AmbienteDiritto.it                                                                                    

Legislazione  Giurisprudenza                            Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Massime della sentenza

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 24 marzo 2004, sentenza n. 14451

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III, 24 marzo 2004 (ud. 20 febbraio 2004), sentenza n. 14451

Pres. Papadia U - Est. : Lombardi AM. - Imp: Degli Atti. P.M. Izzo G. (Conf.).

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PAPADIA Umberto                             PRESIDENTE
1. Dott.DE MAIO Guido                             CONSIGLIERE
2. Dott. TERESI Alfredo                                          “
3. Dott. VANGELISTA Vittorio                                 “
4. Dott. LOMBARDI Alfredo M.                                “
ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Sul ricorso proposto da:
Degli Atti Salvatore, n. a Guagnano il 2.5.1937, res. in Lecce via Taranto n. 344;
avverso la sentenza in data 13.11.2002 del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con la quale venne condannato alla pena di euro 350,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui agli art. 21, co. 1^ lett. r), e 30 lett. h) della L. n. 157/92;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore, Avv. Domenico Lombardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in subordine dichiararsi la prescrizione del reato;
 

Svolgimento del processo


Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecce ha affermato la colpevolezza del Degli Atti in ordine al reato ascrittogli per avere esercitato la caccia con l'ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico vietato.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge.

 

Motivi della decisione


Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione degli art. 21, co. 1^ lett. r), e 30 lett. h) della L. n. 157/92, deducendo che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la fattispecie criminosa di cui alla contestazione è integrata dai mero uso di un mezzo di richiamo acustico elettromagnetico, in quanto il reato, stante l'uso della particela congiuntiva "e" nell'art.21, primo comma lett. r), della L. n. 157/92 richiede, oltre al citato richiamo, la contestuale presenza di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali.


La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (22.1.2000), invero, è interamente decorso il termine di tre anni di cui agli art. 157 n. 6 e 160 c.p., di talché in data 22.1.2003 si è verificata la prescrizione del reato.


Va anche rilevato che non sussistono ragioni di inammissibilità dell'impugnazione, stante la puntuale deduzione di una violazione di legge, non manifestamente infondata, da parte del ricorrente, ne', peraltro, le condizioni per la emissione di una pronuncia di proscioglimento dello imputato con formula ampia, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p..


Su tale ultimo punto, deve essere, peraltro, osservato, in relazione alla violazione di legge denunziata dall'imputato nel motivo di ricorso, che la particella congiuntiva nella previsione della fattispecie criminosa, di cui all'art. 21, comma primo lett. r) della L. n. 157/92, è utilizzata dal legislatore quale collegamento tra le due distinte categorie alternative dell'uso a fini di richiamo di uccelli vivi "accecati", "mutilati", "legati per le ali", e quella dell'uso dei vari mezzi di richiamo acustico "a funzionamento meccanico", "elettromagnetico" elettromeccanico", ciascuno dei quali è separato dalla particella disgiuntiva e costituisce da solo un mezzo di richiamo vietato.


Risulta evidente, infatti, la mancanza di senso logico della previsione di un uso contestuale di mezzi acustici di richiamo e dell'uso con lo stesso fine di richiami vivi.


P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, del 20 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004
 

M A S S I M A

Sentenza per esteso

Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Vietati - Richiamo acustico elettromagnetico - Reato di caccia con mezzi vietati - Configurabilità - Necessaria compresenza di richiami vivi - Esclusione. L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo. Pres. Papadia U - Est. : Lombardi AM. - Imp: Degli Atti. P.M. Izzo G. (Conf.).(Annulla senza rinvio, Trib.Lecce, 13 novembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 20/02/2004) Rv. 228534. Sentenza n. 14451

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza