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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 10 gennaio 2003 n. 38

Pres. Ravalli, Est. D’Arpe

 

- Alcatel S.p.A. (Avv.ti Cassola e Lofoco) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Avv.ti Sartorio e Borrega)

- c. Comune di Ostuni (Avv. Zaccaria).


Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in relazione agli artt. 3, 117, terzo comma e 118, primo comma, della Costituzione.

Per l’annullamento


- del provvedimento prot. n. 17708 del 2 ottobre 2002 (notificato in data 8 ottobre 2002), con il quale il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni ha negato, per la seconda volta alla società ricorrente la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di telefonia cellulare in via dei Colli, su terreno distinto in catasto al fol. 87 p.lle 328, 329 e 330;

- del provvedimento prot. n. 23862 del 2 ottobre 2002 (notificato in data 8 ottobre 2002), con il quale il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni ha rigettato, per la seconda volta, l’istanza di rilascio dell’autorizzazione in sanatoria relativamente al predetto impianto di telefonia cellulare;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

- nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare proposta, in via incidentale, dalla società ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum spiegato da Wind Telecomunicazioni S.p.a.;ù
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2003 il Consigliere Dr. Enrico d’Arpe, e uditi, altresì, l’Avv. Noemi Carnevale, in sostituzione degli Avvocati Cassola e Lofoco, per la ricorrente, l’Avv. Giuseppe Sartorio per l’interventore ad adiuvandum e l’Avv. Cecilia R. Zaccaria per l’Amministrazione Comunale resistente.
 

FATTO E DIRITTO


Osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali il Comune di Ostuni ha sia negato la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata (il 25 novembre 1999) per lo stazionamento temporaneo (per mesi sei) di un carrello porta antenna su terreno a agricolo, alla via dei Colli, sottoposto a vincolo paesaggistico e ubicato entro la fascia di territorio posta a valle della linea dei cigli collinari (nell’ambito della quale sussiste il divieto di localizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare previsto dall’art. 3 del regolamento comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni approvato con delibera del C.C. di Ostuni n. 3/2001, e in forza delle norme di salvaguardia derivanti dalla variante al P.R.G. di Ostuni adottata con delibera del C.C. di Ostuni n. 2/2001), sia rigettata l’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata dalla società ricorrente relativamente alla stessa stazione radio base per telefonia cellulare di via dei Colli.

I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che all’allegato contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune di Ostuni, anche sul disposto dell’art. 10 secondo comma della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta – espressamente – la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999.

Con ordinanza cautelare n. 35/2003 pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2003, la Sezione ha respinto "ad tempus" l’istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dalla S.p.A. Alcatel Italia "sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte Costituzionale in seguito alla decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza".

Rileva il Tribunale che sarebbero sicuramente da condividere le censure prospettate dalla società ricorrente avverso le determinazioni dirigenziali gravate incentrate sulla violazione delle recentissime disposizioni introdotte – "in subiecta materia" – dall’art. 3, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la modernizzazione e lo sviluppo del paese) che, così recita: "Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1 lettera c), della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Le infrastrutture di cui all’art. 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento".

Tuttavia, tali disposizioni di legge suscitano al Collegio seri dubbi circa la loro conformità agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale.

Sembra infatti, che il legislatore statale, con le predette disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale – che, peraltro, contengono prescrizioni dettagliate al punto di precludere a riguardo ogni spazio alla concorrente potestà legislativa regionale – adoperando lo strumento della qualificazione degli impianti di teleradiocomunicazioni alla stregua di infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, abbia reso un guscio vuoto il provvedimento autorizzatorio edilizio di spettanza dell’Autorità comunale (che dovrà essere necessariamente rilasciato anche in ipotesi di accertato contrasto con gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali) e, più a monte, abbia pregiudicato e falcidiato le competenze legislative e amministrativa costituzionalmente protette (vieppiù dopo l’entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla recente legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) delle Regioni e degli Enti Locali in materia di legislazione e pianificazione urbanistica e governo del territorio.

L’installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralità di materie (tutela dell’ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle quali – per espressa volontà del costituente – deve potersi esplicare la potestà legislativa concorrente delle Regioni.

E, in particolare, il menzionato art. 3 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 disciplina – esaustivamente – l’aspetto attinente all’inserimento urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio comunale.

In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.

La sollevata questione di legittimità costituzionale, appare rilevante – già nella fase cautelare del presente giudizio – in quanto, da in lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione, solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall’altro, l’accoglimento dell’istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni normative che sembrano eliminare, con riferimento all’installazione degli impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell’assetto del territorio) sarebbe suscettibile di provocare l’immediato sacrificio di interessi pubblici e privati di primario rilievo costituzionale, la cui preservazioni si ritiene prevalente rispetto al periculum in mora allegato dalla Società ricorrente.

Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del Collegio non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che per le ragioni sinteticamente sopra svolte, appare non manifestamente infondata), dal momento che l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati dovrà essere definitivamente rigettata oppure no, a seconda che le disposizioni normative denunciate saranno o meno dichiarate incostituzionali nella sede competente.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione dell’ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità dell’art. 3 primo e secondo comma del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 in relazione agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Costituzione.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Aldo Ravalli – Presidente

Enrico d’Arpe – Consigliere Relatore-Estensore

Depositata il 10 gennaio 2003.
 

 

 

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 - artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale - la ragionevolezza delle scelte legislative - provvedimenti dirigenziali che negano la proroga dell’autorizzazione provvisoria per lo stazionamento temporaneo di un carrello porta antenna su terreno a agricolo.  E' sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in relazione agli artt. 3, 117, terzo comma e 118, primo comma della Costituzione, sulla legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali il Comune di Ostuni ha sia negato la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata (il 25 novembre 1999) per lo stazionamento temporaneo (per mesi sei) di un carrello porta antenna su terreno a agricolo, alla via dei Colli, sottoposto a vincolo paesaggistico e ubicato entro la fascia di territorio posta a valle della linea dei cigli collinari (nell’ambito della quale sussiste il divieto di localizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare previsto dall’art. 3 del regolamento comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni approvato con delibera del C.C. di Ostuni n. 3/2001, e in forza delle norme di salvaguardia derivanti dalla variante al P.R.G. di Ostuni adottata con delibera del C.C. di Ostuni n. 2/2001), sia rigettata l’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata dalla società ricorrente relativamente alla stessa stazione radio base per telefonia cellulare di via dei Colli. I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che all’allegato contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune di Ostuni, anche sul disposto dell’art. 10 secondo comma della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta – espressamente – la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999. Tali disposizioni di legge suscitano al Collegio seri dubbi circa la loro conformità agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale. L’installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralità di materie (tutela dell’ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle quali – per espressa volontà del costituente – deve potersi esplicare la potestà legislativa concorrente delle Regioni. E, in particolare, il menzionato art. 3 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 disciplina – esaustivamente – l’aspetto attinente all’inserimento urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio comunale. In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. La sollevata questione di legittimità costituzionale, appare rilevante – già nella fase cautelare del presente giudizio – in quanto, da in lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione, solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall’altro, l’accoglimento dell’istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni normative che sembrano eliminare, con riferimento all’installazione degli impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell’assetto del territorio) sarebbe suscettibile di provocare l’immediato sacrificio di interessi pubblici e privati di primario rilievo costituzionale, la cui preservazioni si ritiene prevalente rispetto al periculum in mora allegato dalla Società ricorrente. TAR Puglia-Lecce, Sez. I - Ordinanza 10 gennaio 2003 n. 38

 

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