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 Massime della sentenza

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 28 aprile 2004, Sentenza n. 19578

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 28 aprile 2004 (Ud. 20 aprile 2004 n. 00716) Sentenza n. 19578
Pres.: Zumbo  Est.: Grillo  Imp.: PM in proc. Vishtak. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZUMBO Antonio              Presidente
Dott. RAIMONDI Raffaele         Consigliere
Dott. GRASSI Aldo                  Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia       Consigliere
Dott. GRILLO Carlo M.             Consigliere
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

sull'appello, qualificato ricorso, proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella;
avverso la sentenza n. 99/02 del 28/1 - 6/4/2002, pronunciata dal Tribunale di Biella, in composizione monocratica, nei confronti di:
VISHTAK VLADIMIR, nato a Napoli il 14/3/1966;
Udita la relazione in Pubblica udienza del Consigliere Dott. C. M. GRILLO;
udite le conclusioni del P.G., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO F. M., con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. P. Battaglia, che si associa alle richieste del P.G.;
 

La Corte rileva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, assolveva - per insussistenza del fatto - Vishtak Vladimir dai reati di cui agli artt. 33, commi 1 e 4, e 51, commi 1 e 4, D. L.vo n. 22/1997 in relazione all'art. 7, comma 3, D.M. 5/2/1998, accertati il 22/11/99, perché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta Jurassic Mars, non osservava le prescrizioni autorizzative che prevedono l'inizio dell'attività di recupero rifiuti dopo 90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione Provinciale, e perché stoccava mc. 1289,5 di pneumatici, destinati al recupero con procedura semplificata, pur non dovendo superare, ai sensi del decreto ministeriale sopra indicato, la soglia dei mc. 600.


Avverso tale decisione propone impugnazione il Procuratore della Repubblica, lamentando duplice violazione di legge. Con riferimento al primo addebito, in quanto l'imputato ha preso in carico i rifiuti (come risulta dai relativi registri) prima del termine previsto dalla legge (90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione Provinciale), e quindi senza autorizzazione, realizzando una "messa in riserva", che è una vera e propria operazione di recupero; con riferimento alla seconda imputazione, perché l'art. 7 D.M. 5/2/1998 prescrive, in caso di messa in riserva di rifiuti in procedura semplificata, che il quantitativo massimo di materiale in deposito non superi i 600 metri cubi, a prescindere dalla sua pericolosità, mentre invece la quantità di pneumatici stoccati dal Vishtak era più che doppia.


All'odierno dibattimento il P.G. e la difesa concludono come riportato in premessa.


Il ricorso è infondato.


Per quanto concerne il primo addebito, rileva il Collegio che l'art. 33, comma 1, D. L.vo n. 22/1997 stabilisce - in ordine alle procedure semplificate di cui al capo 5^ del decreto - che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente". Tale termine è finalizzato - come spiega il successivo comma 3 - a rendere possibile da parte della P.A. la verifica d' ufficio, sulla base della relazione prodotta dall'interessato, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di carenza di essi, a vietare l'inizio dell'attività (comma 4). Soltanto se tale divieto non intervenga entro il termine sopra indicato, è consentito al richiedente di effettuare, in mancanza della normale autorizzazione, le operazioni di recupero dei rifiuti con detta "procedura semplificata". La sentenza assolutoria si basa sulla considerazione che, prima della scadenza del detto termine di novanta giorni, l'imputato non aveva iniziato alcuna attività di recupero, essendosi limitato ad accatastare i rifiuti nell'area della ditta Jurassic Mars; il ricorrente, ovviamente, è di parere contrario, equiparando il detto accatastamento alla "messa in riserva" dei rifiuti stessi, che rientra nelle operazioni di recupero.


Thema decidendum, dunque, è se, nella fattispecie in esame, fossero effettivamente iniziate le operazioni di recupero. È pertanto indispensabile partire dalla definizione di "recupero" fornita dall'art. 6, comma 1 lett. h), del c.d., decreto Ronchi, che rinvia alle "operazioni previste nell'allegato C". Tra queste è annoverata (cod. R13) la "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11". Il problema, quindi, è stabilire se possa considerarsi effettuata, nella fattispecie in esame, la "messa in riserva" dei rifiuti. Ulteriore passaggio necessitato diventa, pertanto, l'art. 6 del D.M. 5/2/1998, relativo alle procedure semplificate di recupero, che assoggetta la configurabilità della "messa in riserva" al rispetto di determinate condizioni generali, quali: lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare separato dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto; lo stoccaggio separato per rifiuti tra loro incompatibili; l'accatastamento dei rifiuti su basamenti pavimentati o addirittura impermeabilizzati. Inoltre, per i rifiuti della tipologia di quelli in questione (pneumatici di veicoli cod. CED 160103), rientranti nella categoria 10 del suballegato 1 del menzionato decreto ministeriale ("Rifiuti solidi in caucciù e gomma), la messa in riserva, per le successive operazioni di recupero, prevede: il lavaggio, la triturazione e/o la vulcanizzazione "cod. 10.2.3." (per i pneumatici non ricostruibili) ovvero la selezione e accettazione delle carcasse "cod. 10.3.3." (per i pneumatici ricostruibili).


