Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 12 marzo 2004 (Ud. 19.02.2004), sentenza n. 11880
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del
12 marzo
2004, (Ud.
19/02/2004)
, sentenza n.
11880
Pres.Raimondi R. – Est.Lombardi AM. - Pm Fraticelli M. – Imp. Pieri.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
- Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente
- Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
- Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
- Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
-Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Carlo Alberto Antongiovanni,
difensore di fiducia di Pieri Rino, n. a Camaiore il 25.6.1943, res. in
Viareggio via Ceragioli n. 15;
avverso la sentenza in data 26.10.2001 della Corte di Appello di Firenze, con la
quale, a conferma di quella del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, in data 13.22001, venne condannato alla pena di giorni sette di
arresto e L. 7.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui all'art.
20 lett. b) della L. n. 47/85;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato
la pronuncia di colpevolezza del Pieri in ordine alla violazione della legge
urbanistica ascrittagli per avere realizzato una struttura in legno ancorata al
muro di un immobile e fissata al suolo tramite appositi supporti in metallo
senza concessione edilizia. La sentenza ha rigettato il motivo di gravame con il
quale l'appellante aveva dedotto la natura precaria del manufatto di cui alla
contestazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione della legge penale ed illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice, deducendo che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la natura precaria del manufatto di cui alla contestazione, in quanto si trattava di una struttura mobile, idonea ad essere rimossa in qualsiasi momento ed era destinata a costituire un riparo dal sole per i motorini durante la stagione estiva, di talché ne risultava evidente la destinazione ad un utilizzo temporaneo. Si deduce inoltre che la motivazione delta sentenza si palesa illogica nella parte in cui, pur essendosi preso atto, in base alla deposizione del vigile verbalizzante, che il piano regolatore del Comune di Viareggio consente la realizzazione di manufatti del genere di quello di cui alla contestazione, ne' è stato ritenuto egualmente il carattere abusivo. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che il manufatto di cui alla contestazione non è
suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003 n.
269, convertito in L. n. 326/2003, non essendo qualificabile quale costruzione
residenziale. Nel merito del ricorso è noto che, secondo il consolidato
indirizzo interpretativo di questa Corte, "rientrano nella previsione delle
norme urbanistiche e richiedono la concessione dell'autorità comunale non solo i
manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di
qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il
mezzo tecnico con cui si sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o
appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l'inamovibilità
della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal
costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a
soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell'attitudine ad una destinazione
che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporaneo o
contingente." (sez. 3^, 199405326, Alzetta, riv. 197451; conf. sez. 3^,.
200000354, Carrodano, riv. 217686; sez. 1^, 200108920, Fusaro e altri, riv.
218220).
Nè, peraltro, rileva, al fine di escludere la necessità della concessione
edilizia, il carattere eventualmente stagionale del manufatto realizzato, in
quanto il carattere stagionale non significa assoluta precarietà dell'opera (cfr.
sez. 3^, 199812890, Colao M e altro, riv. 212185; conf. sez. 3^, 199510058, riv.
202960). Orbene, la sentenza impugnata ha applicato puntualmente gli enunciati
principi di diritto, avendo escluso che il carattere precario della struttura in
legno realizzata dal Pieri possa essere desunta dalla agevole rimovibilità della
stessa o dalla sua destinazione ad un uso stagionale, peraltro ribadito in sede
di gravame dallo stesso ricorrente.
Infine, non è ravvisabile alcun vizio logico nella motivazione del provvedimento
impugnato, nella parte in cui si prende atto della astratta compatibilità del
manufatto con le previsioni del piano regolatore del Comune di Viareggio,
essendo stato esattamente evidenziato dalla sentenza che una cosa è l'astratta
conformità del manufatto alle opere assentibili in base allo strumento
urbanistico ed altra la necessità che la concessione edilizia venga
effettivamente rilasciata, al fine di escludere la sussistenza del reato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente Pieri Rino al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12
marzo 2004
Urbanistica e edilizia - Stagionalità dell'opera - Costruzione edilizia - Rilievo ai fini della necessità del permesso di costruire - Esclusione - Fondamento. In materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire) non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che il carattere stagionale non implica precarietà dell'opera potendo essere la stessa destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (cfr. sez. 3^, 199812890, Colao M e altro, riv. 212185; conf. sez. 3^, 199510058, riv. 202960). Pres.Raimondi R. – Est.Lombardi AM. - Pm Fraticelli M. – Imp. Pieri. (Conf.). (Rigetta, App.Firenze, 26 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 12 marzo 2004, (Ud. 19/02/2004) Rv. 227572, Sentenza n. 11880
Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire (ex concessione edilizia) - Necessità - Presupposti - Carattere della precarietà - Nozione - Esclusione. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione dell'autorità comunale (ora sostituita dal permesso di costruire) non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui si sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell'attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporaneo o contingente." (sez. 3^, 199405326, Alzetta, riv. 197451; conf. sez. 3^,. 200000354, Carrodano, riv. 217686; sez. 1^, 200108920, Fusaro e altri, riv. 218220). Pres.Raimondi R. – Est.Lombardi AM. - Pm Fraticelli M. – Imp. Pieri. (Conf.). (Rigetta, App.Firenze, 26 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 12 marzo 2004, (Ud. 19/02/2004), Sentenza n. 11880
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