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Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la legittimità o meno,
previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, dei provvedimenti
dirigenziali indicati in epigrafe con i quali il Comune di Ostuni ha sia negato
la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata (il 25
novembre 1999) per lo stazionamento temporaneo (per mesi sei) di un carrello
porta antenna su terreno a agricolo, alla via dei Colli, sottoposto a vincolo
paesaggistico e ubicato entro la fascia di territorio posta a valle della linea
dei cigli collinari (nell’ambito della quale sussiste il divieto di
localizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare previsto dall’art.
3 del regolamento comunale di organizzazione del sistema di
teleradiocomunicazioni approvato con delibera del C.C. di Ostuni n. 3/2001, e in
forza delle norme di salvaguardia derivanti dalla variante al P.R.G. di Ostuni
adottata con delibera del C.C. di Ostuni n. 2/2001), sia rigettata l’istanza di
autorizzazione in sanatoria presentata dalla società ricorrente relativamente
alla stessa stazione radio base per telefonia cellulare di via dei Colli.
I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che all’allegato contrasto con la
disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo
del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune di Ostuni, anche sul
disposto dell’art. 10 secondo comma della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, che
vieta – espressamente – la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in
aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999.
Con ordinanza cautelare n. 35/2003 pronunciata in esito alla Camera di Consiglio
del 9 gennaio 2003, la Sezione ha respinto "ad tempus" l’istanza di sospensiva
presentata, in via incidentale, dalla S.p.A. Alcatel Italia "sino alla
restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte Costituzionale in
seguito alla decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata
con separata ordinanza".
Rileva il Tribunale che sarebbero sicuramente da condividere le censure
prospettate dalla società ricorrente avverso le determinazioni dirigenziali
gravate incentrate sulla violazione delle recentissime disposizioni introdotte –
"in subiecta materia" – dall’art. 3, primo e secondo comma, del Decreto
Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la
modernizzazione e lo sviluppo del paese) che, così recita: "Le categorie di
infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono opere di
interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure
definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 1 lettera c), della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Le
infrastrutture di cui all’art. 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci
relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con
qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del
territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento".
Tuttavia, tali disposizioni di legge suscitano al Collegio seri dubbi circa la
loro conformità agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta
Costituzionale.
Sembra infatti, che il legislatore statale, con le predette disposizioni
sospettate di illegittimità costituzionale – che, peraltro, contengono
prescrizioni dettagliate al punto di precludere a riguardo ogni spazio alla
concorrente potestà legislativa regionale – adoperando lo strumento della
qualificazione degli impianti di teleradiocomunicazioni alla stregua di
infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, abbia reso un
guscio vuoto il provvedimento autorizzatorio edilizio di spettanza dell’Autorità
comunale (che dovrà essere necessariamente rilasciato anche in ipotesi di
accertato contrasto con gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali) e,
più a monte, abbia pregiudicato e falcidiato le competenze legislative e
amministrativa costituzionalmente protette (vieppiù dopo l’entrata in vigore
della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla
recente legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) delle Regioni e degli Enti
Locali in materia di legislazione e pianificazione urbanistica e governo del
territorio.
L’installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare
investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralità di materie
(tutela dell’ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e
governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra
quelle in relazione alle quali – per espressa volontà del costituente – deve
potersi esplicare la potestà legislativa concorrente delle Regioni.
E, in particolare, il menzionato art. 3 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002
n. 198 disciplina – esaustivamente – l’aspetto attinente all’inserimento
urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio
comunale.
In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto
sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle
scelte legislative.
La sollevata questione di legittimità costituzionale, appare rilevante – già
nella fase cautelare del presente giudizio – in quanto, da in lato, in base alla
delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione,
solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell’art. 3 del Decreto
Legislativo n. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall’altro,
l’accoglimento dell’istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni
normative che sembrano eliminare, con riferimento all’installazione degli
impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell’assetto del territorio) sarebbe
suscettibile di provocare l’immediato sacrificio di interessi pubblici e privati
di primario rilievo costituzionale, la cui preservazioni si ritiene prevalente
rispetto al periculum in mora allegato dalla Società ricorrente.
Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del Collegio
non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata
questione di legittimità costituzionale (che per le ragioni sinteticamente sopra
svolte, appare non manifestamente infondata), dal momento che l’istanza di
sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati dovrà essere
definitivamente rigettata oppure no, a seconda che le disposizioni normative
denunciate saranno o meno dichiarate incostituzionali nella sede competente.
P.Q.M.
1) Questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 - artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale - la ragionevolezza delle scelte legislative - provvedimenti dirigenziali che negano la proroga dell’autorizzazione provvisoria per lo stazionamento temporaneo di un carrello porta antenna su terreno a agricolo. E' sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in relazione agli artt. 3, 117, terzo comma e 118, primo comma della Costituzione, sulla legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali il Comune di Ostuni ha sia negato la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata (il 25 novembre 1999) per lo stazionamento temporaneo (per mesi sei) di un carrello porta antenna su terreno a agricolo, alla via dei Colli, sottoposto a vincolo paesaggistico e ubicato entro la fascia di territorio posta a valle della linea dei cigli collinari (nell’ambito della quale sussiste il divieto di localizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare previsto dall’art. 3 del regolamento comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni approvato con delibera del C.C. di Ostuni n. 3/2001, e in forza delle norme di salvaguardia derivanti dalla variante al P.R.G. di Ostuni adottata con delibera del C.C. di Ostuni n. 2/2001), sia rigettata l’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata dalla società ricorrente relativamente alla stessa stazione radio base per telefonia cellulare di via dei Colli. I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che all’allegato contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune di Ostuni, anche sul disposto dell’art. 10 secondo comma della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta – espressamente – la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999. Tali disposizioni di legge suscitano al Collegio seri dubbi circa la loro conformità agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale. L’installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralità di materie (tutela dell’ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle quali – per espressa volontà del costituente – deve potersi esplicare la potestà legislativa concorrente delle Regioni. E, in particolare, il menzionato art. 3 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 disciplina – esaustivamente – l’aspetto attinente all’inserimento urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio comunale. In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. La sollevata questione di legittimità costituzionale, appare rilevante – già nella fase cautelare del presente giudizio – in quanto, da in lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione, solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall’altro, l’accoglimento dell’istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni normative che sembrano eliminare, con riferimento all’installazione degli impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell’assetto del territorio) sarebbe suscettibile di provocare l’immediato sacrificio di interessi pubblici e privati di primario rilievo costituzionale, la cui preservazioni si ritiene prevalente rispetto al periculum in mora allegato dalla Società ricorrente. TAR Puglia-Lecce, Sez. I - Ordinanza 10 gennaio 2003 n. 38
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