Da tale panorama normativo, risultando in fatto accertato che l'imputato - in epoca antecedente al decorso dei novanta giorni dalla comunicazione alla provincia - si era limitato ad accatastare i pneumatici senza compiere alcuna delle operazioni sopra indicate, che connotano la "messa in riserva" dei rifiuti, discende che l'imputato, all'epoca dell'accertamento dei fatti, non aveva ancora iniziato le operazioni di recupero, come pretende il ricorrente, e quindi non può essergli addebitata la violazione di cui al capo a) della rubrica.


Per quanto concerne la seconda imputazione osserva il Collegio che essa è strettamente connessa alla prima, giacché il limite quantitativo posto dall'art. 7, comma 3, D.M. 5/2/1998 si riferisce alle operazioni di "messa in riserva" di rifiuti, per cui se si ritiene che questa non sia ravvisabile, neppure può configurarsi la contravvenzione rubricata.


Ne discende l'insussistenza di entrambi i reati contestati.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.


Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

Rifiuti - Rifiuti speciali non pericolosi - Pneumatici usati - Operazioni di recupero dei rifiuti - Procedura semplificata - Messa in riserva - Nozione - Accatastamento - Esclusione - Art. 33, D. L.vo n. 22/1997. In tema di rifiuti, i pneumatici usati, in quanto rifiuti speciali non pericolosi, possono essere avviati al recupero attraverso le procedure semplificate di cui all'art. 33, comma 1, D. L.vo n. 22/1997 disponendo che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente". Tale termine è finalizzato - spiega il comma 3 - a rendere possibile da parte della P.A. la verifica d'ufficio, sulla base della relazione prodotta dall'interessato, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di carenza di essi, a vietare l'inizio dell'attività (comma 4). Soltanto se tale divieto non intervenga entro il termine di novanta giorni, è consentito al richiedente di effettuare, in mancanza della normale autorizzazione, le operazioni di recupero dei rifiuti con detta "procedura semplificata". Sicché, il semplice accatastamento dei pneumatici usati, in quanto rifiuti speciali non pericolosi, non equivale alla "messa in riserva di rifiuti" e pertanto non determina la violazione della disposizione indicata per l'inizio prematuro delle attività di recupero. Pres.: Zumbo A. Est.: Grillo Imp.: PM in proc. Vishtak P.M: Iacoviello FM. (Parz. Diff.) (Rigetta, Tribunale di Biella, 6 aprile 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 aprile 2004 (Ud. 20 aprile 2004) Sentenza n. 19578

Rifiuti – Nozione di "recupero" - Art. 6, c.1, lett. h), D. L.vo n. 22/1997 - Rifiuti speciali non pericolosi - Operazioni di recupero dei rifiuti - Pneumatici usati - Procedure semplificate di recupero - Messa in riserva dei rifiuti - definizione - Art. 6 D.M. 5/2/1998. La definizione di "recupero" fornita dall'art. 6, comma 1 lett. h), D. L.vo n. 22/1997 ( c.d., decreto Ronchi), rinvia alle "operazioni previste nell'allegato C". Tra queste è annoverata (cod. R13) la "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11". Mentre l'art. 6 del D.M. 5/2/1998, relativo alle procedure semplificate di recupero, assoggetta la configurabilità della "messa in riserva" al rispetto di determinate condizioni generali, quali: lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare separato dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto; lo stoccaggio separato per rifiuti tra loro incompatibili; l'accatastamento dei rifiuti su basamenti pavimentati o addirittura impermeabilizzati. Inoltre, per i rifiuti della tipologia di quelli in questione (pneumatici di veicoli cod. CED 160103), rientranti nella categoria 10 del suballegato 1 del menzionato decreto ministeriale ("Rifiuti solidi in caucciù e gomma), la messa in riserva, per le successive operazioni di recupero, prevede: il lavaggio, la triturazione e/o la vulcanizzazione "cod. 10.2.3." (per i pneumatici non ricostruibili) ovvero la selezione e accettazione delle carcasse "cod. 10.3.3." (per i pneumatici ricostruibili). Nella specie, non può essere addebitata nessuna violazione quando ci si limiti ad accatastare i pneumatici senza compiere alcuna delle operazioni sopra indicate, che connota la "messa in riserva" dei rifiuti. Pres.: Zumbo A. Est.: Grillo Imp.: PM in proc. Vishtak P.M: Iacoviello FM. (Parz. Diff.) (Rigetta, Tribunale di Biella, 6 aprile 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 aprile 2004 (Ud. 20 aprile 2004) Sentenza n. 19578

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