Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE penale Sez. III del 29 settembre 2004 (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione penale Sez. III del
29 settembre
2004 (Ud. 18/06/2004), sentenza n. 38297
Pres. Vitalone C.- Est.
Fiale A. -Rel. Fiale A. Imp. P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello
FM. (Conf.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/06/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 1367
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 10429/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
nei confronti di:
1 - PROVIDENTI FRANCESCO, n. a Messina il 10/2/1935;
2 - SOFO VINCENZA, n. a Sinapoli il 16/10/1951;
3 - LEONARDI SALVATORE FRANCESCO, n. a Catania il 16/6/1939;
4 - SANTALCO GIUSEPPE, n. a Messina il 29/5/1954;
avverso la sentenza 8/10/2002 del Tribunale monocratico di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Fiale Aldo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che
ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Previdenti Francesco e Leonardi
Salvatore Francesco (quali sindaci pro-tempore del Comune di Messina), Sofo
Vincenza e Santalco Giuseppe (quali assessori pro-tempore alla sanità e
all'ambiente) venivano tratti a giudizio del Tribunale monocratico di Messina
per rispondere dei reati di cui:
- agli artt 110, 40 e 674 cod. pen., poiché, nelle rispettive qualità e funzioni
(Previdenti e Sofo dal giugno 1994 al maggio 1998 - Leonardi dal giugno 1998 e
Santalco dall'aprile 2000, fino all'aprile 2001) non impedivano le emissioni
offensive o moleste di inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di
azoto, monossido di carbonio, ozono, polveri totali sospese con particolare
riferimento alla frazione inalante di diametro minore di 10 microgrammi
denominata PM 10) provocate dagli autoveicoli in circolazione nell'arteria
stradale denominata viale Boccetta - attinta da eccezionale intensità di
passaggi veicolari di transito dagli imbarcaderi verso gli imbocchi autostradali
nazionali e viceversa - pur avendo i suddetti l'obbligo giuridico di impedire
gli effetti offensivi e molesti delle emissioni inquinanti, derivante, in
particolare: dagli artt. 2, 4, 6 e 8 del D.M. 25.11.1994; dall'art. 2 del D.M.
5.2.1996; dall'art. 3 della legge 4.11.1997, n. 413; dagli artt. 3 e 4 del D.M.
23.10.1998; dagli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 21.4.1999, n. 163;
- agli artt. 110, 40 e 659 cod. pen., poiché, nelle rispettive qualità e
funzioni (Previdenti e Sofo dal giugno 1994 al maggio 1998 - Leonardi dal giugno
1998 e Santalco dall'aprile 2000, fino all'aprile 2001), non impedivano che, a
causa del rumore dovuto al passaggio degli autoveicoli a motore sull'arteria
stradale denominata viale Boccetta e dell'abuso di strumenti di segnalazione
acustica da parte degli stessi autoveicoli, si arrecasse disturbo alle
occupazioni ed al riposo delle persone ivi residenti, pur avendo essi l'obbligo
giuridico di impedire gli effetti offensivi o molesti connessi al traffico
suddetto, derivante, in particolare, dagli artt. 6, lett. e) ed f), 7, 9, 14, 2
comma-lett. a), della legge 26.10.1995, n. 447.
Il Tribunale monocratico di Messina, con sentenza dell'8.10.2002:
a) in ordine alla contestazione di cui all'art. 674 cod. pen.. correlata
all'inquinamento atmosferico:
- assolveva tutti gli imputati, per insussistenza del fatto, con riferimento
agli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto e monossido di carbonio,
nonché all'inquinante PM 10 per i periodi diversi dagli anni 1996, 1997 e 1999;
- con riferimento all'inquinante PM 10: assolveva il Santalco, relativamente al
periodo giugno 1998 - aprile 2000, per non avere commesso il fatto; assolveva
tutti gli imputati, in relazione agli anni 1994, 1995, 1998, 2000 e 2001, per
insussistenza del fatto;
assolveva gli imputati, perché il fatto non costituisce reato, per il periodo
1996-1997 quanto a Previdenti e Sofo, e, per il 1999 quanto a Leonardi e
Santalco;
b) in ordine alla contestazione di cui all'art. 659 cod. pen.. correlata
all'inquinamento acustico:
- assolveva il Santalco, relativamente al periodo giugno 1998 - aprile 2000, per
non avere commesso il fatto;
- assolveva tutti gli imputati, in relazione ai periodi ad essi rispettivamente
contestati, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso tale sentenza ha proposto "appello" il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Messina, in relazione alle sole statuizioni assolutorie
riguardanti l'inquinamento acustico (art. 659 cod. pen.) e l'inquinamento
atmosferico (art. 674 cod. pen.) da inquinante PM 10, per gli anni 1996-1997 e
1999.
Il P.M., in particolare, ha eccepito che:
- deve ritenersi erronea l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'evento
di molestia provocato da emissioni di gas, vapori o forno (ex art. 674 cod. pen.)
si produrrebbe solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di
legge (individuati nei limiti massimi di accettabilità fissati dal D.P.C.M.
28.3.2003), con conseguente irrilevanza del superamento delle soglie prodromiche
di detti limiti, rappresentate dai livelli di attenzione o di allarme connessi
agli obiettivi di qualità per i vari inquinanti di cui al D.M. 25.11, 1994. Al
contrario, non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme
giuridiche, essendo sufficiente che esse superino - in riferimento al disposto
dell'art 844 cod. civ. - il limite della normale tollerabilità, la cui tutela
costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. Nè si richiede un effettivo
nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo
sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi;
- i provvedimenti in concreto adottati dai pubblici amministratori, per
affrontare il problema delle emissioni sul viale Boccetta, non costituivano
un'effettiva linea di contrasto, ma si presentavano piuttosto come espedienti di
mera forma, strumentali all'approntamento di "anticipata giustificazione per
l'eventuale contestazione di inerzia al riguardo", laddove si imponeva la
necessità di ben più decisivi interventi;
- quanto al reato di cui all'art. 659 cod. pen., incongruamente sarebbero stati
esclusi profili di colpa degli amministratori, anche con riferimento alla
ritenuta incertezza in ordine alla sussistenza di un effettivo superamento dei
limiti di legge, con erronea interpretazione dell'art. 40 cod. pen..
La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del 19.1.2004, ha trasmesso gli
atti a questa Corte Suprema, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p. La
difesa ha presentato dettagliata memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. deve essere rigettato, perché infondato. 1. In tema di emissioni nell'atmosfera, questa Corte Suprema, in più decisioni, ha ravvisato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674, seconda parte, cod. pen., affermando che esse possono certamente ricondursi ad una delle tre tipologie indicate dalla norma (gas, vapori, fumo).
Parimenti è stata ritenuta la loro capacità offensiva, in considerazione della
indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, dovendosi
fare rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio,
disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete",
che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali
attività quotidiane di lavoro e di relazione" (vedi Cass.:
Sez. 1^, 4.2.1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Sez. 3^, 24.1.1995, n. 771,
Rinaldi; Sez. 1^, 22.1.1996, n. 678, P.M. in proc. Viale). In tale prospettiva è
stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle
persone preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali danni alla loro
salute per l'esposizione ad emissioni atmosferiche inquinanti (Cass., Sez. 3^: 7
4.1994, n. 6598, Gastaldi; 12.5.2003, a 20755, Di Grado ed altri). Deve
ricordarsi, inoltre, in proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674
cod. pen. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia
determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente
l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra
indicato (vedi Cass., Sez. 1^: 15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n.
12428, Montini;
4.12.1995, n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in proc. Tilli;
14.1.2000, n. 407, Samengo; nonché Cass., Sez. 3^, 21.3.1998, n. 3531, Terrile).
1.2 La giurisprudenza di questo Corte, poi, ha ravvisato la possibilità del
concorso tra l'art 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale con
riferimento all'inquinamento atmosferico (vedi Cass.: Sez. 3^, 7.4.1994, n.
6598, Gastaldi; Sez. 1^, 31.8.1994, n. 9357, Turino), all'inquinamento idrico (Cass.:
Sez. 1^, 10.11.1998, n. 13278, Mangione; Sez. 3^, 7.10.2003, n. 37945, Graziani)
e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. 1^:
12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi) e, anche
in considerazione di tale asserita concorsualità, particolare attenzione,
nell'interpretazione dell'art. 674 cod. pen., ha riservato all'inciso "nei casi
non consentiti dalla legge". In relazione a detto inciso, si era formato un
orientamento giurisprudenziale, largamente prevalente si ricordino, tra le molte
decisioni, Cass.: Sez. 1^, 17.11.1993, n. 781, Scionti; Sez. 3^, 7.4.1994, n.
6598, Roz Gastaldi; Sez. 1^, 6.11.1995, n. 11984, Guarnero; Sez. 1^, 27.1.1996,
n. 863, Celeghin; Sez. 1^, 11.4.1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1^, 21.1.1998, a
739, Tilli; Sez. 3^, 1.10.1999, n. 11295, Zompa ed altro; Sez. 1^, 24.11.1999,
n. 12497, De Gennaro nel senso che rientra pacificamente nei "casi non
consentiti dalla legge" il superamento della soglia delle emissioni fissata
dalla normativa di settore, ma che - anche nei casi di attività esercitata
previo regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa e nel rispetto dei
limiti tabellari fissati dalla normativa speciale - la contravvenzione è pur
sempre configurabile alla stregua dei criteri civilistici, in quanto la
"molestia" dell'emissione non è esclusa per il solo fatto che essa sia inferiore
ai limiti massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge.
In tale prospettiva, la "normale tollerabilità" viene riferita anche ai
parametri di cui all'art. 844 cod. civ., essendo l'agente tenuto al rispetto non
soltanto dei limiti fissati dalle tabelle della normativa speciale di settore ma
anche della legge in generale e, quindi, delle prescrizioni del codice civile,
con il conseguente obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile"
per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela
della salute umana e dell'ambiente quali valori costituzionalmente garantiti.
Un diverso indirizzo interpretativo (già isolatamente enunciato da Cass., Sez.
3^, 26.8.1985, n. 7765, Diliberto) si è formato, invece, a partire dalla
sentenza 7.7.2000, n. 8094, rie. Meo, della I Sezione di questa Corte Suprema
(concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio), con la quale è
stato affermato il principio che, nella formulazione dell'art. 674 cod. pen.,
l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" si collega alla necessità
che l'emissione (di gas, vapori o fumi) atta a molestare le persone avvenga in
violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico.
Ne consegue che, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato
previsto dall'art. 674 cod. pen., non basta che le emissioni siano astrattamente
idonee ad arrecare fastidio, ma "è indispensabile la puntuale e specifica
dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge".
Nel campo dell'illecito penale, dunque, si riscontra una sorta di presunzione di
legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi
speciali.
Tali conclusioni sono state ribadite da Cass., Sez. 3^, 3.3.2004, n. 9757,
Pannone, per emissioni provenienti da cava di estrazione di pietra calcarea e da
Cass., Sez. 1^: 12.3.2002, n. 15717, Pagano ed altri; 14.6.2002, n. 23066,
Rinaldi, in relazione ad emissioni di onde elettromagnetiche.
Trattasi di orientamento condiviso da questo Collegio, sulla base
dell'essenziale considerazione che il riferimento alle norme del codice civile
comporta un'evidente violazione del principio di tipicità.
Quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono
ritenersi "non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le
caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal
legislatore; nei casi, invece, in cui non esiste una predeterminazione
normativa, spetterà al giudice penale la valutazione della tollerabilità
consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche
leggi di settore. In ogni caso, comunque, affinché possa configurarsi il reato
di cui all'art. 674 cod. pen., non basta che le immissioni in atmosfera superino
i limiti eventualmente fissati dalla normativa speciale, ma occorre anche che
esse abbiano carattere effettivamente molesto, nel senso dianzi delineato (vedi
Cass., Sez. 1^: 13.1.2003, n. 760, Tringali; 7.7.2000, n. 8094, Meo).
2. Le PM 10 sono miscele di particelle liquide o solide, sospese nell'aria, con
composizione chimica variabile, il cui diametro è uguale o inferiore a 10 micron
(pari a circa un sesto del diametro di un capello) e quindi idoneo a superare le
barriere naturali che proteggono le vie respiratorie inferiori, consentendo la
penetrazione a livello degli alveoli. Le principali fonti di emissione sono i
processi produttivi di materiali da costruzione e le industrie siderurgiche
(50%), il traffico veicolare e gli inceneritori industriali (10%).
Per tale inquinante primario, il primo parametro di riferimento è stato
introdotto nella legislazione italiana a partire dal 1996, in quanto l'art. 4
del D.M. 25.11.1994 del Ministro dell'ambiente ha individuato l'obiettivo di
qualità dell'aria (valore medio di quelli giornalieri su base annua) per la
frazione delle particelle sospese PM 10, fissando limiti da osservarsi a
decorrere dapprima dal 1 gennaio 1996 e poi dal 1 gennaio 1999.
Soltanto con il D.M. 2.4.2002, n. 60 del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio (che ha tardivamente recepito le direttive comunitarie 1999/30/CE
e 2000/69/CE e fissato nuovi limiti medi annuali, da rispettare a partire dal 1
gennaio 2005 e dal 1 gennaio 2010) è stato previsto un limite giornaliero, con
un certo numero di possibili superamenti ammessi nell'arco dell'anno. 2.1 Il
Tribunale monocratico di Messina, nella sentenza impugnata, ha affermato che, in
materia di inquinamento atmosferico. a) i valori, che possono considerarsi
rilevanti ai fini della nozione giuridica di "emissioni non consentite", sono
rappresentati dai limiti massimi di accettabilità e di esposizione (o valori
limite di qualità dell'aria) fissati con il D.P.C.M. 28.3.1983 e poi aggiornati
dal D.P.R. 24.5.1988, n. 203 e dal D.Lgs. 4.8.1999, n. 351;
b) gli obiettivi di qualità dell'aria, fissati dal D.M. 25.11.1994, non
rappresentano una soglia legale invalicabile, ma - nell'ambito di una
legislazione volta ad anticipare la tutela, regolamentando l'adozione di misure
preventive - essi rimangono "indicativi di una condizione migliorativa della
qualità della vita". 2.3 Questo Collegio ritiene che, ai fini della
configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., all'espressione "nei
casi non consentiti dalla legge" non può ricondursi (in caso di mancato
superamento dei limiti massimi di accettabilità) l'inosservanza degli obiettivi
di qualità (secondo le specificazioni date dalle norme che regolano
l'inquinamento atmosferico). Il raggiungimento di tali obiettivi, infatti (che
costituisce un'applicazione del principio della "massima sicurezza
tecnologicamente possibile" al quale sono improntate molte normative in materia
ambientale e di sicurezza del lavoro), è previsto, in quanto possibile, nei
tempi e con le modalità fissate dalla legge.
2.4 Nella fattispecie in esame - quanto all'inquinante PM 10, per gli anni 1996,
1997 e 1999 - il giudice del merito, alla stregua della normativa dianzi
ricordata:
- ha accertato, in punto di fatto, che si erano effettivamente verificati
scostamenti, più o meno sensibili, della concentrazione di PM 10 rispetto al
valore dell'obiettivo di qualità dell'aria, fissato con il D.M. 25.11.1994;
- ha però esattamente rilevato che tale obiettivo di qualità non può essere
considerato un limite assoluto, alla stregua dei limiti massimi di
accettabilità, sicché il superamento dello stesso non può costituire, di per sè,
condotta idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 674 cod. pen.;
- ha considerato comunque "non tollerabili" quei livelli di emissione di PM 10
che abbiano comportato il superamento delle concentrazioni medie annuali
indicate dal DM. 25.11.1994;
- ha escluso qualsiasi profilo di colpa, nei comportamenti rispettivamente
tenuti dagli imputati, negli anni in questione, evidenziando che era stata
adottata una pluralità di provvedimenti amministrativi (quali, per esempio:
l'introduzione di un percorso obbligato per i mezzi pesanti diretti all'imbarco
delle Ferrovie dello Stato, l'installazione di cordoli, l'introduzione di svolte
obbligate, l'approvazione del c.d. "bollino blu" etc.) tutti astrattamente
idonei ed utili a ridurre la concentrazione di inquinanti, sebbene non fosse
possibile, ex ante, stabilirne il grado reale di efficacia. Tali provvedimenti
avevano determinato, nel corso dei sette anni presi complessivamente in
considerazione, un costante decremento delle concentrazioni inquinanti, fino ad
ottenere, nell'anno 2001, condizioni ampiamente positive a termini di legge, con
il raggiungimento di tutti gli obiettivi di qualità e la pressoché totale
assenza di superamenti delle soglie di attenzione o di allarme.
