artistico-naturale”, cioè, come prevede il comma primo di tale articolo, agli ambiti disciplinati dalla L. reg. 29 giugno 1982 n. 52 e degli atti amministrativi attuativi della legge medesima.


detta legge è stata, tuttavia, abrogata dalla L. reg. 11 aprile 1995 n. 49, che è quella che, in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991 n. 394, detta attualmente, nella Regione Toscana, disposizioni per l’istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. Ebbene le due aree interessate dal tracciato dell’elettrodotto, pur soggette ai vincoli derivanti dalla loro qualificazione come siti di importanza comunitaria, non ricadono nella disciplina della suindicata legge regionale in quanto non risultano qualificati né parco, né riserva naturale, né area protetta di interesse locale ai sensi di tale legge.


E’, del pari, infondato l’ulteriore profilo di illegittimità dedotto con il suindicato motivo, della violazione del piano territoriale di coordinamento della provincia di Siena, laddove al punto “G3” prevede che “gli impianti ed elettrodotti aerei” non siano realizzati “in aree di elevata visibilità”.


Al di là del fatto determinante che la norma non specifica quali siano le aree da considerare ad “elevata visibilità”, va rilevato che la valutazione di impatto ambientale è stata effettuata considerando tutti gli aspetti impattanti la zona interessata e tra i quali, in particolare modo, l’impatto visivo risultando dagli atti sulla cui base la suindicata valutazione è stata effettuata, l′ ”analisi di visibilità del tracciato“ allegata al piano tecnico dell’opera redatto il 10 maggio 1999 dall’ENEL. Analisi “condotta considerando la reale morfologia del terreno, così come descritta dal modello digitale del terreno ad alta risoluzione (10 metri) dell’Amministrazione Provinciale di Siena” che “è stato introdotto l’effetto mascherante della vegetazione e la reale altezza dei sostegni, differenziandola secondo la tipologia , tra tralicci e tubolari”, che “all’osservatore è stata attribuita una altezza media di 170 metri” e “si è considerato un orizzonte massimo di visibilità dei sostegni di 5 Km, distanza dalla quale, anche il più attento osservatore, perde la loro percezione visiva”.


Peraltro, come rilevasi dai “montaggi fotografi” allegati alla sopraindicata analisi visiva (cfr. All. 7D ed All. 7E) è stato scelto un tracciato che privilegiasse il più possibile aree a destinazione agricola.


Ed è da sottolineare che la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per le province di Siena e Grosseto, nell’esprimere, con la nota n. 15970, del 1 agosto 2000, il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera, ha precisato che ciò è avvenuto “in seguito all’esame di tutti i possibili percorsi dell’elettrodotto in questione nonché delle ultime documentazioni prodotte dall’ENEL relative all’analisi per l’impatto visivo del percorso definitivo”.


Con l’ottavo ed il nono motivo del ricorso n. 3054/2000 si lamenta che l’elettrodotto sarebbe dannoso per la salute, sul rilievo che l’attuale limite al riguardo fissato dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, sarebbe inadeguato sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche internazionali effettuate sul tema.


Va al riguardo considerato che l’elettrodotto per cui è causa rispetta i limiti di emissione acuta (per esposizione istantanei) dei campi elettromagnetici a bassa frequenza, previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992; circostanza questa incontestata.


A fronte di tale dato di fatto, ed atteso che la legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico n. 36 del 2001, che richiama all’art. 3, il concetto dei “valori di attenzione” per l’esposizioni di lungo periodo “negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi di lunga permanenza” non ha avuto ancora attuazione, le suindicate censure vanno disattese.


Concludendo entrambi i ricorsi vanno respinti.


Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, li respinge entrambi;
Spese ed onorari di causa compensati;


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze, il 17 dicembre 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Saverio CORASANITI - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. Silvio I. SILVESTRI - Consigliere
F.to Saverio Corasaniti
F.to Vincenzo Fiorentino
F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 SETTEMBRE 2003
Firenze, lì 30 settembre 2003
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Silvana Nannucci

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Valutazione di impatto ambientale – S.I.C. – Dir. 92/43 C.E.E. - Realizzazione di un elettrodotto di alta tensione – Procedimento di valutazione di incidenza – D.P.R. 357/1997 - Non è richiesto – Qualora sia già prevista la procedura di V.I.A. Unione Europea – Direttiva 92/43 C.E.E. – D.P.R. 357/1997 – Contrasto – Insussistenza. Ai fini della realizzazione di un elettrodotto di alta tensione interferente con un sito di importanza comunitaria (direttiva 92/43 C.E.E., del 21 maggio 1992: conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), non è richiesto uno specifico procedimento di valutazione di incidenza (art. 6, comma 3° della direttiva CEE n. 92/43 - articolo trasposto nell’ordinamento italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) allorché sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (artt. 5, comma 3 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79 e 15 della L. reg. 6 aprile 2000 n. 56), che in quanto strumento tipicamente finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti che una determinata opera avrà sull’ambiente, costituisce anche il momento precipuo di valutazione delle interazioni della suddetta opera all’interno di un S.I.C.. La protezione e conservazione delle risorse naturali, è, difatti, uno degli elementi della valutazione di impatto ambientale, che è preordinata a verificare “l’insieme degli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull’ambiente” (art. 3, comma 1° della L. reg. 79/98) e di cui costituisce elemento essenziale la “tutela della diversità biologica” nonché “la descrizione delle componenti soggette ad impatto ambientale ..... con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione”, ragion per cui le funzioni della V.I.A. comprendono ed esauriscono ogni altra funzione prevista dalla valutazione di incidenza. Non vi è alcun contrasto tra le finalità della direttiva CEE n. 92/43 e l’art. 5, c. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento. La valutazione di incidenza, secondo l’art. 6 della direttiva Habitats consiste in una opportuna valutazione degli effetti che un opera ha su un sito “tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo”. Ciò che il diritto comunitario impone agli stati membri è di prevedere nei propri ordinamenti non tanto l’applicazione di un particolare procedimento in relazione alla valutazione di incidenza, ma che questa venga effettuata con un determinato contenuto. Riguardando, quindi, la prescrizione della direttiva il contenuto e non la forma della valutazione, tale valutazione può ben essere effettuata nell’ambito di un procedimento valutativo quale è quello di V.I.A.. - Pres. ed Est. FIORENTINO – Luperini e altri (Avv.ti Poggioni e Montini) c. Regione Toscana (Avv. Bora), Ministero per i beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato), Soc. ENEL s.p.a comp. di Firenze(Avv.ti Grassi, Maione e Giuliani), Provincia di Siena (Avv. Grassi), Comune di Sovicille (Avv. Golini) e altri (n.c.), riunito ad altri. T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II – 30 settembre 2003, n. 5222

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza