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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 marzo 2004 (Ud. 20.02.2004), Sentenza n. 14801

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del 26 marzo 2004, (Ud. 20 febbraio 2004 n. 00325), Sentenza n. 14801
Pres. Papadia – Est. Lombardi - Pm Izzo – Imp.  Lo Piano


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
- Dott. DE MAIO Giudo - Consigliere
- Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
- Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
- Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


Lo Piano Michele Oreste, n. a Roma il 26.6.1959;
avverso la sentenza in data 9.11.1999 del Tribunale di Lucca, con la quale venne condannato alla pena di L. 15.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 21, comma terzo, della L. n. 319/76.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lucca ha affermato la colpevolezza del Lo Piano in ordine al reato ascrittogli perché, quale responsabile aziendale dell'inquinamento atmosferico e delle acque della Cartiera Vast Italia, effettuava uno scarico nel torrente Buliesina, superando i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della L. n. 319/76. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi del D. L.vo n. 152/99, avendo quest'ultimo espressamente abrogato la L. n. 319/76 ed in quanto la nuova normativa richiede, ai fini della configurabilità del reato, che siano superati i limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5. Si osserva, peraltro, che il giudice di merito non ha accertato la valenza penale del comportamento ascritto all'imputato alla luce della nuova normativa. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce, infine, la prescrizione del reato, verificatasi prima del deposito della sentenza impugnata.


La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto al Lo Piano è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (9.8.1995), invero, è integralmente decorso il termine di anni quattro e mesi sei, di cui agli art. 157 n. 5 e 160 c.p., di talché in data 9.2.2000 si è verificata la prescrizione del reato.


Per completezza di esame, con espresso riferimento al primo motivo di gravame, osserva la Corte che non sussistono le condizioni per il proscioglimento dell'imputato con formula ampia, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p..


Deve, infatti, essere rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, vi è generale continuità normativa tra le ipotesi di reato di cui alla abrogata L. n. 319/76 e quelle di cui al D. L.vo n. 152/99.


La fattispecie criminosa di cui all'art. 59 richiamata in ricorso, inoltre, deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n. 258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L.vo n. 152/99, di talché anche con riferimento alla fattispecie di cui alla contestazione sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'art. 3, comma terzo, della L. n. 319/76, contestato al ricorrente, e quello di cui al citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall'art. 23, comma 1 lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3^, 29.10.2003 n. 1758, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio).

 

P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.


Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

 

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo. n. 258 del 2000 - Superamento dei limiti tabellari - Limiti statali - Riferibilità alla sola Tabella 5 dell'Allegato 5 - Esclusione - Fondamento.  In tema di scarichi di acque reflue industriali, la fattispecie criminosa di cui all'art. 59, deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n. 258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L.vo n. 152/99, di conseguenza sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'art. 3, comma terzo, della L. n. 319/76, e quello di cui al citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall'art. 23, comma 1 lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3^, 29.10.2003 n. 1758, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio). In conclusione, il reato di superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle 18 indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del citato decreto n. 152 del 1999.  Pres. Papadia - Est. Lombardi - Imp. Lo Piano - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 9 novembre 1999.  CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 26 marzo 2004 (Ud. 20 febbraio 2004 n. 00325) Rv. 227961 sentenza n. 14801

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