In una situazione caratterizzata dall'estrema difficoltà di individuare un
intervento risolutivo determinante per la risoluzione del problema (evidenziata
dallo stesso consulente del P.M.) - ed apparendo razionali le argomentazioni
svolte dal giudice di merito circa l'impraticabilità di una chiusura al
traffico, anche parziale, dei viale Boccetta (che avrebbe presentato, a fronti
di modesti vantaggi, una congerie di aspetti negativi, per il trasferimento
dell'inquinamento e dei rischi connessi alla circolazione su una porzione assai
più ampia della città e di cittadini) - legittima appare la conclusione che
"l'avere adottato una serie di provvedimenti, astrattamente idonei allo scopo, è
circostanza che assolve all'obbligo di legge, restando, invece, nell'ambito
dell'insindacabile discrezionalità politica la scelta tra l'uno o l'altro
provvedimento". Tale conclusione, del resto, è stata congruamente tratta anche
alla stregua dell'accertato "avvio" di quelle soluzioni strutturati, che devono
ritenersi le uniche concretamente idonee a fornire una reale soluzione al
problema (spostamento dell'approdo in una zona del territorio comunale esterna
al perimetro urbano, con contestuale realizzazione di una via autonoma di
accesso all'autostrada) ma che non sono perseguibili dalla sola Giunta comunale
e non sono realizzabili in tempi rapidi, poiché richiedono un iter
procedimentale complesso. 3. Nel presente procedimento, comunque, la questione
nodale è quella della stessa possibilità di configurare un concorso degli
amministratori comunali, mediante omissione, ad un reato materialmente commesso
da altri ed essenzialmente si connette alla applicabilità della previsione di
cui all'art. 40, 2 comma, cod. pen., prima che all'accertamento della causalità
omissiva. Va rilevato, al riguardo, che non ogni obbligo extrapenale di
attivarsi è automaticamente suscettivo di convertirsi in un obbligo giuridico di
impedire l'evento e, nella specie, assai opinabile deve considerarsi
l'individuazione di una "posizione di garanzia" degli amministratori comunali
nei confronti del bene che la norma incriminatrice intende salvaguardare, non
apparendo ravvisabili una posizione di protezione ne' una posizione di
controllo. Non è dato rinvenire, invero, la necessità di riequilibrare una
situazione di inferiorità di determinati soggetti ne' può considerarsi
riconducibile alla sfera di signoria dei pretesi garanti l'attività da cui si
origina la situazione di pericolo.
4. Per quanto concerne l'imputazione ai sensi dell'art. 659 cod. pen., il
Tribunale è pervenuto alla impugnata pronuncia di assoluzione, "perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato", sulla base delle seguenti essenziali
considerazioni:
- non è possibile, nella specie, configurare il reato di cui all'art. 659 cod.
pen. in forma emissiva attraverso il disposto dell'art. 40 cpv. dello stesso
codice;
- vi è incertezza assoluta in ordine all'effettivo superamento dei limiti
fissati dalla legge per l'inquinamento acustico;
- non potrebbe non tenersi conto, in ogni caso, delle valutazioni sull'assenza
di profili di colpa già effettuate in relazione all'imputazione di cui all'art.
674 cod. pen..
Rileva, in proposito, questo Collegio che l'emissione rumorosa determinata dal
complesso del traffico stradale, sia pure intensissimo, non è riconducibile alla
previsione di cui all'art. 659, 1 comma, cod. pen., finalizzata ad impedire i
rumori ingiustificati e comunque evitabili (salve le ipotesi di abusi
individuali correlati alle prescrizioni degli artt. 155 e 156 del codice della
strada ed all'art. 350 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione).
