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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 17.02.2004), sentenza n.  14436

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Corte di Cassazione Sez. III del
24 marzo  2004  (Ud. 17/02/2004), sentenza n.  14436

Pres. Zumbo A.- Est. Piccialli L. - P.M. Siniscalchi A.- Imp. Longo.

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica


Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
 

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA


sul ricorso proposto da:


LONGO SANTI, n. il 26/1/1948 a Tusa, res. a Misterbianco;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 29/5/2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'avv. SINISCALCHI che ha concluso per la sospensione del giudizio ai sensi della normativa sul "condono edilizio".

 


FATTO E DIRITTO


Santi Longo ricorre contro la sentenza in epigrafe, confermati va di quella in data 9/3/2001 del Tribunale di Catania, sez. dist. di Belpasso, con la quale era stato dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85 110 c.p. ed altre (di cui alle L 1086/71 e 64/74) in ritenuta continuazione, accertate in data 28/3/1998.


Il ricorso è affidato a due motivi, nel primo dei quali si deduce violazione della legge penale in relazione alla normativa regionale, per omessa considerazione che l'opera realizzata costituiva una pertinenza agricola, soggetta a semplice regime autorizzazione), e nel secondo si lamenta la mancata dichiarazione della prescrizione, avuto riguardo alla lontana risalenza dell'esecuzione delle opere. Il P.G. di udienza ha concluso per la sospensione del processo, ai sensi delle recenti disposizioni sul ed "condono edilizio". Il collegio non ritiene di dover aderire a tale richiesta, per un duplice ordine di considerazioni:a) perché, a termini dell'art. 32 co. 25, secondo periodo, del D.L. 263/03 conv. con modd. nella L. 326/03, le disposizioni in questione si applicano, ove trattisi di costruzioni nuove, solo a quelle "residenziali", carattere che nella specie non si riscontra, rilevandosi dalle sentenze di merito che il manufatto abusivo è costituito da un deposito agricolo; b) perché la sospensione del procedimento, prevista dall'art. 38 L. 47/85 (cui fa rinvio il cit. co. 25), è finalizzata ad un procedimento oblativo - sanante il cui esito positivo darebbe luogo ad una causa estintiva dei reati contravvenzionali; ma questi, nel caso di specie, per quanto si dirà oltre, risultano già coperti da prescrizione, causa estintiva alla quale, per la sua priorità cronologica, si dovrebbe comunque dare prevalenza.


Tanto premesso, osserva la Corte che i motivi di ricorso, pur non palesando ragioni assolutorie connotate dall'evidenza richiesta dall'art. 129 cpv. c.p.p., non sono tuttavia manifestamente infondati; ne' ricorrono altre eventuali cause d'inammissibilità dell'impugnazione. Ciò posto deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione di tutti i reati contravvenzionali (estinzione che, per quanto riguarda le contravvenzioni alla normativa antisismica, punibili con la sola ammenda, si era già verificata all'epoca del giudizio di appello), ai sensi degli artt. 157 co. 1 n. 5 e 6 - 160 u.c. C.P. e pur tenendo conto delle sospensioni del giudizio di merito (per complessivi m. 4 e gg. 9).


A tal riguardo va considerato che l'argomentazione (la ritenuta incompletezza dell'opera), con la quale la corte di merito ha disatteso l'eccezione di estinzione, non è condivisibile e si basa su una pura astrazione (la presunzione di protrazione dei lavori, fino al completamento), non essendo supportata da alcun elemento che autorizzi a ritenere l'effettiva permanenza dei reati successiva all'accertamento e, per di più, confliggendo con un dato di fatto di segno decisamente contrario, evidenziato nella sentenza di primo grado, laddove si precisa che il manufatto abusivo si presentava "all'interno rifinito e adibito a ricovero di attrezzature", vale a dire già funzionale all'uso per il quale era stato realizzato. Sicché non si vede per quali ragioni l'imputato avrebbe dovuto proseguire i lavori e, comunque, ingiustificata deve ritenersi la presunzione al riguardo, che ribalta l'onere della prova, in penale ordinariamente incombente all'accusa.


Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la declaratoria estintiva del caso.


Copia della sentenza va trasmessa al competente ufficio regionale, ai sensi dell'art. 26 L. 64/74, per gli eventuali provvedimenti di cui al precedente art. 25.

 

 P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché estinti i reati ascritti per prescrizione.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza all'ufficio tecnico della Regione Siciliana.
 

Così deciso in Roma, in Udienza pubblica, il 17 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004
 

M A S S I M A

 

Sentenza per esteso

 

 

Urbanistica - Costruzione edilizia - Reati edilizi - Nuove costruzioni non residenziali - Condono edilizio ex legge n. 326 del 2003 - Sospensione dei procedimenti - Esclusione - Fondamento. I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali. Pres. Zumbo A.- Est. Piccialli L. -  Imp. Longo - P.M. Siniscalchi A (Diff.). (Annulla senza rinvio, App.Catania, 29 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo  2004   (Ud. 17/02/2004 n. 00268) Rv. 227959 , Sentenza n. 14436.

 

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