Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 aprile 2004, sentenza n. 20373
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 30 aprile 2004, (Cc. 20 gennaio 2004 n.
00044), sentenza n. 20373
Pres. Raimondi - Est. Fiale - Pm Siniscalchi - Imp. I.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RAIMONDI Raffaele
Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere
Dott. FIALE Aldo
Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I. L., n. a San Giuseppe Vesuviano, il 10/11/1943, quale legale
rappresentante "pro tempore" della srl. "F. B.";
Avverso il decreto 1/7/2003 del G.I.P. del Tribunale di Salerno. Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE. udito il Pubblico Ministero
nella persona del Dr. SINISCALCHI A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to ROCCO PECORARO, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno - con decreto dell'1.7.2003 - disponeva il
sequestro preventivo:
- dell'intera area denominata "lottizzazione Aurora", sita nel comparto C6) del
piano regolatore generale del Comune di Montecorvino Pugliano, località
Pagliarone, avente estensione di mq. 49.794, appartenente alla s.r.l. "F.
B.", con opere realizzate ed in corso di realizzazione, composte da tre
lotti (fatta eccezione per le unità immobiliari già occupate);
- del complesso immobiliare denominato "Parco Verdiana", limitatamente ai piani
adibiti a stenditoi degli edifici realizzati in zona B) del piano regolatore
generale del Comune di Montecorvino Pugliano, località Pagliarone.
La misura cautelare reale veniva adottata in relazione a procedimento penale
instaurato nei confronti, tra gli altri, di Imposimato Benito, già legale
rappresentante della s.r.l. "F. B.", in cui:
- amministratori del Comune di Montecorvino Pugliano risultano indiziati del
delitto di partecipazione ad una associazione di tipo camorristico (art. 416 bis
cod. pen.), operante in Bellizzi, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano e
zone limitrofe, con diramazioni territoriali in Battipaglia e Pontecagnano;
- Palo Giuseppe (sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano), Bove Luciano
(dirigente dell'ufficio tecnico comunale), Cristiano Alfonso (responsabile di
procedimenti edilizi), nonché altri pubblici ufficiali (segretario comunale,
componenti della Giunta comunale e della commissione edilizia) risultano
indagati, unitamente all'Imposimato, in relazione ai reati di cui:
- agli artt. 81 cpv., 319, 319 bis e 321 cod. pen., per avere accettato la
promessa e ricevuto somme di danaro, per compiere o per avere compiuto plurimi
atti contrari alla normativa vigente in materia edilizia, contrari ai doveri di
ufficio e segnatamente in contrasto con l'interesse pubblico e con l'imparziale
e corretta amministrazione del territorio comunale;
- all'art. 479 cod. pen.;
- all'art. 20, lett. c), della legge 28.2.1985, n. 47, per concorso nella
realizzazione di una lottizzazione abusiva denominata "lottizzazione Aurora" e
della illecita edificazione del complesso edilizio denominato "Parco Verdiana".