Non può configurarsi, pertanto, una fattispecie commissiva "convertibile" in
fattispecie omissiva impropria e non si pone, conseguentemente, il problema
dell'individuazione di un obbligo di garanzia incombente, al riguardo, sugli
amministratori comunali. Costoro hanno, invece, l'obbligo giuridico di attivarsi
ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge 26.10.1995, n. 447, cui
potrebbero connettersi eventuali ipotesi di reati omissivi propri. In ogni caso,
però, deve evidenziarsi che soltanto attraverso l'integrazione di più azioni -a
livello non esclusivamente locale, ma anche nazionale e comunitario - è
realmente possibile abbattere i livelli di rumore da traffico veicolare
attualmente presenti nei centri urbani, per riportare questi entro i limiti di
"vivibilità" indicati dalle norme vigenti, ed in proposito il giudice del merito
non ha mancato di considerare (ad abundantiam) che:
- spetta al Consiglio comunale (non agli amministratori) l'adeguamento dei
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale e l'introduzione
in essi di apposite norme contro l'inquinamento acustico anche con riferimento
al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore
derivanti dalle circolazione degli autoveicoli (art. 6, comma 2, della legge n.
447/1995);
- la facoltà, riconosciuta anche ai sindaci, di ordinare, con provvedimento
motivato, il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività
(art. 9 della legge n. 447/1995), si connette a situazioni di "eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente" e, comunque,
è soltanto temporanea;
- non è dimostrata la ascrivibilità agli imputati della tardiva adozione del
piatto urbano del traffico e del piano di zonizzazione acustica;
- lungo il viale Boccetta era stato collocato asfalto fonoassorbente;
mentre la mancata collocazione di pannelli verticali fonoassorbenti era
giustificata dal fatto che essi avrebbero bloccato la circolazione delle strade
che intersecano detto viale e, per la situazione effettiva dei luoghi, si
sarebbero dovuti applicare a ridosso degli edifici, creando intercapedini a
distanze illegali, inibite dalle norme igieniche ed urbanistiche.
5. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi
della ricostruzione dei fatti e dell'attribuzione degli stessi alla persona
degli imputati - infine - non sono proponibili nel giudizio di legittimità,
quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie,
da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti
dal processo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la
rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della
sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2004
1) Inquinamento atmosferico - Getto pericoloso di cose - Emissione di gas, vapori o fumi - mancato superamento dei limiti previsti da leggi speciali - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione. Ai fini della configurabilità dell'art. 674 cod. pen., seconda parte, l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore, atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" non può neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione speciale, in quanto il raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di settore). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297
2) Inquinamento acustico - Rumore - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissione rumorosa determinata dal traffico stradale - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 659 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione. L'emissione rumorosa determinata dal complesso del traffico stradale, anche se particolarmente intenso, non è riconducibile alla previsione di cui al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie: nella quale la Corte ha confermato l'assoluzione degli amministratori comunali rilevando altresì l'assenza di un obbligo di garanzia in capo agli stessi riconducente alla possibile affermazione di responsabilità per il reato de quo, sussistendo diversamente l'ipotesi di reati omissivi propri in caso di inottemperanza alle disposizioni introdotte dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297
3) Inquinamento atmosferico - Emissioni nell'atmosfera - Nozione - Capacità offensiva - Concetto di "molestia" - Giurisprudenza. In tema di emissioni nell'atmosfera, è stata ritenuta la loro capacità offensiva, in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, dovendosi fare rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (vedi Cass.: Sez. 1^, 4.2.1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Sez. 3^, 24.1.1995, n. 771, Rinaldi; Sez. 1^, 22.1.1996, n. 678, P.M. in proc. Viale). In tale prospettiva è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali danni alla loro salute per l'esposizione ad emissioni atmosferiche inquinanti (Cass., Sez. 3^: 7 4.1994, n. 6598, Gastaldi; 12.5.2003, n. 20755, Di Grado ed altri). Deve ricordarsi, inoltre, in proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra indicato (vedi Cass., Sez. 1^: 15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n. 12428, Montini; 4.12.1995, n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in proc. Tilli; 14.1.2000, n. 407, Samengo; nonché Cass., Sez. 3^, 21.3.1998, n. 3531, Terrile). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297
