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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 08 aprile 2004, sentenza n. 16695
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 08 aprile 2004, (Ud. 11 febbraio 2004), sentenza n. 16695
Pres. Rizzo – Est. Onorato - Pm Izzo – Imp. Brignoli
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano
Presidente
Dott. ZUMBO Antonio
Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi
est. Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia
Consigliere
Dott. GRILLO Carlo
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRIGNOLI Ettore, nato a Castelli Calepio il 4.5.1945;
avverso la sentenza resa il 26.10.2001 dal tribunale monocratico di Bergamo.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso.
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Izzo
Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 26.10.2001 il tribunale monocratico di Bergamo ha dichiarato Ettore Brignoli colpevole del reato di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 22/1997 perché - quale legale rappresentante della ditta Calepio Scavi - aveva esercitato senza abilitazione attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi (fresato di asfalto, che aveva sparso sulla strada di accesso a un fondo oggetto di bonifica agricola).
Per l'effetto il tribunale ha condannato il Brignoli alla pena dell'ammenda di
lire 25.000.000 di ammenda.
Prima dell'apertura del dibattimento l'imputato aveva chiesto di essere ammesso
all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p.; ma il giudice aveva respinto la
richiesta "in considerazione dei precedenti dell'imputato, tra i quali risulta
un precedente in sostanza specifico (v. sentenza Sez. Dist. di Grumello del
10.12.1985), sia pure definito con l'amnistia".
2 - Il difensore del Brignoli ha proposto ricorso per Cassazione, col quale
deduce:
2.1 - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al
diniego dell'oblazione, giacché - come precisato anche in una memoria aggiuntiva
- dopo che il g.i.p. del tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione,
aveva revocato tre condanne perché i fatti non sono più previsti come reato, gli
unici precedenti penali rilevanti restavano tre sentenze che non potevano essere
considerate di condanna perché emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Quanto alla
menzionata sentenza del pretore di Grumello Del Monte del 10.12.1985, essa non
doveva essere iscritta al casellario giudiziale, perché il giudice aveva
dichiarato non doversi procedere ex art. 77 legge 689/1981, nel testo allora
vigente, per essere il reato estinto per intervenuta applicazione della sanzione
sostitutiva su richiesta dell'imputato;
2.2 - ancora inosservanza o erronea applicazione della legge penale, giacché si
era trattato di mero utilizzo occasionale di fresato d'asfalto per la temporanea
predisposizione di un sottofondo per il passaggio di automezzi, che, come tale,
non poteva integrare la fattispecie di cui all'art. 51, comma 1 D.Lgs. 22/1997 (tutt'al
più si poteva ravvisare l'ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di
rifiuti di cui al secondo comma dello stesso articolo).
2.3 - mancanza o manifesta illogicità di motivazione, giacché il giudice ha ritenuto, senza una necessaria verifica tecnica e sulla base della sola deposizione del teste Pinetti, funzionario addetto al servizio rifiuti, che il materiale utilizzato dall'imputato avesse natura di rifiuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Anche se - come asserisce il ricorrente - fosse intervenuta la revoca di tre
condanne ex art.
673 c.p.p. per abolizione del reato, restavano a carico dell'imputato due
sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., che a norma dell'ari.
445 c.p.p. sono equiparate alle pronunce di condanna.
Ricorreva pertanto la recidiva reiterata che ai sensi dell'art. 162 bis, terzo comma, c.p. impediva l'ammissione all'oblazione speciale.
4 - Il secondo motivo è inammissibile, perché deduce una nuova circostanza di fatto (l'utilizzo solo occasionale e temporaneo del fresato d'asfalto) che non può avere ingresso in sede di legittimità.
E ciò senza considerare che anche l'ipotesi contravvenzionale alternativamente
formulata dal ricorrente (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) è
punita con la stessa pena prevista per il reato contestato.
5 - Infine anche il terzo motivo deve essere disatteso. Il teste Pinetti ha solo
riferito il fatto - che si trattava di fresato d'asfalto, normalmente
proveniente dal disfacimento del manto stradale - mentre il giudice ha
correttamente qualificato il materiale come rifiuto. Trattandosi di una
qualifica giuridica, a tal fine il giudice non aveva bisogno di ricorrere a una
perizia tecnica.
6 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il
contenuto dei motivi non si commina anche la sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio
2004.
Depositato in Cancelleria il 8
aprile 2004
Rifiuti - Disciplina dei rifiuti - Fresato di asfalto proveniente da disfacimento del manto stradale - Natura di rifiuto - Fattispecie. In tema di disciplina dei rifiuti, il fresato di asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale costituisce rifiuto e come tale è sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Fattispecie: esercizio senza abilitazione dell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi (fresato di asfalto, che aveva sparso sulla strada di accesso a un fondo oggetto di bonifica agricola) - Pres. Rizzo – Est. Onorato – Imputato Brignoli - Pm Izzo G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Bergamo, 26 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 aprile 2004, (Ud. 11 febbraio 2004) sentenza n. 16695
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