Rilevava, in particolare, il G.I.P.:
A) Quanto alla c.d. "lottizzazione Aurora", che:
- tali Truono Domenico, Salerno Vinaccia, Salerno Matteo e Salerno Antonio
(definitisi quali "eredi Di Napoli" ma considerati meri prestanomi dell'Imposimato)
avevano presentato, in data 13.7.1994, istanza di approvazione di un progetto di
lottizzazione (redatto dagli ingegneri Baldi e Venturelli) del comparto C6) del
piano regolatore generale del Comune di Montecorvino Pugliano. Il progetto aveva
ottenuto i prescritti pareri, nonché il nulla osta del Consiglio comunale in
data 2.9.1996 e, dopo la formulazione di osservazioni regionali con decreto
presidenziale del 3.4.2000, era stata pure stipulata, con atto del 14.7.2000, la
relativa convenzione di lottizzazione;
- in data 25.7.2000 gli "eredi Di Napoli" avevano presentato istanza di rilascio
di concessione edilizia con deposito di nuovo progetto redatto dall'ingegnere
Vitello;
- pareri favorevoli al rilascio della concessione edilizia erano stati espressi,
dal responsabile del procedimento e dalla Commissione edilizia, che avevano
illegittimamente considerato la progettazione Vitello quale "progetto esecutivo
della lottizzazione" (pur prevedendo essa la realizzazione di 272 alloggi a
fronte dei 128 alloggi previsti nella lottizzazione approvata). Nella specie,
invece, avrebbe dovuto essere approvato nuovo piano di lottizzazione, poiché il
progetto Vitello era completamente diverso dall'approvato progetto
Baldi-Venturelli sia per tipologia edilizia sia per volumetria e distribuzione
planovolumetrica degli impianti edilizi e delle opere di urbanizzazione;
- la Giunta comunale, su parere di regolarità espresso dal responsabile
dell'ufficio tecnico, con delibera del 9.11.2000, aveva approvato il progetto
esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come specificate
nel progetto Vitello, che si poneva in contrasto con le tavole nn. 10, 11, 12 e
13 del progetto Baldi-Venturelli espressamente richiamate dall'ari. 3 (Obbligo
della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria) della convenzione di
lottizzazione stipulata il 14.7.2000 (l'importo complessivo di tali opere si
riduceva a lire 540.321.702, a fronte di quello stipulato per lire
1.171.867.900);
- il responsabile dell'ufficio tecnico aveva rilasciato la concessione edilizia,
in data 22.11.2000, sulla base del progetto Vitello;
- tale concessione, con provvedimento del 19.12.2000, era stata volturata dagli
eredi Di Napoli alla s.r.l. "F.B.", all'epoca legalmente
rappresentata da Imposimato Benito;
- in data 27.4.2001 l'Imposimato aveva avanzato richiesta di concessione
edilizia in variante, in relazione:
- alla realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica nel lotto c) e di n. 51
sottotetti, formalmente adibiti a stenditoi ma di fatto costituenti un piano
mansardato aggiuntivo in tutti i fabbricati;
- alla mutazione della destinazione d'uso per tutte le unita immobiliari ubicate
al piano rialzato del lotto c), da residenziale ad uffici e studi professionali,
modifiche tutte non corrispondenti alle previsioni della lottizzazione
convenzionata;
- il responsabile dell'ufficio tecnico, su conforme parere del responsabile del
procedimento, aveva rilasciato, quindi, concessione edilizia in variante in data
22.2.2002.
B) Quanto alla edificazione del "parco Verdiana", che:
- l'intervento originariamente assentito, in favore della s.r.l "Mediterranea
Costruzioni" società facente capo all'Imposimato e di cui era socia la signora
Iervolino L. (con concessione edilizia del 22.11.1993), riguardava la
realizzazione - in zona "B densa" del P.R.G. - di n. 18 fabbricati, articolati
ciascuno in quattro piani fuori terra, di cui il primo destinato a magazzini e
gli altri tre a civili abitazioni, per una volumetria complessiva pari a 68.492
me. La relativa concessione doveva considerarsi illegittima perché prevedeva la
realizzazione di quattro piani fuori terra in luogo dei tre piani ammessi dal P.R.G.;
- in data 21.11.1994 era stata rilasciata concessione edilizia in variante, ex
art. 15 della legge n. 47/1985, che doveva considerarsi illegittima in quanto
modificativa della sagoma dei fabbricati;
- in data 7.7.1995 era stata rilasciata altra concessione edilizia, per la
realizzazione del fabbricato n. 19, previo accorpamento della volumetria
dell'intero intervento precedentemente autorizzato a quella dell'intervento
nuovo, che doveva considerarsi illegittima poiché autorizzante volumi in eccesso
rispetto alle previsioni del P.R.G.
Le superfici, infatti, erano state calcolate al netto delle tramezzature e
tompagnature esterne;
- in data 14.1.2000 era stata rilasciata ulteriore concessione edilizia, per la
realizzazione di un fabbricato d'angolo n. 20, sempre con volumi non consentiti
dalle previsioni di piano, attraverso il calcolo illegittimo delle superfici al
netto delle tramezzature e tompagnature esterne, e non tenendo conto degli abusi
già perpetrati nel complesso edilizio;
- in data 11.6.2001 era stata rilasciata concessione edilizia in variante,
relativa al fabbricato n. 20, che prevedeva la realizzazione di altri due piani,
di cui il quarto adibito a civili abitazioni ed il quinto a stenditoi in realtà
già organizzati con servizi igienici, balconi e ringhiere, al fine di un futuro
utilizzo abitativo.
Tale provvedimento concessorio autorizzava volumi ed un numero di piani non
consentiti dal P.R.G.;
- la complessiva edificazione afferente il "Parco Verdiana" costituiva, in
realtà, una lottizzazione abusiva, sicché dovevano considerarsi illegittimi
tutti i provvedimenti concessori per edificazione diretta.
Il G.I.P. ravvisava il "fumus" dei reati ipotizzati, ritenendo che "le vistose
anomalie e illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti in essere dagli
organi competenti del Comune interessato... si fondino e siano conseguenza al
tempo stesso dei rapporti illeciti e delittuosi tra gli amministratori pubblici
e tecnici del Comune di Montecorvino Pugliano e gli appartenenti alla malavita
organizzata nonché imprenditori locali, interessati allo sfruttamento illecito
del territorio".
Ravvisava, altresì, il "periculum in mora", "connesso all'ulteriore aggravamento
delle conseguenze dei reati posti in essere, attesa l'attuale disponibilità in
mano agli interessati degli immobili, sia nei termini di una possibile
prosecuzione delle opere edilizie non completate, sia nei termini di una loro
possibile commerciabilità". Avverso l'anzidetto decreto di sequestro preventivo
ha proposto ricorso Iervolino L.- amministratrice pro tempore della s.r.l. "F.B." e socia della s.r.l "Mediterranea Costruzioni" - la quale, in ordine
ad entrambe le vicende edificatorie, ha affermato la legittimità di tutte le
concessioni edilizie e l'integrale rispetto delle previsioni del P.R.G.
Quanto alla ed. "lottizzazione Aurora", la ricorrente evidenzia anzitutto che:
- ai sensi dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico generale del Comune di Montecorvino Pugliano, gli indici ed i
parametri urbanistici previsti dalle stesse N.T.A "si applicano alle concessioni
dirette, lottizzazioni convenzionate, piani particolareggiati e di recupero.
Ciascuno dei predetti interventi farà specifico riferimento agli indici come
indicati al precedente art. 6";
- la convenzione di lottizzazione approvata dal Consiglio comunale dispone:
- all'art. 5 (Modalità per la esecuzione di opere di urbanizzazione primaria ed
allacciamenti), che "per l'esecuzione di opere di competenza del lottizzante e
da questi direttamente eseguite ... il lottizzante si obbliga a mente dell'art.
31 della legge n. 1150/1942 a presentare, nei termini di 180 giorni dalla data
di stipula della presente convenzione, i relativi progetti esecutivi ... per
l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, alle cui
prescrizioni i suddetti progetti dovranno risultare conformi...";
- all'art. 8 (Caratteristiche del piano di lottizzazione), che "il lottizzante
si obbliga, per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a rispettare
il piano di lottizzazione le cui caratteristiche sono per esteso esplicitate
nella relazione tecnica allegata al piano di lottizzazione, che si intende qui
integralmente riportato, e comunque nei limiti previsti per la zona omogenea C6)
delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C. in considerazione del contenuto
tipico del piano di lottizzazione così come previsto dal Capo 3^ della legge
Regione Campania n. 14/82 ed, in particolare, dalla mancanza di qualsiasi
obbligo in ordine alla indicazione delle caratteristiche edilizie degli
interventi programmati, resta inteso che le singole concessioni edilizie
dovranno essere del tutto conformi solo ed esclusivamente ai predetti parametri
di sfruttamento edilizio". La stessa ricorrente, poi, alla stregua delle
disposizioni e clausole anzidetto nonché sulla base di allegate consulenze di
parte, confuta le prospettazioni di illegittimità dei procedimenti edilizi, come
configurate dall'accusa, ed eccepisce che:
- sarebbe stata ignorata la differenza tra "progetto di lottizzazione" (nella
specie il progetto Baldi-Venturelli) e "progetto attuativo del progetto di
lottizzazione" (nella specie il progetto Vitello) e non si sarebbe considerato
che il progetto attuativo, ai sensi dell'art. 8 della convenzione lottizzatoria,
ben poteva modificare la forma, la disposizione e la dimensione degli interventi
come previste nel piano di lottizzazione;
- erroneamente sarebbe stato considerato quale quinto piano (non consentito dal
P.R.G.) il livello delle coperture non costituenti ambienti abitabili;
- nella prospettazione accusatoria si sarebbe proceduto ad un computo incongruo
dei volumi realizzati, dacché questi si calcolano, a norma dell'ari. 6 delle
N.T.A dello strumento urbanistico generale (e nel Comune di Montecorvino
Pugliano sono stati calcolati per concessioni edilizie rilasciate tra il 1988 ed
il 1992), moltiplicando la superficie utile per l'altezza lorda, calcolata da
calpestio a calpestio e che per "superficie utile abitabile", ai sensi dell'art.
3 del D.M. 10.5.1977, si intende "la superficie utile di pavimento degli alloggi
al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porta e finestre, di
eventuali scale interne, di logge e di balconi";
- non si sarebbe tenuto conto della libertà di mutamento d'uso (da residenza a
studi professionali) nell'ambito della stessa categoria omogenea;
- spettava alla Giunta comunale, e non al Consiglio, già all'epoca della
contestazione, l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
- i sottotetti in concreto realizzati erano effettivamente "non abitabili", per
avere un'altezza minima inferiore a quella richiesta dalla normativa regionale
per la dichiarazione di abitabilità. Quanto alla edificazione del "parco
Verdiana", la ricorrente eccepisce che:
- non sussisteva la necessità di previa approvazione di un piano di
lottizzazione, essendo avvenuta l'edificazione in zona B), con densità molto
inferiori ai 3 me. per mq. ed altezze massime di soli 14 mt. ed ammettendo le
previsioni del P.R.G. la costruzione di tre piani oltre il piano terra;
- la variante del 21.11.1994 deve ritenersi legittima, poiché la sagoma di un
edificio "è data dal suo ingombro a terra, non anche dalla tipologia della
copertura";
- si sarebbe proceduto ad un computo incongruo dei volumi realizzati, dacché
questi si calcolano a norma dell'art. 6 delle N.T.A. dello strumento urbanistico
generale (secondo le argomentazioni già svolte per la lottizzazione Aurora).
Il ricorso deve essere rigettato, poiché le eccezioni in esso svolte non valgono
ad inficiare la legittimità della misura cautelare reale adottata.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- l'art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di
applicabilità del sequestro, ne' può ritenersi applicabile l'art. 273 dello
stesso codice di rito, dettato per le misure cautelari personali e non
richiamato in materia di misure cautelari reali. Ne consegue che, ai fini
dell'adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un "fumus borri iuris"
e cioè ripotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Pertanto, il
decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine
alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed
alla probabilità di condanna dell'indagato (vedi Cass, Sez. 1^, 31.5.1997, n.
2396);
- ai fini dell'applicazione di un provvedimento di sequestro, è necessario
accertare la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica e
"prima facie" senza l'esame di questioni attinenti al giudizio di cognizione
(vedi Cass., Sez. 3^, 16.1.1993, a 2321).
Alla stregua dei principi anzidetti va valutata la legittimità del decreto
impugnato.
2. Con riferimento alla ed. "lottizzazione Aurora", il GIP. ha logicamente ed
esaurientemente argomentato:
a) l'illegittimità della concessione edilizia rilasciata in data 22.11.2000 e
della concessione edilizia in variante rilasciata in data 22.2.2002, entrambe
sulla base del progetto Vitello. Tale progetto è stato illegittimamente
considerato, da amministratori e tecnici comunali, quale "progetto esecutivo
della lottizzazione", pur essendo completamente diverso dal progetto Baldi - Venturelli (integrante il piano di lottizzazione approvato, alle cui previsioni
si correlava Tunica convenzione lottizzatoria stipulata) non soltanto per
tipologia edilizia e per volumetria, ma anche per la distribuzione
planovolumetrica degli impianti edilizi e delle opere di urbanizzazione (e
prevedendo la realizzazione di 272 alloggi a fronte dei 128 alloggi previsti
nella lottizzazione approvata). Incongruo è il riferimento difensivo all'art. 8
della convenzione di lottizzazione, in quanto le disposizioni di tale articolo
prevedevano anzitutto l'assunzione dell'obbligo di rispetto del "piano di
lottizzazione le cui caratteristiche sono per esteso esplicitate nella relazione
tecnica allegata al piano di lottizzazione, che si intende qui integralmente
riportato e comunque nei limiti previsti per la zona omogenea C6) delle norme di
attuazione del vigente P.R.G.C.", mentre, soltanto in ordine alle
"caratteristiche edilizie" degli interventi programmati, veniva determinato che
"le singole concessioni edilizie dovranno essere del tutto conformi solo ed
esclusivamente ai predetti parametri di sfruttamento edilizio". Il contenuto del
piano di lottizzazione deve ritenersi analogo a quello del piano
particolareggiato: con previsioni di zonizzazione, riguardanti la suddivisione
in lotti, e di localizzazione, riferite alle aree destinate alle opere di
urbanizzazione. Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre, deve essere
esclusa la possibilità di inclusione nel piano di lottizzazione di previsioni
vincolanti e di previsioni alle quali i privati restano liberi di aderire o di
non aderire, in base alla considerazione che ciò altererebbe l'unitarietà e la
generalità del disegno elaborativo e, d'altro canto, è incompatibile con la
funzione pianificatoria, che esige l'integrale attuazione dell'assetto
urbanistico-edilizio definito dall'atto adottato a conclusione del procedimento
(vedi C. Stato, Sez. 5^, 3.10.1997, n. 1092).
Nella specie, l'art. 5 dell'approvata convenzione prevedeva che soltanto per la
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e per gli allacciamenti il
lottizzante, a mente dell'art. 31 della legge a 1150/1942 avrebbe dovuto
presentare i relativi progetti esecutivi, per l'esame e l'approvazione da parte
dei competenti organi comunali.
Ogni modifica delle previsioni lottizzatone di zonizzazione e di localizzazione
avrebbe dovuto comportare l'approvazione di un nuovo piano di lottizzazione, che
invece è mancata a fronte di una richiesta di concessione edilizia per
l'esecuzione di opere aventi diversa sistemazione piano-volumetrica e di un
numero di alloggi sensibilmente maggiore di quello assentito, implicante ad
evidenza modifica degli standards. Tutto questo riguarda l'assetto urbanistico e
non può essere riduttivamente ricondotto alle "caratteristiche edilizie" degli
interventi programmati; b) l'illegittimità dell'approvazione, da parte della
Giunta comunale, con delibera del 9.11.2000, del progetto esecutivo delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, come specificate nel progetto Vitello,
in contrasto con le tavole progettuali allegate al piano di lottizzazione e con
l'art. 3 della convenzione di lottizzazione. È stato così illegittimamente
modificato dall'organo esecutivo del Comune uno strumento urbanistico attuativo
la cui approvazione è demandata alla competenza del Consiglio comunale.
3. Quanto alla edificazione del "parco Verdiana", il G.I.P. ha logicamente ed
esaurientemente argomentato:
a) che l'intervento complessivo, per complessità, numero di edifici e
volumetria, pur se eseguito in zona B) di piano, concretizza di fatto un
intervento lottizzatorio, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/1942 come
successivamente modificato, per il quale non era ammissibile il ricorso al
rilascio diretto di singole concessioni edilizie.
Deve ricordarsi, in proposito, che la fattispecie lottizzatoria esula certamente
dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però non sussiste soltanto
nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle di
zone parzialmente urbanizzate nelle quali si configura un'esigenza di raccordo
con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di
urbanizzazione già esistenti, sicché per escludere la lottizzazione deve essere
verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della
zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedi, in tal
senso, C. Stato, Sez. 5^, 15.2.2001, n. 790; 12.10.1999, n. 1450; 7.1.1999, n.
2). L'art. 41 quinques, 6 comma, della legge n. 1150/1942 dispone che "nei
Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione,
nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a 3 metri
cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze
superiori a 25 metri, non possono essere realizzati edifici con volumi ed
altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano
particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e
contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona
stessa". Ciò non significa, però, come sembra prospettare la ricorrente, che
solo in tali casi sia necessaria la previa redazione ed approvazione di un piano
attuativo;
b) che deve considerarsi illegittimo il rilascio di variante in corso d'opera,
già prevista dall'art. 15 della legge n. 47/1985, in caso di modifica della
sagoma dei fabbricati.
Va ribadita, in proposito, la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui la
sagoma di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della
stessa ed al suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale (vedi Cass., Sez. 3^: 9.2.1998, rie. Maffullo; 12.5.1994, rie. Soprani). Va altresì
rilevato che - anche secondo l'attuale formulazione dell'art. 22, 2 comma, del
T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 - le "varianti a
permessi di costruire" sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività, che
può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, a
condizione però (fra l'altro) che esse non alterino la sagoma dell'edificio;
c) che i piani fuori terra - secondo quanto stabilito nell'atto di approvazione
di una variante apportata nel 1984 al P.R.G. - potevano essere soltanto tre.
Tale asserzione è genericamente contestata dalla difesa, ma non riceve alcuna
smentita documentale.
4. Le altre eccezioni difensive - riguardanti aspetti ulteriori dell'impugnata
ordinanza impositiva del vincolo reale (anche quelli riferiti ai ritenuti
incrementi di volumetria ed alle modalità di calcolo dei volumi) - possono
considerarsi non rilevanti, nell'ottica cautelare, a fronte delle irregolarità
dianzi particolarmente esaminate.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del
merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza
in sede di cautela non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni svolte dalla
ricorrente non valgono certo ad escludere la legittimità della misura adottata.
5. Il ricorso, per tutte te argomentazioni dianzi svolte, deve essere rigettato,
con la condanna della Iervolino al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30
aprile 2004
Edilizia e Urbanistica - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Zona assolutamente inedificata - Disciplina. Il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004 n. 00044) Rv. 228447 sentenza n. 20373
Edilizia e Urbanistica - Lottizzazione previsioni vincolanti e previsioni alle quali i privati restano liberi di aderire o di non aderire - Esclusione - Unitarietà della funzione pianificatoria - Necessità. Deve essere esclusa la possibilità di inclusione nel piano di lottizzazione di previsioni vincolanti e di previsioni alle quali i privati restano liberi di aderire o di non aderire, in base alla considerazione che ciò altererebbe l'unitarietà e la generalità del disegno elaborativo e, d'altro canto, è incompatibile con la funzione pianificatoria, che esige l'integrale attuazione dell'assetto urbanistico-edilizio definito dall'atto adottato a conclusione del procedimento (vedi C. Stato, Sez. 5^, 3.10.1997, n. 1092). Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373
Edilizia e Urbanistica - Varianti a permessi di costruire - Sagoma di una costruzione - Conformazione planovolumetrica. La sagoma di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della stessa ed al suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale (vedi Cass., Sez. 3^: 9.2.1998, rie. Maffullo; 12.5.1994, rie. Soprani). Va altresì rilevato che - anche secondo l'attuale formulazione dell'art. 22, 2 comma, del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 - le "varianti a permessi di costruire" sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività, che può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, a condizione però (fra l'altro) che esse non alterino la sagoma dell'edificio. Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373
Edilizia e Urbanistica - Provvedimento di sequestro - Presupposti. Ai fini dell'adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un "fumus borri iuris" e cioè ripotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Pertanto, il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato (vedi Cass, Sez. 1^, 31.5.1997, n. 2396). (Fattispecie: sequestro preventivo di una intera area sogetta a lottizzazione). Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373
Edilizia e Urbanistica - Provvedimento di sequestro - Presupposti - Configurabilità di reato. Ai fini dell'applicazione di un provvedimento di sequestro, è necessario accertare la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica e "prima facie" senza l'esame di questioni attinenti al giudizio di cognizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.1.1993, a 2321). (Fattispecie: sequestro preventivo di una intera area sogetta a lottizzazione). Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373
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