4) Inquinamento (atmosferico, idrico, elettromagnetico) - Concorso tra l'art 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale - Configurabilità - Interpretazioni giurisprudenziali - "Molestia" dell'emissione - Art. 844 cod. civ. - Criteri civilistici - Obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile". Sussiste la possibilità del concorso tra l'art 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale con riferimento all'inquinamento atmosferico (vedi Cass.: Sez. 3^, 7.4.1994, n. 6598, Gastaldi; Sez. 1^, 31.8.1994, n. 9357, Turino), all’inquinamento idrico (Cass.: Sez. 1^, 10.11.1998, n. 13278, Mangione; Sez. 3^, 7.10.2003, n. 37945, Graziani) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. 1^: 12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi) e, anche in considerazione di tale asserita concorsualità, particolare attenzione, nell'interpretazione dell'art. 674 cod. pen., ha riservato all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge". In relazione a detto inciso, si era formato un orientamento giurisprudenziale, largamente prevalente si ricordino, tra le molte decisioni, Cass.: Sez. 1^, 17.11.1993, n. 781, Scionti; Sez. 3^, 7.4.1994, n. 6598, Roz Gastaldi; Sez. 1^, 6.11.1995, n. 11984, Guarnero; Sez. 1^, 27.1.1996, n. 863, Celeghin; Sez. 1^, 11.4.1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1^, 21.1.1998, a 739, Tilli; Sez. 3^, 1.10.1999, n. 11295, Zompa ed altro; Sez. 1^, 24.11.1999, n. 12497, De Gennaro nel senso che rientra pacificamente nei "casi non consentiti dalla legge" il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore, ma che - anche nei casi di attività esercitata previo regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa e nel rispetto dei limiti tabellari fissati dalla normativa speciale - la contravvenzione è pur sempre configurabile alla stregua dei criteri civilistici, in quanto la "molestia" dell'emissione non è esclusa per il solo fatto che essa sia inferiore ai limiti massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge. In tale prospettiva, la "normale tollerabilità" viene riferita anche ai parametri di cui all'art. 844 cod. civ., essendo l'agente tenuto al rispetto non soltanto dei limiti fissati dalle tabelle della normativa speciale di settore ma anche della legge in generale e, quindi, delle prescrizioni del codice civile, con il conseguente obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente quali valori costituzionalmente garantiti. Un diverso indirizzo interpretativo (già isolatamente enunciato da Cass., Sez. 3^, 26.8.1985, n. 7765, Diliberto) si è formato, invece, a partire dalla sentenza 7.7.2000, n. 8094, rie. Meo, della I Sezione C.Cass. (concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio), con la quale è stato affermato il principio che, nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" si collega alla necessità che l'emissione (di gas, vapori o fumi) atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Ne consegue che, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 cod. pen., non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma "è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge". Nel campo dell'illecito penale, dunque, si riscontra una sorta di presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. Tali conclusioni sono state ribadite da Cass., Sez. 3^, 3.3.2004, n. 9757, Pannone, per emissioni provenienti da cava di estrazione di pietra calcarea e da Cass., Sez. 1^: 12.3.2002, n. 15717, Pagano ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi, in relazione ad emissioni di onde elettromagnetiche. Sicché, quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono ritenersi "non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal legislatore; nei casi, invece, in cui non esiste una predeterminazione normativa, spetterà al giudice penale la valutazione della tollerabilità consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche leggi di settore. In ogni caso, comunque, affinché possa configurarsi il reato di cui all'art. 674 cod. pen., non basta che le immissioni in atmosfera superino i limiti eventualmente fissati dalla normativa speciale, ma occorre anche che esse abbiano carattere effettivamente molesto, nel senso dianzi delineato (vedi Cass., Sez. 1^: 13.1.2003, n. 760, Tringali; 7.7.2000, n. 8094, Meo). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297
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